Interpello n. 07 del 22 novembre 2012 “Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note |
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Art. 29, c. 5, d.lgs. n. 81/2008 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate nelle aziende fino a 10 lavoratori. |
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CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). |
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Se le aziende fino a 10 lavoratori possono preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’art. 28, d.lgs. n. 81/2008, senza utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’art. 29, c. 5, d.lgs. n. 81/2008. |
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Il datore di lavoro di un’azienda fino a 10 lavoratori potrà disporre delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione di rischi, di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008. |
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D.lgs. 81/2008: art. 6, c. 8, lett. f); art. 17, c. 1, lett. a); art. 28, cc. 1 e 2, lett. a); art. 29, cc. 3 e 5. |
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Successivamente al parere reso dalla Commissione per gli Interpelli è stato pubblicato, in data 30.11.2012, il decreto interministeriale che ha recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, c. 5, del d.lgs. n 81/2008, approvate dalla Commissione consultiva permanente, ai sensi dell’art. 6, c. 8, lett. f), del medesimo decreto legislativo. |