Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 1959
Validità: 27.12.1959 - 30.11.1962
Parti: Ausitra-Confindustria e Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali, Filtat-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico-Uil e cFederazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari dei Traffico-Cisnal
Settori: Servizi, Nettezza urbana, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzioni.
Art. 13. - Indennità ed integrazione di stipendio.
Art. 14. - Premio estivo.
Art. 15. - Indennità di contingenza.
Art. 16. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Indennità rimborso spese.
Art. 19. - Trasferte.
Art. 20. - Trasferimenti.
Art. 21. - Alloggio.
Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Disciplina del lavoro - Diritti e doveri delle parti.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 28. - Indennità di licenziamento.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Indennità in caso di morte.
Art. 31. - Dimissioni.
Art. 32. - Cessione o trasformazione di Azienda.
Art. 33. - Certificato di lavoro.
Art. 34. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 35. - Sostituzione degli usi.
Art. 36. - Controversie.
Art. 37. - Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Norme generali.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Tabella A
Tabella B
Allegato - Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio, escluso quello delle amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili, 18 dicembre 1959

Addì 18 dicembre 1959, in Roma, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) [...], con la partecipazione [...] della Soc. Appalti Pubblici, [...] della Impresa Ceresetti & Rossi, [...] della Soc. Organizzazioni tecniche Servizi Urbani, [...] dell’impresa Maddalena & Rossi, [...] della Società Anonima Servizi Pubblici Italiani, [...] dell’Assindustria di Genova, assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali [...], la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico (Filtat) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Unione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico [...], assistita dall’Unione Italiana del Lavoro [...] e con trattative separate, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari dei Traffico [...],assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni Comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulta giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (retribuzione divisa per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti dà: circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle; norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre l923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 8. - Lavoro straordinario - Notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 9 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dall’impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge. [...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[...]

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
giorni 21 lavorativi per anzianità fino a 2 anni;
giorni 23 lavorativi per anzianità da 2 anni compiuti a 10 anni;
giorni 25 lavorativi per anzianità da 10 anni compiuti a 15 anni;
giorni 27 lavorativi per anzianità oltre 15 anni compiuti.
[...]

Art. 13. - Indennità ed integrazione di stipendio.
Agli impiegati che per esigenze aziendali siano destinati a servizi continuativi di sorveglianza o di assistenza sui posti di lavoro per il carico e lo scarico manuale dei rifiuti, o al carico e scarico delle celle, e alla cernita dei rifiuti, o ai servizi di disinfezione, viene riconosciuta una indennità di lire 200 per ogni giornata di presenza a tali lavori, tale indennità sarà riconosciuta nei casi in cui l’impiegato venga adibito ai servizi predetti anche per una sola intera giornata.
[...]
Per il Comune di Venezia, considerate le particolari esigenze del servizio, che non trovano riscontro in nessun’altra località, viene istillata una indennità particolare di lavoro disagiato di L. 125 giornaliere, da computarsi nel trattamento per ferie, festività, congedo matrimoniale. tredicesima mensilità, preavviso ed indennità di licenziamento.

Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malariche vengano destinate o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la retribuzione per i primi 4 mesi di assenza ed il 50 per cento di essa nei due mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’Azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 26. - Disciplina del lavoro - Diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1° usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2° osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5° rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6° aver cura degli oggetti, macchinario o strumenti e quanto nitro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b ) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione globale;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità d’anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che ci immette infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabili le sanzioni di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 36. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle Nazionali.

Art. 37. - Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti decidono la costituzione di una Commissione Paritetici Nazionale che avrà compiti conciliativi nelle controversie collettivi ed individuali inerenti ai rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’Azienda, sempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamenti della retribuzione.

Art. 39. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.