Cassazione Penale, Sez. 5, 20 giugno 2011, n. 24583 - Responsabilità degli enti; Reato commesso nell'ambito della società controllata - Responsabilità della società capogruppo


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente -
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
2) Regione Puglia, parte civile;
nei confronti di:
1) Tosinvest Servizi srl;
2) Tosinvest Immobiliare srl;
3) Santa Lucia 2000 srl;
4) TGS 2004 srl;
5) A.G., nato il (Omissis);
6) B.A., nato il (Omissis);
7) C.A., nato il (Omissis);
8) Co.An.Ma., nata il (Omissis);
9) D.M.R., nata il (Omissis);
10) Do.Wi.Da., nata il (Omissis);
11) F.F.A., nato il (Omissis);
12) Fi.Ra., nato il (Omissis);
13) Fl.Le., nato il (Omissis);
14) Fr.Am., nato il (Omissis);
15) L.A., nato il (Omissis);
16) Lo.Vi., nato il (Omissis);
17) M.L., nato il (Omissis);
18) Ma.Da., nato il (Omissis);
19) Ma.Pi., nato il (Omissis);
20) Ma.Gi.Ri., nata il (Omissis);
21) N.L., nato il (Omissis);
22) Nu.Al., nato in data (Omissis);
23) P.R., nato il (Omissis);
24) Pr.Gi., nato in data (Omissis);
25) Ra.Pa., nato il (Omissis);
26) Ro.Ar., nato il (Omissis);
27) S.R., nata il (Omissis);
28) St.Mi., nato il (Omissis);
29) T.C., nato il (Omissis);
30) V.E., nato il (Omissis);
31) Vi.To., nato il (Omissis);
Avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2009 dal GUP presso il Tribunale di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dottor Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor SPINACE Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, salvo che per gli imputati Nu.Al., St.Mi. e Ve.Mi.;
Udito il difensore della parte civile avvocato Spagnolo Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione 80.e.) e 81.e.);
Uditi i difensori degli imputati avvocati:
- Bongiorno Giulia per Fi.Ra.;
- Andrea Moreno in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Modesti per Nu.;
- Giovanni Vinci per V.;
- Susanna Carraro in sostituzione avv. Giovanni Ceola;
- Fabio Verrile per Pr. ed A.;
- Giovanni Di Cagno per Tosinvest Servizi srl, Tosinvest Immobiliare srl, Santa Lucia 2000 srl, TGS 2004 srl, Lo. e B.;
- Eligio Cucci per N.;
- Angelo Pallaro per L.;
- Luciano Ancora per Ma. e F.F.;
- Luciano Ancora in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Filograno per Co.;
- Francesco Paolo Sisto per Fi., R.N., Fr., M., La Fiorita, F.F. e Ma.;
che hanno concluso per la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
Lette le memorie difensive depositate dai difensori degli imputati Su.Pa., non ricorso, Nu.Al., F.
F.A., Ma.Gi.Ri., Fi.Ra., L. V., B.A., R.N., non ricorso, Fr.Am., M.L., Ma.Da., M. P., Ra.Pa., Duemila spa, poi trasformata in Duemila srl, non ricorsa, Pr.Gi., A.G., Co. A.M., Tosinvest servizi srl, Tosinvest immobiliare srl, oggi Sviluppo e investimenti immobiliari spa, Santa Lucia 2000 srl e TGS 2004 srl;


Fatto


1) Le indagini e la sentenza di proscioglimento.
1.1. Il presente procedimento penale si fonda sugli esiti delle indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria e, principalmente, sugli elementi tratti da una importante attività investigativa consistente in intercettazioni telefoniche ed ambientali.
A ciò bisogna aggiungere i risultati conseguiti con i servizi di appostamento, osservazione e pedinamento della Polizia giudiziaria e la acquisizione di numerosi documenti presso assessorati ed uffici regionali della Regione Puglia, presso uffici comunali e presso le sedi regionali pugliesi di INPS, INPDAP, Uffici regionali di Italia Lavoro spa, della ARL e del CTI. All'esito delle indagini preliminari condotte nei confronti di amministratori della Regione Puglia, di molti imprenditori ed amministratori di società, di impiegati e funzionari della citata Regione e di funzionari della Procura della Repubblica di Bari, veniva richiesto il rinvio a giudizio di numerosi imputati per oltre novanta capi di imputazione, che andavano dalla associazione per delinquere, alla concussione, corruzione, finanziamento illecito di partiti, falsi in atti pubblico, violazione dell'art. 615 ter c.p. e violazione di segreti di ufficio. I fatti riguardavano un periodo di tempo molto lungo, ovvero dal 1999 al 2005.
1.2. Il GUP presso il Tribunale di Bari, che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione ad alcune ipotesi di reato disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, all'esito della udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio per numerosi imputati per diverse ipotesi di reato, e, con sentenza emessa in data 11 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di altrettanti numerosi imputati per varie imputazioni, in alcuni casi prendendo atto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e dichiarando, quindi, la estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, in altri ritenendo che non erano ravvisabili le ipotesi di reato contestate ed in altri ancora considerando che gli elementi posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non consentivano di sostenere l'accusa nella fase dibattimentale ed, in ogni caso, che non era prevedibile che gli elementi di accusa potessero precisarsi e divenire più consistenti con la istruttoria dibattimentale.
2) Il ricorso del Pubblico Ministero. Considerazioni preliminari.
2.1 Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e la Regione Puglia, costituitasi parte civile contro l'imputato Fi.
R., all'epoca dei fatti Presidente della Regione Puglia.
Tralasciando, per evidenti ragioni, i capi di imputazione per i quali non vi è stato ricorso nè del Pubblico Ministero nè della parte civile, si procederà seguendo lo schema dei due ricorsi dedicando un capitolo a ciascun tipo di reato. Nell'indicare le ragioni dei ricorsi, si dirà anche degli argomenti posti dal GUP a fondamento della decisione di proscioglimento impugnata e degli argomenti difensivi contenuti nelle memorie depositate da numerosi imputati.
Bisogna dare atto che hanno depositato memorie difensive gli imputati F.F.A., Lo.Vi., B.A., Fi.Ra., R.N., Fr.Am., P. G., A.G., Co.An., N. A., nonchè le parti Tosinvest Immobiliare srl, oggi Sviluppo e Investimenti Immobiliare spa, Tosinvest Servizi srl, Santa Lucia 2000 srl e TGS 2004 srl.
Va pure detto che hanno depositato memorie difensive anche alcune parti, e precisamente Su.Pa., R.N. e Duemila spa, poi trasformata in Duemila srl, nei confronti delle quali non era stato proposto ricorso, ma che avevano ugualmente ricevuto l'avviso della udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione; si tratta alla evidenza di un mero errore materiale; di tali memorie non si terrà, quindi, conto.
E' necessario, infine, subito chiarire che i motivi di impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile sono fondati nei limiti di cui si dirà.
2.2 La regola di giudizio della sentenza di cui all'art. 425 c.p.p. Sembrano oggetto di sostanziale condivisione, da parte del ricorrente Pubblico Ministero e del GUP nella sentenza impugnata, i principi che fissano le regole di giudizio per il GUP che intenda dichiarare il non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare.
Si tratta in particolare dell'assunto secondo cui la valutazione che il giudice dell'udienza preliminare opera con l'emissione della sentenza ex art. 425 c.p.p. attiene alla mancanza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in dibattimento, in senso favorevole all'accusa, del materiale di prova raccolto (rv 239514).
Quindi il controllo del giudice di legittimità non può avere per oggetto gli elementi raccolti dal Pubblico Ministero, altrimenti si trasformerebbe in un giudice di merito di secondo grado, ma soltanto il criterio prognostico adottato dal GUP per escludere che l'accusa fosse sostenibile in giudizio (rv 246874).
E' evidente che il legislatore con la previsione dell'istituto in discussione ha inteso evitare fasi processuali assolutamente inutili, cosicchè si è affermato che quando all'esito dell'udienza preliminare emerga la infondatezza dell'accusa o quando si sia in presenza di elementi di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo dibattimentale il giudice potrà pervenire ad una sentenza di proscioglimento (rv 214047).
Ciè è altresì vero anche per i casi in cui sia insufficiente o contraddittoria la prova di colpevolezza, sempre che essa non appaia integrabile nella successiva fase del dibattimento, in quanto, a seguito della modifica apportata all'art. 425 c.p.p. dall'art. 1 della L. 8 aprile 1993, n. 105, è stato soppresso il requisito della evidenza dei presupposti per la emissione del provvedimento.
