Tipologia: CCNL
Data firma: 1 agosto 1960
Validità: 01.09.1960 - 31.12.1962
Parti: Federazione Nazionale Orafi Fabbricanti, Federazione Nazionale Gioiellieri Fabbricanti e Fiom-Cgil, Filca-Cisl, Uilm e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie-Cisnal
Settori: Metalmeccanici, Orafi ecc.

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 5. - Documenti e residenza.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Passaggio di categoria.
Art. 9. - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
Art. 13. - Entrata e uscita.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Festività.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 19. - Reclami sulla paga.
Art. 20. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 21. - Indumenti di lavoro.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 26. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferimento.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Disciplina aziendale.
Art. 31. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 34. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 35. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 36. - Divieti.
Art. 37. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
Art. 41. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 43. - Premi di anzianità.
Art. 44. - Indennità di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 46. - Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimenti dell’azienda.
Art. 47. - Commissioni interne.
Art. 48. - Mense aziendali.
Art. 49. - Certificato di lavoro.
Art. 50. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 51. - Reclami e controversie.
Art. 52. - Regolamento interno di azienda.
Art. 53. - Norme complementari e precedenti contratti.
Art. 54. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 55. - Indennità speciale.
Art. 56. - Retribuzione.
Art. 57. - Condizioni di miglior favore.
Art. 58. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 59. - Decorrenza e durata.
Tabella paghe orarie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti a laboratori o aziende per la lavo-razione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, 1° agosto 1960

Addì 1° agosto 1960 in Milano, tra la Federazione Nazionale Orafi Fabbricanti [...], la Federazione Nazionale Gioiellieri Fabbricanti [...] e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom) [...], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Costruzioni cd Affini (Filca) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (Uilm) [...]
Addì 1° agosto 1960 in Milano, tra la Federazione Nazionale Orafi Fabbricanti [...], la Federazione Nazionale Gioiellieri Fabbricanti [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Il presente contratto collettivo nazionale ha valore per gli operai addetti a laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 6. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 8. - Passaggio di categoria.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.
[...]

Art. 10. - Istruzione professionale.
Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Art. 12. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonché di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 13. - Entrata e uscita.
[...]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del suo termine.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà «riposo compensativo».

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’articolo 11, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi Individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni elencati dall’art. 15.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
[...]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalle aziende o ai datori di lavoro. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o la controversia, individuale o plurima, non sia risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, si seguirà la procedura prevista dall’art. 51 del presente contratto.

Art. 20. - Donne addette a mansioni maschili.
Per le donne che svolgono lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, verrà applicato l’accordo interconfederale stipulato il 6 luglio 1960.

Art. 21. - Indumenti di lavoro.
All’operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio e per la custodia del proprio abito. [...]

Art. 23. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto, secondo le misure sotto indicate:
giorni 12 (ore 96) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 6 anni compiuti;
giorni 14 (ore 112) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 6 fino a 13 anni compiuti;
giorni 16 (ore 128) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 13 e sino a 20 anni compiuti;
giorni 18 (ore 144) per gli aventi anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti.
[...]

Art. 26. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di cui alla legge 26 agosto 1950 n. 860 e relativo regolamento ed eventuali successive modifiche.

Art. 30. - Disciplina aziendale.
L’operaio nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali i tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 31. - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare l’azienda se non debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nell’azienda senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nel laboratorio in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dall’azienda deve essere chiesto dall’operaia alla direzione o da chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 34. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere portata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione dell’azienda.
[...]

Art. 36. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell’interno del laboratorio ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della stessa.
[...]

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze con:
а) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all’importo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 40.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
L’azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente all’operaio che:
а) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare per-messo del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, nella misura prevista dall’art. 42.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 39 (multa e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nell’azienda fuori dei locali di lavorazione;
d) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 39 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 39.
Ai fini di cui al comma precedente non saranno considerate le sanzioni comminate anteriormente agli ultimi cinque anni per ritardato inizio del lavorò senza giustificato motivo.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale della azienda o ai materiali di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi
f) rissa nei locali di lavorazione.

Art. 47. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati di impresi si richiama la disciplina dell’accordo 8 maggio 1953 vigente in materia.

Art. 48. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 50. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, l’areazione, la illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli operai mezzi protettivi come: occhiali, maschere, zoccoli, ecc. e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 51. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con l’azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni territoriali, fermo restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 52. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 53. - Norme complementari e precedenti contratti.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge.
I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore orafo conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.