Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA


Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”


Rep. Atti n. 153/CU del 20/12/2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 20 dicembre 2012:
VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA la nota pervenuta in data 6 settembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di intesa indicata in oggetto;
VISTA la lettera in data 17 settembre 2012, con la quale la proposta di intesa in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 4 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e dell’ANCI hanno espresso assenso sulla proposta di intesa di cui all’oggetto;
VISTA la nota in data 29 ottobre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato una serie di osservazioni sulla proposta di intesa in parola;
VISTA la lettera in data in data 2 novembre 2012, con la quale è stata chiesta al Ministero della salute una nuova versione della proposta di cui trattasi che tenga conto delle citate osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la lettera in data 15 novembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in oggetto che recepisce le predette osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta sulla predetta nuova versione del provvedimento in parola;
VISTA la nota in data 18 dicembre 2012, con la quale la menzionata nuova versione della proposta di intesa è stata diramata;
VISTE le lettere in pari data con le quali la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità e l’ANCI hanno trasmesso i loro assensi sulla predetta nuova versione;
CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa nella versione diramata con la predetta nota del 18 dicembre 2012;
RILEVATO che l’ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa con le raccomandazioni di cui al documento consegnato in seduta, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali nei termini di seguito riportati:

CONSIDERATI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- in particolare i seguenti articoli del suindicato decreto:
• l’articolo 5 che, al comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; al comma 3, ne individua i compiti, tra cui, alla lettera c), quello di definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria, alla lettera d), quello di programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• l’articolo 6, che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui è attribuito, tra gli altri, il compito di esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal predetto Comitato;
• l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui al richiamato articolo 5 e con la Commissione di cui al citato articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007;
• l’articolo 8, comma 1, con il quale è stato istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;
• l’articolo 9, comma 6, lettera g), che stabilisce che il soppresso ISPESL (oggi INAIL) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
• l’articolo 13, comma 1, che stabilisce, tra l’altro, che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;
• l’articolo 71, comma 11, secondo periodo, che prevede che le attrezzature di lavoro sono sottoposte a verifiche periodiche ai sensi del richiamato decreto legislativo, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della sviluppo economico 11 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2011, n. 98 Supplemento Ordinario;
• l’articolo 99, comma 1, che prevede la notifica preliminare da parte del committente o del responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, da trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, per rendere preliminarmente noti agli organi di vigilanza i dati relativi al cantiere;
- che, in relazione alla programmazione ed alla vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera d), vi è la necessità di individuare condizioni e modalità uniformi di coordinamento, atteso l’attuale quadro dell’andamento infortunistico del Paese;
- la necessità di dover assicurare il raccordo con i Comitati Regionali di Coordinamento, al fine di garantire una più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nell’attuazione coordinata ed uniforme sul territorio nazionale degli interventi programmati;
- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012 che individua, come settori prioritari di intervento nell’area della prevenzione nei luoghi di lavoro, il comparto delle costruzioni edili e dell’agricoltura, nonché la prevenzione delle malattie professionali, con priorità per le neoplasie;
- la necessità di garantire l’ampliamento e la pronta disponibilità di dati che possono essere forniti dal Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, per sviluppare sinergie nella programmazione ed attuazione delle azioni di prevenzione da realizzare nell’ambito dei piani regionali in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione;
- altresì la necessità di attivare flussi informativi specifici, che possano consentire al Comitato stesso di svolgere al meglio le proprie funzioni, attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività poste in essere da parte dei Comitati Regionali di Coordinamento, per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- il verbale del predetto Comitato del 25 gennaio 2012, con il quale è stato approvato il documento “Atto di indirizzo per l’anno 2012 del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, sul quale è stato acquisito, in data 7 marzo 2012, il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ articolo 6, comma 8, lettera b);
- il verbale del predetto Comitato del 13 giugno 2012, con il quale sono state approvate alcune modifiche al predetto documento, ora denominato “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”

SI CONVIENE

sul documento recante "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012", Allegato sub A, parte integrante del presente atto, attraverso la realizzazione delle seguenti azioni nell’ambito degli interventi previsti dai Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione:
- realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione;
- realizzazione di azioni per la semplificazione di procedure e l’adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata;
- realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza tra istituzioni.
Gli obiettivi prioritari ed i programmi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che si intendono perseguire con la presente Intesa sono:
a) definizione di linee comuni delle politiche nazionali di prevenzione;
b) semplificazione delle procedure poste in essere da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012;
c) adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata;
d) migliore programmazione e realizzazione del coordinamento della vigilanza;
e) razionalizzazione della programmazione degli interventi, che eviti duplicazioni di controllo o interventi poco efficaci sul piano della prevenzione.
Le amministrazioni coinvolte sono tenute all’attuazione di quanto previsto dalla presente Intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
IL PRESIDENTE
Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea

Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012 del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente documento è volto alla realizzazione di linee comuni di intervento nell’anno 2012 al fine di pervenire ad una:
- DEFINIZIONE DI LINEE COMUNI DELLE POLITICHE NAZIONALI DI PREVENZIONE;
- MAGGIORE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE;
- ADEGUATA DISPONIBILITÀ E TEMPESTIVITÀ DELLA CONOSCENZA DEI DATI PER UNA VIGILANZA MAGGIORMENTE MIRATA;
- MIGLIORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA;
attraverso la realizzazione dei seguenti punti nell’ambito degli interventi previsti dai piani regionali di attuazione del PNP:

1. REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PREVENZIONE
L’art. 9, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, stabilisce che l’INAIL (ex ISPESL) “fornisce assistenza al Ministero della Salute e alle Regioni e alle Province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia”.

L’art 13, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008 indica le competenze delle Asl in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la specifica competenza in materia di prevenzione incendi e al Ministero dello sviluppo economico le competenze per il settore minerario. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza in alcuni settori tra cui quello delle costruzioni edili o di genio civile come indicato al comma 2, lettera a). Attività di vigilanza da esercitarsi nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’art. 7. Il punto 4 stabilisce che la vigilanza sia esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli artt. 5 e 7.
Gli attuali strumenti di programmazione relativi all’articolo del D.Lgs. 81/08 sopra riportato sono:
a) a livello centrale:
• Azioni di pianificazione strategica e coordinamento di competenza del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive di cui all’art. 5 del D.Lgs. 81/08;
• Azioni di competenza del Ministero della Salute relative al Piano Nazionale Prevenzione (2010-2012) che ricomprende anche il completamento della realizzazione del “Patto per la Salute nei Luoghi di Lavoro - DPCM 17.12.2007”;
• Azioni di prevenzione promosse dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL;
b) a livello territoriale:
• Pianificazione regionale coordinata degli interventi di vigilanza e promozione, in raccordo con gli indirizzi del Comitato art. 5 e della Commissione art. 6, ai sensi dell'art. 7, Comitati Regionali di Coordinamento - DPCM 21.12.2007;
• Piani Regionali Prevenzione 2010-2012 attuativi dell’Accordo Stato Regioni del 29.4.2010 “Piano Nazionale della Prevenzione”;
• Piani Territoriali Interni definiti annualmente delle Direzioni Regionali INAIL;
Sulla base delle esperienze nazionali e territoriali consolidate negli anni, al fine di realizzare programmi di sistema maggiormente efficaci si indicano le seguenti linee di azione:
- garantire la più completa attuazione del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni, attraverso il coordinamento della pianificazione delle attività di vigilanza e prevenzione definite dal Ministero del Lavoro, dal Corpo nazionale vigili del fuoco, dall’INAIL e dalle regioni, sia a livello centrale che regionale, secondo gli obiettivi generali e le priorità di salute indicati nel Piano Nazionale di Prevenzione e nei piani regionali;
- condividere, al fine del raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato, evitando conflitti di competenze o inefficaci sovrapposizioni degli interventi, linee operative di indirizzo degli organi di vigilanza a livello centrale in sede di Comitato ex articolo 5 e, a livello periferico, in sede di coordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 7;
garantire a livello centrale, la continuazione delle azioni di supporto di INAIL, in precedenza svolte da ISPESL, rispetto al Ministero della Salute, alle Regioni e P.A., quali in particolare la realizzazione del sistema di trasmissione per via telematica delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 40, i progetti “analisi delle cause degli infortuni mortali e gravi”, “malprof’, i “flussi informativi per la prevenzione”, l’implementazione dei registri di patologia ed i sistemi di sorveglianza (a partire da quelli previsti dagli artt. 243 e 244 del D.Lgs. 81/08);
- garantire che le azioni di prevenzione promosse dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL e le indicazioni da questa fomite alle direzioni Regionali siano coerenti con l’obiettivo di realizzare a livello nazionale e nei territori programmi coordinati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Comitato ex articolo 5, ed in particolare a quanto indicato al comma 3, lettera b);
- completare i programmi nazionali già indicati al comma 2.2.1 del DPCM 17.12.2007 “Patto per la salute nei luoghi di lavoro” mediante la strutturazione e l’avvio di quello per la prevenzione delle malattie professionali con riferimento particolare al rischio cancerogeno;
- consolidare nei territori la metodologia, già positivamente sperimentata, di operare mediante protocolli d’intesa tra le Regioni e Province Autonome e le Direzioni Regionali INAIL, con la finalità di sostenere congiuntamente i programmi di prevenzione nazionali, declinati ed integrati con quelli derivanti dalla analisi epidemiologica dei bisogni territoriali, condivisi nei Comitati ex articolo 7.
Al finanziamento dei programmi territoriali si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzando in via prioritaria risorse ordinarie rese disponibili da INAIL e risorse ordinarie, destinate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle Regioni e Province Autonome.

2. REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE E LA ADEGUATA DISPONIBILITÀ E TEMPESTIVITÀ DELLA CONOSCENZA DEI DATI PER UNA VIGILANZA MAGGIORMENTE MIRATA

2.1 Realizzazione nelle regioni e province autonome di programmi per la notifica on line dei cantieri edili
L’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la notifica preliminare dei lavori nei cantieri e ne disciplina la trasmissione all’Azienda Sanitaria Locale (ASL), alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) e al Comune territorialmente competenti per rendere preliminarmente noti agli organi di vigilanza (e agli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni che ne fanno richiesta) i dati relativi al cantiere, così da realizzare una corretta programmazione degli interventi di controllo nelle costruzioni, comparto ove, da sempre, si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto inoltre, nelle logiche di semplificazione amministrativa e di limitazione delle attività inefficienti e inefficaci, all’art. 54 prevede che “la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche; comunque previste dal Decreto Legislativo, può avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.”
Le esperienze di informatizzazione già realizzate in alcune Regioni indicano che l’invio on-line delle notifiche consente la realizzazione di una anagrafe aggiornata in tempo reale dei cantieri presenti sul territorio; rende immediatamente fruibili le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti; ne assicura l’archiviazione e la gestione secondo criteri di economia, completezza e razionalità, che si traducono in un aumento di efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali. L’adozione della modalità di trasmissione on line delle notifiche all’interno di ogni Regione consentirà la definizione all’interno del SINP dell’anagrafica cantieri attivi su tutto il territorio nazionale, costantemente disponibile e aggiornata per tutti gli organi di vigilanza.
In ultimo, collegando al cantiere i controlli effettuati sulle imprese esecutrici dall’ASL e dagli Organi di vigilanza con competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed altresì le visite effettuate dagli Organismi Paritetici Territoriali per l’edilizia, garantirebbe lo scambio di informazioni tra soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente (art. 5 comma 1 lett. e). Altresì, diverrebbe, sempre in ottica SINP, strumento fondante di una programmazione che supera la prospettiva dell’intervento congiunto tra operatori di Enti diversi, consentendo interventi autonomi ed indipendenti, ma inseriti in una medesima pianificazione, in grado, peraltro, di assegnare un ruolo partecipativo concreto agli Enti bilaterali.
Un ulteriore sviluppo della modalità on-line è quella che consentirà di veicolare le informazioni relative alla denuncia di “Inizio lavori” verso INAIL.
Tale procedura contemporaneamente semplifica agli utenti l’adempimento degli obblighi posti a carico dei cittadini/committenti/responsabili dei lavori,
Al finanziamento del presente programma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzando risorse ordinarie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione delle regole tecniche per il funzionamento del sistema di notifica on-line , come concordato con le Regioni, e risorse ordinarie delle Regioni.

