Tipologia: Contratto integrativo territoriale
Data firma: 14 maggio 2012
Validità: 13.05.2015
Parti: Federalberghi Forte dei Marmi, Federalberghi Lido di Camaiore, Federalberghi Marina di Pietrasanta, Federalberghi Viareggio, Sindacato Albergatori della provincia di Lucca - Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Lucca
Fonte: ebiterlucca.it

Sommario:

Articolo 1 Validità e sfera di applicazione
Capo I - Relazioni sindacali e politiche del territorio
Articolo 2 Relazioni sindacali
Articolo 3 Politiche del territorio
Articolo 4 Commissione paritetica territoriale
Capo II - Mercato del lavoro
Articolo 5 Formazione degli apprendisti
Articolo 6 Lavoro a tempo parziale
Articolo 7 Lavoro supplementare
Articolo 8 Lavoro a tempo parziale post partum
Articolo 9 Lavoro a tempo parziale weekend
Articolo 10 Contratti a tempo determinato - periodo di prova
Capo III - Organizzazione del lavoro
Articolo 11 Banca delle ore
Articolo 12 Prestazioni discontinue
Articolo 13 Durata massima dell’orario di lavoro - periodo di riferimento
Articolo 14 Nastro orario
Articolo 15 Durata del lavoro notturno
Articolo 16 Pause per la consumazione della colazione e dei pasti
Articolo 17 Permessi per riduzione dell’orario di lavoro
Articolo 18 Ricongiungimento familiare
Capo IV - Trattamento economico
Articolo 19 Retribuzione onnicomprensiva nelle aziende stagionali
Articolo 20 Premio di risultato
Articolo 21 Condizioni di miglior favore
Articolo 22 Detassazione
Capo V - Norme - Validità - Durata
Articolo 23 Norme di rinvio
Articolo 24 Validità - Sfera di applicazione
Articolo 25 Decorrenza - Durata - Disdetta
Dichiarazione a verbale

Contratto integrativo territoriale di cui all’articolo 10 CCNL Turismo 20 febbraio 2010 per i dipendenti delle strutture ricettive della Provincia di Lucca

L’anno 2012, il giorno 14 del mese di maggio, tra Federalberghi Forte dei Marmi [...], Federalberghi Lido di Camaiore [...], Federalberghi Marina di Pietrasanta [...], Federalberghi Viareggio [...], Sindacato Albergatori della provincia di Lucca [...], con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l’Italia della provincia di Lucca [...] e Filcams - Cgil [...], Fisascat - Cisl [...], Uiltucs - Uil [...], visti il CCNL Turismo 19 luglio 2003, l’Accordo di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007, l’Accordo di rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, considerato il territorio della provincia di Lucca nella sua specificità con offerte turistiche differenziate per aree contigue e non omogenee, con una cultura e tradizione di ospitalità ed accoglienza turistica di qualità, si conviene di individuare nella contrattazione di secondo livello gli strumenti per promuovere il prodotto turistico della provincia di Lucca.
Si conviene pertanto di creare gli strumenti necessari per monitorare i dati turistici, il mercato del lavoro e per favorire la promozione ed il sostegno delle attività turistiche.
Si è stipulato, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, il seguente accordo provinciale integrativo:

Articolo 1 Validità e sfera di applicazione
1. Il presente accordo integrativo al CCNL Turismo 20 febbraio 2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio della provincia di Lucca, i rapporti di lavoro tra le strutture ricettive, di cui all’articolo 1, punto I, lettere a), b), c), d), e), e gli alberghi diurni di cui all’articolo 1, punto V, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo personale dipendente.
2. Il presente contratto integrativo costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie.