A completamento di quanto detto si può affermare che il GUP potrà pronunciare sentenza ex art. 425 c.p.p. soltanto in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio nel corso della istruttoria dibattimentale (rv 242092) e quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte (rv 221303).
Bisogna tuttavia tenere presente che con la legge Carotti del 1999, anche ad evidenti fini deflattivi, è stato valorizzato dal legislatore il ruolo della udienza preliminare come momento di controllo e valutazione degli esiti delle indagini preliminari e sono stati ampliati i c.d. poteri istruttori del GUP; ciò significa che accanto alla esigenza di tendenziale completezza delle indagini preliminari si è voluto consentire al GUP di raccogliere immediatamente quegli elementi che potessero consentire una immediata soluzione del processo; cosicchè non vi è dubbio che, a seguito della segnalata riforma, anche il giudizio del GUP ai fini della emissione di una sentenza di proscioglimento ha finito con l'assumere una maggiore ampiezza e pregnanza.
Orbene, ritornando al caso che ci occupa, va detto che le regole di giudizio enunciate in via generale dal GUP appaiono corrette e non configgenti con quelle indicate dal Pubblico Ministero; ciò che si deve in modo puntuale verificare è se tali regole siano state o meno applicate correttamente nelle singole situazioni valutate.
E' nel solco dei principi enunciati e nei limiti indicati che vanno, pertanto, valutate le soluzioni adottate dal GUP ed i motivi dei ricorsi.
3) Le prescrizioni e la violazione dell'art. 62 bis c.p..
3.1. Per numerosi reati il GUP ha preso atto del decorso del tempo ed ha dichiarato non doversi procedere contro gli imputati per essere estinti i reati per intervenuta prescrizione.
In alcuni casi il giudice è pervenuto a tale decisione grazie al riconoscimento agli imputati delle attenuanti generiche ed al giudizio di equivalenza con la aggravante - quella di cui all'art. 476 c.p., comma 2 - contestata.
Il Pubblico Ministero ha limitato il ricorso a sole tre ipotesi, ovvero al proscioglimento degli imputati Nu.Al. dal reato di cui al capo 2.b., e St.Mi. e V.E. dal reato di cui al punto 63.c. ed ha dedotto la violazione dell'art. 62 bis c.p., comma 3, non potendo l'assenza di precedenti condanne di per sè sola essere posta a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche.
L'imputato Nu. ha depositato memoria difensiva.
3.2. Il motivo di ricorso non è fondato.
I fatti di cui si discute sono stati commessi negli anni 2000 e 2001, cosicchè non corretto è il richiamo del ricorrente alla applicazione della disposizione di cui all'art. 62 bis c.p., comma 3 perchè essa, che è stata introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Cass., Sez. 1^, 19 maggio - 4 giugno 2009, n. 23014, CED 244121; e Cass., Sez. 6^, 11 febbraio -10 marzo 2009, n. 10646, CED 242921).
E' tuttavia principio consolidato, affermato prima che la novella citata entrasse in vigore, che nella applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non può tenere conto unicamente della incensuratezza dell'imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p. (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 4^, 25 giugno - 28 luglio 2008, n. 31440, CED 241898).
Sotto tale profilo, e depurato dal richiamo all'art. 62 bis c.p., comma 3 il motivo di ricorso può essere preso in considerazione.
Esso, comunque, è infondato perchè il GIP ha certo fatto riferimento alla incensuratezza degli imputati e, quindi, alla loro positiva personalità, ma ha pure rilevato che il riconoscimento delle attenuanti generiche era dovuto anche, con specifico riferimento agli imputati St. e V., alla minima rilevanza del ruolo assunto nella perpetrazione del fatto.
Da ciò si desume che il GUP ha compiuto una valutazione di tutti gli elementi del caso e che, a norma del secondo comma dell'art. 425 c.p.p., è pervenuto alla conclusione che le richieste attenuanti generiche potevano essere riconosciute agli imputati considerati, con conseguente giudizio di comparazione limitato alla equivalenza.
Si tratta di un giudizio di merito, che non è censurabile in sede di legittimità, essendo sorretto da una motivazione immune da manifeste illogicità.
4) Della associazione per delinquere.
4.1. Nella sentenza impugnata non si nega che vi siano, allo stato e fatte salve ulteriori acquisizioni dibattimentali, in atti elementi per ritenere sussistente una associazione per delinquere facente capo ai fratelli Ma., la cui struttura fondamentale era costituita dalla Cooperativa La Fiorita, che aveva come scopo quello di assicurarsi con modalità illecite le concessioni dei servizi di pulizia, sanificazione ed ausiliarato da parte di enti pubblici e AA.SS.LL. della Regione Puglia e conservare una condizione di monopolio nel settore, con conseguente realizzazione di profitti illeciti.
Ed ha anche precisato il GUP che tali elementi erano desumibili essenzialmente dalla notevole mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini preliminari, oltre che dai servizi di appostamento e controllo eseguiti dalla polizia giudiziaria.
Ha negato, però, il GUP che a carico di alcuni imputati vi fossero elementi per ritenerli partecipi e, come indicato dalla contestazione, anche organizzatori e/o promotori della predetta associazione criminale.
In particolare il GUP riteneva che a carico di Fi.Ra., M.L., B.A., A.G., Pr.
G., Fr.Am. e N.L. vi fossero elementi inidonei a determinare il passaggio del processo alla fase del giudizio perchè non apparivano suscettibili di ulteriore sviluppo nella istruttoria dibattimentale, elementi che, invece, risultavano sconfessati da altri di segno contrario.
In effetti già il GIP nell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali in data 8 aprile 2005 aveva ritenuto altamente probabile la esistenza di una struttura associativa che si prefiggeva gli scopi dinanzi indicati, ma aveva escluso che fosse stata raggiunta la necessaria gravità indiziaria nei confronti di B.A. e A.G..
Inoltre, notava ancora il GUP, il Pubblico Ministero non aveva mai richiesto l'applicazione di misure cautelari per tale titolo di reato nei confronti di Fi.Ra. e del suo segretario particolare M.L..
Il GUP sottolineava che per gli imputati indicati non era ravvisabile la esistenza nè dell'elemento soggettivo, ovvero della affectio societatis scelerum, cioè la coscienza di fare parte di una organizzazione criminosa, nè quello oggettivo, ovvero l'inserimento a pieno titolo nella organizzazione.
Inoltre il GUP poneva in evidenza l'antinomia ontologica esistente tra il reato di corruzione e quello di associazione per delinquere, non apparendo possibile che il pubblico ufficiale potesse con una unica azione fornire un contributo alla associazione e, nel contempo, richiedere in cambio di tale condotta un apposito compenso ad uno degli associati.
Il GUP poi passava in rassegna gli elementi posti a carico dei singoli imputati e puntualmente escludeva, vuoi per la modestia dei rapporti con gli altri associati, vuoi per la inconsistenza e scarsa significatività delle conversazioni intercettate, vuoi per una evidente millanteria del Ma.Da. nei confronti del Fi., vuoi, infine, per il fatto che importanti provvedimenti o nomine caldeggiati dal Ma.Da., ritenuto capo dell'associazione, non vennero dal Fi. adottati, che gli stessi potessero costituire prova di una partecipazione alla associazione per delinquere.
4.2. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso sul punto nei confronti di Fi.Ra., M.L., B.A., A. G., Pr.Gi., Fr.Am. e N.L..
Il ricorrente, dopo avere rilevato in linea generale che era ravvisabile una violazione di legge, potendosi certamente ritenere forme di partecipazione ad una associazione per delinquere di durata limitata nel tempo, rilevava che era certamente possibile che i partecipi, oltre a soddisfare un interesse dell'associazione, ben potevano perseguire vantaggi personali e che era, pertanto, ipotizzabile l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art. 416 c.p. tra corruttore e corrotto.
Dopo avere sottolineato che il GUP non aveva rispettato la regula iuris secondo la quale era necessaria una prognosi di non evoluzione del materiale probatorio al fine di evitare dibattimenti inutili, il pubblico ministero ricorrente esaminava le posizioni dei singoli imputati passando in rassegna tutti gli elementi esistenti a loro carico.
4.3 Deve dirsi che alcuni rilievi del pubblico ministero sono, in astratto, fondati e condivisibili.
E', infatti, certamente vero che le forme di partecipazione ad una associazione per delinquere possono essere le più diverse (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio - 18 marzo 1992, n. 3214), apparendo necessario soltanto che sul piano soggettivo l'agente abbia la consapevolezza di partecipare ad una associazione e sul piano oggettivo che la sua condotta, in qualsiasi forma realizzata, fornisca un contributo apprezzabile alla vita della associazione stessa.
