Tipologia: CCNL
Data firma: Chimici, Vetro,Mosaici vetrosi, Industria
Validità: 01.06.1960 - 31.12.1962
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro-Confindustria, Intersind [...] e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini-Cgil, Federchimici-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Chimici-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica-Cisnal
Settori: Chimici, Vetro, Mosaici vetrosi, Industria

Sommario:

Titolo I Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Commissioni Interne.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 5. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Indumenti di lavoro.
Art. 8. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 9. - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 10. - Reclami e controversie.
Art. 11. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 12. - Decorrenza e durata del contratto.
Titolo II Disposizioni relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 6. - Interruzioni del lavoro.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Sospensioni del lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 13. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 14. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Conteggio paga.
Art. 16. - Acconti.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Art. 19. - Premio di anzianità.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 24. - Maternità.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Utensili e materiali e loro conservazione.
Art. 28. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 30. - Licenziamento per punizione.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Indennità zona malarica.
Art. 36. - Calcolo delle indennità.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Titolo III Disposizioni relative alle categorie speciali
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Elementi della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione del lavoro.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Malattia e infortunio.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di dimissioni.
Art. 19. - Indennità di licenziamento.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Titolo IV Disposizioni relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio alla qualifica impiegatizia e passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Benemerenze nazionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Assenze e permessi.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16. - Retribuzione.
Art. 17. - Elementi della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 19. - Acconti.
Art. 20. - Indennità zona malarica.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Indennità di maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 23. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Alloggio.
Art. 26. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 27. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Dimissioni.
Art. 34. - Indennità di licenziamento.
Art. 35. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 36. - Norme speciali.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 38. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi, 3 giugno 1960

Addì, 3 giugno 1960, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale – Intersind [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini [...], assistita dalla Confederazione. Generale Italiana del Lavoro [...], la Federchimici - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...], l’ Unione Italiana Lavoratori Chimici [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...]
Addì, 3 giugno 1960, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale - Intersind [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica - Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro, i con annesso concordato nazionale salariale integrativo, per le aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi e per i lavoratori da esse dipendenti.

Titolo I Disposizioni comuni a tutte le categorie
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro si applica alle Aziende esercenti l’industria dei mosaici vetrosi ed ai lavoratori da esse dipendenti.

Art. 2. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 3. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.
Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.

Art. 6. - Regolamento interno.
La disciplina del lavoro potrà essere regolata, oltre che dal presente contratto, da un regolamento interno che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti i lavoratori.
Per l’esame preventivo del regolamento interno valgono le norme dell’Accordo Interconfederale sulle Commissioni Interne.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con le disposizioni del presente contratto.

Art. 7. - Indumenti di lavoro.
In considerazione dell’eccezionale usura degli indumenti di lavoro cui sono soggetti i lavoratori addetti alla produzione in questo ramo di attività, l’Azienda fornirà gratuitamente:
- ai fuochisti, aiuto fuochisti, muratori e rimanente personale addetto al capannone: 1 paio di pantaloni;
- ai composizionieri ed ai meccanici del reparto officina: 1 tuta;
- alle tagliatrici ed alle incollatrici: 1 taglio di tela per vestaglia.
Agli impiegati ed agli appartenenti alle categorie speciali che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario o la necessità di speciali indumenti in rapporto al lavoro stesso, l’Azienda fornirà gratuitamente gli indumenti stessi.
Qualora l’Azienda non provveda alle suddette forniture, corrisponderà ai lavoratori, a titolo di rimborso spese, una indennità oraria - limitatamente al periodo di effettivo lavoro - di L. 3.
Resta fermo l’obbligo della fornitura gratuita degli indumenti protettivi previsti dalla legge sull’igiene del lavoro.

Art. 10. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali. prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Titolo II Disposizioni relative agli operai
Art. 2. - Documenti.

[...]
È in facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro non dovrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le eccezioni o deroghe di legge.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potrà superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i portieri e guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali l’orario normale sarà di 12 ore giornaliere.

