Tipologia: Contratto Normativo Salariale
Data firma: 17 novembre 1959
Validità: 01.04.1960 - 31.03.1962
Parti: Associazione delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli della Provincia di Modena, Federazione Provinciale delle Cooperative e Unione Provinciale delle Cooperative di Modena, Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro, Alac
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Modena, Coop

Sommario:

Art. 1. - Applicazione.
Art. 2. - Decorrenza.
Art. 3. - Assunzioni e documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Qualifica.
Art. 7. - Mano d’opera.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Indennità speciale.
Art. 12. - Compensi al capo casaro.
Art. 13. - Compensi per gli altri dipendenti.
Art. 14. - Maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.
Art. 15. - Premio per l’allevamento dei suini.
Art. 16. - Premio buona riuscita formaggio.
Art. 17. - Gratifica natalizia e festività.
Art. 18. - Indennità di caro pane.
Art. 19. - Indennità di licenziamento al capo casaro.
Art. 20. - Dimissioni del capo casaro.
Art. 21. - Disdetta al capo casaro.
Art. 22. - Modalità di pagamento.
Art. 23. - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 24. - Infortuni sul lavoro.
Art. 25. - Trapasso, cessazione e trasformazione d’azienda.
Art. 26. - Rese quantitative e qualitative.
Art. 27. - Controversie.
Art. 28. - Condizioni di miglior favore.
Art. 29. - Affissioni.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende casearie cooperative della provincia di Modena, 17 novembre 1959

Il giorno 17 novembre 1959 presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Modena [...], tra l’Associazione delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli della Provincia di Modena [...], la Federazione Provinciale delle Cooperative [...] e l'Unione Provinciale delle Cooperative di Modena [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], la Unione Sindacale Provinciale [...], la Unione Italiana del Lavoro [...], la Alac [...], è stato stipulato il presente Contratto Normativo Salariale per i dipendenti da aziende casearie cooperative e associazioni similari della Provincia di Modena.

Art. 1. - Applicazione.
Il presente Contratto Normativo Salariale si applica a tutti i di-pendenti da aziende casearie della provincia di Modena.

Art. 5. - Visita medica.
Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

Art. 7. - Mano d’opera.
Il numero degli operai da adibirsi nei caseifici dovrà essere commisurato alle necessità della lavorazione nell’ambito delle leggi sul lavoro vigenti e delle norme del presente contratto.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Per le esigenze dell’industria casearia il riposo settimanale che rimane fissato nella misura di un giorno alla settimana, salvo le deroghe autorizzate dalla legge, anziché coincidere con la domenica può essere concesso anche in un altro giorno della settimana. Ciò sarà deciso di comune accordo con il responsabile dell’azienda casearia ed il capo casaro.

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
In ogni caso per le ore straordinarie valgono le norme di cui all’art. 14. 

Art. 24. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al datore di lavoro il quali provvederà affinché sia completata la stesura della denuncia di legga se del caso. [...]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni, l’azienda esaminerà la opportunità, tenuto anche conto delle posizioni e della attitudini dell’interessato di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

Art. 27. - Controversie.
Le controversie relative al presente contratto dovranno, prima dell’azione giudiziaria essere sottoposte alle rispettive organizzazioni sindacali di categoria per il tentativo di conciliazione.
Per le controversie eventualmente nascenti in relazione all’applicazione dell’art. 7 non risolte attraverso alla normale discussione da parte delle Organizzazioni Sindacali, ad istanza di una delle parti potrà, essere richiesto parere consultivo ad una commissione di tre esperti di cui: uno designato dalla Camera di Commercio, uno dall'ispettorato Agrario ed uno dall’istituto Sperimentale di Zootecnica.