Tipologia: CCNL
Data firma: 27 febbraio 1959
Validità: 01.01.1959 - 30.09.1960
Parti: Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari provinciali

Sommario:

Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Contratti a termine.
Art. 3. - Classificazione del personale.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni e passaggio di categoria o grado.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Assenze, permessi e aspettative.
Art. 9. - Servizio militare.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Nuzialità e natalità.
Art. 14. - Trasferte.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Stipendi e salari base.
Art. 18. - Aumenti periodici.
Art. 19. - Tredicesima e quattordicesima mensilità, premio di rendimento.
Art. 20. - Indennità varie.
Art. 21. - Previdenza.
Art. 22. - Doveri del dipendente.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Anzianità convenzionali.
Art. 25. - Preavviso.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Dimissioni.
Art. 28. - Trattamento in caso di morte.
Art. 29. - Premio di fedeltà.
Art. 30. - Abiti da lavoro.
Art. 31. - Certificato di lavoro.
Art. 32. - Regolamenti interni.
Art. 33. - Attività autonome.
Art. 34. - Apprendistato.
Art. 35. - Commissioni interne - Licenziamenti.
Art. 36. - Disposizioni generali.
Art. 37. - Norme transitorie.
Art. 38. - Accordi integrativi.
Art. 39. - Decorrenza applicabilità e durata.
Tabelle salariali
Allegato I - CCNL per i dipendenti dai consorzi agrari provinciali, 16 febbraio 1952
Allegato II - CCNL per i dipendenti dai consorzi agrari provinciali, 13 febbraio 1954

Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dai consorzi agrari provinciali, 27 febbraio 1959

Il 27 febbraio 1959 in Roma; il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari [...], hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dei Consorzi Agrari:

Art. 1. - Assunzioni.
[...]
All’atto dell’assunzione il dipendente può essere sottoposto dal Consorzio a visita medica.

Art. 2. - Contratti a termine.
Per esigenze aziendali di carattere non continuativo il personale potrà essere assunto con prefissione di termine mediante atto scritto. La prefissione del termine dovrà trovare giustificazione sufficiente nella particolarità del lavoro e delle mansioni affidate.
[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta per quelle relative al preavviso, al trattamento di liquidazione e per quelle per le quali è prevista espressa esclusione.

Art. 5. - Mutamento di mansioni e passaggio di categoria o grado.
Il dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o grado, purché ciò comporti riduzione del trattamento economico né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è stabilita come segue:
1) per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692:
а) impiegati: 44 ore settimanali;
b) operai: 48 ore settimanali;
2) per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni: 54 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[...]
Resta in facoltà del Consorzio di variare l’orario dai limiti massimi sindacati alle 48 ore settimanali o viceversa, per necessità aziendali, preavvisando tempestivamente il personale interessato. Per gli addetti ai lavori di custodia o di sorveglianza ai quali il Consorzio conceda l’uso gratuito di un alloggio nella sede di lavoro o nelle adiacenze, le prestazioni effettuate in eccedenza delle 54 ore settimanali si intendono già compensate, fino al limite delle 60 ore settimanali, con l’uso gratuito dell’alloggio stesso.
In deroga a quanto sopra stabilito, per il personale addetto agli spacci o negozi di vendita sarà adottato l’orario localmente osservato negli esercizi commerciali similari. Ove trattisi di personale amministrativo, addetto in assoluta prevalenza ad operazioni contabili di ufficio che non rientrino nel normale movimento quotidiano dell’attività di vendita o di consegna, l’orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali.
Il personale di cui al punto 1), fatta eccezione per quello addetto a spacci o negozi di vendita, sarà lasciato libero nel pomeriggio del sabato o di altro giorno feriale da destinarsi.
Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediante gli orari contrattuali.
[...]
Il lavoro che il personale di prima categoria dovesse prestare oltre l’orario giornaliero non comporta compenso alcuno, in quanto valgono per esso le norme di cui al punto 2) dell’art. 3 del Regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dalla Direzione del Consorzio e il relativo compenso verrà liquidato non oltre il mese successivo a quello della prestazione.
[...]

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge, che comportano il diritto al riposo compensativo.
Quando il dipendente nei casi consentiti dalla legge è occasionalmente chiamato a prestare la sua opera nel giorno di riposo settimanale, avrà diritto, oltre al riposo compensativo, alla sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore di servizio prestato, ove tale servizio venga contenuto nei limiti dell'orario normale.
[...]

