Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 7 luglio 1960
Validità: 01.01.1960 - 30.06.1962
Parti: Intersind e Cisl, Cgil, Uil
Settori: Chimici, Geotermia, Pisa

Sommario:

Parte prima Parte comune
Art. 1. - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Riposo settimanale.
Art. 4. - Indennità di mensa.
Art. 5. - Indennità di luce.
Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Art. 7. - Indennità di contingenza.
Art. 8. - Rimborso spese per istruzioni figli.
Art. 9. - Trasferte.
Art. 10. - Elementi della retribuzione.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Servizio militare.
Art. 13. - Reclami sulla paga.
Art. 14. - Premi di produzione.
Art. 15. - Utensili e materiali.
Art. 16. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 17. - Indennità in caso di morte.
Art. 18. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 19. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 20. - Doveri del lavoratore.
Art. 21. - Igiene sicurezza del lavoro infortuni e malattie professionali.
Art. 22. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Commissioni interne.
Art. 25. - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 26. - Regolamento interno.
Art. 27. - Reclami e controversie.
Art. 28. - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 29. - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 30. - Abrogazione del precedente trattamento e condizione di miglior favore.
Art. 31. - Decorrenza e durata.
Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria operaia
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Cumulo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio di mansioni.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario normale di lavoro.
Art. 7. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Art. 8. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 9. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 10. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Art. 14. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 15. - Minimi di paga.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità di perforazione e compenso vapore.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trasferimento.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di licenziamento.
Art. 29. - Indennità in caso di dimissioni.
Tabella A Minimi contrattuali di paga per le categorie operaie della II zona
Parte terza Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
Art. 9. - Trattamento economico minimo.
Art. 10. - Compenso speciale.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Indennità di perforazione e compenso vapore.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 16. - Pagamento della retribuzione.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trasferimento.
Art. 20. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 21. - Aspettativa per malattia.
Art. 22. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23. - Indennità di licenziamento.
Norma transitoria all’art. 23.
Art. 24. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 25. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Tabella B Minimi mensili contrattuali di paga per gli appartenenti alla qualifica speciale della II zona
Parte quarta Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli impiegati.
Art. 3. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 11. - Trattamento economico minimo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 15. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trasferimento.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio.
Art. 20. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 21. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 22. - Sospensioni.
Art. 23. - Licenziamento per mancanze.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di licenziamento.
Art. 27. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Previdenza.
Tabella C Minimi mensili contrattuali per gli impiegati della II zona

Contratto collettivo per il personale addetto alla perforazione e ricerca di vapore nella provincia di Pisa, 7 luglio 1960

Addì 7 luglio 1960 in Pisa, tra l’Associazione Sindacale Intersind - Delegazione della Toscana – [...], con la partecipazione della Larderello - Società per Azioni per lo sfruttamento delle forze endogene [...] e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Provinciale di Pisa [...] con la partecipazione [...] in rappresentanza degli impiegati e operai del Settore della perforazione e della ricerca del vapore, assistiti dal [...] Segretario dello Spem, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Camera Federale del Lavoro di Pisa [...], con la partecipazione [...] in rappresentanza degli impiegati e degli operai del settore della perforazione e della ricerca del vapore, l’Unione Italiana Lavoratori - Camera Sindacale Provinciale di Pisa [...], con la partecipazione [...] in rappresentanza degli impiegati e operai del settore della perforazione e della ricerca del vapore, allo scopo di stabilire il trattamento normativo e economico, destinato a regolare i rapporti d’impiego e di lavoro del personale addetto alla perforazione e ricerca di vapore è stato stipulato il seguente contratto di lavoro.

Parte prima Parte comune
Art. 1. - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio.

[...]
L’assunzione è subordinata all’esito favorevole della visita medica. [...]

Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto o da atto scritto.
In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.
[...]
Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano fino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 3. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili.
Ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo.
In caso di modificazione di tale turno di riposo, al lavoratore sarà avvisato almeno due giorni prima di quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 6. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori provenienti da zona non malarica che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona malarica verrà corrisposta una speciale indennità di L. 24 giornaliere.
Le località da considerarsi malariche sono quelle dichiarate tal dalle Autorità sanitarie locali.

Art. 14. - Premi di produzione.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione qualora le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di lavorazione o produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.

Art. 15. - Utensili e materiali.
Il lavoratore riceverà in consegna dal suo superiore diretto gli utensili ed i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni, rilasciando ricevuta di quanto consegnatoli.
Egli è pertanto responsabile di quanto affidato alla sua custodia con l’obbligo di restituzione prima di lasciare il servizio.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato tutti gli oggetti ricevuti e risponderà di conseguenza delle perdite e dei danni causati al materiale affidatogli che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme indicate all’art. 18.

Art. 20. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
[...]
d) astenersi dallo svolgere durante l’orario di lavoro atti che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita dall’Azienda;
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e quanto altro a lui affidato;
f) osservare rapporti di educazione verso i colleghi di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.

Art. 21. - Igiene sicurezza del lavoro infortuni e malattie professionali.
I lavoratori devono osservare tutte le norme di legge e quelle impartite dall’Azienda per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[..]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario di lavoro per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 22. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni previste dalla Legge 26 aprile 1934, n. 653, e si richiama in particolare il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla Legge.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla materia.

Art. 24. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda le Commissioni interne si fa riferimento all’accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Art. 26. - Regolamento interno.
Il regolamento interno predisposto dall’Azienda. sentita la Commissione interna, dovrà essere affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce; esso non dovrà contenere norme in contrasto col presente contratto.