E', altresì, vero che è ben possibile che una partecipazione ad una associazione per delinquere abbia, per varie ragioni - arresto dei partecipi e cessazione dell'attività dell'associazione, dissociazione ecc-. ecc. -, una durata limitata nel tempo, essendo rilevante soltanto che, in un sia pure limitato lasso di tempo, l'agente abbia fornito un contributo apprezzabile alla operatività del gruppo malavitoso.
E' anche ipotizzabile, contrariamente a quanto affermato dal GUP, la esistenza del vincolo associativo tra corruttore e corrotto, essendo ben possibile che un soggetto agisca al fine di consentire alla associazione per delinquere il raggiungimento degli obiettivi propri ed anche al fine di conseguire un vantaggio immediato dalla operazione portata a termine.
D'altra parte - ha osservato opportunamente la Corte di legittimità (Sez. 2^, 10 dicembre 1999-7 gennaio 2000, n. 6240 e Sez. 6^, 3 febbraio - 11 marzo 2010, n. 10032, CED 246284) - detto vincolo sortisce l'effetto di rafforzare il pactum sceleris, nonchè la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancor più compromettente collegamento interpersonale.
Sono, invece, ingiustificate le critiche alla regula iuris adottata dal GUP per definire numerose posizioni ai sensi dell'art. 425 c.p.p. perchè, come si è già osservato, le regole di giudizio prospettate dal GUP e dal PM non differiscono nella sostanza, dovendosi, soltanto, verificare che delle stesse il GUP abbia fatto buon governo.
Ecco perchè per maggiore precisione appare opportuno esaminare separatamente le posizioni dei singoli imputati in ordine al delitto associativo.
4.4) La posizione di Fi.Ra..
Nei confronti di Fi.Ra., presidente della Regione Puglia all'epoca dei fatti, il Pubblico Ministero non ha mai richiesto una misura cautelare per il delitto associativo.
Le accuse rivolte all'imputato, che è considerato dall'Accusa uno degli organizzatori dell'associazione per delinquere, sono puntualmente riprodotte nel capo di imputazione e si sostanziano essenzialmente nel fatto che il Fi. avrebbe offerto il necessario sostegno politico a vicende concernenti l'aggiudicazione di appalti nella sanità pubblica; il suo interlocutore principale sarebbe stato Ma.Da., considerato il capo della organizzazione.
Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere contro il Fi. in ordine a tale reato per non aver commesso il fatto; la decisione si fonda essenzialmente, a seguito dell'esame delle vicende di maggiore rilievo che dimostrerebbero l'intraneità del Fi. nella associazione, sul fatto che gli incontri e le telefonate con il Ma.Da. sono in numero modesto e di nessun significato dimostrativo della sua partecipazione alla associazione.
Anzi - ha rilevato il GUP - in alcuni casi risulta, da telefonate intervenute tra il Ma.Da. ed altre persone subito dopo il colloquio con il Fi., evidente la millanteria del M. D., che riferiva il contenuto di colloqui del tutto diverso dal reale; in altri casi risulta che le richieste del capo della associazione Ma.Da., concernenti ad esempio la nomina di N. a direttore generale di una importante ASL, non vennero soddisfatte ed in altre occasioni ancora emerge la irritazione del Ma.Da. per il fatto che non venivano soddisfatte le sue richieste.
Ebbene da tutto il materiale probatorio esaminato, che non era suscettibile di ulteriori e significativi arricchimenti, il GUP ha tratto la convinzione della estraneità del Fi. al sodalizio, non potendosi valutare elementi utili per ritenere la partecipazione ad un sodalizio criminoso sporadici e poco significativi incontri e contatti telefonici, talvolta del tutto occasionali - viaggio in aereo - e talvolta in occasione di cerimonie funebri - cerimonia in onore del padre del Fi. -.
Il Pubblico Ministero, a parte le censure generali rivolte alla sentenza, non avendo, come già osservato, il GUP rispettato la regala iuris che connota la sentenza ex art. 425 c.p.p. e non avendo valutato il giudice, al di là di mere espressioni di stile, le prospettive di incremento probatorio della istruttoria dibattimentale, si è doluto del fatto che numerosi elementi a carico del Fi. non fossero stati per nulla presi in considerazione dal GUP e che di quelli presi in considerazione era stata data una lettura riduttiva.
Il ricorrente poi esaminava i singoli elementi, specialmente quelli pretermessi dalla analisi del GUP al fine di dimostrare la esistenza di rapporti e contatti del Fi. con il Ma.Da..
I difensori di Fi.Ra. depositavano una articolata memoria difensiva, con la quale sottolineavano, tra l'altro, la assoluta completezza dell'accertamento svolto in sede delle diciassette udienze preliminari, la corretta applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3 l'assenza di vizi della motivazione del provvedimento impugnato ed i limiti del giudizio della Corte di legittimità con riferimento alla sentenza ex art. 425 c.p.p..
I motivi di ricorso non sono fondati.
Rinviando per le considerazioni di ordine generale concernenti le regole di giudizio per la sentenza di proscioglimento emessa a conclusione della udienza preliminare a quelle già svolte in precedenza, deve dirsi che particolarmente approfondita appare l'analisi delle risultanze probatorie compiuta dal GUP. Il ricorrente si è doluto del fatto che non fossero stati esaminati e valutati tutti gli elementi esistenti a carico del Fi. ed ha inserito nel ricorso ampi brani di conversazioni intercettate nelle quali si faceva riferimento anche al Fi., sollecitando di fatto una inammissibile valutazione di merito da parte di questa Corte.
Orbene, a prescindere dal fatto che gli elementi richiamati non appaiono particolarmente significativi, non è possibile affermare che il GUP non li abbia considerati, essendo, invece, lecito ritenere che abbia considerato tutti gli elementi posti dal PM a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio e che in motivazione abbia esaminato approfonditamente quelli più significativi. Del resto in motivazione il giudice non deve confutare tutti gli argomenti prospettati dalle parti, ma deve indicare con precisione soltanto le ragioni poste a fondamento della decisione adottata.
Ebbene, in modo del tutto logico, il GUP, nell'esaminare i rapporti emergenti dalle intercettazioni tra il Fi. e Ma.Da., è pervenuto alla convinzione che dagli stessi non emergeva un rapporto di intraneità nella associazione del Fi. non solo perchè i rapporti telefonici tra i due apparivano sporadici e gli incontri rari e talvolta occasionali - circostanze queste certamente non decisive, ma significative -, ma principalmente perchè in molte conversazioni con altre persone appariva chiaramente che il Ma.Da. millantava rapporti con il Fi., che in realtà non aveva, e millantava di avere ricevuto promesse e rassicurazioni - vedi vicenda della mancata nomina di N. a direttore generale -, che, invece, non aveva affatto ricevuto, come era lecito desumere dal raffronto tra varie telefonate intercettate.
Inoltre il Fi. aveva disatteso le richieste del Ma.Da.
in importanti occasioni, fatto certamente singolare non solo perchè si trattava di richieste provenienti dal capo della organizzazione, ma anche perchè si trattava in alcuni casi di scelte strategiche per l'associazione - vedi sempre la richiesta di nomina di N. -.
Quanto, infine, alla ritenuta insuscettibilità di arricchimento del materiale probatorio in sede di istruttoria dibattimentale, va detto che, anche a volere prescindere dal fatto che quando le prove siano fondate essenzialmente sugli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche e di servizi di appostamento della polizia giudiziaria e sulla analisi di documenti i margini di incremento probatorio, massimi quando si tratti di prova dichiarativa, sono molto ristretti, nel caso di specie la istruttoria dinanzi al GUP si è protratta per ben diciassette udienze nel corso delle quali sono stati analizzati tutti gli elementi di prova prospettati dall'accusa.
Davvero non si comprende quali arricchimenti del materiale probatorio sarebbero stati possibili, nè, in verità, il Pubblico Ministero ha fornito una valida indicazione in proposito.
A tutto ciò si aggiunga che il Pubblico Ministero non ha mai richiesto al GIP l'applicazione di una misura cautelare per il delitto associativo nei confronti di Fi.Ra., fatto quest'ultimo che non appare di marginale rilievo, posto che per la loro già sottolineata peculiarità le prove erano già tutte disponibili sin dalla fase iniziale delle indagini.
In conclusione la sentenza impugnata non merita censure sul punto ed il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
4.5. M.L..
Anche nei confronti di M.L. non è stata richiesta misura cautelare dal Pubblico Ministero per il delitto di cui all'art. 416 c.p..
