Tipologia: CCNL
Data firma: 7 dicembre 1959
Validità: 31.12.1961
Parti: Federazione Italiana Magazzini Generali, Associazione Nazionale fra i Magazzini Generali Silos e Depositi Franchi Portuali Marittimi e Costieri e Federazione Italiana Lavoratori dei Porti-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Commissioni interne.
Art. 3. - Controversie.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 6. - Restituzione documenti.
Art. 7. - Norme speciali.
Art. 8. - Trattamento economico.
Art. 9. - Mense aziendali e indennità di mensa.
Art. 10. - Indennità di zona malarica.
Art. 11. - Indennità di uso bicicletta.
Art. 12. - Indennità di lontananza dai centri abitati.
Art. 13. - Alloggio al personale.
Art. 14. - Risarcimento danni.
Art. 15. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione della azienda.
Art. 17. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 18. - Decorrenza e durata.
Impiegati
Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Classificazione degli impiegati.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Indennità maneggio denaro.
Art. 17. - Aspettativa.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Trattamento di missione.
Art. 20. - Trasferimenti.
Art. 21. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 22. - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Doveri dell’impiegato.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Dimissioni.
Art. 29. - Fondo di previdenza.
Art. 30. - Indennità di disagio freddo e tossici.
Art. 31. - Norme generali.
Intermedi
Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Classificazione degli intermedi o subalterni.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Richiamo alla regolamentazione operaia.
Art. 6. - Elementi della retribuzione.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 9. - Passaggio da intermedio a impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Contributi assistenziali e previdenziali.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 18. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.
Art. 2. - Classificazione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Permessi.
Art. 13. - Aspettativa.
Art. 14. - Assenze,
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Ritiro patente.
Art. 17. - Indumenti di lavoro.
Art. 18. - Rimborso spese per trasferta.
Art. 19. - Rimborso spese per rinnovo porto d’armi.
Art. 20. - Premi di anzianità.
Art. 21. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 24. - Preavviso.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 27. - Indennità cosiddetta di nocivi, antigienici e disagiati.
Art. 28. - Indennità di disagio freddo e tossici.
Art. 29. - Norme disciplinari.
Stipendi minimi mensili per impiegati
Allegato 1 Contratto collettivo 16 giugno 1948 per la regolamentazione del fondo di previdenza.

Contratto collettivo nazionale per gli impiegati, gli intermedi e gli operai dipendenti dai magazzini generali, 7 dicembre 1959

Addì 7 dicembre 1959, in Roma, tra la Federazione Italiana Magazzini Generali, l’Associazione Nazionale fra i Magazzini Generali Silos e Depositi Franchi Portuali Marittimi e Costieri e la Federazione Italiana Lavoratori dei Porti aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l’Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico aderente all’Unione Italiana del Lavoro, si è stipulato il presente contratto.

Art. 1. - Campo di applicazione.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra i Magazzini generali, contemplati dalle leggi speciali, e il personale addetto ad essi, rispettivamente rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2. - Commissioni interne.
L’istituzione e l’ordinamento delle Commissioni interne è regolato dagli appositi contratti stipulati dalla Confederazione generale del traffico e dei trasporti.

Art. 3. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali e, in caso dì mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 7. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda d’accordo coi lavoratori stessi, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile ai lavoratori e dove si effettua il pagamento delle retribuzioni.
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge.

Art. 9. - Mense aziendali e indennità di mensa.
Qualora non esista una mensa aziendale, verrà corrisposta al lavoratori una indennità sostitutiva di L. 125 giornaliere per i giorni di effettiva prestazione di lavoro.
[...]

Art. 10. - Indennità di zona malarica.
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, spetta una indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 15. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio è quello stabilito dalle disposizioni di legge in vigore.
[...]

Impiegati
Art. 4. - Mutamento di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né mutamento sostanziale alla sua posizione nei riguardi della azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali.
Restano ferme le condizioni di migliore favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923 n. 602, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, il. 2 del regio decreto leggi 10 settembre 1928 n. 1955 (Regolamento per l’applicazione del regio decreto legge sopraindicato), si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: «quelli preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di 1ª categoria.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salva le eccezioni di legge.
Per gli impiegati per i quali è ammesso il lavoro di domenica con il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposa stesso, con diritto, in difetto, per il giorno in cui avrebbe potuto averi riposo, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salva giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per i magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20 alle ore 24 e dalle ore 1 alle ore 5 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate destinate al riposo settimanale di cui all’art. 7 (riposo settimanale) o negli altri giorni festivi di cui all’art. 9 (giorni festivi).
[...]

Art. 11. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione di fatto, escluse le indennità speciali non inferiore a:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino due anni;
- 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre anni fino a 8 di servizio;
- 25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 8 anni fino a 12 anni di servizio;
- 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre anni.
[...]
Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse. L'impiegato che, nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al ricupero negli anni successivi.
[...]

Art. 22. - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
L’azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni il personale esterno ed il personale il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e 6 annualità in caso di invalidità permanente.
[...]
Ove per postumi invalidanti l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di carattere generale.

Art. 24. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità d’anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettera a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che, in connessione al rapporto di lavoro, commetta mancanze tanto gravi, da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno in linea provvisoria.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
[...]

Art. 30. - Indennità di disagio freddo e tossici.
La indennità prevista dall’art. 28 del contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale operaio si intende estesa agli impiegati che per ragioni di servizio sono sottoposti al medesimo disagio.

Intermedi
Art. 4. - Mutamento di mansioni.

L’intermedio o subalterno, di secondo grado in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione nei riguardi dell'azienda.
[...]

