Responsabilità del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del preposto per la morte di un lavoratore precipitato nel vano di un ascensore - Omissione di idonee misure per prevenire la caduta dall'alto e mancanza di presidi individuali - Pur avendo il lavoratore posto in essere una manovra altamente rischiosa ed imprudente, questa non può ritenersi integrare un comportamento abnorme, in quanto effettuato alla presenza del suo superiore - Sussiste

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Coco Giovanni - Presidente -
Dott. Marini Lionello - Consigliere -
Dott. Campanato Graziana - Consigliere -
Dott. Novarese Francesco - Consigliere -
Dott. Colombo Gherardo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A  /  O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:
1) C.L. N. IL (omissis);
2) P.D. N. IL (omissis);
3) S.L. N. IL (omissis);
4) C.R. N. IL (omissis);
avverso sentenza del 19/04/2005 Corte Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Campanato Graziana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione nei confronti di P.; inammissibilità per gli altri imputati.

F a t t o   e   D i r i t t o

S.L., P.D. e C.L. venivano imputati del reato di omicidio colposo in cooperazione tra loro per avere, con diverse ed indipendenti condotte, cagionato la morte di M.I., dipendente della società T. Elevatori s.r.l., di cui il primo era legale rappresentante, il secondo responsabile della sicurezza ed il terzo preposto.
L'accusa riguardava quanto successo il giorno 23 giugno 1998 in un fabbricato di (omissis), ove il M., mentre era addetto alla riparazione di un ascensore, cadeva accidentalmente nel vano corsa dello stesso, in quanto eseguiva manovra non corretta ed altamente rischiosa perchè, per sbloccare il suddetto ascensore, si afferrava all'arcata, all'altezza del terzo piano senza indossare alcun dispositivo individuale di protezione, come cinture di sicurezza con bretelle e cosciali.
L'imputazione riguardava la colpa generica e quella specifica di violazione di norme antinfortunistiche (D.L. 4 dicembre 1992, n. 475 e D.Lgs. n. 626 del 1994).
In particolare veniva contestata la violazione dell'obbligo della formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro; la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza previste dall'art. 9 del citato D.Lgs. n. 626 del 1994; la mancata consegna agli operai delle cinture di sicurezza conformi alle norme di legge e la mancata spiegazione sul loro uso.
Nel procedimento avanti il GUP del Tribunale di Rimini si costituivano parti civili i congiunti del M. e veniva citata in qualità di responsabile civile la società T.
Con sentenza 8.3.04 tutti gli imputati venivano assolti per insussistenza del fatto.
Avverso tale decisione proponevano appello il PM e le parti civili che lamentavano la violazione delle norme antinfortunistiche sia in ordine all'individuazione delle procedure per le attività rischiose, sia in ordine alla formazione ed informazione al personale dipendente che alla predisposizione di misure protettive individuali e misure di sicurezza, quali la collocazione di un pianale che avrebbe consentito di lavorare senza rischi ; omissione tutte incidenti sull'evento e causa dello stesso.
Sottolineavano inoltre che il M., al momento della caduta, stava lavorando sotto la guida del C. e ciò bastava ad escludere che il suo potesse essere qualificato come comportamento abnorme.
La Corte d'Appello di Bologna riassumeva i termini delle questioni relative alla ricostruzione dell'incidente: il pistone dell'ascensore si era bloccato all'ultimo piano della palazzina ed occorreva individuare le cause di tale inconveniente per rimuoverle.
Il giorno prima era stata tentata una discesa manuale dell'ascensore mediante la valvola collocata nella sala macchine al piano interrato ed era stato verificato il cd. paracadute, sistema di sicurezza che blocca l'elevatore in caso di emergenza, ma detti controlli non avevano rilevato anomalie.
Il giorno 23.6.98 erano in corso i preparativi per la verifica della valvola di caduta, situata al secondo piano, come risultava dal rinvenimento in tale posizione di un secchio e di una bottiglia di plastica tagliata, indice dell'operazione di spurgo.
Nel corso di questa operazione, mentre veniva predisposto un pianale per colmare il vuoto del vano ascensore e consentire l'accesso alla valvola in questione, il C. ed un altro lavoratore, dipendente dell'impresa di costruzione, tale B., vedevano il M. precipitare all'interno del vano ascensore.
