Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 9 giugno 1959
Validità: Campagna lavorativa del 1959
Parti: Gruppo degli Industriali dei Laterizi della Provincia di Parma e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma-Filea, Federedili Provinciale di Parma-Unione Sindacale di Parma e Provincia, Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia
Settori: Edilizia, Laterizi, Parma

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Tariffe di cottimo pieno per la produzione a mano dei mattoni e delle tegole.
Art. 3. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Rifornimento legna da ardere.
Art. 6. - Condizioni per la buona esecuzione del lavoro.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi della provincia di Parma, 9 giugno 1959

In Parma, presso la sede dell’unione Parmense degli Industriali, il giorno 9 giugno 1959, tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi della Provincia di Parma [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma, aderente alla Filea [...], la Federedili Provinciale di Parma, dell’Unione Sindacale di Parma e Provincia [...], la Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per i mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente Contratto collettivo di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 12 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, è applicabile ai lavoratori mattonai a mano nel territorio della provincia di Parma ed avrà valore esclusivamente per tutta la durata della campagna lavorativa del 1959.

Art. 4. - Indennità speciale.
Secondo quanto è previsto dall’art. 57 del Contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, a tutti gli operai dell’industria dei laterizi in relazione alle particolari caratteristiche dell’industria stessa, sarà corrisposta una indennità ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.500 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 3.700 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.
Sarà anche corrisposta a titolo di rimborso spese per il logorio i degli indumenti una indennità vestiario ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.000 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di li. 3.000 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.
[...]

Art. 5. - Rifornimento legna da ardere.
Per ciò che concerne il rifornimento della legna da ardere ai singoli operai - o gruppi familiari - le parti convengono di lasciare immutate le consuetudini aziendali.

Art. 6. - Condizioni per la buona esecuzione del lavoro.
Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi, la ditta fornirà tutti gli attrezzi in buon uso necessari alla detta lavorazione.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
1) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
2) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi e trasportarla con la carriola sull’aia;
3) trasportare dal deposito sull’aia la litta o sabbietta previa crivellatura curandone un miglior impiego ed evitare ogni spreco;
4) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto c batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli e ammantellarli, per la più rapida essiccazione al compimento di questa;
5) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d’uso;
6) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie;
7) il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.
Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.
La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione perfetta.
Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento tanto dal datore di lavoro quanto se dato dall’operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.