Pur riconoscendo che il M. intratteneva rapporti confidenziali con il Ma.Da., il GUP ha escluso che sussistesse la prova di una sua partecipazione al sodalizio criminoso con compiti di raccordo tra il Ma.Da. ed il Fi..
In particolare chiariva che non vi era la prova della partecipazione dell'imputato a riunioni strategiche della associazione.
Il Pubblico Ministero ricorrente, dopo avere censurato la motivazione della sentenza impugnata, che si era limitata a mere affermazioni, ha contestato in particolare al GUP di non avere tenuto conto di materiale probatorio ritenuto importante.
La difesa ha prodotto memoria difensiva.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Che il M., segretario particolare del presidente Fi.
R., intrattenesse rapporti con un imprenditore come Ma.
D., che aveva appalti per conto della Regione Puglia, non è cosa che può stupire perchè per la soluzione di problemi, che sempre si verificano nella esecuzione di un appalto, è proprio all'imprenditore che bisogna rivolgersi; che tali rapporti fossero assicurati dal segretario del presidente è cosa conforme alla prassi.
Che con il tempo tali rapporti possano essere divenuti anche confidenziali, come affermato dal GUP, è cosa che fa parte della evoluzione normale dei rapporti umani perchè talvolta i semplici rapporti istituzionali possono evolvere in rapporti di amicizia.
Naturalmente ha ragione il GUP quando osserva che tali elementi, di per se soli, non possono far ritenere una partecipazione del M. alla associazione per delinquere diretta da M. D..
Sono necessari altri elementi che connotino la condotta e che possano integrare l'elemento soggettivo e quello oggettivo propri della fattispecie di cui all'art. 416 c.p..
Il Pubblico Ministero ricorrente si è lamentato della mancata utilizzazione di parte del materiale probatorio, ma non ha spiegato con precisione che cosa sia stato pretermesso.
Il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe richiesto la specifica indicazione degli elementi non considerati.
La estrema modestia degli elementi allo stato esistenti a carico del M. ed il fatto, non smentito, della assenza di prova che avesse partecipato a riunioni strategiche per gli interessi dell'associazione inducono a ritenere corretta la valutazione del GUP di insuscettibilità di arricchimento dello scarno materiale probatorio in sede di istruttoria dibattimentale.
Il ricorso sul punto deve, pertanto, essere rigettato.
4.6. Fr.Am..
Alle stesse conclusioni il GUP perveniva con riferimento alla posizione di Fr.Am.di.am.de.AU. L.d.M.e.d.g.d.A.L.p.s.e.
v.c.l.a.i.v.o.f.i. M. D. ricevendone vantaggi e corrispettivi, come risulta dai capi di imputazione per i quali era stato rinviato a giudizio, era anche vero che aveva interessi contrapposti a quelli del Ma.Da. e che non era ravvisabile dagli esiti delle intercettazioni l'affectio societatis scelerum necessaria.
Il Pubblico Ministero nel suo ricorso ricordava che il Fr.
partecipava agli incontri settimanali con il Ma.Da., fungeva da intermediario tra il Ma.Da. ed il M., che il Ma.Da. aveva gioito per la sua nomina, perchè così siamo più forti, che aveva interesse al rafforzamento del Ma.Da.
così avrebbe potuto ottenere maggiori vantaggi.
Deduceva la mancata valutazione di importanti elementi probatori.
La difesa ha depositato memoria difensiva.
I motivi di ricorso sono in questo caso fondati.
In effetti la motivazione della sentenza impugnata appare sul punto assai scarna ed apodittica.
Ed, infatti, anche il GUP ritiene provato che il Fr. avesse rapporti con il Ma.Da., tanto è vero che lo aveva più volte favorito, ricevendo in cambio vantaggi e corrispettivi.
Per tali condotte il Fr. è stato rinviato a giudizio ed è indubbio che esse costituiscano indici non certo irrilevanti di partecipazione alla vita dell'associazione per delinquere del Ma.Da..
Come si è già detto non è condivisibile l'assunto del GUP secondo cui non sarebbe possibile il concorso tra i reati di corruzione e partecipazione ad una associazione per delinquere ed alle considerazioni già svolte sul punto si rinvia.
Sarà sufficiente aggiungere che se un soggetto consegue vantaggi e corrispettivi da una società è del tutto evidente che avrà un interesse al rafforzamento della stessa perchè in tal modo possono accrescersi i suoi vantaggi.
Ed è proprio tale attività tesa a rafforzare le società del Ma.Da. che avrebbe posto in essere il Fr.; lo dimostrerebbero anche il fatto che per la sua nomina agli importanti incarichi ricordati il Ma.Da. avrebbe gioito esclamando perchè così siamo più forti e la partecipazione ad incontri settimanali con esponenti dell'associazione.
A tanto deve aggiungersi che il GIP nella ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere aveva compiuto una valutazione di gravità indiziaria degli elementi esistenti a carico del Fr., elementi che, a quanto è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, non sono stati presi in considerazione dal GUP. Le precedenti considerazioni impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto.
4.7. N.L..
Quanto al N.L., prima direttore generale della AUSL FG/1 e poi consulente e avvocato della La Fiorita, il GUP rilevava che, a parte la partecipazione alla esecuzione di singoli episodi delittuosi per i quali vi era stato il rinvio a giudizio, non erano ravvisabili elementi per stabilire la esistenza di un contributo stabile al sodalizio criminoso.
Del resto, osservava il GUP, l'interessamento costante del Ma.
D. per la nomina del N. a direttore generale di una qualche A USL non aveva sortito gli effetti sperati perchè il Fi. non conferì al N. nessun incarico pubblico.
Con il ricorso il Pubblico Ministero ha dedotto la mancata valutazione di numerosi elementi che testimoniavano la partecipazione del N. a molteplici affari della La Fiorita ed i suoi consolidati rapporti con Ma.Da., oltre che con altri sodali come Ra., a nulla rilevando la sua mancata nomina ad un incarico pubblico.
I motivi di ricorso sono fondati.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto appare davvero assai scarna e non condivisibile in alcune importanti affermazioni.
E' pacifico che il N. sia stato rinviato a giudizio per alcuni reati riferibili alla associazione per delinquere guidata da Ma.Da.; come è pure pacifico che il N. facesse parte della compagine della cooperativa La Fiorita, che il GUP ha ritenuto essere il perno dell'associazione per delinquere, e fosse presente negli affari di detta società; ed è pure non contestato che il N. avesse rapporti costanti con il Ma.Da. e che quest'ultimo avesse posto in essere forti pressioni anche sul presidente della Regione Puglia per ottenere un incarico a favore del N. in una più importante ASL. Si tratta di elementi di estrema importanza, che possono costituire significativi indici di una partecipazione alla associazione di cui si discute, che il GUP ha sottovalutato o non considerato affatto.
Non ha alcun rilievo il fatto che il N., nonostante le pressioni, non sia riuscito ad ottenere l'incarico pubblico desiderato perchè evidentemente siffatta circostanza può essere valutata a favore di Fi.Ra., che, nonostante le pressioni del Ma.Da.
non intese accontentare le pretese del N., ma non a favore di quest'ultimo, che, attraverso il Ma.Da., con il quale era in costante contatto, tentò in tutti i modi di ottenere il predetto incarico.
Ebbene l'erronea valutazione di alcune circostanze e la omessa valutazione o sottovalutazione di altre rendono carente ed illogica la motivazione ed impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto.
4.8. B.A..
Anche B.A. non è stato ritenuto un partecipe del sodalizio criminoso dal GUP perchè, pur essendo consulente finanziario della Cooperativa La Fiorita e componente del così detto Consiglio dei sette, e pur essendo addetto al riciclaggio di denaro proveniente dal delitto di appropriazione indebita commesso dal Ma.Da. e dal Lo. in danno della predetta cooperativa, nonchè addetto a reinvestire i guadagni della illecita attività del gruppo ed a creare fondi neri da utilizzare anche per corruzioni, in effetti la sua attività non appariva necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'associazione indicati nelle contestazioni, costituendo la sua condotta una sorta di post factum rispetto alla attività illecita del sodalizio.
Del resto, osservava il GUP, anche il GIP non aveva ritenuto la gravità indiziaria necessaria per applicare la misura cautelare richiesta.
Con il ricorso il Pubblico Ministero ha dedotto la mancanza di motivazione e la manifesta illogicità della stessa, oltre al mancato esame di numerosi documenti. Ha censurato il Pubblico Ministero la tesi del post factum.
La difesa del B. ha depositato memoria difensiva, con la quale ha dedotto la inammissibilità del gravame.
Il ricorso è fondato.
Il GUP ha correttamente descritto la posizione del B., ma ha tratto delle conclusioni non condivisibili.
