Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 1959
Validità: 27.12.1959 - 30.11.1962
Parti: Ausitra-Confindustria e Federazione Nazionale Dipendenti Enti locali, Filtat-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico-Cisnal
Settori: Servizi, Nettezza urbana

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 4. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Indennità di trasferta.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Assenze.
Art. 13. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di licenziamento.
Art. 19. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 20. - Indennità in caso di morte.
Art. 21. - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’Azienda.
Art. 22. - Trattamento economico e qualifiche.
Art. 23. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Indennità varie.
• Indennità di lavoro antigienico o nocivo o disagiato.
• Indennità di mensa.
• Indennità di caropane.
• Indennità di uso bicicletta.
• Docce.
Art. 26. - Premio estivo.
Art. 27. - Alloggio al personale.
Art. 28. - Indumenti di lavoro.
Art. 29. - Rimborso spese.
Art. 30. - Trasferimento.
Art. 31. - Responsabilità dei conducenti (autista, motocarrista e simili).
Art. 32. - Pulizia macchine.
Art. 33. - Ritiro patente.
Art. 34. - Trattamento personale femminile e gestioni.
Art. 35. - Norme disciplinari.
Art. 36. - Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 37. - Condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Disposizioni generali.
• Restituzione dei documenti di lavoro.
• Commissioni Interne.
Art. 39. - Norma generale.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Art. 41. - Non collaborazione.
Tabelle degli operai
Tabella A - Retribuzioni unificate operai addetti servizi nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili

Contratto collettivo nazionale per il personale non impiegatizio, escluso quello delle amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili, 18 dicembre 1959

Addì 18 dicembre 1959, in Roma, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) [...], con la partecipazione [...] della Soc. Appalti Pubblici, [...] della Impresa Ceresetti & Rossi, [..] della Soc. Organizzazioni Tecniche Servizi Urbani, [...] dell’impresa Maddalena & Rossi, [...] della Società Anonima Servizi Pubblici Italiani, [...] dell’Assindustria di Genova, assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Dipendenti Enti locali [...], la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico (Filtat) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico [...], assistita dall’Unione Italiana del Lavoro [...] e con trattative separate, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico [....], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavora da valere per il personale non impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni Comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili.

Art. 1. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
All’atto dell’assunzione le Aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
Sono consentite le assunzioni per lavori di breve durata o stagionali in relazione esclusivamente al carattere eccezionale o transitorio dei lavori stessi. Al personale assunto per tali lavori compete lo stesso trattamento normativo, in quanto applicabile, ed economico vigente per la generalità dei dipendenti già in servizio nell’azienda con analoga qualifica.
[...]

Art. 3. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di:
60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere per i custodi, piantoni, addetti posteggio vetture, addetti montaggio tubazioni per pozzi neri;
54 ore settimanali con un massimo di 9 ore giornaliere per il rimanente personale.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante l’orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione di lavoro non retribuita per la consumazione del pasto di durata non superiore a due ore, salvo il caso, per esigenze tecniche, di prolungamento di tale termine, convenuto in loco tra Direzione aziendale e Commissione Interna, oppure tra le competenti Organizzazioni Sindacali.
L’Azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’Azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.) Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compensa quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 5.
[...]
Per coloro che effettuassero l’orario normale di 9 ore giornaliere, il compenso per il lavoro compiuto per la 10ª ora viene maggiorato del 10 per cento.
[...]
Si intende lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Per turni avvicendati si intendono quei turni ai quali si alternano regolarmente i lavoratori secondo gli ordini di servizio dell’Azienda.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali. Se si deve superare il limite di 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media, per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 10 per cento della retribuzione unificata di una giornata lavorativa. 

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore che ha una anzianità di 12 mesi presso l’Azienda, ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie pagato, pari a giorni 21 lavorativi.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non ne usufruisca per sua volontà, non ha diritto a compenso alcuno né recupero negli anni successivi.

