Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1 agosto 1960
Validità: 01.08.1960 - 31.07.1961
Parti: Associazione Provinciale dei Trebbiatori e Motoaratori della provincia di Bologna e Federazione Braccianti Agricoli, Cisl Braccianti, Uil Terra
Settori: Agroindustriale, Lavorazioni meccaniche in agricoltura, Bologna

Sommario:

Campo di applicazione del contratto.
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Imponibile.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 5. - Riparazioni sul posto di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Conservazione macchine e attrezzi.
Art. 8. - Disciplina aziendale.
Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 10. - Assicurazioni sociali.
Art. 11. - Infortuni sul lavoro.
Art. 12. - Controversie.
Art. 13. - Contratti integrativi.
Art. 14. - Condizioni di miglior favore.
Art. 15. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura della provincia di Bologna, 1 agosto 1960

Addì 1° agosto 1960, nella sede dell’ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Bologna, tra l’Associazione Provinciale dei Trebbiatori e Motoaratori della provincia di Bologna [....] e la Federazione Braccianti Agricoli [...], la Cisl Braccianti [...], la Uil Terra [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di Bologna per la regolamentazione dei rapporti di lavoro tra le ditte assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura ed i lavoratori da esse dipendenti per i lavori medesimi.

Campo di applicazione del contratto.
Il presente contratto viene applicato in tutto il territorio della provincia di Bologna, distinto nelle seguenti zone:
a) Zone di montagna: Castel del Rio, Fontanelice, Tossignano, Loiano, Casalfiumanese, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione, Camugnano, Grizzana, Vergato, Castel di Casio, Porretta, Granaglione, Lizzano, Gaggio, Castel d’Aiano, Marzabotto, Savigno, frazioni di Monte S. Pietro: Gavignano Ronca, Monte Pastore e Monte Severo.
b) Zone di collina: Pianoro, Sasso Marconi, Castel di Serravalle, Monteveglio, Monte S. Pietro (escluse le frazioni che costituiscono tutte zone montane).
c) Zone di pianura; tutte le restanti.

Art. 2. - Imponibile.
1) Trebbiatura del grano: ad ogni coppia trebbiante dovrà essere adibito il numero di operai come segue:
a) mietitrebbie semoventi: 2 motoristi, 2 addetti (saccaioli):
b) mietitrebbie trainate: 2 motoristi, 1 aiutante motorista, 2 addetti (saccaioli);
c) trebbia con battitore da m. 1,52 - 1,37 - 1,22:
azionata con motore a scoppio: 1 motorista responsabile, 1 aiuto motorista, 4 paglierini e 4 pressarmi;
azionata con locomobile: 1 macchinista patentato, 2 fuochisti, 4 paglierini, 4 pressarmi;
d) trebbia con battitore da m. 1,10 azionata con motore a, scoppio:
in pianura: 1 motorista responsabile, 1 aiutante motorista; 3 paglierini e 4 pressarini;
in collina c montagna: 1 motorista responsabile, 1 aiutante motorista, 2 paglierini e 4 pressarini;
e) trebbia con battitore da m. 1,07 azionata con motore a scoppio: 1 motorista responsabile, 1 aiutante motorista, 2 paglierini e 4 pressarini;
f) trebbia con battitore da m. 1 - 0,90 - 0,80 - 0,75 azionata con motore a scoppio: 1 motorista responsabile, 1 aiutante motorista, 2 paglierini, 3 pressarini,
2) Trebbiatura semi-minuti: 1 motorista, 1 aiuto motorista, 2 paglierini, 2 pressarini.
3) Sfogliatura e sgranatura del frumentone, trebbiatura fave e ceci: 1 motorista, 1 aiuto motorista.
4) Lavorazione della canapa:
а) scavezzatura: 1 motorista, 1 aiuto motorista;
b) gramolatura: 1 motorista, 1 aiuto motorista, 8 gramerini.
5) Motoaratura:
а) aratura a trazione funicolare con due trattori accoppiati: 2 motoristi, 1 aiuto motorista, 2 piodisti;
b) aratura a gancio o traino diretto:
1) eseguita con trattori fino a 75 Hp. Ai trattori per lavori di aratura che richiedono un lavoro ininterrotto di 12 o di 24 ore giornaliere verranno adibite rispettivamente una o due squadre di lavoratori composte ciascuna di un motorista e di un aiuto motorista;
2) eseguita con trattori oltre 75 Hp. Saranno osservate le consuetudini locali.
6) Semina ed erpicatura: 1 motorista ed 1 aiuto motorista.
7) Mietitura e tutte le altre lavorazioni meccaniche in agricoltura non regolate espressamente nel presente contratto: verranno osservate le consuetudini locali.
I pressarini, i paglierini, i gramerini e i piodisti effettueranno il lavoro a turni alternati, secondo gli usi e le consuetudini locali.
Nell’imponibile di cui sopra è compreso il datore di lavoro e sono compresi altresì i suoi familiari, qualora questi partecipino al lavoro come unità lavorative.
Per le macchine non regolate nel presente articolo, le parti si incontreranno di volta in volta per definire il numero dei lavoratori da impiegarsi.
Dichiarazione a verbale.
Per stabilire se i paglierini debbano essere 4, 3 o 2, il metro di misura sarà quello della lunghezza del battitore, risultante dal certificato di origine o dalla licenza di esercizio.

Art. 3. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è fissata in 8 ore giornaliere. [...]
Comunque, il lavoro straordinario, da effettuare solo in casi eccezionali, non potrà superare un’ora al giorno.
Sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione sul luogo di lavoro. Non sono da considerare lavorativi i periodi di tempo eventualmente trascorsi dal lavoratore sull’aia, in attesa dell’inizio del lavoro e le interruzioni o sospensioni eventuali dovuti a ragione o causa di forza maggiore. In questi casi, quando l’operaio resta a disposizione, su richiesta del datore di lavoro, per riprendere il lavoro, dovrà essere retribuito come se lavorasse.
Recuperi. - È ammesso il recupero a regime normale ed a lume di giorno delle ore perdute a causa di forza maggiore.

Art. 7. - Conservazione macchine e attrezzi.
Il lavoratore è responsabile delle macchine e degli attrezzi che riceve in regolare consegna.
È preciso dovere del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi ed, in genere, tutto quanto è stato a lui affidato.

Art. 8. - Disciplina aziendale.
Incorre nei provvedimenti disciplinari l’operaio che;
a) non si presenti o abbandoni il proprio posto di lavoro senza averne dato tempestivo preavviso;
b) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
c) trasgredisca al divieto di fumare durante il lavoro eseguito nelle immediate vicinanze di depositi di paglia o di altro materiale infiammabile;
d) trascenda in rissa sul lavoro.

Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
а) ammonizione verbale alla presenza del capo squadra d’aia o scritta;
b) multa di due ore di retribuzione globale;
c) licenziamento .
Di norma i provvedimenti sono successivi nel senso che quello più grave venga preceduto dal più lieve.

Art. 10. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni contro gli infortuni, mutualistiche e previdenziali, valgono le disposizioni di legge vigenti per il settore dell’industria.

Art. 11. - Infortuni sul lavoro.
L’eventuale infortunio sul lavoro, anche se consenta la continuità dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’infortunato al datore di lavoro perché questi possa effettuare le denunzie di legge.

Art. 12. - Controversie.
In caso di insorgenza di controversie, esse dovranno essere demandate alle rispettive associazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Qualora questo fallisca, il tentativo sarà esperito dagli organi dell’ufficio del Lavoro.