2.2 Realizzazione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del d.lgs. 81/2008, art. 71
L’art. 71 del D.lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. I soggetti titolari della funzione sono: l’INAIL per la prima verifica, ASL per le verifiche periodiche successive alla prima. I titolari della funzione possono avvalersi di soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle stesse. Il Decreto 11 aprile 2011 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico disciplina le modalità di effettuazione di tali verifiche, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati.
Gli strumenti che il decreto ministeriale definisce per il sistema di controllo delle attività di verifica sono:
- la banca dati informatizzata delle attrezzature di lavoro;
- il registro informatizzato delle verifiche effettuate dalle ASL e dai soggetti abilitati.
Ambedue gli strumenti di registrazione risiedono in INAIL cui è demandata l’attività di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione mantenimento della banca dati informatizzata. L’INAIL invia annualmente al Ministero del Lavoro una relazione circa tutte le attività di verifica effettuate.
È necessario che Regioni e Province Autonome, Ministero del Lavoro ed INAIL, al fine di garantire il corretto raccordo tra i soggetti titolari della funzione, progettino un unico Sistema Informativo per la gestione nell’ambito del SINP di flussi relativi all’attività amministrativa, alla banca dati informatizzata delle attrezzature di lavoro e al registro informatizzato delle verifiche effettuate dalle ASL e dai soggetti abilitati ai fini del controllo dell’attività di verifica.
Il finanziamento e il contributo progettuale per lo sviluppo e la manutenzione del sistema - da realizzarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese, per le Regioni, quelle derivanti dal Decreto 11 aprile 2011 - sarà supportato congiuntamente nell’ambito dei compiti istituzionali demandati all’INAIL e alle Regioni e Province Autonome.

2.3 Realizzazione della banca dati delle prescrizioni
Tra i contenuti dei flussi informativi nazionali indicati al comma 6 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 (SINP), al punto e) è previsto “il quadro degli interventi di vigilanza”. Archivi sono già presenti presso alcune amministrazioni ed in alcune Regioni, ma ad oggi non esiste un archivio nazionale che consenta la conoscenza specifica delle violazioni rilevate dal complesso delle istituzioni che hanno compiti di controllo. La conoscenza delle violazioni maggiormente riscontrate elaborabili nel contesto nazionale o territoriale e/o per comparto, contribuirebbe a fornire indicazioni utili alla definizione di azioni di prevenzione maggiormente efficaci. Inoltre, tali informazioni condivise a livello nazionale consentirebbero di giungere ad una migliore applicazione dei provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali ex art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., facilitando il riscontro certo delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende.
È necessario che, sulla base delle esperienze già in essere, si realizzi in ogni ambito regionale un unico archivio informatico delle singole violazioni riscontrate durante le attività di vigilanza da ciascun Ente ed Istituzione che svolge controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da far confluire poi, con applicazioni cooperative, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione ex art. 8 D.Lgs 81/08.
Al finanziamento del presente programma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzando risorse ordinarie delle Regioni e Province Autonome”.

3. REALIZZAZIONE DI AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA TRA ISTITUZIONI

3.1 Realizzazione sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione

Il D.lgs n. 81/2008 all’art. 9 comma 6 individua, tra gli altri, i seguenti compiti in capo all’INAIL (ex ISPESL) a seguito della legge n. 122/2010:
lett. l) - raccordo e divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale
lett. q) - supporto all'attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La conoscenza condivisa di tali dati tra le istituzioni è strumento necessario per garantire al Comitato art. 5 le informazioni utili all’emanazione degli indirizzi programmatori nazionali, al loro monitoraggio e verifica finale dei risultati raggiunti dagli stessi.
La periodica diffusione di tali dati ai soggetti portatori di interesse ed ai cittadini permetterà una maggior trasparenza delle attività della pubblica amministrazione, meglio valutabile dai soggetti finali beneficiari delle azioni realizzate.
Sulla base di accordi tra il soppresso ISPESL e le Regioni, è già attivo da alcuni anni un sistema di reporting della attività svolta dalle ASL. Al fine di ottenere un quadro complessivo delle attività svolte è necessario che, partendo dalla esperienza consolidata, venga costruito un sistema di rilevazione condiviso e stabile esteso a tutte le amministrazioni interessate (ASL, DTL, VV.FF., INAIL)
In attesa dell’attivazione del SINP, l’INAIL, in continuità con le linee di lavoro centrali di supporto al sistema di prevenzione delle regioni negli anni attivate con ISPESL, provvederà all’implementazione e alla continuità del sistema di monitoraggio. Tutte le amministrazioni attualmente coinvolte dovranno assicurare la continuità nella fornitura dati con le modalità che verranno concordate, condividendo anche modalità di elaborazione ed eventuale diffusione degli stessi.