La corte d'appello sottolineava che il dipendente lavorava alla presenza del C., socio della ditta T., che aveva assunto la posizione di preposto, avendo diretto i lavori anche il giorno prima. Sull'arcata dell'ascensore costituito da due supporti metallici distanti tra loro 668 mm., su cui sarebbe stata montata la cabina, non vi erano le assi necessarie per creare un pianale di sicurezza al riparo da cadute ed il M. operava senza indossare la prescritta imbracatura da agganciare ad un punto sicuro durante le operazioni da effettuare all'interno del vano ascensore.
Secondo il giudice d'appello al C. spettava di rilevare tali omissioni e se ciò fosse stato fatto l'evento mortale sarebbe stato impedito.
Il teste B. aveva riferito che anche il giorno prima lo sfortunato M. aveva lavorato appoggiato all'arcata senza imbracatura ed in assenza del pianale di protezione ed ha precisato che mentre ai vari piani l'ascensore era protetto da assi, al quarto piano non vi era una protezione fissa, ma un semplice pannello mobile.
Poichè il giorno dell'incidente il C. ed il B. si trovavano al secondo piano per predisporre un pianale ed il C. aveva salito le scale assieme al M. che si portò al quarto piano si doveva ritenere che la manovra di quest'ultimo fosse stata concordata e consistesse nel caricare l'arcata con il peso della persona al quarto piano, dove era avvenuto il blocco, mentre il C. ed il B. avrebbero provveduto alla verifica della valvola al secondo piano, mediante lo spurgo della stessa.
L'operazione avrebbe dovuto iniziare solo dopo il posizionamento del pianale e la caduta era addebitabile anche ad uno scoordinamento delle operazioni.
Pur riconoscendo il comportamento imprudente della vittima, la corte ravvisa nelle descritte omissioni la causa dell'incidente, escludendo che il M. abbia posto in essere una manovra anormale ed eccezionale, tale da assumere il ruolo di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Sul piano personale la corte ha sottolineato che lo S. risponde come responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei Rischi della Tecnolift e P. come legale rappresentante della società in quanto in assenza di delega certa e specifica ed in considerazione delle dimensioni ridotte della società rimane fermo anche in capo al datore di lavoro la responsabilità delle indicate omissioni e del dovere di vigilanza sull'operato dello S., mentre il C. risponde in qualità di preposto.
In particolare la corte stigmatizza la mancanza di valutazione dei rischi dei lavoratori all'esterno dell'impresa, pur essendo prevalente tale attività esterna.
Quanto all'informazione ed alla formazione del personale dai testi si è appreso che vi sarebbero stati solo colloqui informali, mentre la difesa aveva prodotto un rapporto di valutazione ed un verbale riguardante la formazione dei dipendenti, attestante attività cui il M. non avrebbe partecipato, privi di data, di indicazione e firma del legale rappresentante e del promotore responsabile dell'azienda, nonchè un verbale informazione del personale dipendente su modulo predisposto, privo di firma del P..
Secondo la corte l'attività di formazione ed informazione è imprescindibile e fondamentale agli inizi di ogni lavoro ed anche nel corso dell'attività lavorativa perchè l'esperienza e l'assuefazione al pericolo determinano un subdolo incremento del rischio.
Pertanto con sentenza in data 19.4.05 condannava i predetti imputati alla pena di mesi quattro di reclusione ed in solido tra loro ed il responsabile civile al risarcimento del danno alle parti civili costituite.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati che hanno dedotto errore nell'applicazione della legge e travisamento del fatto, oltre che manifesta illogicità della motivazione.
In ordine al profilo di colpa individuata nella incompleta valutazione dei rischi da parte della società operante i ricorrenti denunciano tale affermazione di genericità e di imprecisione, perchè non troverebbe conforto nella deposizione dell'ing. R., consulente della Procura, secondo il quale "la valutazione dei rischi c'era stata, forse non era completa".
In punto di vista della violazione di norme antinfortunistiche i ricorrenti sostengono che il D.Lgs. n. 626 del 1994 negli anni 1997-98, vale a dire all'epoca del fatto, non era ancora decollato nell'applicazione pratica.
