Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 30.11.1960*
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Ravenna, Sezione Fornaci Laterizi e Fillea-Cgil, Sindacato Provinciale Edili-Uil, Federedili-Cisl
Settori: Edilizia, Laterizi, Ravenna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori discontinui ecc.
Art. 4. - Lavoro notturno.
Art. 5. - Cottimi.
Art. 6. - Lavori speciali.
Art. 7. - Mattoni a mano.
Art. 8. - Trasferte.
Art. 9. - Aspettativa.
Art. 10. - Frazionamento gratifica ecc.
Art. 11. - Mensa.
Art. 12. - Coperte.
Art. 13.
Art. 14. - Durata.
Allegato - Fornaci laterizi tariffa oraria operai con decorrenza 1° gennaio 1960

Accordo collettivo integrativo al contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai addetti all’industria dei laterizi della provincia di Ravenna, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ravenna, Sezione Fornaci Laterizi [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Fillea Provinciale) [...], il Sindacato Provinciale Edili (Uil) [...] e la Federedili Provinciale (Cisl) [...], si è convenuto quanto segue:

Art. 1.
Il Contratto nazionale 18 dicembre 1957 stipulato in Roma dall'Associazione Nazionale degli Industriali Laterizi (Andil) con la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini (Fillea), la federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia (Filca) e la Federazione Nazionale Edili Affini e Legno (Feneal) viene applicato nell’ambito territoriale della Provincia di Ravenna con le precisazioni e convenzioni di cui al presente contratto provinciale integrativo.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Ad integrazione dell’art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro, in 4 mesi dell’anno durante i quali l’orario di lavoro potrà essere portato a 9 ore a regime normale di retribuzione sono i seguenti: maggio; giugno; luglio; agosto.
Durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, l’orario normale sarà ridotto a 7 ore precisandosi che l’orario eccedente verrà considerato straordinario.
Sono esclusi da queste norme i fuochisti, gli addetti ai forni gli altri lavoratori che osservano durante tutto l’anno l'orario normale unico.

Art. 3. - Lavori discontinui ecc.
In relazione all’art. 8 del Contratto Nazionale si precisa che debbono considerarsi discontinue soltanto le funzioni inerenti alla specifica qualifica delle categorie indicate all’art. 6 comma e) del Contratto Nazionale.
Qualora detti lavoratori vengano utilizzati in funzioni diverse dal quelle loro proprie, avranno diritto alla relativa retribuzione a norma dell’art. 13 del contratto nazionale.

Art. 4. - Lavoro notturno.
Con riferimento a quanto disposto dal 2° capoverso dell’art. 9 del contratto nazionale, resta convenuto che per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano è considerato orario notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 5. - Cottimi.
Con riferimento all’art. 10 del Contratto Nazionale si precisa che la contrattazione del cottimo viene demandata a livello aziendale, ferma restando la maggiorazione del 13 %.

Art. 6. - Lavori speciali.
Con riferimento all’art. 11 del Contratto Nazionale si concordai di considerare lavori speciali quelli effettuati in condizioni di particolare disagio quali: soggezione eccezionale di acqua, spurgo di canali, pozzi, ammantellamento durante la pioggia e tutti quelli riconosciuti tali dalle imprese d’accordo con la Commissione Interna di volta in volta. Per detti lavori sarà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione globale del 50 %.

Art. 7. - Mattoni a mano.
Per il lavoro a cottimo valgono le norme di cui all’art. 5.
Per la fabbricazione dei mattoni a mano verranno osservate le norme seguenti:
a) il mattonaio e il maltaiolo avranno a disposizione argilla idonea, sabbia ed acqua in quantità sufficiente, materiale cotto per coprire le gambette, arelle per il riparo dei materiali e quanto altro occorre.
b) il materiale occorrente al mattonaio dovrà essere dato in posizione adiacente all’aia in cui ha luogo la lavorazione, secondo l'uso;
c) i lavoratori sono responsabili della conservazione degli attrezzi che ricevono in consegna;
d) i lavoratori devono dare il materiale ben confezionato e sano, posto ammantellato in gambetta.
Se per cause metereologiche il materiale disteso nell’aia - a giudizio del datore di lavoro - non è utilizzabile, verrà contato e pagato in ragione del 75 %.
Lo sgombro dell’aia dal materiale deteriorato è a carico del datore di lavoro.

Art. 12. - Coperte.
Nel caso che ricorra la necessità del pernottamento a norma dell’art. 40 del contratto nazionale le coperte saranno fornite dall’azienda.

Art. 13.
In relazione all’art. 6 del contratto nazionale «Donne» al n. 11 si ammette l’impiego di donne per l’ingambettamento del materiale pieno. La competente paga base è quella indicata nella tabella provinciale.

Art. 14. - Durata.
Il presente contratto integrativo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 e seguirà le sorti del contratto nazionale al quale si riferisce.
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