Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 novembre 2012, n. 20859 - Domanda di riconoscimento del diritto a rendita per inabilità da malattia professionale


 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso 23598/2007 proposto da:

(Omissis), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6249/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/09/2006 r.g.n. 615/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20 settembre 2006, ha respinto il gravame svolto da (Omissis) contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a rendita per inabilità da malattia professionale contratta nel corso dell'attività lavorativa svolta come dipendente delle (Omissis) s.p.a..

2. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, escludeva la carenza di legittimazione passiva dell'INAIL; respingeva l'eccezione di improponibilità dell'azione intrapresa dall'assicurato, per aver egli proposto rituale domanda amministrativa, implicitamente presupposta dall'atto di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 104 (in data 27.5.1995), atto che autonomamente esauriva la condizione per l'attivazione della domanda giudiziale, concorrente con la maturazione del termine di 180 giorni; e, per quanto qui rileva, accoglieva l'eccezione di prescrizione del diritto, reiterata dall'INAIL, sul presupposto del decorso del termine triennale di prescrizione, con l'aggiunta dell'ulteriore periodo di 150 giorni a norma del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, articoli 111 e 112, a decorrere dalla data (5 maggio 1993) nella quale il Servizio sanitario della società aveva accertato, definitivamente, la mancanza dell'infermità denunciata (vibropatia), data alla quale risaliva la conoscibilità, per il dipendente, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia legale indennizzabile; riteneva, così fissato il dies a quo che l'atto di opposizione del 27 maggio 1995 si ponesse come atto interruttivo e come momento iniziale del nuovo termine triennale a cui sommare i 150 giorni, rispetto al quale l'assicurato non aveva dimostrato di aver notificato, entro il dies ad quo, il ricorso introduttivo del giudizio, depositato soltanto in data 2.12.1998, senza che emergesse la data successiva della notifica del ricorso.

3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



4. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto rilevante, per l'interruzione del termine prescrizionale, la notifica del ricorso e non il semplice deposito. Nell'evidenziare l'erronea indicazione, da parte dei Giudici del gravame, sia del dies a quo sia del dies ad quem, la parte ricorrente assume che il termine prescrizionale, decorrente dalla domanda di riconoscimento della malattia professionale proposta il 25 luglio 1995, e non il 27 maggio 1995 come erroneamente trascritto nella sentenza impugnata, sarebbe spirato il 22 dicembre 1998, e non il 2 dicembre come pur erroneamente trascritto dalla Corte di merito, e che alla predetta data, del 22 dicembre 1998, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado veniva tempestivamente depositato nella Cancelleria del Tribunale del Lavoro di Napoli, onde il termine prescrizionale del diritto al beneficio preteso non era affatto decorso. Al motivo segue il quesito di diritto.

5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

6. Occorre premettere il rilievo che l'erronea indicazione, nella sentenza impugnata, delle date in cui la prescrizione del diritto alla prestazione sia iniziata a decorrere e sia maturata si è tradotta, nella specie, in un errore di giudizio in ordine al decorso e alla maturazione del termine prescrizionale del diritto alla previdenza pretesa, errore, come tale, soggetto al sindacato di legittimità, e del quale la parte ricorrente ha correttamente investito questa Corte, diversamente da quanto ritenuto dall'Istituto intimato che, a suffragio della propria tesi difensiva in ordine alla maturata prescrizione del diritto azionato, pretenderebbe tener ferme le diverse date indicate nella sentenza impugnata muovendo dal non condivisibile rilievo della cristallizzazione del duplice errore, ritenuto meramente materiale, giacchè non emendato, neanche nelle more del giudizio di legittimità, con la procedura di correzione dell'errore materiale innanzi al Giudice che ha pronunciato la sentenza.

7. Tanto premesso, la parte ricorrente, ottemperando al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, ha indicato in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede la valutazione giuridica della Corte di legittimità, diversa da quella compiuta dal giudice di merito, asseritamente erronea.

s. In particolare, il ricorrente ha fissato il momento iniziale del termine prescrizionale alla data del 25 luglio 1995, epoca alla quale risale l'atto di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 104, e, calcolato il triennio per la maturazione della prescrizione con l'aggiunta dell'ulteriore periodo di 150 giorni a norma del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, articoli 111 e 112, ha correttamente indicato nel 22 dicembre 1998 il dies ad quem per la maturazione della prescrizione del diritto al beneficio previdenziale preteso.