Art. 10. - Ferie.
I dipendenti, a seconda dell’anzianità di servizio hanno diritto ai seguenti periodi annuali di riposo, con decorrenza della retribuzione:
a) appartenenti alla I, II e III categoria:
15 giorni lavorativi per ognuno dei primi quattro anni di servizio;
20 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal quinto al settimo compreso;
24 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dall’ottavo al nono compreso;
28 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal decimo in poi;
b) appartenenti alle altre categorie;
13 giorni lavorativi per ognuno dei primi quattro anni di i servizio;
15 giorni lavorativi per ognuno .degli anni di servizio successivi dal quinto al settimo compreso;
18 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio dall'ottavo al nono compreso;
20 giorni lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi dal decimo in poi.
[...]
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non è ammessa la rinunzia espressa o tacita ad esso. [...]
In caso di eccezionali esigenze aziendali che non consentano la concessione delle ferie, sarà corrisposto un compenso sostitutivo [...]

Art. 12. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, il Consorzio, nel periodo in cui la lavoratrice si dovrà assentare dal lavoro, si regolerà come segue:
a) per un periodo di sei settimane prima della data presunta del parto e di otto settimane dopo il parto, nonché per il periodo di eventuale prolungamento della assenza obbligatoria disposto dall’ispettorato del Lavoro ai sensi dell’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, garantirà alla lavoratrice la retribuzione intera, integrando il trattamento dell’Inam;
[...]

Art. 22. - Doveri del dipendente.
Il dipendente deve tenere un contegno corrispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare deve:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del dipendente potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a trenta;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità potrà essere disposto nei confronti del dipendente colpevole di mancanza relativa a doveri anche non particolarmente richiamati dal presente contratto, la quale sia però così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Tale licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il dipendente e comporta il diritto alla sola liquidazione della quota del fondo di previdenza costituita con i contributi del dipendente stesso.
Il Consorzio, anziché procedere immediatamente al licenziamento di cui al comma precedente, ha facoltà di disporre, in via cautelativa, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto, per un periodo non superiore a tre mesi, allo scopo di effettuare gli opportuni accertamenti. Qualora, esauriti detti accertamenti, non si desse corso al licenziamento senza preavviso e senza indennità, la sospensione si considera, a tutti gli effetti, come non avvenuta, salva l’eventuale applicazione di altri provvedimenti disciplinari.

Art. 30. - Abiti da lavoro.
Il Consorzio fornirà ogni anno agli operai una tuta da lavoro.

Art. 32. - Regolamenti interni.
Oltre che alle disposizioni del presente contratto il dipendente deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dal Consorzio, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al dipendente dal contratto stesso.

Art. 33. - Attività autonome.
Agli operai addetti ad attività autonome esercitate direttamente dai Consorzi (fabbriche di concimi e di mangimi, enopoli, frigoriferi, stabilimenti di lavorazione dei prodotti del suolo, ecc.) si applica il presente contratto con esclusione delle norme e condizioni riguardanti: tabelle salariali (compresi i correttivi di classe) e indennità di contingenza; aumenti periodici; mensilità aggiuntive; indennità di famiglia; trattamento di licenziamento e di dimissioni (preavviso e Indennità di anzianità).
Le norme e le condizioni sopraindicate saranno sostituite da quelle, disciplinanti i corrispondenti istituti, contenute nei contratti collettivi vigenti in loco nelle aziende delle categorie merceologiche similari.
Negli accordi integrativi o in successivi accordi tra le parli stipulanti potranno essere stabilite deroghe alla predetta disciplina che consentano l’applicazione integrale o del presente contratto o dei contratti collettivi di lavoro valevoli per le categorie merceologiche similari.

Art. 34. - Apprendistato.
La disciplina normativa ed economica dell’apprendistato sarà fissata con successivo contratto.

Art. 35. - Commissioni interne - Licenziamenti.
Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni Interne e la disciplina dei licenziamenti valgono le norme di cui agli appositi accordi.

Art. 37. - Norme transitorie.
[...]
4) In relazione a quanto stabilito dall’art. 33 del presente contratto, fino a quando non siano stati stipulati gli accordi integrativi del medesimo, rimangono in vigore, per il personale operaio delle attività autonome le regolamentazioni già in atto.

Art. 38. - Accordi integrativi.
Il Comitato Nazionale Sindacale dei C.A.P., con l’intervento dei rappresentanti del Consorzio interessato, e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori, assistito dai Sindacato Nazionale Lavoratori dei Consorzi Agrari, nella sede del Comitato stesso, stipuleranno per ciascun Consorzio l’accordo integrativo del presente contratto per:
[...]
5) convenire, eventualmente, le deroghe di cui all’art. 33 del presente contratto.