Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 2-3 agosto 1960
Validità: 01.10.1960 - 10.11.1962
Parti: Associazione Agricoltori della Provincia di Udine, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Salariati e Braccianti della Provincia di Udine-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate-Cisl, Unione Italiana Lavoratori della Terra-Uil e Cisnal-Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Udine

Sommario:

Art. 1. - Inizio e durata del contratto.
Art. 2. - Definizione dei lavoratori fissi o salariati.
Art. 3. - Assunzione della mano d’opera.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Sospensioni e recuperi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Riposo settimanale, domenicale e compensativo.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Classificazione e retribuzione della categoria per età e sesso.
Art. 16. - Retribuzione del lavoratore salariato.
Art. 17. - Tariffe salariali in vigore dal 1° ottobre 1960.
Art. 18. - Casa, orto e allevamenti familiari.
Art. 19. - Indennità di contingenza e revisione periodica.
Art. 20. - Mansioni dei bovai e cavallanti e numero dei capi in consegna.
Art. 21. - Compensi speciali od accessori ai bovai e cavallanti.
Art. 22. - Lavori speciali.
Art. 23. - Cottimi.
Art. 24. - Facchinaggio e trasporto di generi a spalla.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Attrezzi di lavoro.
Art. 27. - Casi di forza maggiore.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Ferie.
Art. 30. - Indennità di anzianità.
Art. 31. - Permessi straordinari.
Art. 32. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 33. - Malattie e infortuni.
Art. 34. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 35. - Tutela della maternità.
Art. 36. - Trapasso di azienda.
Art. 37. - Disciplina.
Art. 38. - Nonne disciplinari.
Art. 39. - Notifica delle sanzioni e ricorsi.
Art. 40. - Controversie individuali.
Art. 41. - Controversie collettive.
Art. 42. - Deposito del contratto.
Art. 43. - Assistenza contrattuale.
Tariffe salariali.

Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Udine, 2-3 agosto 1960

L’anno 1960 il giorno 2 agosto, tra l’Associazione Agricoltori della Provincia di Udine [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Salariati e Braccianti della Provincia di Udine [...], assistito dal[...]la Camera del Lavoro, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate aderenti alla Cisl [...], assistito dal[...]la Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori della Terra (Uil) [...]
L’anno 1960 il giorno 3 agosto, fra l’Associazione Agricoltori della provincia di Udine [...] e la Cisnal-Terra Provinciale [...]
in relazione alla norma 31 del Patto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Salariati fissi stipulato il 26 marzo 1960 si conviene:

Art. 1. - Inizio e durata del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro per la categoria dei salariati fissi per la Provincia di Udine [...]

Art. 2. - Definizione dei lavoratori fissi o salariati.
Per i salariati fissi si intendono i lavoratori agricoli assunti con contratto individuale a termine di durata non inferiore all’anno, le cui prestazioni si svolgono ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e retribuiti mensilmente: Si distinguono in:
1) Specializzati:
а) meccanici qualificati, artigiani specializzati (falegnami, fabbri, muratori, ecc.) [...]
b) trattoristi e conducenti di automezzi aziendali [...]
c) addetti alle macchine operatrici [...]
2) Qualificati:
а) bovai e cavallanti che danno la loro opera alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, retribuiti con generi in natura, salario mensile, casa di abitazione con orto e campo di terra arato o granoturco in sostituzione;
b) magazzinieri e cantinieri [...], guardiani e guardiacaccia [...]
c) capi-operai: salariati che guidano sul lavoro un gruppo di operai; o capi-bovai: bovai con responsabilità di altri bovai [...]
3) Salariati comuni:
а) addetti a tutti i lavori di campagna;
b) famigli che prestano la loro opera e convivono nell’azienda dei datori di lavoro (coltivatori diretti, mezzadri, ecc.) assunti anche per periodi di tempo stagionali, adibiti a tutti i lavori di campagna, stalla, aia, retribuiti con salario mensile, oltre al vitto, alloggio, pulizia ed altre prestazioni di consuetudine. La qualifica di salariato dovrà risultare per le categorie 1) e 2) dall’apposito contratto individuale.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.
Le donne non possono per nessun motivo venire adibite ai seguenti lavori:
a) lavori di vangatura in genere in terreno vergine, lavori richiedenti la rottura dei terreni con mazze, escavo di fossi e scoline per le sistemazioni agrarie e fondiarie;
b) irrorazione delle piante in genere con pompe a zaino e azionamento di pomponi;
c) facchinaggi in genere per prodotti e merci in genere inerenti colture varie;
d) guida dei trattori e tenuta dell’aratro;
e) spargimento del perfosfato e della calciocianamide;
f) infilatura degli aghi nei pressipaglia.
Nei casi eccezionali in cui le donne vengano adibite ai lavori di cui sopra, verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini oltre i 18 anni.