Capo I - Relazioni sindacali e politiche del territorio
Articolo 2 Relazioni sindacali

1. A seguito di una attenta valutazione dei problemi del settore Turismo, le Parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni mirate a rilanciare e valorizzare il Turismo come filiera produttiva centrale nello sviluppo della provincia.
2. Si conviene di sviluppare periodici incontri, almeno semestrali, su temi centrali quali:
- la promozione di azioni congiunte presso le amministrazioni locali per favorire iniziative utili a superare i limiti della stagionalità, anche attraverso il coordinamento e la calendarizzazione delle varie iniziative;
- la promozione, sia con apposite iniziative che con la diffusione di materiale informativo, della conoscenza del contratto di lavoro e delle prerogative delle imprese e dei lavoratori. Favorire la conoscenza e l’adesione ai fondi di assistenza e previdenza integrativa, favorire la conoscenza dei servizi e dei compiti dell’Ente Bilaterale del Turismo, del ruolo degli RLST ed in generale di quanto previsto dal CCNL Turismo e dagli accordi territoriali;
- il monitoraggio, tramite l’Osservatorio del mercato del lavoro presso i Centri servizio dell’EBTT, dei dati complessivi relativi al flusso turistico e alle sue dinamiche e delle criticità aziendali più diffuse;
- la promozione di iniziative comuni per contrastare il lavoro irregolare.
3. Le parti si impegnano a confrontarsi qualora le aziende intendano esternalizzare i servizi o intendano cambiare o modificare gli appalti in essere.

Articolo 4 Commissione paritetica territoriale
1. Le Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla data del presente accordo integrativo, una Commissione paritetica, in aggiunta a quella già esistente a livello provinciale, per le strutture ricettive aderenti alle Federalberghi di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Alla Commissione paritetica sono demandati i seguenti compiti:
a) dirimere le vertenze individuali e collettive, incluse quelle insorte dall’applicazione del presente contratto integrativo;
b) presa atto e diffusione del tasso di occupazione per l’applicazione dei premi di risultato di cui al Capo IV del presente accordo;
c) deliberare l’eventuale esclusione dall’erogazione del premio di risultato delle aziende.
- Le Parti concordano di istituire per le aziende aderenti alle Federalberghi di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, una rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza, secondo il disposto degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese alberghiere rappresentate dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo che ne facciano richiesta. Le modalità di designazione come pure le modalità e la durata ed i contenuti specifici della formazione, del finanziamento e della fruizione del servizio sono demandate alla Commissione paritetica.
- Per le aziende aderenti al Sindacato provinciale Albergatori - Confcommercio Lucca, l’Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro di riferimento è quello costituito in data 26 aprile 2010 presso la Confcommercio - Imprese per l’Italia di Lucca.
2. Le parti garantiscono il regolare e corretto funzionamento dei due centri di servizio territoriali dell’EBTT, quello della Versilia e quello di Lucca.

Capo II - Mercato del lavoro
Articolo 5 Formazione degli apprendisti

1. Le organizzazioni stipulanti fanno riferimento a quanto disposto dall’Accordo 17 aprile 2012 per quanto attiene ai profili formativi dell’apprendistato e la determinazione della durata dell’attività formativa.
2. La formazione dell’apprendista può avere luogo anche al di fuori dell’azienda e può essere erogata, su richiesta dell’impresa, dall’Ente bilaterale o dalle agenzie formative accreditate.
3. Le attività formative aggiuntive svolte presso più datori di lavoro, agenzie formative accreditate ed Ente bilaterale si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
4. Le parti si incontreranno per verificare la coerenza della disciplina dell’apprendistato recata dal
presente contratto con le disposizioni contrattuali nazionali adottate ai sensi del decreto legislativo n. 167 del 2011 (testo unico dell’apprendistato).

Articolo 6 Lavoro a tempo parziale
[...]
2. La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata in prestazioni inferiori alle due ore.

Articolo 8 Lavoro a tempo parziale post partum
1. Al fine di consentire alle lavoratrici assunte a tempo pieno ed indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2. Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 11 e 19 potrà comunque fruire della riduzione dell’orario una sola lavoratrice.
3. Al termine del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa post partum, la lavoratrice può
chiedere con un preavviso di novanta giorni di poter godere di una aspettativa non retribuita per un periodo massimo di tre mesi fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Articolo 9 Lavoro a tempo parziale weekend
1. Potranno essere attivati contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di durata di almeno otto ore settimanali per le prestazioni da rendersi durante il fine settimana. Per fine settimana si intende il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore
06.00 del lunedì mattina.
2. I contratti week-end possono essere stipulati con lavoratori studenti, che frequentano corsi di ogni ordine e grado, e/o con lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro.
3. Il venir meno di uno di questi requisiti da parte del lavoratore non comporta l’estinzione
automatica del rapporto di lavoro per cui era stato instaurato.
4. Restano ferme le norme di legge che regolano l’età minima per l’accesso al lavoro.
5. La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata in prestazioni inferiori alle tre ore.
[...]