Art. 5. - Richiamo alla regolamentazione operaia.
Per gli istituti, che non sono previsti nella presente regolamentazione, si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare, per i seguenti istituti, si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai: visita medica, riposo per i pasti, riposo settimanale, giorni festivi e festività infrasettimanali, festività nazionali, passaggio di grado e cumulo di mansioni, trasferte, congedo matrimoniale, trasferimenti, indennità di bicicletta, permessi, chiamata alle armi per obblighi di leva, chiamata alle armi per richiamo, regolamento aziendale, provvedimenti disciplinari, indumenti di lavoro, aspettative, inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 7. - Ferie.
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
in caso di anzianità di servizio:
fino a 2 anni: di 12 giorni lavorativi
da oltre 2 fino a 4 anni: di 14 giorni lavorativi
da oltre 4 fino a 8 anni: di 18 giorni lavorativi
da oltre 8 fino a 12 anni: di 20 giorni lavorativi
da oltre 12 anni: di 25 giorni lavorativi
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanale, con un massimo di 8 ore giornaliere.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni degli articoli della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 15. - Contributi assistenziali e previdenziali.
A tutti gli effetti dei contributi assistenziali e previdenziali gli intermedi sono considerati operai.

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.

[...]
All’atto dell’assunzione, le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre l'operaio a visita medica.

Art. 4. - Passaggio di mansioni e di categoria.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ma con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto ai servizi di cui appresso, la durata normale di lavoro è di 54 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere:
a) autisti in servizio della direzione;
b) conducenti addetti esclusivamente a locomotori;
c) stallieri;
d) addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni;
e) addetti alla pulizia;
f) custodi;
g) portieri;
h) guardiani diurni e notturni.
[...]
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge.
Durante la giornata l’operaio ha diritto da un minimo di un’ora ad un massimo di due ore di libertà, non retribuite, per la consumazione del pasto. È data facoltà ai lavoratori turnisti ed ai guardiani di consumare il pasto sul luogo del lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente lei medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenza dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ora notturne siano egualmente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro e i turni devono essere predisposti in tempo dall’azienda, in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, l’operaio tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua oltre l’orario normale stabilito sia di giorno che di notte.
L'operaio è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 5.
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le, ore 6 del mattino. Per i Magazzini situati entro un recinto portuale il lavoro notturno decorre dalle ore 20 alle ore 24 e dalle ore 1 alle ore 5 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, oppure quello eseguito nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 8 (festività).
È considerato lavoro a turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro a turni avvicendati quello eseguito continuativamente in ore notturne e non alternato con prestazioni diurne.
[...]

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli operai per i quali è ammesso il lavoro di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[...]
Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito, l’operaio avrà diritto ad una indennità pari al 20 % della retribuzione globale di una giornata lavorativa.

Art. 9. - Ferie.
L'operaio che ha un’anzianità di almeno 12 mesi compiuti presso l'azienda, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate con la retribuzione globale giornaliera di fatto, meno le indennità speciali (di frigorifero, di polvere, di malaria, ecc.), pari a:
12 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
15 giorni lavorativi per anzianità di servizio da oltre 3 fino a 8 anni;
18 giorni lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 fino a 13 anni;
20 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 13 anni.
[...]
Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinunzia espressi
o tacita alle stesse. L'operaio che, nonostante l’assegnazione della ferie, non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 17. - Indumenti di lavoro.
La aziende provvederanno a proprie spese alla fornitura di un camiciotto ed un pantalone all’anno, a ciascun lavoratore loro dipendente.
L’azienda terrà, inoltre, in dotazione, impermeabili con relativi copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti ai lavori cui è accertata una eccessiva usura delle scarpe l’azienda fornirà un paio di scarpe all’anno. Ai lavoratori, che fanno uso di getti d'acqua, l’azienda fornirà loro gli stivaloni di gomma.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[...]
Le aziende provvederanno ad allestire apposti locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e di appositi servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla loro pulizia personale.
[...]

Art. 27. - Indennità cosiddetta di nocivi, antigienici e disagiati.
Agli operai addetti al carico ed allo scarico o alla manipolazione, sia con mezzi meccanici che manuali, di sale, carboni al rinchiuso, concimi e cereali alla rinfusa, o simili, verrà corrisposta una indennità di L. 12 orarie.
Agli operai addetti alla stufatura del formaggio nei locali riscaldati artificialmente a temperatura non inferiore a 19 gradi, indipendentemente dal mezzo usato per il riscaldamento, verrà corrisposta un’indennità speciale di L. 25 orarie. Quando la temperatura va da 15 a 19 gradi l’indennità speciale è ridotta a L. 20 orarie.

Art. 28. - Indennità di disagio freddo e tossici.
Agli operai normalmente addetti a lavori entro ai frigoriferi (ambiente freddo), verrà corrisposta una indennità nella misura da concordarsi in loco fra le Associazioni competenti.

Art. 29. - Norme disciplinari.
[...]
Tutti gli operai, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun operaio deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, devono usare con l’operaio modi educati, sia nel distribuire il lavoro che in tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento di lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[...]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero verbale, o scritto, che può essere inflitto al pendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino al massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria, il materiale e la merce che deve trasportare o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro: salvo la più grave punizione nel caso di cui n. 3 del presente articolo:
e) tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela e pubblico;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
[...]
Nei casi di maggiore gravità, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
3) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni può essere inflitti all’operaio che:
[...]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio, in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[...]
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili ed esplodenti in genere.
4) il licenziamento immediato con diritto all’indennità di licenziamento può essere inflitto all’operaio che:
[...]
c) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall’azienda a guidarla;
e) ometta di fare il rapporto per incidenti o guasti accaduti alle, macchine, attrezzi e simili, nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione.
1) il licenziamento immediato senza indennità di licenziamento può essere inflitto all’operaio che:
a) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell’azienda;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti;
[...]