In effetti, secondo la sentenza impugnata, il B., quale consulente finanziario della cooperativa La Fiorita, provvedeva al riciclaggio ed al reinvestimento del danaro proveniente da appropriazioni indebite attribuite ai Ma. ed al Lo. e dalle attività, anche non lecite, della società, curando anche la creazione di fondi neri da utilizzare per le attività corruttive.
Il B. faceva anche parte del ed. Consiglio dei sette, che operava le scelte strategiche del gruppo Maniglia e che era una struttura parallela agli ufficiali consigli di amministrazione.
Orbene in presenza di tali elementi appare del tutto illogico ritenere che l'attività del B. costituisse un post factum rispetto alle attività illecite del sodalizio criminale.
Intanto l'attività di riciclaggio rientrava tra quelle tipiche dell'associazione per delinquere, posto che il capo di imputazione indica tra gli scopi del gruppo la commissione di tutti i reati (in materia fiscale e societaria) necessari per dirottare illecitamente verso i privati patrimoni di alcuni di loro gli utili così conseguiti (con gli illeciti descritti nella prima parte del capo di imputazione).
Proprio per tale ragione non è possibile considerare l'attività posta in essere dal B. come un post factum perchè essa, invece, rientrava negli obiettivi della associazione ed assicurava agli associati i profitti delle illecite attività.
Come si vede si tratta di attività per nulla marginale, ma anzi essenziale per raggiungere gli scopi dell'associazione.
Ma l'attività del B. era di fondamentale importanza anche per ottenere quegli inserimenti negli appalti delle pubbliche amministrazioni, che costituivano il primo obiettivo dell'associazione, perchè la creazione di fondi neri era necessaria per il pagamento del prezzo delle corruzioni.
Del resto il GUP ha affermato che il B. fosse a conoscenza delle attività illecite compiute perchè partecipava al consiglio dei sette e, quindi, con la sua attività forniva un contributo consapevole e necessario al funzionamento della associazione.
In conclusione le premesse poste dal GUP non legittimano affatto la soluzione adottata, e, quindi, la sentenza, che si caratterizza anche per una motivazione manifestamente illogica, deve essere sul punto annullata con rinvio.
4.9 A.G..
Anche nei confronti di A.G., componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa La Fiorita e del così detto Consiglio dei sette, il GIP non ritenne di applicare la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero.
Secondo la sentenza impugnata l' A. fungeva da prestanome del Ma.Da., del quale era un dipendente, ma non aveva alcun ruolo decisionale in seno alla Cooperativa; inoltre non emergeva alcun suo contributo causale alla attività del sodalizio criminoso e dalle scarse telefonate nelle quali era coinvolto non erano emersi elementi dai quali desumere la esistenza di una affectio societatis scelerum e la consapevolezza della attività illecita del sodalizio.
Con il ricorso il Pubblico Ministero ha dedotto la apoditticità della motivazione, il mancato esame di numerosi elementi, il fatto che A. facesse parte del Consiglio dei sette, la circostanza che dagli altri reati addebitatigli si poteva desumere la sua partecipazione al sodalizio criminale ed il fatto che era informato degli affari illeciti della Cooperativa.
La difesa di A. ha depositato memoria difensiva con la quale ha puntualmente contestato i rilievi del ricorrente.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla sentenza impugnata emerge che A. fosse un dipendente del Ma.Da., che talvolta si confidava con lui, e che per alcuni mesi fece da prestanome al Ma.Da..
Ha ancora affermato il GUP che l' A. non era consapevole della attività illecita del sodalizio e che non aveva fornito alcun contributo causale all'attività dello stesso.
Ha, infine, posto in rilievo il GUP che l'attività illecita attribuita all' A. - falsa fatturazione per favorire un tale Nu. - non rientrasse tra le attività dell'associazione e non era diretta a favorire il raggiungimento degli scopi illeciti del sodalizio.
Ebbene sul ritenuto ruolo defilato e di mero prestanome dell' A. - anche il GIP non aveva ritenuto la gravità indiziaria nella ordinanza di applicazione delle misure custodiali - e sulla sua ritenuta mancata conoscenza delle attività illecite dell'associazione il Pubblico Ministero ricorrente non ha fornito alcuna valida contestazione e precisazione.
Per converso la motivazione posta a sostegno del proscioglimento dell' A. appare immune da manifeste illogicità ed i rilievi del Pubblico Ministero sembrano risolversi in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
Il ricorso del Pubblico Ministero deve, pertanto, essere rigettato.
4.10. Pr.Gi..
Pr.Gi., dirigente della Cooperativa La Fiorita addetto al personale, è stato prosciolto dal delitto associativo.
In effetti a suo carico risulta dalle intercettazioni telefoniche che lo riguardano il suo interessamento per risolvere i problemi creati da un illegittimo passaggio di lavoratori LSU da stabilizzare dalla La Fiorita alla società Duemila spa, attuato al fine di potere ottenere un appalto presso la ASL BA/4 senza gara ad evidenza pubblica.
Orbene, ha osservato il GUP, la provata partecipazione ad una vicenda, che non gli era stata nemmeno contestata, non dimostra affatto la consapevolezza della esistenza di un sodalizio criminoso e delle attività illecite compiute e la sua volontà di partecipare alle predette attività.
Del resto anche il GIP in sede cautelare aveva parlato di posizione defilata del Pr., che, peraltro, lasciò la sua attività e non si interessò nemmeno dell'esito della pratica degli LSU, che aveva curato.
Il Pubblico Ministero ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione perchè, pur avendo riconosciuto che il Pr. aveva collaborato ad attività illecite della Cooperativa, il GUP aveva poi escluso la sua partecipazione alla associazione senza compiere un approfondito esame degli elementi a suo carico.
La difesa del Pr. ha depositato memoria difensiva con la quale ha contestato le censure del pubblico ministero ricorrente.
Il ricorso non è fondato.
Il GUP ha correttamente motivato in ordine alla impossibilità di arricchimento del materiale probatorio nella fase dibattimentale con riferimento alla posizione del Pr..
Quest'ultimo, infatti, dipendente del Ma.Da. e poi consulente della cooperativa La Fiorita, abbandonò assai presto - nel 2002 - la collaborazione con la società e dagli elementi posti in evidenza dal GUP e discussi dal pubblico ministero, sembra che si sia interessato della sola operazione dinanzi descritta, che aveva l'obiettivo di risolvere un problema tra due società del gruppo e di mettere in condizione una di esse di ottenere un appalto pubblico.
Probabilmente siffatta attività integra ipotesi di reato, che, però, non sono state contestate al Pr., ma essa non sembra avere attinenza con le finalità illecite del gruppo.
Altro non risulta provato; è difficile affermare in presenza di una sola attività illecita e senza che vi siano elementi che comprovino la conoscenza effettiva delle attività illecite poste in essere dal sodalizio e la volontà di partecipare alle stesse che il Pr.
partecipasse alla associazione.
Tanto più che il Pr. ben presto si allontanò dalle attività della cooperativa La Fiorita e si dedicò ad altra e diversa attività professionale, senza nemmeno portare a termine l'operazione della quale si è prima detto.
Le censure del ricorrente, che, peraltro, sul punto appaiono scadere in considerazioni di merito, non consentono di superare le conclusioni del GUP. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5) La concussione.
5.1 La manutenzione degli impianti tecnologici di alcuni ospedali della AUSL LE/2 era affidata a ditte esterne, e tale affidamento, inizialmente determinato in sei mesi, era stato successivamente prorogato; si doveva procedere ad una ulteriore proroga di un anno.
L'ingegnere Fo.Cl., dirigente dell'area tecnica della predetta AUSL, si era determinato, su indirizzo del direttore generale R.N., a prorogare il servizio di manutenzione degli impianti, escludendo, però, la proroga per il servizio di gestione (ed. conduttori), che sarebbe stato svolto da personale - tre persone - da attingere presso il collocamento perchè ciò avrebbe determinato presumibilmente una minore spesa.
Nel corso di una telefonata l'ingegnere Fo., concusso, sarebbe stato minacciato da M., segretario personale di Fi.
R., e Fr. di perdere la benevolenza del Presidente se si fosse opposto alla proroga dell'appalto anche con riferimento alla gestione.
Il GUP ha escluso che fosse ravvisabile in tali fatti una ipotesi di concussione, essendo la condotta inidonea al raggiungimento dello scopo, ed essendosi il Fo. convinto della opportunità di seguire l'indirizzo del M.; rilevava, inoltre, il GUP che non vi era alcun elemento per ritenere il concorso del Fi. nel reato contestato al Fr. ed al M..