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso dovrà essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per i vari mesi è il seguente: dicembre, gennaio, febbraio: ore 7; marzo aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre: ore 8; maggio, giugno, luglio: ore 9.
Il personale addetto alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo e intermittente è tenuto anche prima e dopo l’orario di lavoro normale di campagna, al governo del bestiame. Le prestazioni del bovaio sono calcolate in base al numero dei capi di bestiame in consegna.
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della prestazione sul posto di lavoro, precedentemente indicato e termina sullo stesso. L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell’azienda.

Art. 11. - Sospensioni e recuperi.
Nel caso in cui per intemperie o cause di forza maggiore non fosse possibile eseguire in giornata l’intero orario normale di lavoro è ammesso il recupero del tempo perduto nel limite massimo di complessive tre ore; un’ora al giorno entro e per sei giorni successivi all’avvenuta sospensione e interruzione, senza corresponsione di straordinario.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si intende:
а) lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale, di cui all’art. 10;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo il tramonto all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere salvo il caso di inderogabili necessità in cui la mancata esecuzione pregiudichi i raccolti.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo il caso di regolari turni periodici di lavoro notturno che non danno luogo a maggiorazione.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale, domenicale e compensativo.
Ferme restando il disposto dell’art. 1 n. 6, 7, 8 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze dell’azienda agricola, hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
bovai e i cavallanti addetti alla cura, custodia e governo del bestiame, i quali, a giudizio dell’agricoltore, non potessero usufruire del riposo settimanale, godranno di un riposo compensativo di 40 giorni da usufruire in una sola volta o diviso in due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda, oppure del corrispondente salario completo,
famigli che vengono a trovarsi nelle condizioni previste per i bovai dal presente articolo hanno diritto a 40 giorni di riposo compensativo.

Art. 18. - Casa, orto e allevamenti familiari.
I bovai e cavallanti, oltre i compensi stabiliti dall’articolo precedente, avranno gratuitamente una abitazione adeguata ai bisogni della famiglia rispondente ai sani criteri igienici, nonché un orto annesso di superficie non inferiore ai 200 mq.
[...]

Art. 20. - Mansioni dei bovai e cavallanti e numero dei capi in consegna.
I bovai attendono alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame. Un uomo di capacità piena avrà in consegna, nella stalla tradizionale, senza attrezzatura meccanica, 14 vacche da latte o altri capi grossi, oppure 28 vitelli da allevamento o 5 tori in funzione; è escluso da tutti i lavori agricoli, intendendosi che il numero di capi minimo in consegna assorbe l’intera giornata e corrisponde a 8 ore di lavoro.
I bovai che hanno in consegna un numero di capi di bestiame inferiore al minimo di cui sopra, presteranno la differenza delle ore prestate in meno, in lavori normali di campagna.
Il bovaio è tenuto anche nei giorni festivi al governo dei capi in consegna. È tenuto alla custodia notturna del bestiame.
I cavallanti ed i bovai che hanno in consegna bestiame da lavoro, attendono anche fuori orario di campagna (sempre nel limite dell’orario di cui all’art. 10) al loro governo, alla buona cura e allestimento dei carri, finimenti, attrezzi, ecc.
I detti lavoratori sono tenuti ad effettuare il carreggio dei prodotti e la preparazione del terreno, nonché agli altri lavori; e sono tra loro sostituibili.
Nei giorni festivi, detti salariati sono tenuti solo al governo del bestiame in consegna.

Art. 21. - Compensi speciali od accessori ai bovai e cavallanti.
Quando il numero dei capi di bestiame in consegna superi quello previsto dall’articolo precedente, verrà corrisposto un compenso di L. 60 per ogni bovino adulto o per ogni due capi di allevamento, per ogni cavallo o paio di puledri per ogni giorno di permanenza in stalla, dei capi in soprannumero.
[...]
Il numero dei capi adulti in soprannumero non potrà superare i tre. [...]

