Ministero della salute
Decreto 29 ottobre 2012
Sospensione del decreto 28 febbraio 2012, recante modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

G.U. 19 dicembre 2012, n. 295

Il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute
di concerto con
Il direttore generale del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 282 che integrando il citato articolo 88 della legge 1045/1939 consente ai Ministri della sanità e della Marina Mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, articolo 88;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché' le imbarcazioni e le navi da diporto;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le proscrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 "attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" e successive modificazioni;
Visto l'articolo 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto interministeriale 28/02/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 183 del 07/08/2012;
Considerate le difficoltà applicative relative all'attuazione delle indicazioni riportate nelle tabelle delle dotazioni di medicinali e materiale sanitario allegate al DM 28/02/2012, rappresentate dalle Associazioni del settore da ultimo nella riunione del 26 ottobre 2012;
Tenuto conto altresì che sono intervenute evoluzioni ulteriori in materia di farmaci e presidi sanitari che rendono opportuno procedere ad una modifica delle tabelle allegate;
Considerata la necessità di un periodo di tempo per procedere alla suddetta modifica;

Decretano:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 sono sospese sino al 31/12/2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 ottobre 2012

Il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute Ruocco
Il direttore generale del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pujia

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 341