Art. 7. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavora perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le 4 settimane immediatamente successiva a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 4.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 8 del mattino.
Lavoro festivo è quello prestato nelle domeniche o - per gli operai che, a norma di legge, fruiscono del riposo settimanale ira giorno diverso dalla domenica - quello prestato nei giorni di riposo compensativo, nonché nelle ricorrenze elencate nell’art. 10.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che fruiscono del predetto riposo compensativo.
L’operaio sarà dispensato dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo in caso di giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo lei eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende! ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l’operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 12. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale o un mutamento sostanziale della di lui posizione.:
[...]

Art. 13. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 14. - Forme di prestazione di lavoro - Lavoro a cottimo.
La prestazione del lavoro può essere stabilita, e l’operaio retribuito, ad economia o a cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possano intervenire direttamente fra le parti.
Qualora particolari caratteristiche della lavorazione lo consiglino, potranno essere adottati premi di produzione o altre forme di incentivo.
[...]
Agli operai interessati verrà comunicato l’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.
[...]

Art. 18. - Prevenzione delle malattie professionali e visite mediche.
Per le visite mediche obbligatorie aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Indipendentemente da quanto sopra, l’azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 21. - Ferie.
L’operaio, per ogni anno di anzianità di servizio maturato presso l’azienda, ha diritto ad un periodo di ferie, durante il quale sarà corrisposta la normale retribuzione di fatto, pari a:
- 12 giorni (96 ore) per anzianità di servizio da 1 a 4 anni compiuti;
- 13 giorni (104 ore) per anzianità di servizio da 5 a 10 anni compiuti; 
- 14 giorni (112 or«) per anzianità di servizio da 11 a 18 anni compiuti:
- 17 giorni (136 ore) oltre il 18° anno.
[...]
Allorché per esigenze aziendali l’operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, allo stesso sarà corrisposta la indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata sull’intera retribuzione di fatto.
[...]

Art. 24. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 27. - Utensili e materiali e loro conservazione.
L’operaio che riceve in consegna gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà ricevuta.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio e sempreché siano, dopo regolari accertamenti, a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 30.
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti gli scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
g) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3°.
[...]

Art. 30. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) avere introdotto persone estranee allo stabilimento, senza regolare permesso; o per comprovata propagazione di dati inerenti i sistemi di lavorazione e gli impianti.
d) recidiva nelle mancanze di cui all’art. 29 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l’anno;
e) trasgressioni previste al punto h) dell’art. 29 relative alla morale ed alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l’applicazione della sospensione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
c) rissa grave nell’interno del reparto di lavorazione;
[...]
e) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti, per proprio conto o peri conto di terzi.
Nei casi previsti dalle lettere a) b) ed e) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all’azienda.

Art. 35. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per gli operai che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuti malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'operaia che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Titolo III Disposizioni relative alle categorie speciali
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, I e II comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia Centro-Meridionale e art. 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia Settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Tali disposizioni saranno mantenute sempreché non intervengano nuovi eventuali accordi di carattere generale al riguardo.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. [...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale giornaliero di cui all’art. 4 - Titolo II - (operai) del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in giornata di riposo compensativo, di domenica e durante le festività di cui all’art. 7 seguente.
[...]

Art. 12. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini qui sotto indicati:
- 14 giorni per anzianità fino a 3 anni;
- 17 giorni per anzianità da oltre 3 e fino a 10 anni compiuti;
- 20 giorni per anzianità da oltre 10 e fino a 20 anni compiuti;
- 25 giorni per anzianità oltre i 20 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si ili tendono richiamate le norme contenute al Titolo II (Disposizioni relative agli operai) del presente contratto, ad eccezione delle norme relative agli articoli: 6, 7, 8, 15, 19.

Titolo IV Disposizioni relative agli impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro.
Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana con un massimo di 1 ora al giorno.
[...]

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 8.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario notturno e festivo che deve essere disposto o autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di cui all’art. 10.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 9 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio al un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore al
- 14 giorni per il 1° e 2° anno compiuto di anzianità;
- 18 giorni dal 3° al 10° anno compiuto di anzianità;
- 22 giorni dall’11° al 18° anno compiuto di anzianità;
- 26 giorni dal 19° al 22° anno compiuto di anzianità;
- 27 giorni oltre il 22° anno.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondenti alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzioni da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 20. - Indennità zona malarica.
Le Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.
Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme, al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860.
[...]

Art. 30. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto I nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 36. - Norme speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato; deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.