In ogni caso le norme in oggetto hanno lo scopo di abbattere i rischi nell'ambiente di lavoro attraverso tre precisi percorsi:
1 - l'esclusione totale del rischio, quando questo possibile;
2 - la riduzione del rischio, attraverso la riduzione ai minimi termini possibili le componenti del rischio stesso;
3 - la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale, quale ultima possibilità lasciata al datore di lavoro.
Nel caso in esame secondo i ricorrenti il M. aveva una specifica preparazione nel suo settore di lavoro per avere conseguito il patentino cinque anni prima dell'incidente, per cui si doveva ritenere che grazie a questa preparazione, avallata dalla commissione che lo aveva esaminato e ritenuto idoneo, l'obbligo informativo e formativo era stato assolto.
Quanto all'imbragatura, l'operazione che il M. ed il C. si prestavano a compiere era incompatibile perchè il C. aveva deciso di eliminare il rischio cadute chiudendo il vano dell'ascensore.
Tale chiusura era alternativa anche al collocamento del pianale che avrebbe comunque lasciato dei pericolosi spazi di caduta nel vano ascensore.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono travisamento del fatto ed illogicità della motivazione: sarebbe storicamente errata la circostanza che il C. si sia portato il giorno precedente al fatto sul cantiere per concordare con il M. le operazioni da effettuare e del pari errato che nel cantiere mancassero le cinture di sicurezza.
Queste c'erano e sarebbe documentalmente provato e confermato dalle deposizioni testimoniali, per altro il C. aveva chiesto al B. dell'impresa edile di apprestare un ponteggio all'altezza del solaio del secondo piano per poter riempire il vano ascensore onde eliminare in radice il rischio da caduta.
Errata sarebbe la circostanza che il M. concordò con il C. la sua manovra che consistette nell'afferrarsi allo scheletro dell'ascensore, mentre la precedente operazione analoga posta in essere dal M. il giorno prima era avvenuta per sua esclusiva iniziativa, pur essendo a conoscenza dell'errore e rischio di tale modalità operativa, tanto che aveva chiesto al B. di preparare un pianale che poi non usò.
La corte aveva trascurato quanto dichiarato dal padre della vittima ossia che questi gli riferì che il giorno dopo si sarebbe macchiato di olio, il che prova che egli si rendeva conto che bisognava operare sulla valvola di caduta, facendone spurgare l'olio, situata al secondo piano, mentre il salire ai piani superiori, aggrapparsi alla struttura dell'impianto non avrebbe portato ad alcun risultato utile.
Così ricostruiti correttamente i fatti, non esisterebbero prove certe in ordine alle modalità che hanno causato l'incidente, vale a dire se vi fu una cooperazione colposa da parte di tutti i soggetti incolpati oppure un'attività abnorme da parte del lavoratore, vittima della sua imprudenza.
A tale proposito il perito Po. afferma che vi fu uno scollegamento tra quanto si stava facendo e la salita del M. al terzo o quarto piano.
Pertanto mancherebbe il nesso causale tra le dedotte omissioni e l'evento in quanto l'attività del M. si era posta come una condotta imprevedibile ed abnorme, apparentemente legata alle mansioni svolte, ma in sostanza frutto di un'iniziativa personale, mai concordata con nessuno e di nessuna utilità.
Con memoria trasmessa il 27.4.06 i difensori delle parti civili hanno eccepito l'inammissibilità dei ricorsi proposti da S. e C. per violazione del termine di 45 giorni previsto per l'impugnazione; termine decorrente dal giorno 19.7.05, ampiamente spirato alla data del deposito dell'atto, mentre detta violazione non sussisterebbe per il P., contumace nel giudizio d'appello, in relazione al quale il termine decorre dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
Inoltre deducevano l'inammissibilità anche di quest'ultimo ricorso per essere stato depositato da un avvocato non abilitato alla presentazione del ricorso per cassazione e privo di qualsivoglia procura o delega da parte del difensore avv. Chiesa.
Nel merito segnalavano l'intervenuta prescrizione del reato e l'infondatezza dei motivi a fondamento dell'impugnazione.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti di S. e C. e l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per prescrizione quanto al P..
Il ricorso, ancorchè presentato unitariamente da tutti gli imputati e dal responsabile civile, deve ritenersi tardivo quanto a S. e C., presenti all'udienza d'appello e tempestivo quanto al P. per le ragioni dedotte dai difensori delle parti civili innanzi riportate.