9. Alla predetta data del 22 dicembre 1998 risulta, invero, depositato il ricorso introduttivo del giudizio e la risposta al quesito di diritto con il quale la parte ricorrente, censurando la ratio decidendi della sentenza impugnata, si rivolge alla Corte chiedendo di esprimersi sull'efficacia interruttiva del deposito del ricorso a norma del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, articolo 112, nella formulazione risultante all'esito della sentenza n. 129/1986 della Corte costituzionale, non può che meritare risposta positiva.

10. Invero, come già affermato da questa Corte, con la sentenza n. 10212 del 2007 cui il Collegio intende dare continuità, la prescrizione del diritto, a norma dell'articolo 2943 c.c., è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio; ed e, pertanto, vero, come sostenuto dall'Istituto, che, in generale, l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore.

11. L'articolo 2943 c.c., deve, però, fare i conti con le forme del processo del lavoro successivamente introdotte.

12. Sul punto si devono registrare due orientamenti di questa Corte di legittimità. Da una parte, in fattispecie di diritti previdenziali diversi da quelli in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, questa Corte ha affermato che, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, l'effetto interruttivo si produce con la notificazione dell'atto al convenuto, secondo la regola generale dell'articolo 2943 c.c., e non con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito (ex plurimis, Cass. 25757/2009; Cass. 14862/2009; Cass. 13588/2009; Cass. 22238/2007; Cass. 6343/2004; Cass. 3373/2003; Cass. 6423/2001; Cass. 543/1992).

13. La Corte costituzionale, per parte sua, ha aggiunto che tale regime non autorizza, in riferimento all'articolo 3 Cost., dubbi di illegittimità costituzionale, dell'articolo 2943 c.c. in relazione all'articolo 414 c.p.c. e all'articolo 2934 c.c., per il fatto che il creditore della prestazione è gravato dei tempi ulteriori dell'ufficio relativi alla fissazione dell'udienza, tempi che gli sono sottratti dal termine prescrizionale previsto dalla legge (articolo 2934 c.c.), perchè vi sono altri mezzi, alternativi alla domanda giudiziale, per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto (Corte cost., sent. n. 1021 del 1988).

14. Secondo altro orientamento, specifico con riferimento alla prescrizione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ex articolo 112, il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale a far data dal deposito, e non dalla notifica, del ricorso stesso (Cass. nn. 14548/2000; 7295/2004; 10212/2007), pur dovendo darsi atto, per completezza del quadro di riferimento, della decisione di questa Corte che, ai fini della speciale azione di rivalsa esperibile dall'INAIL nelle forme dell'azione di regresso, e con riferimento al peculiare regime prescrizionale introdotto dal quinto comma, seconda parte, del predetto articolo 112, ha correlato l'efficacia interruttiva alla notificazione del ricorso (v., in tali termini, Cass. 20736/2007).

15. In tale panorama giurisprudenziale, il Collegio non può inoltre non rimarcare che la natura della prescrizione nella materia che ne occupa è stata a lungo controversa e che solo per effetto della sentenza di questa Corte, a Sezione Unite, 16 novembre 1999 n. 783, è stata dichiarata la natura di prescrizione in senso tecnico. Tale natura, tuttavia, non può comportare l'applicazione dei principi generali in tema di interruzione della prescrizione, di cui al primo orientamento, perchè vi osta la sentenza della Corte costituzionale 21 maggio 1986 n. 129 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 3 Cost., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, comma 1, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative, in caso di infortunio sul lavoro o di affezione da malattia professionale, sia interrotto dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria del giudice adito, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

16. La sentenza del Giudice delle Leggi fu, peraltro, emessa sulla base di presupposti ordinamentali diversi che configuravano l'istituto de quo come una sorta di decadenza (cui non era, pertanto, applicabile l'articolo 2943 c.c.), insuscettibile di atti interruttivi diversi dall'azione giudiziaria (v., ex multìs, Cass, SU, 4857/1985).

17. Il Collegio ritiene che il mutamento dei presupposti ordinamentali circa la natura della prescrizione de qua (a partire da Cass., SU. 783/1999) non può espungere dall'ordinamento la norma specifica, risultante dalla sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale che ha ritenuto incostituzionale il citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, articolo 112, comma 1, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni a favore: dell'infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale sia interrotto dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo, seguito poi dalla notificazione di tale atto col decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

18. Nella cornice così delimitata dalla sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale, cui l'interprete deve informarsi nella peculiare regolamentazione degli effetti del deposito del ricorso introduttivo del giudizio nel corpus normativo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, va data continuità al principio (già affermato da Cass. nn. 7295/2004 e 10212/2007), secondo cui il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale a far data dal deposito, e non dalla notifica, del ricorso stesso.

19. La decisione della Corte territoriale che non si è conformata al principio esposto va, pertanto, cassata.

20. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

21. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.