Interpello n. 05 del 22 novembre 2012

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, cc. 1 e 1 bis d.lgs. n. 81/2008 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.

Soggetto interpellante

CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi).

Quesito

Qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell’esito della c.d. “valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, se sia consentito al datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio, effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. “valutazione approfondita”, al fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori.

Risposta

L’obbligo del datore di lavoro che, in sede di verifica preliminare, abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, è quello di procedere alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (il cui elenco è indicato dalla Commissione in via esemplificativa e non tassativa), funzionali alla eliminazione o, se ciò è impossibile, alla riduzione al minimo del rischio da stress lavoro-correlato; mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro di utilizzare strumenti propri della valutazione c.d “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione.
Qualora, tuttavia, il datore di lavoro intenda volontariamente utilizzare anche nella fase preliminare della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati alla valutazione “approfondita”, tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione, ma dovrà “accompagnare” tale adozione – almeno in termini di misure minime – avendo cura, altresì, di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, in tal modo evitando che la scelta sia fatta per procrastinare il momento in cui adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 28, cc. 1 e 1-bis; Commissione consultiva permanente, indicazioni del 17.11.2010, sul rischio stress lavoro-correlato.