ACCORDO QUADRO TRA
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Partita IVA 00968951004), con sede legale in Roma, P.le Giulio Pastore,6, successivamente indicato come "INAIL", nella persona del Presidente Prof. Massimo De Felice nella qualità di rappresentante legale dell'Ente;

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.F. 80006130613), con sede legale in Roma, via dei Robilant, n.11, successivamente indicata come "SSPA", rappresentata dal Prof. Giovanni Tria, nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore,
di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 8 del DPR 20 aprile 1994, n. 367, inerente le modalità di realizzazioni dei programmi comuni fra più amministrazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., concernente l'"Attivazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'art. 9 comma 1, lettere d), f), i) e comma 2, lettere d) ed f), ;
- l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 di incorporazione in INAIL dell'ISPESL ed IPSEMA con attribuzione delle relative funzioni;
- il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367, recante: "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
- il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, che ha ridefinito le finalità della SSPA, individuando i compiti istituzionali della stessa, con particolare riguardo all'art. 2, comma 1, che ,tra i principali compiti delle SSPA, contempla l'attività di formazione e aggiornamento legati ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione, diretta ai dipendenti;
- l'art. 3, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo n. 178/2009, ove tra i compiti della SSPA è prevista l'attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma e di innovazione della pubblica amministrazione, anche in collaborazione con istituti di ricerca pubblici e privati, amministrazioni pubbliche e istituzioni;
- l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178/2009, che prevede la possibilità per la SSPA di stipulare, tra l'altro, accordi di programma o convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- n. 10/2010 concernente: "Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche"

CONSIDERATO CHE

- Il contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro e la promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro figurano tra gli obiettivi strategici nell'ambito delle riforme istituzionali ed amministrative avviate negli anni;
- Il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dall'attuazione di un adeguato programma di sensibilizzazione, responsabilizzazione, prevenzione e promozione delle misure preventive, basato su un'efficace azione di formazione ed informazione di tutti i soggetti che operano nel contesto lavorativo ( Datori di lavoro, dirigenti, addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, lavoratori etc), che tenga conto delle trasformazioni del lavoro e dell'insorgenza di nuovi rischi;
- La formazione, la consulenza e lo scambio di informazioni e di buone prassi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano elementi di primaria importanza del "sistema di promozione della salute e sicurezza" delineato dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i, e costituiscono il fondamento per la realizzazione da parte dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- La formazione del personale della Pubblica Amministrazione costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- L'Inail è ente pubblico del sistema istituzionale, al quale il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed è impegnato nell'attuazione di tali compiti, quale area privilegiata di intervento, nello sviluppo di programmi didattici, progetti formativi ed erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nella specifica materia;
- La SSPA è organismo pubblico nazionale deputato alla "programmazione della formazione delle pubbliche amministrazioni"

RITENUTO CHE

In attuazione degli obiettivi generali sopra indicati ed in considerazione della specifica esigenza di garantire e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro pubblici mediante un polo formativo, le intese e le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità idonea a fornire risposte efficaci e
coordinate circa gli interventi delle amministrazioni pubbliche centrali, in particolare per la realizzazione di programmi didattici, percorsi, piani e progetti formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;


TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione a carattere permanente tra Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e INAIL, per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolti alle Pubbliche Amministrazioni, finalizzati al trasferimento delle conoscenze e procedure e alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi, favorendo una migliore organizzazione del lavoro.
2. I programmi didattici, i progetti formativi, i corsi di formazione e di aggiornamento riguardano le figure previste dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro che operano nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni: datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, incaricati al primo soccorso e alle emergenze, lavoratori. I programmi sono altresì destinati anche a coloro i quali concorrono a determinare l'organizzazione del lavoro.

ARTICOLO 2
ADEMPIMENTI DELLE PARTI

In funzione delle specifiche competenze e della disponibilità del personale specialistico, la SSPA e l'INAIL si impegnano a soddisfare i fabbisogni formativi delle P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. l della legge 31 dicembre 2009 n.196, mettendo a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sulla base di una pianificazione e programmazione congiunta, periodica e sistematica.
In particolare:
- la SSPA, curerà l'azione di marketing pubblico, la rilevazione sistematica delle richieste di formazione delle P.A., il processo di diagnosi in termini di analisi del fabbisogno formativo e dei contesti organizzativi, del target, delle esigenze espresse dalle singole P.A..
- l'INAIL, curerà la progettazione, la gestione, la direzione tecnico-scientifica e l'erogazione dei corsi di formazione, sia a livello centrale che territoriale, mediante il proprio network formativo nazionale.
- l'INAIL e la SSPA cureranno congiuntamente la pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale delle azioni formative

ARTICOLO 3
COORDINAMENTO

Tutte le attività di pianificazione e programmazione saranno coordinate da un Comitato paritetico composto da 3 rappresentanti della SSPA e 3 dell'INAIL, che predisporrà inoltre i piani semestrali, annuali e pluriennali delle attività sulla base degli esiti dell'analisi dei fabbisogni di formazione delle PA e sulla capacità di risposta delle Parti in termini di offerta formativa

ARTICOLO 4
OBBLIGHI TRA LE PARTI

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo SSPA e INAIL si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali. In particolare:
- l'Inail, metterà a disposizione la Sede del Polo Formativo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché ulteriori sedi territoriali idonee allo svolgimento delle attività formative, compresi i supporti strumentali e tecnologici necessari. L'Inail, inoltre, forte della presenza diffusa nel suo organico di personale altamente qualificato assicurerà le risorse umane di tipo specialistico, formativo ed amministrativo disponibili per la progettazione, gestione ed erogazione dei percorsi formativi su tutto il territorio, nonché le risorse informatiche a supporto delle attività di gestione.
- la SSPA, garantirà la disponibilità di personale specialistico, tecnico ed amministrativo, per le attività di comunicazione con le P.A., di rilevazione dei fabbisogni formativi, di analisi dei contesti organizzativi, del monitoraggio e reporting della qualità della formazione. La SSPA metterà a disposizione, laddove disponibili, i locali delle proprie sedi periferiche ad eventuale integrazione di quelle messe a disposizione dall'INAIL.

ARTICOLO 5
ASPETTI ECONOMICI

Agli oneri economici e finanziari relativi alla gestione amministrativa si provvederà nei limiti finanziari delle risorse disponibili a legislazione vigente per le iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla realizzazione delle iniziative previste dal presente Accordo. Con separati accordi le Parti disciplineranno gli aspetti economici e finanziari relativi ai singoli piani formativi e progetti formativi.

ARTICOLO 6
CLAUSOLA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico che cartaceo etc), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall’Inail (ultimo interlinea art. 2), costituisce proprietà intellettuale Inail, che è responsabile dei contenuti e dell'utilizzo. Eventuali contributi esterni, aggiuntivi e/o su richiesta dell'Inail, sono sottoposti a liberatoria.

ARTICOLO 7
DURATA

Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, rinnovabili alla scadenza secondo le modalità vigenti in materia.

ARTICOLO 8
FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso di mancata risoluzione amichevole il Foro competente è quello di Roma.

Roma, 10 dicembre 2012

IL PRESIDENTE SSPA
Prof Giovanni Tria

IL PRESIDENTE INAIL
Prof. Massimo De Felice


Fonte: INAIL