Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 9 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata e Filca-Cisl, Filea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Edilizia ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Laterizi, Foggia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Minimi di paga.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Lavoro a cottimo.
Art. 12. - Lavori speciali.
Art. 13. - Passaggio di mansioni.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Sospensione di lavoro.
Art. 18. - Interruzione di lavoro.
Art. 19. - Riduzione di lavoro.
Art. 20. - Recupero.
Art. 21. Trapasso di azienda.
Art. 22. - Permessi.
Art. 23. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 26. - Assenze.
Art. 27. - Pronto soccorso.
Art. 28. - Malattia e infortunio.
Art. 29. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 30. - Previdenze sociali.
Art. 31. - Indennità in caso di morte.
Art. 32. - Ferie.
Art. 33. - Gratifica natalizia.
Art. 34. - Premio di fedeltà.
Art. 35. - Modalità di pagamento.
Art. 36. - Commissioni interne.
Art. 37. - Disciplina sul lavoro.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
Art. 41. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 44. - Fornitura indumenti di lavoro.
Art. 45. - Condizioni di miglior favore.
Art. 46. - Accordi interconfederali.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Alloggi.
Art. 50. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale

Contratto collettivo per le maestranze dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Foggia, 9 luglio 1959

Addì 9 luglio 1959, tra l’Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata [...], con l’intervento degli industriali [...] Società Sal, [...] Società Ilca, [...] Società Ilp, [....] Società Materiali per costruzioni e [...] Società Fornaci Fiamma Lucera, la Filca [...] assistito dal segretario generale della Unione Provinciale Sindacale della Cisl [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori, la Filea [...], assistiti dal segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Foggia e Provincia [...] con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori, la Feneal [...], assistito dal segretario generale [...] e, in pari data, tra l’Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Edilizia ed Affini (Cisnal) [...], con l’intervento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], si è proceduto al rinnovo del contratto provinciale di lavoro 30 giugno 1955 da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende produttore di laterizi della provincia di Foggia.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge n. 653 del 26 aprile 1934 e altre leggi in materia, che riportiamo in appendice.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visiti medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione potrà esseri sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell'Azienda.

Art. 6. - Qualifiche.
[...]
Donne
Allo scopo di evitare l’impiego della mano d’opera femminile nei lavori pesanti, le donne non potranno essere:
1) addette sia all’escavo sia al movimento della terra e della argilla;
2) addette alla scoperta;
3) addette al trasporto dell’argilla della cava;
4) addette ai forni;
5) addette al carico su mezzi di trasporti dei materiali cotti, inclusi foratini, tegole, materiali speciali leggeri, quelli da pavimento ed i coppi;
6) addette all’impignolamento di materiale cotto, pieno e forato pesante;
7) addette al carico dei materiali fuori delle pertinenze dello stabilimento;
8) addette alla presa del materiale pieno dalle filiere;
9) addette all’alimentazione della molazza;
10; addette alla manovra dello stampo delle presse a mano;
11) addette all’ingambettamento del materiale pieno;
12) e a qualunque altro lavoro previsto dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 e successive in argomento.
Ragazzi
I ragazzi minori di anni 16 sono esclusi dai lavori già indicati come vietati alle donne.
I giovani dai 16 ai 18 anni non potranno a norma di legge essere mi libiti a lavori pesanti che richiedono uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione e pertanto non potranno essere adibiti:
1) all’escavo della terra e dell’argilla;
2) ai forni;
3) all’alimentazione della molazza.
Potranno essere addetti come aiuti all'ingambettamento.
[....]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L'orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.
Per un periodo massimo di 4 mesi all’anno, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro nei detti 4 mesi è prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 6 % (sei per cento) sulla retribuzione globale (paga base, contingenza ed eventuale terzo elemento).
Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora il prestatore d’opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le Aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l’orario normale massimo di lavoro è per tutto l’anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario non può superare le 10 ore giornaliere.
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario normale di lavoro, a regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di un’ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 8 e per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 ai quale si fa riferimento anche per le maggiorazioni.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimenti alle norme di legge.
[...]