Art. 27. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne previste dal relativo Accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle controparti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura le controversie collettive per l’interpretazione e l'applicazione del presente contratto, saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dii datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria operaia
Art. 4. - Passaggio di mansioni.

La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente della di lui categoria, capacità e attitudine.
[...]

Art. 5. - Abiti da lavoro.
A tutti i lavoratori assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezione fatta per quelli assunti a tempo determinato, e per un periodo inferiore a 6 mesi, l’Azienda fornirà gratuitamente in uso 2 abiti da lavoro all’atto della conferma del servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori un abito da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa.

Art. 6. - Orario normale di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, e di 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’Azienda ed esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 12 per il lavoro straordinario.

Art. 7. - Disposizioni per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le norme della presente regolamentazione (normative ed economiche) s’intendono sostituite da quelle speciali riportate nei comma successivi limitatamente però alle particolari disposizioni in esse contemplate.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
[...]

Art. 9. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 10. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Nella giornata del sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 14, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio di sabato, non potrà superare la misura massima di un’ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti commi i lavoratori addetti a:
1) lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) ad attività di cui agli articoli 5, 11 e 16 della legge 22 febbraio 1934. n. 370, e alle tabelle approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 6 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe od eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 sul recupero delle ore perdute e dall’art. 10 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le 5 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale e infrasettimanale previsti dall’art. 11 della presente regolamentazione, salvo, la festività del Santo Patrono.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
[...]

Art. 13. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione richiesta all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]

Art. 17. - Indennità di perforazione e compenso vapore.
Ai turnisti addetti ai cantieri di perforazione, per ogni giorno di presenza sul cantiere anche a giornata, verrà corrisposta la seguente indennità:
- Operai specializzati L. 250
- Operai qualificati L. 220
- Operai comuni L. 190
- Operai manovali L. 150
Inoltre, quando il lavoro si svolge presso pozzi di perforazione in eruzione che scaricano nell’atmosfera vapore in quantità tale che a giudizio del Servizio causi disagio al lavoratore, verrà corrisposta una ulteriore indennità pari al 16 % della retribuzione (paga e contingenza) per ogni ora di prestazione in presenza di vapore.
Le indennità sopra indicate non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale.

Art. 20. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati:
- giorni 12 per gli aventi anzianità di servizio fino a 7 anni;
- giorni 14 per gli aventi anzianità di servizio da 7 a 10 anni compiuti
- giorni 16 per gli aventi anzianità di servizio da 10 a 15 anni compiuti;
- giorni 18 per gli aventi anzianità di servizio da 5’ a 20 anni compiuti;
- giorni 22 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del secondo comma dell’art. 12 dell’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accorda, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate dagli artt. 11, 20, 21 e 26 della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di retribuzione;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periodiche di categoria possono stipulare, su richiesta dell’Azienda, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 25. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore;
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 20 della parte comune o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipa la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisce con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’Azienda stessa;
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave del materiale dell’Azienda; che non avverta subito il superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 25, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 25 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzioni entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’Azienda stessa;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 25.
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia gravi azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del proprio lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio e per conto terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell’art. 25 qualora vi sia dolo.

Parte terza Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere per analogia equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dall’osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente all’appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzioni (calcolata secondo le norme dell’art. 12) in aggiunta alla retribuzioni mensile.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 6 della collegata regolamentazione operaia, ossia oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 10 della collegata regolamentazione operaia sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 5 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle festività infrasettimanali e nazionali.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
[...]

Art. 14. - Indennità di perforazione e compenso vapore.
Ai turnisti addetti ai cantieri di perforazione verrà corrisposta una indennità di L. 250 per ogni giorno di presenza sul cantiere.
Inoltre, quando il lavoro si svolge presso pozzi di perforazione in eruzione che scaricano nell’atmosfera vapore in quantità tale che a giudizio del Servizio causi disagio al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore indennità del 4 % della retribuzione (paga e contingenza) per ogni ora di prestazione in presenza di vapore.
Le indennità sopra indicate non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale.

Art. 17. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
- giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 20 per gli aventi anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
- giorni 25 per gli aventi anzianità oltre i 10 e fino ai 20 anni 3 compiuti;
- giorni 30 per gli aventi anzianità oltre i 20 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 25. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione, si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 13 e 14.

Parte quarta Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 5. - Passaggio di mansioni.

In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’Azienda.
[...]

Art. 6. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio, verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo: a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’art. 14 per le ore lavorate in più fino a 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All’impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere e 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Chiarimento a verbale.
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si è inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del regio-decreto 15 marzo 1823, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3. n. 2 del regio decreto 10 dicembre 1923, n. 1955 (regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni e con la qualifica di prima categoria.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 7 e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall’art. 9.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il secondo giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, al lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
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Art. 16. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza dagli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
- giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni;
- giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;
- giorni 25 per aventi anzianità di servizio fino a 18 anni di servizio;
- giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni.
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Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
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Art. 20. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza o puerperio, è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Tuttavia l’impiegata, all’atto della presentazione del certificato medico di gravidanza, potrà optare tra il trattamento di legge o quello consistente nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto, di cui i primi quattro con la corresponsione dell’intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della metà della retribuzione.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’Azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro la lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
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Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito, fino; alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 21. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate negli artt. 11, 20, 21 e 26 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista al punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell’impiegato devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 22. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione l’impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 20 della parte comune, abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 23. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 22 sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell’art. 22 sempreché non si riscontra nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 22;
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’Azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
[...]