5.2. Il Pubblico Ministero con il ricorso si è lamentato che era stata fatta una valutazione di inidoneità della minaccia, non di competenza del GUP, ma del giudice del dibattimento, e che era mancata una valutazione di possibili ulteriori acquisizioni dibattimentali anche attraverso l'interrogatorio della parte offesa Claudio Forte, non sentito nel corso delle indagini preliminari.
5.3. Il ricorso non è fondato.
La vicenda in contestazione si inserisce in un iter amministrativo che aveva visto, come si è già notato, l'affidamento in appalto a ditte esterne dei servizi di manutenzione tecnologica degli impianti e gestione della stessa manutenzione per tre ospedali del salentino.
L'iniziale appalto di sei mesi era stato prorogato più volte in attesa della definizione delle procedure per l'affidamento del servizio tramite CONSIP. In tale contesto l'area tecnica dell'ASL era orientata a prorogare l'appalto della manutenzione e ad avvalersi per la gestione del servizio di tre persone da richiedere al collocamento perchè in tal modo forse si sarebbe risparmiato qualcosa.
Questa e non altra è la dimensione della vicenda in contestazione.
Ebbene a questo proposito intervenne una conversazione tra M., segretario particolare del presidente della regione Puglia Fi., Fr. e l'ingegnere Fo.Cl., che per primo aveva avanzato perplessità sulla proroga dell'intero appalto, compresa la gestione.
Il M., facendosi forte di un indirizzo che, a suo dire, era stato impartito dal Fi., nel corso della discussione manifestò la sua idea che la proroga dovesse riguardare l'intero servizio; il Fo., dopo avere inizialmente espresso la sua posizione favorevole alla richiesta delle tre persone al collocamento, dichiarò, dopo avere ascoltato le ragioni del M., la sua disponibilità a rivederla.
Nel corso della conversazione il M. disse che se non si fosse rispettato l'indirizzo del Fi. si sarebbe persa la benevolenza del Presidente.
Orbene il GUP, dopo avere ricostruito la vicenda ed avere esaminato l'intera conversazione, che non fu particolarmente agitata, nel corso della quale era stata pronunciata la frase incriminata, ha stabilito che la frase suddetta fosse del tutto inidonea a porre il destinatario in stato di soggezione ed a costringerlo a mutare la originaria opinione.
Il ricorrente pubblico ministero non ha contestato la erroneità della valutazione, ma ha sostenuto che il giudizio di merito sulla idoneità della frase pronunciata non fosse di competenza del GUP, ma del giudice del dibattimento.
Siffatta posizione non si può condividere perchè, come è noto, l'art. 129 c.p.p. è applicabile in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche nella fase della udienza preliminare, ed il giudice ha, pertanto, l'obbligo di dichiarare il non luogo a procedere quando emerga che il fatto non sussista.
Quindi il giudizio sulla idoneità della condotta posta in essere ad integrare la fattispecie astratta prevista dalla legge compete certamente anche al giudice delle indagini preliminari.
La valutazione di merito del GUP, che è sorretta da una motivazione immune da manifeste illogicità, non può essere censurata in sede di legittimità.
In effetti la questione da risolvere è stata correttamente impostata dal GUP. Se fosse stato provato il concorso del Fi. nel reato contestato si sarebbe potuto forse anche ipotizzare, sia pure con qualche sforzo interpretativo, un metus del Fo. indotto dalla frase denunciata, tenuto conto del ruolo pubblico rivestito dal mandante della operazione.
Ma, in verità, nessun elemento induce a ritenere che vi possa essere stato un concorso del Fi. in questa vicenda; lo ha affermato in modo chiaro il GUP, che ha correttamente osservato che non può essere ritenuta concorrente in un grave reato, come è quello contestato, una persona soltanto evocata per telefono dal M., presumibilmente per millanteria e per dare maggior forza alla propria posizione, senza che vi sia la prova che abbia dato un apporto causale o che abbia determinato il M. ad agire nel senso dinanzi indicato. Sul punto le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche.
Ed allora una frase di tal genere, pronunciata da una persona priva di reali poteri, senza che vi sia la prova di un coinvolgimento del presunto potente interessato, nel corso di una conversazione volta alla risoluzione di un problema amministrativo di non grande rilievo, appare, come giustamente stabilito dal GUP, del tutto inidonea a costringere un funzionario di livello elevato, quale era il Fo., a compiere una determinata operazione.
Il ricorso sul punto deve, pertanto, essere rigettato.
6) I falsi ascritti a Fi.Ra. ai capi 80.e. e 81e.
6.1. Il presidente Fi.Ra. per la delibera di cui al capo 80.e.) sostituì l'assessore ma., impedito a partecipare alle riunioni della Giunta regionale per altri impegni istituzionali, divenendo relatore occasionale e di fatto, secondo la sentenza impugnata, della delibera n. 622 del 2004.
Si trattava di scegliere tra la gestione diretta da parte delle AA.SS.LL. delle RSA (residenze sanitarie assistite) - assistenza e azioni di integrazione socio-assistenziale - o dell'affidamento della gestione delle stesse a privati.
Orbene per l'affidamento della gestione del servizio a privati erano necessarie due condizioni: la prima era costituita dal fatto che le AA.SS.LL. non avessero la possibilità di assicurare la gestione diretta delle RSA ricadenti nel loro territorio; la seconda concerneva il fatto che soltanto le RSA complete al 100% potessero essere oggetto della gara per la gestione di privati.
Secondo l'Accusa nella delibera della Giunta regionale n. 622 del 27 aprile 2004 si era falsamente attestato che le AA.SS.LL. avevano dichiarato la loro impossibilità di assicurare la gestione diretta delle RSA, mentre nella delibera della A.re.S. n. 55 del 25 maggio 2004 di Mo.Ma. si attestava, anche se implicitamente, essendo questo un requisito presupposto da altre precedenti delibere, che le RSA oggetto di gara fossero completate al 100%.
6.2. Il GUP ha dichiarato non luogo a procedere per la mancanza dell'elemento oggettivo del reato quanto al capo 80.e.), tenuto conto del dispositivo della delibera, e per la impossibilità di ravvisare, quanto al capo 81.e.) il così detto falso implicito nel nostro sistema giuridico.
6.3. Il Pubblico Ministero ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione perchè il falso implicito è figura ammessa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e, quanto al capo 80.e.) la falsa attestazione era ravvisabile nella parte narrativa della delibera più che nel dispositivo della stessa.
6.4. Avverso la sentenza del GUP di Bari, come si è detto, proponeva ricorso per cassazione anche la parte civile Regione Puglia con riferimento ai capi di imputazione 80.e) e 81.e), deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) con riferimento ad entrambi i capi di imputazione la parte civile deduceva la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il GUP aveva minimizzato il ruolo di Fi.Ra. nella delibera n. 622 del 27 aprile 2004 concernente l'appalto per la gestione delle RSA, definendolo relatore occasionale, mentre, invece, da numerosi documenti risultava un ruolo attivo, previo sostanziale esautoramento dell'assessore m. nella gestione della pratica;
2) con riferimento al capo 80.e) il vizio di motivazione perchè il GUP aveva affermato che la relazione del Fi., secondo il quale le aziende sanitarie avevano prospettato la impossibilità della gestione diretta delle RSA, aveva rappresentato la realtà, mentre in altra parte della motivazione aveva dato atto che alcune - sei per la precisione - AUSL avevano manifestato che non vi erano ostacoli alla gestione diretta delle RSA;
3) vizio di motivazione nel punto in cui il GUP aveva affermato che il rilascio della delega ai direttori generali era per la gestione centralizzata delle RSA, mentre, invece, era per l'avvio del pubblico incanto unificato ed era stata richiesta proprio dal Fi.;
4) con riferimento al capo 81.e), con la quale l'AReS metteva a bando le RSA, implicitamente si attestava che le stesse fossero state completate al 100%, requisito necessario richiesto già da precedente delibera della Giunta regionale n. 210/2002, oltre che dalla 622/2004, mai modificate sul punto; il ricorrente richiamava giurisprudenza a sostegno del così detto falso implicito concernente la parte descrittiva della delibera.
6.5. I ricorsi sono fondati.
Quanto al capo 80.e.) il ragionamento del GUP non appare condivisibile per alcuni rilevanti aspetti.
Nella delibera n. 622 del 2004, infatti, veniva affermato che tutte le AA.SS.LL erano impossibilitate a gestire direttamente le RSA, fatto rilevante quest'ultimo perchè proprio la rilevata impossibilità di gestione diretta rendeva legittimo il ricorso all'affidamento della gestione a soggetti privati mediante apposita gara.
