Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 29 luglio 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.12.1962
Parti: Unione Imprese Sbarco e Imbarco e Film-Cgil e Sinpar
Settori: Trasporti, Marittimi, Rimorchiatori, Genova

Sommario:

Art. 1. - Premessa.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Rapporti fra le parti.
Art. 6. - Condotta personale ed infrazioni disciplinari - Doveri dell’armatore.
Art. 7. - Licenziamento per colpa grave.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Mansioni del personale.
Art. 10. - Lavori per la manutenzione e pulizia del rimorchiatore.
Art. 11. - Oggetto in consegna.
Art. 12. - Paghe e indennità di contingenza.
Art. 13. - Indennità rischio mine.
Art. 14. - Corresponsione della paga e competenze.
Art. 15. - Gratifica natalizia e gratifica pasquale.
Art. 16. - Assegni familiari.
Art. 17. - Lavoro straordinario.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 21. - Trapasso e fusione di azienda - Vendita del rimorchiatore.
Art. 22. - Assistenza sanitaria ai familiari.
Art. 23. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.
Tabelle salariali

Contratto collettivo per il personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali nel porto di Genova, 29 luglio 1960

L’anno 1962, addì 29 luglio, in Genova, fra l’Unione Imprese Sbarco e Imbarco [...], assistito dal [...] direttore dell’Associazione Armatori Liberi, da una parte e la Film - Cgil (Federazione Italiana Lavoratori del Mare) [...] e il Sinpar (Sindacato Nazionale Personale Addetto ai Rimorchiatori) [...], dall’altra, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali nel porto di Genova.

Art. 1. - Premessa.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali nel porto di Genova.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Il personale assunto potrà essere, a giudizio insindacabile dell’armatore, trasferito da una unità all’altra, senza che ne nasca diritto, a modifica di retribuzione o altro.

Art. 5. - Rapporti fra le parti.
I rapporti gerarchici e disciplinari fra armatori e dipendenti saranno regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina mercantile e dal presente contrattò collettivo.

Art. 6. - Condotta personale ed infrazioni disciplinari - Doveri dell’armatore.
Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni dell’autorità marittima, di eseguire ogni legittimo ordine dell’armatore e del personale al comando cui compete la responsabilità del rimorchio e della sicurezza del rimorchiatore e dei natanti rimorchiati.
Le eventuali infrazioni del personale ai propri doveri di Servizio saranno punite in rapporto alla loro gravità ed in base alle leggi vigenti. I punti hanno la facoltà di ricorrere all’autorità marittima.
Il personale, durante il servizio, ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, sottrazione di merci, ecc.

Art. 7. - Licenziamento per colpa grave.
Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare il dipendente - senza indennità - per colpa grave.
Sarà considerata colpa grave l’insubordinazione, la frequente ubriachezza durante il servizio, e la recidiva in disobbedienza. [...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per tutto il personale è di otto ore giornaliere.
Sono ammessi accordi aziendali per stabilire le modalità di effettuazione dell’orario normale di lavoro. Tali accordi dovranno essere stipulati con l’assistenza delle organizzazioni interessate al presente contratto.

Art. 9. - Mansioni del personale.
Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l’esercizio del rimorchio di natanti portuali per prestare la propria opera attinente alla qualifica con la quale è stato assunto.

Art. 10. - Lavori per la manutenzione e pulizia del rimorchiatore.
Oltre alle mansioni di cui all’art. 9, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione e coadiuvare nelle riparazioni del rimorchiatore, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell’orario normale.

Art. 13. - Indennità rischio mine.
Fermo restando le consuetudini locali per la corresponsione della indennità in parola, al personale dei rimorchiatori che sia uscito anche una sola volta dal porto nel mese, spetta l’indennità mensile di rischio mine in L. 2100 per i conducenti di coperta e di macchina, L. 1700, per i comuni e L. 1200, per i mozzi.
L’indennità di rischio mine è compenso di natura eccezionale e transitoria e viene corrisposta al personale in funzione di un particolare contingente rischio professionale. Essa non costituisce coefficiente; della retribuzione. Non va quindi computata sui supplementi di qualsiasi natura, anche se fissi o continuativi, i compensi per lavoro straordinario, i premi di rendimento è operosità, la gratifica natalizia, i compensi per festività nazionali, l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di risoluzione del rapporto di lavoro e simili.
L’indennità rischio mine non è da considerarsi come accessorio della retribuzione a carattere continuativo a mente dell’art. 71 del regolamento per l’esecuzione della legge infortuni approvata con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e non va - in conseguenza computata agli effetti della liquidazione della indennità di infortunio e malattia. La indennità per rischio mine non va calcolata per determinare la retribuzione agli effetti del calcolo per contributi per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali.
La indennità rischio mine giornaliera è ragguagliabile ad un ventesimo dell’indennità rischio mine mensile.

Art. 17. - Lavoro straordinario.
Ogni lavoro eseguito dagli imbarcati oltre l’orario stabilito all’art. 8, è considerato lavoro straordinario. [...]
Ai fini dei relativi compensi, per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
[...]
Non sono ammessi turni di lavoro che comportino più di 16 ore sulle 24.

Art. 19. - Ferie.
A tutti i dipendenti è riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, indennità di contingenza) di diciotto giorni di calendario per ugni anno di servizio o prorata per i comuni e mozzi e di ventuno giorni per il conducente di coperta e di macchina. Detti periodi sono rispettivamente aumentati a venti e ventitré giorni per il personale avente anzianità di almeno dieci anni.
[...]