Art. 22. - Lavori speciali.
Si considerano lavori speciali e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine:
а) mietitura e trebbiatura cereali, piante oleaginose e semenze foraggere con esclusione, in caso di uso della mieti-trebbia, della raccolta delle balle di paglia o sacchi di prodotto quando tali operazioni non vengano effettuate contemporaneamente alla mieti-trebbiatura, o vengono effettuate con personale diverso da quello addetto alla mieti-trebbia tali lavori verranno retribuiti con l’aumento del 30 % sull’insieme della paga base e contingenza del salariato comune e con 1 litro di vino al giorno, senza pagamento, ad ogni unità lavorativa piena ed in proporzione per le altre categorie;
b) taglio in acqua delle erbe palustri; la retribuzione dovuta sarà quella pari alla maggiorazione del 30 % della paga base più contingenza del salariato comune;
c) irrigazione: maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del salariato comune;
d) espurgo canali ed altri lavori in presenza di acqua: maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del comune;
e) potatura ed innesto piante da frutto: maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del comune;
f) vuotatura a mano dei pozzi neri: 20 % in più del comune;
g) abbattimento piante d’alto fusto e relativo sbrancamento quando non viene fatto da terra: maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del salariato comune;
h) spandimento concimi polverulenti (scorie thomas e calciocianamide) maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del salariato comune;
i) analoga maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del salariato comune spetterà agli addetti all’abbicamento del foraggio in biche o mede superiori a m. 4 di altezza;
l) per chi effettua trattamenti con esteri fosforici si applicano le norme di legge.
Dal conteggio di tali maggiorazioni restano naturalmente esclusi gli specializzati o qualificati regolarmente assunti per le mansioni per le quali sono destinati e ricadenti nell’elenco soprascritto.

Art. 24. - Facchinaggio e trasporto di generi a spalla.
I trasporti e i movimenti dei prodotti a spalla, delle derrate, dei materiali e dei mezzi strumentali da e per l’azienda e per conto della stessa, sono riservati all’azienda che vi provvede coi propri mezzi e col proprio personale la cui retribuzione verrà determinata di volta in volta fra le parti tenendo conto delle particolari condizioni in cui viene effettuato il facchinaggio o il trasporto a spalla. Le parti potranno far ricorso al cottimo quando la durata delle operazioni di scarico e di carico o trasporto superi la mezza giornata di lavoro.

Art. 26. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro, a norma di quanto stabilito dal contratto nazionale, consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è stato chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze.

Art. 29. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, a cominciare dall’annata agraria 1959-60, per ogni anno d’ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 (80 ore) e in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[...]
Qualora i salariati non godessero delle ferie, il datore di lavoro dovrà corrispondere loro l'importo relativo comprensivo della paga base, contingenza, generi in natura, procedendo alla liquidazione ad anno di servizio ultimato.

Art. 33. - Malattie e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l’azienda gratuitamente fornirà il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 34. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 35. - Tutela della maternità.
Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 37. - Disciplina.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti il servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenti e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini ricevuti ed eseguire con diligenza e solerzia il lavoro assegnato.

Art. 38. - Nonne disciplinari.
Il presente contratto di lavoro verrà eseguito in buona fede e con puntualità e correttezza tanto dagli agricoltori che dai lavoratori. I rapporti fra i lavoratori ed i datori di lavoro o chi per essi, dovranno essere improntati a reciproca fiducia e rispetto tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda. A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) multa fino ad un massimo di due ore di paga per i lavoratori che si presentano al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni dovuti a negligenza o colpa ai beni dell’azienda;
2) multa pari ad una giornata di lavoro o sospensione dal lavoro per eguale periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma precedente. [...]
3) licenziamento in tronco, senza preavviso e senza indennità, per risse sul lavoro e condanna definitiva per reati comuni, per recidive delle mancanze indicate dal n. 2, per danneggiamenti dolosi ai beni dell’azienda, per assenza ingiustificata per oltre tre giorni di lavoro, per altre mancanze gravi (offese, minacce, violenze) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire, nemmeno in via provvisoria, il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.

Art. 40. - Controversie individuali.
Tutti i reclami di puro carattere individuale seguiranno le normali consuetudini disciplinari e verranno esaminati direttamente tra il datore di lavoro o suo rappresentante ed il lavoratore o lavoratori interessati.
Le controversie individuali che non venissero conciliate nell'ambito dell’azienda, saranno denunciate alle competenti Organizzazioni sindacali da parte del lavoratore o alla Associazione Agricoltori della Provincia di Udine da parte dei datori di lavoro. L’Organizzazione che riceverà la denuncia curerà il tentativo di conciliazione nei confronti di quella che rappresenta la controparte.

Art. 41. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali devono essere esaminate dalle organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.