Interpello n. 01 del 22 novembre 2012

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

Oggetto

Applicabilità della circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Soggetto interpellante

CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori).

Quesito

Se la circolare n. 1273/2010 dell’Assessorato regionale alla salute della Regione Sicilia è compatibile con il campo di applicazione dell’art. 31, c. 8, d.lgs. n. 81/2008 e più in generale quale sia il modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione (SPP) nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.

Risposta

L’istituzione di un unico SPP può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva”; pertanto, nei casi individuati nell’art. 31, c. 6, d.lgs. n. 81/2008, il SPP può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva; tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.

Normativa di riferimento

D.lgs. 81/2008: art. 31, cc. 6 e 8; art. 17, c. 1, lett. b); art. 33; circolare n. 1273 del 26.07.2010 dell’Assessorato regionale alla salute della Regione Sicilia.

Note

La Commissione, invece, non si è espressa su quale sia il modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione (SPP) nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano, rilevando che si tratta di quesito non di ordine generale.