Il reato risulta estinto per prescrizione, maturata in data 23.12.05, in quanto il fatto risale al 23.6.98 ed agli imputati sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
Tuttavia il principio dell'estensione dell'impugnazione previsto dall'art. 587 c.p.p. in questo caso non opera e non impedisce il formarsi del giudicato per due ordini di ragioni: la prima perchè la posizione dei vari imputati è rapportata alla propria singola condotta, trattandosi di cooperazione colposa e non di fatto commesso in concorso, ed il ricorso contesta il profilo delle singole colpe, che non coincidono per le diverse posizioni di garanzia assunte dai soggetti all'interno dell'azienda e nel corso dei lavori; in secondo luogo la prescrizione non è maturata prima della proposizione del ricorso, per cui la sentenza è passata in giudicato nei confronti del C. e dello S.. (Cass. Sez. 6^ 18.3.03, n. 23251, Cammardella; conf. Sent. N. 112369/2000, 2381/95).
Invero l'effetto estensivo dell'impugnazione si pone come rimedio nei confronti dell'imputato non validamente impugnante, volto ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disuguaglianza. Le posizioni degli imputati che non rispondono a titolo di concorso, ma di cooperazione colposa, non possono definirsi sovrapponibili, risultando contestati profili di colpa che attengono ad attività distinte, anche se connesse e tutte influenti sull'evento, ed a titoli di responsabilità diverse, come risulta - nel caso di specie - dal capo di imputazione.
Quanto al deposito del ricorso non sono previste forme vincolanti per cui anche il difensore non abilitato al giudizio di cassazione e non delegato dal difensore officiato per tale ricorso può validamente depositare il medesimo per incarico verbale del nuovo difensore.
Pertanto, mentre il ricorso a favore di S. e C. va dichiarato inammissibile, la sentenza va annullata nei confronti del P. per prescrizione del reato, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per dichiarare altre cause di proscioglimento, in quanto sono stati in sostanza dedotti vizi di motivazione.
Invero in presenza di una causa estintiva del reato una diversa pronuncia discende dall'evidenza di altre cause più favorevoli di non punibilità, fattispecie che non sussiste nel caso di specie.
Al contrario, essendo doveroso analizzare il ricorso del P. agli effetti dell'art. 578 c.p.p., per la decisione sull'impugnazione ai soli effetti civili, si deve escludere che sussistano i dedotti vizi di motivazione e di interpretazione delle norme che regolano la sicurezza nell'ambiente di lavoro dedotti dal ricorrente.
La corte ha correttamente analizzato i fatti ed affermato che nelle circostanze in cui avvenne l'infortunio da una parte non erano state approntate le misure idonee a prevenire la caduta dall'alto, nè era stato rifornito ed imposto ai lavoratori l'uso di presidi individuali e dall'altra che il M. operò non con decisione unilaterale, tanto da porsi al di fuori del contesto delle operazioni che si stavano svolgendo nel cantiere.
Egli salì le scale per portarsi ai piani alti insieme al C. e parlando con lo stesso e dunque alla vista del preposto che coordinava i lavori e, pur avendo posto in essere una manovra altamente rischiosa ed imprudente, questa non può ritenersi integrare un comportamento abnorme, in quanto effettuato alla presenza del suo superiore e posta in essere anche il giorno prima.
La corte motiva ampiamente sul punto ed analizza ogni aspetto della vicenda, ivi compreso il nesso di causa tra le violazioni antinfortunistiche e l'evento, per cui è pervenuta con ragionamento corretto e privo di vizi logici a ravvisare la responsabilità in capo agli imputati e di conseguenza al responsabile civile.
Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione al risarcimento del danno, le cui disposizioni vanno mantenute ferme, anche in seguito alla dichiarazione di prescrizione del reato in relazione alla posizione del P. ed al responsabile civile, oltre che nei confronti degli altri imputati i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili.
P.  Q.  M.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da C.L. e S.L. che condanna ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti del P. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione del reato.
Rigetta il ricorso di C.R..
Condanna i Predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a P. D. per prescrizione del reato e conferma le statuizioni civili anche nei confronti dello stesso.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007