L'affermazione contenuta nella delibera era contraria al vero perchè molte AA.SS.LL. avevano dichiarato la possibilità di gestione diretta ed altre avevano precisato che sarebbero state in grado di farlo dopo avere superato alcune difficoltà in breve tempo.
Il GUP ha insistito molto sulla occasionalità del contributo del Fi. alla approvazione della delibera e sulla impossibilità, pertanto, di ravvisare una ipotesi di concorso nel reato con chi aveva predisposto la delibera.
Siffatta affermazione sembra, però, smentita dai numerosi documenti allegati al ricorso della parte civile, dai quali sembra emergere un ruolo attivo del Fi. in ordine alla questione dell'affidamento a privati della gestione delle RSA. Ebbene proprio la mancata valutazione di tali documenti o il travisamento degli stessi integra il vizio di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Altro vizio ravvisabile è che in presenza dei presupposti indicati - Fi. relatore della pratica - appariva necessario un approfondimento nella fase della istruttoria dibattimentale; risulta violato il criterio di giudizio di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3 nel senso dinanzi indicato.
Il fatto, poi, che nei confronti di altri eventuali concorrenti nel reato - i funzionari istruttori che avevano predisposto la delibera - non sia stata iniziata azione penale costituisce circostanza che non può, evidentemente, incidere sulle eventuali responsabilità del Fi..
Sempre sul capo di imputazione indicato il GUP ha affermato che mancherebbe l'elemento oggettivo del reato perchè nel dispositivo della delibera non sarebbero state espressamente individuate le RSA da assegnare a privati a mezzo gara.
In questo caso l'errore consiste nel non avere considerato che la delibera di Giunta non deve essere valutata soltanto con riferimento alla parte dispositiva, dovendosi tenere conto anche delle affermazioni contenute nella parte narrativa della delibera che costituiscono il presupposto giustificativo delle decisioni assunte.
Si impone, pertanto, per tale capo di imputazione l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
6.6. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il capo di imputazione 81.e.).
In questo caso il falso sarebbe costituito dal fatto che nella delibera A.re.S. n. 55 del 25 maggio 2004 si affermava, contrariamente al vero, che le RSA oggetto di gara fossero completate al 100%.
Che tale affermazione non fosse conforme al vero non è in discussione perchè effettivamente molti direttori generali avevano rappresentato il mancato completamento delle RSA, circostanza constatata anche dalla Guardia di Finanza addirittura dopo due anni dall'affidamento della gestione a privati.
Una tale affermazione era, in verità, implicita nel senso che nella delibera si indicavano le RSA oggetto di gara, senza una esplicita dichiarazione sul loro grado di completamento.
Senonchè precedenti delibere, puntualmente richiamate dalla delibera oggetto di contestazione, avevano stabilito che uno dei presupposti per l'affidamento alla gestione di privati delle RSA fosse proprio il completamento delle stesse al 100%.
Cosicchè la indicazione delle RSA nel bando di gara presupponeva inevitabilmente l'accertamento del completamento delle stesse.
Da tale dato di fatto derivava la accusa di ed. falso implicito.
Orbene è da tempo che la giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, ha ritenuto possibile il c.d. falso implicito (si veda, tra le tante, S.U. 28 giugno - 24 settembre 2007, n. 35488, Scelsi, secondo la quale il falso ideologico...può investire le attestazioni anche implicite contenute nell'atto ......;
Cass., Sez. Fer., 2 settembre 2008, n. 41824).
Ed ancora più recentemente (Sez. 5^, 13 gennaio - 20 febbraio 2009, n. 7718, CED 242569) la Suprema Corte ha stabilito che l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte che l'attività o la circostanza non menzionata nell'atto costituisca indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa delle decisioni assunte.
Tanto premesso in tema di ed. fatto implicito, e ritenuto che non possono essere condivise le conclusioni sul punto rassegnate dal GUP, va detto che nel caso di specie è anche dubbio che si possa parlare di falso implicito.
Ed, infatti, nella delibera menzionata sono state richiamate con precisione le delibere che avevano stabilito i presupposti per la individuazione delle RSA da mettere a gara, e si è affermato che, tenuto conto dei contenuti della delibera 622 del 20 aprile 2004, che a sua volta richiamava la n. 210 del 19 marzo 2002, e del fatto che si doveva indire conseguentemente un pubblico incanto per l'affidamento......, si individuavano le RSA, che venivano esplicitamente indicate.
Siffatta indicazione avveniva, pertanto, per le RSA che possedevano i requisiti indicati nelle delibere debitamente richiamate.
In tale situazione sembra di potere ritenere che la esistenza dei presupposti necessari per l'affidamento alla gestione dei privati delle RSA indicate nella delibera sia stata esplicitamente affermata con il richiamo ai contenuti delle precedenti delibere.
Si impone, pertanto, anche per tale capo di imputazione l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
7) Il falso ed il peculato ascritti a Co. e Ma. - capi 87) e 88).
7.1. Presso la Regione Puglia, come presso molte altre Regioni, era istituito un fondo di rappresentanza del Presidente, che, in base ad un regolamento, veniva gestito direttamente dal Presidente per mezzo di due funzionane, Co.An.Ma., dirigente dell'Ufficio del cerimoniale della predetta regione, e Ma.Gi.Ri., funzionario istruttore del medesimo ente.
Con determina n. 118 del 22 aprile 2005 firmata dalla Co. e predisposta dalla Ma. venivano erogati settantuno contributi ad enti ed associazioni varie qualificati come spese di rappresentanza.
Secondo l'Accusa non si trattava di spese di rappresentanza, ma di erogazioni effettuate a fini elettorali; Fi., la Co. e la Ma. erano, pertanto, imputati di falso e peculato.
Per tale ultimo reato il Fi. è stato rinviato a giudizio, mentre per il delitto di falso è stato dichiarato non luogo a procedere per tutti e tre gli imputati e dal peculato sono state prosciolte la Co. e la Ma..
Il GUP ha prosciolto le due funzionane da entrambi i reati sul presupposto che non spettava a loro valutare la destinazione delle somme erogate, ma soltanto la capienza del fondo e la astratta regolarità contabile della spesa disposta.
Quanto al peculato non era ravvisabile alcun vantaggio per la Co. e la Ma..
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso soltanto con riferimento alle posizioni della Co. e della Ma., mentre non ha impugnato il proscioglimento del Fi. dal delitto di falso.
I difensori di entrambe le imputate depositavano memorie difensive, nelle quali si sottolineava che la natura di spese di rappresentanza era precisata da una legge regionale e da successivo regolamento di attuazione.
7.2. i motivi di ricorso non sono fondati.
Nella lunga motivazione sul punto il GUP ha illustrato, in base al disposto di una legge della Regione Puglia ed al successivo regolamento di attuazione, quali dovessero intendersi per spese di rappresentanza e quali fossero i compiti specifici della Co.
e della Ma., giungendo alla conclusione che quelle indicate nella determina n. 118 del 22 aprile 2005 richiamata nei capi di imputazione in oggetto fossero astrattamente riconducibili alla tipologia di spese di rappresentanza indicate nella richiamata L.R. n. 32 del 1981 e nel regolamento di attuazione della stessa.
I compiti delle due funzionane erano limitati alla verifica della capienza del fondo, al controllo della regolarità formale della richiesta di contributo ed all'accertamento della presenza dell'autorizzazione del presidente Fi..
Non avevano, invece, le due imputate il potere di valutare la correttezza delle scelte operate dal presidente.
Partendo dalla considerazione che spese di rappresentanza, o per essere più precisi quelle sostenute nelle funzioni istituzionali, sono quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio dell'immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (così Sez. 6^, n. 10908, 1 febbraio - 28 marzo 2006, rv 234105) e che esse possono consistere anche nella partecipazione di natura finanziaria a manifestazioni di interesse dell'ente e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali (così art. 3 del predetto regolamento), il GUP ha esaminato le singole erogazioni di cui alla determina citata ed ha concluso che nessuna di esse non potesse astrattamente rientrare in quelle considerate legittime dalla legge regionale e dal regolamento.
Trattasi di una valutazione di merito, fondata su precise norme della legge regionale, che, per essere sostenuta da una motivazione immune da manifeste illogicità, non può essere censurata in sede di legittimità.
D'altra parte l'autorizzazione della spesa e, quindi, la sua qualifica di spesa di rappresentanza, spettava al presidente e soltanto in caso di palese violazione della normativa le due funzionane avrebbero potuto, e dovuto, essendo esse, comunque, esperte del settore, rappresentare al presidente la irregolarità.