Capo III - Organizzazione del lavoro
Articolo 11 Banca delle ore

1. L’azienda, per superare la stagionalità, non disperdere le professionalità può istituire, ai sensi dell’articolo 105, comma 5, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni la banca delle ore.
2. Le ore di lavoro straordinario svolto nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL vigenti nel periodo
dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, sia dai lavoratori a tempo pieno e determinato delle aziende non stagionali che dai lavoratori a tempo pieno assunti dalle aziende stagionali, ad eccezione di quelli assunti per la sostituzione di lavoratori con diritto di conservazione del posto di lavoro, sono accantonate dall’azienda in una banca ore per prolungare il rapporto di lavoro per un periodo retribuito pari al monte ore accantonato.
3. Qualora il contratto raggiunga e/o superi in conseguenza i tre mesi lavorativi, nulla è dovuto al lavoratore relativamente alla maggiorazione per lavoro straordinario.

Articolo 12 Prestazioni discontinue
1. Nell’ipotesi di particolari contratti di lavoro subordinato caratterizzati da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, anche nei casi in cui il CCNL Turismo prevede il ricorso al lavoro extra e di surroga, nel rispetto della normativa vigente si applica il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dal CCNL Turismo per il personale extra e di surroga.
[...]

Articolo 13 Durata massima dell’orario di lavoro - periodo di riferimento
1. Le Parti convengono che le caratteristiche strutturali del mercato turistico, con particolare riferimento alle fluttuazioni stagionali e/o cicliche della domanda ed all'alternanza tra periodi di intensificazione dell'attività e di periodi di minor lavoro non sempre prevedibili e/o programmabili, costituiscono ragioni obiettive a fronte delle quali è consentito calcolare la durata media dell'orario settimanale con riferimento ad un periodo superiore a sei mesi, entro i limiti di legge. Conseguentemente, il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003 è stabilito in dodici mesi.

Articolo 14 Nastro orario
1. Fermi restando i limiti di ricorso al lavoro straordinario previsti dal CCNL Turismo, il nastro orario di cui agli articoli 214, comma 2, e 269, comma 2, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è fissato in quattordici ore per tutto il personale nel periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre, e periodo di Carnevale.

Articolo 15 Durata del lavoro notturno
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003 il periodo di riferimento per il calcolo della durata media del lavoro notturno è individuato nell’anno.

Articolo 16 Pause per la consumazione della colazione e dei pasti
1. L’intervallo per la consumazione dei pasti è fissato, ai sensi dell’articolo 108 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, in 45 minuti per pasto, salvo diversa pattuizione individuale o accordo aziendale. L’intervallo non è computato nell’orario di lavoro. Per la colazione saranno detratti dall’orario effettivo di lavoro 15 minuti, qualora la stessa venga consumata dopo l’inizio dell’orario di lavoro. Le interruzioni di cui al presente articolo possono essere considerate pause secondo quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Capo V - Norme - Validità - Durata
Articolo 23 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo provinciale integrativo valgono le norme contenute nel CCNL Turismo del 19/07/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e previste dalla legislazione vigente in materia.

Articolo 24 Validità - Sfera di applicazione
1. Il presente accordo provinciale integrativo sostituisce, assorbe, ed annulla ad ogni effetto le norme ed i trattamenti economici previsti da tutti i precedenti accordi integrativi del settore turistico nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.

Dichiarazione a verbale
In relazione al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita“ in via di approvazione, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare le eventuali modifiche da apportare alla disciplina del presente accordo.