3.2 Realizzazione sistema informativo dei Comitati regionali di coordinamento ex art. 7 d.lgs. n. 81/2008 e DPCM 21.12.2007
L’art. 7 del D.lgs. 81/08 prevede l’operatività presso ogni Regione e P.A. del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007 sul coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
All’art. 2 comma 4 il DPCM prevede che i Co.Re.Co. provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti (ufficio operativo ed organismi provinciali) per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della Salute e del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre il Comitato per l’indirizzo ex art. 5 del medesimo D.Lgs 81/08, , nella definizione della programmazione annuale in ordine ai settori prioritari, dei piani di attività e dei progetti operativi a livello nazionale, deve tener conto delle indicazioni provenienti dai Comitati Regionali di Coordinamento.
In accordo con quanto sopra riportato, Il Piano Nazionale per la Prevenzione 2010 - 2012 prevede, tra le azioni da attuare a livello centrale da parte del Ministero della Salute, con il contributo degli istituti centrali, di “stabilire accordi operativi stabili con i Co.Re.Co ex art. 7 per il monitoraggio e la valutazione di efficacia, al fine di produrre report nazionali utili alla programmazione e utilizzando i sistemi informativi per la valutazione dei dati”.
Successivamente all’attivazione del Comitato Nazionale ex art. 5, avvenuto nel 2010, le Regioni hanno attivato un primo monitoraggio sulla attivazione dei Comitati ex art. 7, ma tale monitoraggio va reso stabile nei tempi e nei modi al fine di garantire il superamento delle criticità riscontrate anche dalla Commissione di Inchiesta del Senato sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Oltre a ciò nei singoli territori, è stata evidenziata la necessità di garantire modalità informative semplici ed efficaci sulla attività dei Co.Re.Co. destinate sia a facilitare le varie componenti dei medesimi, sia ad informare cittadini e portatori di interesse.
Sulla base delle prime esperienze già realizzate e delle criticità riscontrate si forniscono le seguenti indicazioni:
- A livello nazionale è necessario che le Regioni, in accordo con le altre istituzioni ed Enti, predispongano i contenuti della omogenea rilevazione dei dati richiesti dall’art. 2 comma 4 del DPCM 21.12.2007, integrato con la necessità di acquisire dati anche sulla capacità dei Comitati di Coordinamento di sviluppare politiche integrate per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Nell’ambito di quanto previsto dalle azioni centrali indicate dall’accordo Stato Regioni 29.4.2010 (PNP 2010 - 2012), il Ministero della Salute, per il tramite di INAIL, che vi provvederà con le ordinarie risorse presenti nei relativi capitoli di bilancio svilupperà il sistema informativo per la messa a regime degli specifici flussi informativi.
- A livello dei singoli territori regionali, si ritiene opportuno che le Regioni, d’intesa con le altre Amministrazioni, sviluppino, nell’ambito dei propri siti, uno specifico cariale informativo dedicato ai Comitati di Coordinamento Regionali.
Le modalità di finanziamento per la realizzazione delle azioni centrali, vanno individuate da Ministero della Salute ed INAIL, come indicato dal PNP 2010 - 2012; per le azioni regionali, le risorse vanno individuate tra quelle delle Istituzioni ed Enti che consentono la realizzazione dei programmi approvati dai singoli Comitati di Coordinamento Regionali.


CONFERENZA UNIFICATA
20 dicembre 2012

Punto 7bis) all’ordine del giorno

INTESA SUL DOCUMENTO “INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L’ANNO 2012”

Il provvedimento riguarda la realizzazioni di linee comuni per il 2012 individuate dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 51 del Testo Unico sulla Sicurezza e sulla Salute.
Per tali finalità diventa di fondamentale importanza la presenza dell’Anci nel suddetto Comitato.
Sono i Sindaci infatti, all'interno del Comune a rivestire il ruolo di datore di lavoro per la sicurezza e direttamente responsabili per inosservanza delle norme antinfortunistiche a meno che non abbiano nominato un dirigente o un funzionario come “datore di lavoro della sicurezza”
Inoltre alla programmazione degli interventi di prevenzione nazionali integrati con quelli dei bisogni territoriali è necessario prevedere un appuntamento con cadenza annuale per una ricognizione delle attività presso la Conferenza Unificata.
Con queste raccomandazioni, l’ANCI esprime parere favorevole all’Intesa sul documento recante indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”.

______________
1 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DL 9 aprile 2008, 81. Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) un rappresentante del Ministero dell’interno; d) cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di: a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente; f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.