Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 07 dicembre 2012, n. 47621 - Molazza e pericolo di contatto con gli organi lavoratori: prescrizione





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo - Presidente

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 11223/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 08/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena che va eliminata.

 

Fatto



1. Contro la sentenza che, a seguito di decreto penale di condanna opposto, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha emesso l'8 marzo 2011 revocando il decreto e condannando, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 600 di ammenda (pena sospesa) l'imputato (Omissis), in quanto colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 127 e 389 sub c) perchè "la molazza adibita per l'impasto della malta non era munita di idoneo riparo atto ad evitare i pericoli di contatto con gli organi lavoratori da parte degli operai" - contravvenzione commessa in (Omissis) in data (Omissis), il difensore del suddetto (Omissis) ha presentato ricorso per violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per erronea applicazione dell'articolo 163 c.p., comma 1, avendo il giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza esplicita richiesta dell'imputato. Ciò costituirebbe un pregiudizio per (Omissis), il quale dovrebbe attendere, per il combinato disposto dell'articolo 163 c.p., comma 1, articolo 167 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5, comma 2, lettera d), il decorso di 12 anni dalla irrevocabilità della sentenza per ottenere la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale; se la pena non fosse stata sospesa invece avrebbe provveduto alla sua immediata estinzione pagandola e da quel momento sarebbe iniziato il decorso dei 10 anni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5, comma 2, lettera d), per la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente conclude pertanto per l'annullamento della sentenza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Diritto



2. Il ricorso non è manifestamente infondato, dal momento che il giudice non ha motivato la concessione del beneficio che effettivamente non era stato richiesto dal ricorrente.

Considerato che anche qualora il ricorso riguardi esclusivamente il beneficio della sospensione condizionale - come nel caso in esame - non si è formato giudicato pur se limitatamente alle statuizioni riguardanti la pena (cfr. in tal senso, seppure per l'ipotesi inversa di omessa concessione del suddetto beneficio, Cass., sez. 1, 15 ottobre 2004-9 dicembre 2004 n. 27679) deve essere dichiarata la prescrizione del reato.

Si tratta infatti di contravvenzione commessa in data (Omissis), per cui, in forza del combinato disposto degli articolo 157 e 161 c.p., il termine quinquennale è maturato in data 1 giugno 2011. Deve dunque annullarsi la sentenza impugnata essendosi estinto il reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.