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CIRCOLARE N. 31 Sede, Alle Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro |
Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE
A seguito delle varie richieste pervenute all’autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l’ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi a braccio telescopico — Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale,), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, rappresentare quanto segue.
La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.
A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l’adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell’arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell’introduzione alla norma.
Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell’allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.
Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della "Direttiva macchine" viene soddisfatto nella EN 1459:1998/Al:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall’installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G ) alla suddetta norma.
Il Direttore Generale (Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro) |
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali