Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 4 dicembre 1959
Validità: 07.12.1959 - 31.12.1961*
Parti: Sindacato Interprovinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell’Associazione Industriale Lombarda, Sindacato degli Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, Gruppo degli Industriali del Legno dell’Associazione Legnanese dell’Industria, Gruppo Industriali Lodigiani e Sindacato Legno Artistiche e Varie-Cgil, Sindacato Legno Artistiche e Varie-Cisl, Sindacato Legno Artistiche e Varie-Uil e Sindacato Provinciale del Legno e del Sughero-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Milano

Sommario:

Art. 1. - Mense aziendali.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Indennità consumo ferri.
Art. 4. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 5. - Indennità di zona malarica.
Art. 6. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Milano, 4 dicembre 1959

Milano, addì 4 dicembre 1959, tra il Sindacato Interprovinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell’Associazione Industriale Lombarda [...], il Sindacato degli Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza [...], il Gruppo degli Industriali del Legno dell’Associazione Legnanese dell’Industria [...], il Gruppo Industriali Lodigiani [...] e il Sindacato Legno Artistiche e Varie della Camera Confederale del Lavoro di Milano [...], il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell’Unione Sindacale Provinciale di Milano [...], il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell’Unione Italiana del Lavoro [...]
Milano, addì 10 dicembre 1959, tra il Sindacato Interprovinciale fra gli Industriali del Legno del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda [...], il Sindacato degli Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza [...], il Gruppo degli Industriali del Legno dell'Associazione Legnanese dell’industria [...], il Gruppo Industriali Lodigiani [...] e il Sindacato Provinciale del Legno e del Sughero dell’Unione Provinciale della Cisnal [...]
è stato stipulato il seguente Contratto integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Milano.

Art. 4. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 % sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi, e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.
In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra o di utilizzo di nuovi materiali nocivi, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 5. - Indennità di zona malarica.
Agli operai, che per ragioni di lavoro sono trasferiti fuori della provincia di Milano e destinati in zona malarica, compete, per tutto il tempo di permanenza in detta zona, una speciale indennità nella, misura del 10 % sulla retribuzione conglobata.
La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona di alta montagna ad altezza non inferiore ai 1500 metri e limitatamente al tempo in cui l’operaio permane nella zona stessa.

Art. 6. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto avrà decorrenza dal 7 dicembre 1959 ed avrà la stessa validità del Contratto nazionale di cui è parte integrante.