• Delega di Funzioni
  • Lavoratore
  • Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
 
Responsabilità del direttore tecnico di uno stabilimento per aver omesso di dotare l'impianto di trafilatura di idonea protezione - Non sussiste poichè l'art. 68 del D.P.R. n. 547/55 prevede misure di sicurezza alternative: o mezzi di protezione e segregazione della macchina o dispositivi di sicurezza che ne interrompano il funzionamento.
Nel caso di specie, la macchina era dotata del dispositivo di sicurezza e quindi deve concludersi che la norma è stata comunque rispettata. 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
C.M., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 7.2.2005 dal tribunale monocratico di Brescia;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Udienza pubblica dal Consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. CHIODI Emilio, che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero.
Osserva:

F a t t o   e   D i r i t t o

1 - Con sentenza del 7.2.2005 il tribunale monocratico di Brescia ha condannato C.M. alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, avendolo giudicato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 e art. 389, lett. b), perchè - quale direttore tecnico dello stabilimento di (OMISSIS) delle "T. G. S.p.A.", con specifica delega in materia di igiene e sicurezza del lavoro - aveva omesso di dotare l'impianto di trafilatura di idonea protezione atta a evitare contatti accidentali con gli organi lavoratori in movimento: accertato in (OMISSIS) il (OMISSIS) e continuato sino al (OMISSIS).
In sintesi, il giudice monocratico ha accertato e osservato che:
- alla parte finale dell'impianto di trafilatura, destinata all'impacchettamento delle barre di ottone lavorate, si accedeva normalmente attraverso un cancello dotato di pulsante, la cui attivazione comportava il fermo automatico dell'intera macchina trafilatrice;
- il percorso della macchina trafilatrice era inoltre delimitato da una barriera di protezione alta circa un metro, che poteva essere facilmente scavalcata;
- il (OMISSIS) il lavoratore dipendente S.S., per risolvere un problema che da giorni si verificava nella fase di impacchettamento delle barre, era acceduto alla macchina scavalcando la barriera di protezione ed era stato colpito alla gamba da un braccio meccanico, procurandosi così la frattura del femore destro;
- in conclusione, la suddetta barriera di protezione non era idonea a salvaguardare la incolumità dei lavoratori, in quanto non costituiva un ostacolo insormontabile che costringesse ad accedere sempre alla macchina attraverso il cancello, con conseguente bloccaggio del funzionamento della macchina stessa.

2 - Il difensore del C. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi.
Col primo denuncia inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, giacché questa norma mira soltanto a evitare che le macchine vengano a contatto accidentale con i lavoratori durante la normale lavorazione, mentre nel caso del S. il contatto era avvenuto a causa di un comportamento abnorme del lavoratore che aveva eccezionalmente contravvenuto alle procedure da seguire per gli interventi di manutenzione.
Col secondo motivo il difensore lamenta manifesta illogicità di motivazione, laddove il giudice di merito, dopo aver richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità centrato sulla esigenza di evitare contatti accidentali durante la normale lavorazione, ha tuttavia contraddittoriamente ritenuto che la protezione della macchina de qua non era adeguata sol perchè non evitava contatti accidentali anche in occasione di condotte abnormi estranee alle procedure lavorative.
Con memoria successiva il difensore ha prodotto copia della sentenza resa il 18.7.2005, irrevocabile in data 17.10.2005, con cui il tribunale monocratico di Brescia (altra persona fisica) ha assolto il C. dal reato di lesioni colpose in danno del predetto S., aggravato dalla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, con la formula "il fatto non costituisce reato", osservando che nessuna colpa poteva addebitarsi all'imputato, atteso che la protezione della macchina trafilatrice de qua non era inadeguata.

3 - Va anzitutto osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del divieto del bis in idem stabilito dall'art. 649 c.p.p., è precluso al giudice di legittimità l'esame di altra sentenza irrevocabile che riguardi in ipotesi un fatto identico a quello oggetto del giudizio di cassazione, posto che spetta solo al giudice di merito la valutazione della eadem res.
Non spetta quindi a questo giudice valutare se la definitiva assoluzione del C. per il delitto di lesioni colpose in danno di S.S., aggravato dalla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, precluda la prosecuzione del presente giudizio.
Ove l'imputato abbia interesse a tale preclusione potrà sempre farla valere davanti al giudice dell'esecuzione, competente in materia ai sensi dell'art. 669 c.p.p..

4 - Nel merito della regiudicanda, è stato accertato in fatto che l'operaio S., contravvenendo alle istruzioni ricevute, ebbe ad accedere alla zona di lavorazione della macchina trafilatrice scavalcando la barriera di protezione, senza perciò utilizzare il cancello apposito, dotato di un pulsante di apertura che fermava automaticamente il funzionamento della macchina.
Proprio perché la macchina era ancora in movimento, il S. venne colpito alla gamba da un braccio meccanico.
In linea di diritto, si deve valutare se la esistenza del cancello di fermo macchina e della barriera di protezione alta circa un metro configurava una misura antinfortunistica adeguata, oppure contravveniva al precetto imposto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, e penalmente sanzionato dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. b), regolarmente contestato all'imputato.
Secondo il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza".
Nel caso di specie, la macchina trafilatrice era provvista del dispositivo di sicurezza, consistente del pulsante a fungo che, aprendo il cancello di entrata, comportava anche il fermo automatico della macchina. Poichè le misure di sicurezza previste dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, sono imposte alternativamente (o mezzi di protezione e segregazione della macchina, o dispositivi di sicurezza che ne interrompano il funzionamento), deve concludersi che la norma è stata comunque rispettata.
Per questa ragione non può essere condivisa l'argomentazione che ha indotto i funzionari dell'ASL a contestare il reato di cui al citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, quella cioè secondo cui la barriera di protezione, essendo alta solo un metro, poteva essere facilmente elusa, e quindi non era rispondente ai requisiti stabiliti al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, n. 1.4.1 dell'Allegato I (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE E 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine).
Infatti, non solo si tratta di un requisito, richiesto per la progettazione e la costruzione delle macchine, che non è assistito da specifica sanzione penale; ma inoltre, se anche si vuole assumerlo come integrativo dell'obbligo di protezione imposto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, esso non può comunque vanificare il menzionato carattere alternativo delle misure antinfortunistiche previste da questa norma: di talchè, per il principio di tipicità penale, la norma non può dirsi violata quando la macchina, pur essendo provvista da una barriera di protezione letteralmente "non all'altezza", è tuttavia dotata di un dispositivo di sicurezza che assicura il fermo macchina.
Si potrebbe semmai ipotizzare una violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82, il quale stabilisce che, quando per la riparazione o manutenzione delle macchine è richiesto che il lavoratore si introduca nel macchinario o sporga qualche parte del corpo tra gli organi del macchinario che possono entrare in movimento, le macchine stesse "devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni".
Ma il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82, laddove richiede un dispositivo di sicurezza assoluto, in grado cioè di fermare la macchina anche quando l'operaio non acceda ad essa attraverso la via ordinaria (nella fattispecie, l'apposito cancello), non è stato contestato all'imputato.
In conclusione, la contestata contravvenzione di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, non sussiste, come del resto ha valutato lo stesso giudice di merito nella citata sentenza del 18.7.2005, laddove ha assolto il C. dal delitto di lesioni colpose proprio perchè ha ritenuto regolare la macchina trafilatrice che aveva provocato l'infortunio sul lavoro.
 

P.   Q.   M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007