Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 21 gennaio 1957
Validità: 01.02.1957 - 31.01.1958
Parti: Unione Provinciale Agricoltori e Libera Associazione provinciale dirigenti e impiegati, di aziende agricole e forestali
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole e forestali, Impiegati ecc., Piacenza

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Oggetto del contratto.
Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Art. 4. - Classifiche e mansioni degli impiegati.
Art. 5. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Ferie annuali.
Art. 8. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Disciplina del rapporto d’impiego.
Art. 11. - Preavviso di risoluzione del rapporto d’impiego.
Art. 12. - Risoluzione immediata del rapporto d’impiego.
Art. 13. - Aumenti di stipendio.
Art. 14. - Tredicesima mensilità.
Art. 15. - Malattie o infortuni.
Art. 16. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Art. 17. - Previdenza e assistenza.
Art. 18. - Cessazione, trasformazione, trapasso di azienda.
Art. 19. - Retribuzione.
Tabella dei minimi di stipendi mensili
Art. 20.

Contratto collettivo integrativo per dirigenti, impiegati tecnici, amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Piacenza, 21 gennaio 1957

L’anno millenovecentocinquantasette addì ventuno del mese di gennaio in Piacenza; tra i rappresentanti dell’Unione Provinciale Agricoltori [...], quali mandatori delle categorie interessate di imprenditori agricoli e i rappresentanti della Libera Associazione provinciale dirigenti e impiegati, di aziende agricole e forestali [...], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i dirigenti, impiegati di aziende agricole e forestali della Provincia di Piacenza, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 19 luglio 1949 (sostitutivo dei precedenti 22 giugno 1938 e 28 luglio 1938) tra la Federazione Nazionale della proprietà fondiaria, l’Associazione nazionale della mezzadria, l’Associazione nazionale dei proprietari conduttori in economia, l’Associazione nazionale della colonia, con l’intervento della Federazione nazionale dell’agricoltura italiana e la Federazione nazionale dirigenti e impiegati tecnici di aziende agricole e forestali

Art. 2. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro agricoli (proprietari di beni affittati; conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole; esercenti attività affini connesse all’agricoltura) e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 3. - Categorie alle quali si applica.
Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica, si classificano in impiegati tecnici e amministrativi di concetto, ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine specificati qui di seguito:
- sono impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso, nell’organizzazione dell'azienda in campo tecnico ed amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto di iniziativa, nell’ambito delle facoltà loro assegnate e secondo le consuetudini locali;
- sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti della istruzione ricevuta, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o di chi per esso, od anche del personale di concetto.

Art. 5. - Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l’impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali, ed all'orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel contratto collettivo nazionale 19 luglio 1949.
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.

Art. 7. - Ferie annuali.
L’impiegato agricolo, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo annuale di ferie continuando a percepire, per tale periodo annuale di ferie, la normale retribuzione.
Il periodo di ferie non potrà essere inferiore a:
- giorni 20 in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i cinque anni per gli impiegati di concetto;
- giorni 15 in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni;
- giorni 20 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni per gli impiegati d’ordine.
[...]

Art. 8. - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Un’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno e, salvo sia diversamente stabilito fra le parti, si intende a tempo indeterminato.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione e deve possibilmente cominciare con l’annata agraria.
[...]
Le clausole concordate dovranno essere uniformate alle norme sancite nel presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
[...]
Le norme del presente accordo, escluse quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 9. - Apprendistato.
Si fa riferimento all’art. 6 del Contratto collettivo nazionale considerandolo qui come integralmente trascritto.

Art. 10. - Disciplina del rapporto d’impiego.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all’azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate tutta l’attività richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico amministrativo della normale gestione dell’azienda stessa, e attenendosi ai regolamenti e alle norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
а) del buon andamento dell’azienda in rapporto alla attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell’atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[...]
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, nonché dell’osservanza dei contratti di lavoro dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ed essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze, o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per lui.
L’impiegato assunto alle dipendenze di una sola azienda o di qualsiasi genere, comunque compensata, salvo il caso di contrario accordo tra le parti.
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni verso l’impiegato e a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.

Art. 12. - Risoluzione immediata del rapporto d’impiego.
Non è dovuto né il preavviso né la indennità di anzianità nel caso che l’impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 16. - Assicurazioni sociali e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per l’invalidità, vecchiaia e tubercolosi e per gli assegni familiari valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 20.
Tutte le altre clausole normative del contratto nazionale di cui agli:
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Trasferte e Trasferimenti.
Art. 23. - Variazione di servizio.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 29. - Indennità di anzianità per la cessazione del rapporto.
Art. 30. - Determinazione dell’anzianità.
Art. 31. - Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 32. - Chiamata di leva o richiamo alle armi.
Art. 33. - Reclami o controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Disposizioni generali.
Art. 36. - Disposizioni transitorie.
e l’art. 37 che tutti si intendono qui integralmente trascritti e pertanto concordemente accettati.