Tipologia: Accordo provinciale integrativo
Data firma: 18 settembre 1959
Validità: 01.09.1959 - 30.11.1960*
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-Urbino, Sezione Industriali Laterizi e Cgil-Fillea, Cisl-Filca, Uil-Feneal
Settori: Edilizia, Laterizi, Pesaro

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro notturno.
Art. 3. - Trasferta.
Art. 4. - Mensa.

Art. 5. - Fornitura coperte.
Art. 6. - Indennità speciali.
Art. 7. - Validità e durata.


Accordo collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Pesaro, 18 settembre 1959

Addì 18 settembre 1959 in Pesaro presso la Sede dell’Associazione Industriali, tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-Urbino [...] e, per la Sezione Industriali Laterizi [...], la Camera Confederale del Lavoro - Cgil - e Sindacato Provinciale Laterizi (Fillea) [...], l’Unione Sindacale Provinciale - Cisl - e Filca Provinciale [...], la Camera Sindacale Provinciale - Uil - e Feneal Provinciale [...], è stato stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957.

Art. 1. - Orario di lavoro.
In relazione a quanto dispone il secondo comma dell’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro, i quattro mesi dell’anno per i quali l’orario di lavoro normale è fissato in nove ore giornaliere sono quelli di maggio, giugno, luglio e agosto: se l’orario di lavoro nei detti quattro mesi è prolungato sino a dieci ore giornaliere ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.

Art. 2. - Lavoro notturno.
Per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, il lavoro notturno, di cui all’art. 9 secondo comma del contratto collettivo nazionale di lavoro, è quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 5. - Fornitura coperte.
Con riferimento all’art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro, agli operai che alloggiano in fornace l’azienda fornirà in una coperta nel periodo 1° aprile-30 settembre e due coperte nel periodo 1° ottobre-31 marzo. Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e risponde del deterioramento o smarrimento delle stesa causati da sua negligenza.

Art. 7. - Validità e durata.
Il presente accordo provinciale fa parte integrante del contratto collettivo di lavoro stipulato a Roma il 18 dicembre 1957, di cui segue le sorti.
Esso ha validità per il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino con decorrenza dal 1° settembre 1959.