Art. 25. - Indennità varie.
Indennità di lavoro antigienico o nocivo o disagiato.

L’indennità di lavoro antigienico o nocivo o disagiato viene determinata in:
a) L. 200 per gli addetti alla raccolta manuale delle materia fecali o allo spurgo dei pozzi neri, addetti alla raccolta dei rifiuti domestici in rumentiere, in cantina o sotto il piano stradale con l’uso di qualsiasi mezzo, compresi i recipienti o bidoni;
b) L. 175 per i capi squadra che partecipano al lavoro manuale, spazzini, raccoglitori dì rifiuti domestici, montatori di tubazioni per pozzi neri, addetti continuativamente al carico e scarico manuale dei rifiuti ed al carico e scarico delle celle, cernitori dei rifiuti, addetti ai servizi di disinfezione, autisti o motocarristi e carrettieri che effettuano materialmente la raccolta dei rifiuti e che non usino mezzi di trasporto a travaso protetto o con recipienti, addetti pozzi neri, custodi addetti alla manutenzione attrezzi e addetti alla vuotatura caditoie stradali, addetti lavaggio sacchi, manovale addetto a lavaggio recipienti ed in genere tutto quel personale che ha contatto diretto con le materie fecali e con le spazzature;
c) L. 130 per i capi squadra o personale con mansioni analoghe senza obbligo di lavoro manuale, manovratori alle innaffiatrici, personale di officina e rimessa, manovali ausiliari, autisti e motocarristi e carrettieri non previsti nella voce precedente, addetti al posteggio di vetture, addetti lavaggio strade, portatori battelli, conducenti di barche a motore, nonché per tutto il rimanente personale.
Per il Comune di Venezia, considerate le particolari esigenze del servizio, che non trovano riscontro in nessun’altra località, viene istituita una indennità particolare di lavoro disagiato di L. 125 giornaliere.
Tali indennità saranno computate nel trattamento per ferie, festività, congedo matrimoniale, gratifica natalizia, preavviso ed indennità di licenziamento.
Raccomandazione a verbale.
Le competenti Associazioni locali cercheranno, ove possibile, di promuovere intese tra le Amministrazioni comunali e le Imprese per la istituzione ed il funzionamento di docce per i lavoratori.

Indennità di mensa.
Viene istituita una «indennità sostitutiva di mensa» da corrispondersi, nel caso l’Azienda non disponga di organizzazione aziendale di mensa, [...]

Docce.
Ove non ostino condizioni di impossibilità valutabili obiettivi mente, l’azienda con oltre 20 dipendenti è tenuta alla istituzione docce.