Art. 11. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a coti timo normale o a cottimo pieno.
[...]

Art. 12. - Lavori speciali.

In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l’ammantellamento ed altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 18 per cento sulla retribuzione globale di tatto e sulle tariffe di cottimo. Per i lavori di cui sopra il datore di lavori dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 14. - Passaggio di categoria.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria dei laterizi la quale è soggetta a delle soste stagionali che non involgono la totalità dell’Azienda, si conviene che durante il così detto periodo di morta stagione, periodo in cui non è possibile mantenere ogni lavoratore nelle sue normali mansioni, l’Azienda e il lavoratore possono direttamente prendere accordi perché, finché durino le condizioni suindicate, il lavoratore sia adibito a mansioni inferiori, con la relativa retribuzione.
[....]

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salve eccezioni c le deroghe di legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 18. - Interruzione di lavoro.
Ove si verifichino casi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del lavoratore, che interrompano la lavorazione iniziata, il lavoratore che sarà trattenuto dall’Azienda avrà diritto alla retribuzione per un massimo di trenta minuti complessivi nella giornata.
Dopo i primi trenta minuti di interruzione continuativa potrà chiedere di assentarsi dallo stabilimento, ove la Ditta lo trattenga, avrà diritto, alla retribuzione anche per le successive ore di presenza.
Si fa eccezione tuttavia per i casi dovuti a ragioni atmosferiche e interruzioni di forza motrice per i quali, dopo i primi trenta minuti il lavoratore rimarrà a disposizione per un’altra ora senza diritto alla retribuzione, in attesa di una possibile ripresa del lavoro.
Durante l’interruzione di lavoro il lavoratore potrà essere adibito ad altre mansioni.

Art. 20. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni all’orario normale di lavoro concordate fra le Organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 27. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, riportate in allegato al presente contratto, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvedere a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori dello Stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sarà dato in consegua ad un elemento scelto fra quelli aventi maggior attitudini che, all'occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 28. - Malattia e infortunio.
[...]
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o di malattia. l'Azienda assicurerà all’operaio un posto adeguato alle sue nuove capacità, corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

Art. 29. - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 32. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’Azienda un anno di anzianità consecutivo hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie, retribuito, con la retribuzione globale di fatto come indicato nell’art. 13 del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 e nella misura di:
а) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto;
b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto;
c) giorni 16 (ore 128) oltre il 14° anno compiuto.
[...]
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle Aziende nel presente delicato momento dell’economia nazionale, resta convenuto, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituzione al godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno dì ferie non godute.

Art. 36. - Commissioni interne.
Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell’accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite tra le Confederazioni in materia.

Art. 37. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.
In modo speciale l’operaio deve:
1) osservare l’orario stabilito per la sua categoria o turni in servizio;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai Superiori diretti.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro, darà diritto all’Azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve fare richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà, e l’Azienda potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
È vietato agli operai:
а) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
b) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine od autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può far luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
L’Azienda ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sui lavoro;
б) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o di inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
L’azienda potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frodi o danneggiamento volontario;
e) recidiva di una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 44. - Fornitura indumenti di lavoro.
A partire dal 1° luglio 1955 le fornaci sono obbligate a fornire ai lavoratori una «tuta» da lavoro (o pantaloni e giubbetto), gratuitamente, per ogni anno di lavoro; le fornaci che non intendono fornire tali indumenti, sono tenute a corrispondere ai lavoratori una indennità ragguagliata ad anno nella misura di L. 3.000 (tremila) per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 2.000 (duemila) per gli uomini di età inferiore ai 20 anni, e per le donne, frazionabile in dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestato, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni vengono calcolate per un mese intero.

Art. 46. - Accordi interconfederali.
Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’Azienda e saranno risoluti, con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l’Azienda.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole compimento.
[...]

Art. 49. - Alloggi.
Ove l’azienda volesse trattenere l’operaio a dormire nello stabilimento, dovrà fornirgli in posto adeguato il letto con relative lenzuola e coperte che il lavoratore dovrà restituire in perfetto stato, restandone altrimenti responsabile.