Art. 28. - Indumenti di lavoro.
Le imprese dovranno distribuire gratuitamente il seguente vestiario:
а) al personale delle officine e degli impianti:
ogni anno n. 2 tute;
ogni anno un paio di scarpe alternativamente uno invernale e uno estivo;
b) agli autisti:
ogni anno n. 2 tute o indumento equivalente;
c) all’altro personale:
ogni anno n. 1 tuta o 1 giacca ed un Pantalone oppure un camiciotto ed un Pantalone e n. 1 copricapo di tela estiva;
ogni due anni una divisa comprendente uno dei capi completi di cui sopra di panno o di fustagno.
Per i raccoglitori, date le caratteristiche del lavoro cui sono adibiti, la divisa da distribuire ogni due anni è sostituita da una tuta ed un copricapo ogni anno.
Inoltre le imprese ad intero proprio carico dovranno distribuire ogni anno un paio di scarpe da lavoro e un paio di calzature estive alle seguenti categorie di personale: addetti alla raccolta manuale delle materie fecali ed allo spurgo pozzi neri, addetti alla raccolta dei rifiniti domestici negli immondezzai in cantina, capi squadra che partecipano al lavoro manuale, capi squadra senza obbligo di lavoro manuale e senza disponibilità di bicicletta, spazzini, raccoglitori di rifiuti domestici, montatori di tubazioni di pozzi neri, addetti continuativamente al carico e scarico manuale dei rifiuti ed al carico e scarico delle celle, addetti ai servizi di disinfezione, autisti e motocarristi e carrettieri che effettuano materialmente la raccolta dei rifiuti, addetti alla vuotatura delle caditoie stradali.
L’acquisto del vestiario avrà luogo a cura della Direzione aziendale sentita la Commissione Interna o il Delegato d’impresa.
Nell’applicazione delle norme del presente articolo saranno osservate le eventuali prescrizioni in materia dei capitolati di appalto, fermo restando che la fornitura minima sia quella sopra indicata.
Agli addetti al lavaggio strade, a particolari servizi di disinfezione ed allo spurgo dei pozzi neri dovranno essere dati gratuitamente e fino ad usura un paio di stivali di gomma.
Agli autisti dovrà essere fornito ogni cinque anni un giaccone di pelle. Per tale concessione le aziende non sono tenute a mantenere agli autisti la fornitura di impermeabili di propria iniziativa eventualmente distribuiti.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi tre anni dalla consegna, l’azienda avrà diritto alla restituzione del giaccone di pelle.
Agli addetti alla cernita o alla raccolta, alla rimozione delle immondizie, ai pozzi neri, nonché ai conducenti di barche a motore dovrà essere distribuito ogni due anni un paio di guanti.
Gli oggetti di vestiario dovranno essere indossati dal personale esclusivamente durante il servizio, sempre che l’Azienda disponga di appositi spogliatoi convenientemente attrezzati.
L’Azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Al personale addetto ai servizi dell’alta marea nella città di Venezia sarà messo a disposizione un paio di stivali di gomma ogni tre anni.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti.
Non è consentita la corresponsione di somme in denaro in sostituzione degli indumenti, salvo i casi di gestioni di breve durata o stagionali entro il limite di sei mesi.
Al personale assunto temporaneamente per periodi di tempo non superiori a sei mesi, verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquanta, sostitutiva del vestiario, scarpe, impermeabile, ecc.
Raccomandazione a verbale.
Gli indumenti di lavoro estivi ed invernali, tenuto conto delle condizioni climatiche locali, dovranno in via di massima essere fornii rispettivamente entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.

Art. 31. - Responsabilità dei conducenti (autista, motocarrista e simili).
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’Azienda.

Art. 32. - Pulizia macchine.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 34. - Trattamento personale femminile e gestioni.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti convengono di attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 35. - Norme disciplinari.
[...]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso, i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’Azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio, alla sicurezza dell’Impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione globale, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’Azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[...]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’Azienda.
[...]
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
a) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni al dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza ilei lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate ai punti 2 e 3 non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al successivo punto 5.
5) Il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto al dipendente che:
а) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo arrecando danni all’azienda;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali dell'Azienda;
[...]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio, tali da determinare grave turbamento;
f) affidi la guida dei veicoli a persona non autorizzata a guidare dall’Azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze, qualora tali omissioni rechino grave danno all’Azienda;
h) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 36. - Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti decidono la costituzione di una Commissione Paritetici Nazionale che avrà compiti conciliativi nelle controversie collettive individuali inerenti ai rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto.

Art. 37. - Condizioni di miglior favore.
Per le località nelle quali, in materia di orario di lavoro vi siano accordi sindacali per un trattamento più favorevole ai lavoratori quello previsto dal presente contratto, le Associazioni Territoriali competenti si incontreranno per stabilire se debba essere mantenuta la situazione esistente nell’ambito dell’orario di lavoro, nonché dello straordinario e del salario, oppure debba essere applicato integralmente il presente contratto.
Restano ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell’ambito di ogni istituto.

Art. 38. - Disposizioni generali.
Commissioni Interne.

Per le Commissioni Interne, si applicano le disposizioni degli accordi interconfederali e quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Art. 39. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano norme di legge e degli accordi interconfederali.