Ma anche un superficiale esame delle singole voci di spesa, reso possibile dal fatto che il GUP si è premurato di elencarle tutte in sentenza, fa comprendere che la valutazione del GUP non presenti margini di manifesta illogicità.
Sotto tale profilo, pertanto, ha ragione il GUP quando non ha sostenuto che non erano ravvisabili gli estremi del falso nella determina in discussione.
D'altra parte il Pubblico Ministero ricorrente nulla di specifico ha rilevato sul punto, nè appare possibile sostenere che l'istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di arricchire il quadro probatorio, dal momento che si tratta, essenzialmente, di prove documentali tutte tenute in conto dal GUP. 7.3. Certo il fatto che le spese in discussione siano state effettuate alla vigilia di una competizione elettorale legittima sospetti.
E' vero che alla vigilia di competizioni elettorali gli amministratori in carica cercano di dare prova di efficienza e capacità di intervento in tutti i settori, ma la erogazione di fondi, sia pure di non rilevante entità, per manifestazioni di interesse regionale, suscita il sospetto che il danaro erogato sia servito più che ad accrescere il prestigio dell'ente nell'ambito di una comunità a rafforzare i messaggi della campagna elettorale.
Ma tale eventuale impropria utilizzazione di fondi pubblici nulla ha a che fare con il delitto di falso contestato, poichè, come spiegato dal GUP, tutte le erogazioni rientravano astrattamente nella tipologia delle spese di rappresentanza, così come descritte nella legge regionale e nel regolamento.
Piuttosto la impropria destinazione di danaro pubblico, che sarebbe stato utilizzato per finalità private dal candidato Fi., potrebbe integrare il delitto di peculato contestato al capo 88.e.).
Orbene per tale ultimo fatto è stato disposto il rinvio a giudizio del Fi., mentre le due funzionane sono state prosciolte; il pubblico ministero ha impugnato il proscioglimento.
Anche su tale punto, però, la sentenza impugnata non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Ed, infatti, il GUP, con motivazione immune da manifeste illogicità, ha spiegato, che non vi erano elementi per ritenere che le due funzionarie non avessero agito in buona fede ritenendo che le spese in discussione rientrassero in quelle di rappresentanza.
Semmai era il Fi., che tali erogazioni aveva autorizzato, che sapeva che quei contributi, che potevano rientrare tra quelle di rappresentanza, in effetti erano destinati a soddisfare interessi personali del presidente diretti alla acquisizione del maggior numero di consensi per la sua rielezione.
Insomma, tenuto conto di tutto quanto detto e principalmente del fatto che l'autorizzazione alla spesa era del Fi. e che le spese astrattamente rientravano tra quelle di rappresentanza, le due funzionarie non avevano nessun motivo per rifiutarsi di compiere gli adempimenti necessari alla concreta erogazione delle somme.
E' del tutto evidente che anche in questo caso si tratta di una valutazione di merito concernente la assenza di elementi che potessero fare ritenere una ipotesi di concorso nel reato di peculato attribuito al Fi. della Co. e della Ma., valutazione non censurabile in questa sede di legittimità, tanto più che essa non appare superabile nemmeno con una istruttoria dibattimentale, non essendo stati indicati nuovi elementi di valutazione concretamente acquisibili.
Il ricorso, pertanto, deve essere sul punto rigettato.
8) La diffusione di notizie riservate.
8.1. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato in relazione ai reati di cui all'art. 326 c.p. contestati ai capi 67.d, 69.d, 71.d, 73.d e 75.d e nei confronti di Lo., L., Ma.Pi., Ra.Pa., Do. e D. per violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 326 c.p..
In sintesi il GUP ha ritenuto che esisteva una prassi presso gli uffici giudiziari baresi di fornire notizie neutre concernenti la esistenza o meno di iscrizioni apprese dal registro generale informatico da funzionari di cancelleria.
Il Pubblico Ministero ha censurato la erronea interpretazione dell'art. 326 c.p. e 335 c.p.p..
Lo.Vi., Ra.Pa. e Ma.Pi. hanno depositato memoria difensiva.
8.2. Il ricorso appare fondato.
Le notizie desumibili dall'accesso al REGE sono segrete ai fini e per gli effetti dell'art. 326 c.p. (vedi Sez. 5^, 5 ottobre 2004, n. 46174, Esposito ed altri).
Dette notizie possono essere rivelate soltanto a chi ne abbia il diritto e nel rispetto delle norme che regolano il diritto di accesso alle predette notizie. Non appare neutra la notizia che non risultano iscrizioni, perchè a norma di legge - art. 110 bis disp. att. c.p.p. - l'addetto può rispondere alla richiesta dell'interessato, avanzata secondo le procedure prescritte dalla legge, soltanto con la formula Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione, formula quest'ultima che lascia impregiudicato il potere del pubblico ministero di secretazione.
Dalle poche considerazioni svolte risulta evidente che una eventuale prassi contraria a tali disposizioni era da considerarsi prassi illegale e che nessun dubbio sulla regolarità della loro condotta può ravvisarsi negli imputati, che, essendo professionalmente addetti a quel servizio, erano ben a conoscenza della normativa in discussione.
8.3. Non appare utile, però, approfondire in modo esaustivo le delicate questioni prospettate perchè le considerazioni svolte già di per se sole imporrebbero un annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto.
Bisogna rilevare, però, che è decorso per tutte le ipotesi di reato considerate il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi.
Tale termine è, infatti, decorso per il reato di cui al capo 67.d) il 16 giugno 2010, per quelli sub 69.d) e 71.d.) il 18 giugno 2010 e per i reati di cui ai capi 73.d.) e 75.d.)il 10 luglio 2010.
In siffatta situazione, non sussistendo elementi per confermare il proscioglimento degli imputati, apparendo fondate le considerazioni del pubblico ministero, e non potendosi disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, posto che il GUP non potrebbe fare altro che rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la intervenuta causa estintiva dei reati indicati, deve questa Corte annullare senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai capi 67.d.) nei confronti di Lo.Vi., 69.d.) e 71.d.) nei confronti di L. A., Ma.Pi. e Ra.Pa., 73.d.) nei confronti di Do.Wi.Da. e 75.d.) nei confronti di L.A., D.M.R. e Ma.Pi. per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
9) La violazione dell'art. 615 ter c.p..
9.1. Le notizie riservate di cui al capitolo precedente sono state attinte da dipendenti della Procura della Repubblica di Bari mediante accesso al REGE. E' pertanto, pacifico che tutti gli accessi sono stati realizzati da soggetti titolari legittimi di una ed. chiave logica o password. E può ritenersi altresì pacifico, perchè non contestato in questa sede, che i titolari di regolare password abbiano utilizzato la possibilità di accesso per acquisire notizie da divulgare a soggetti interessati, in violazione di precise disposizioni di legge e per finalità contrarie a quelle previste dalla legge.
Che, poi, il REGE sia un sistema informatico ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 6l5 ter c.p. non è questione posta in discussione; qui sarà sufficiente notare come tale sistema possegga tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass., Sez. 6^, n. 3067 del 4 ottobre - 14 dicembre 1999) per essere considerato un sistema informatico.
9.2. Il GUP ha, però, prosciolto gli imputati aderendo all'indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale commette il reato chi si introduca senza autorizzazione e, quindi, privo di password, nel sistema informatico, ma non anche chi, si introduca legittimamente perchè in possesso della chiave logica, ma per finalità contrarie a compiti di istituto.
Il Pubblico Ministero, con il ricorso, ha censurato tale posizione facendo riferimento ad altro filone giurisprudenziale, secondo il quale anche l'introduzione nel sistema informatico per finalità diverse dai compiti di istituto costituisce reato dovendosi ritenere esistente la contraria volontà all'accesso di chi ha il potere di autorizzare gli accessi stessi.
In ogni caso il pubblico ministero ha anche segnalato che nel caso in discussione il diritto di accesso al sistema informatico è consentito soltanto in caso di richiesta di soggetto interessato o di autorizzazione del pubblico ministero, dovendosi in caso contrario ritenere l'accesso non legittimo.
Ma.Da. e Ma.Pi. e Lo.Vi. hanno depositato memorie difensive.
9.3. I motivi di ricorso sono fondati.
Non ignora il Collegio che in merito al problema delineato esiste un contrasto della giurisprudenza di legittimità, tanto è vero che, successivamente alla pronuncia della presente sentenza e prima della stesura della relativa motivazione, altro Collegio della stessa Sezione ha rimesso la soluzione della questione alle Sezioni Unite Penali (Sez. 5^, 11 febbraio - 23 marzo 2011, n. 11714/11, Casani +2).
Secondo un orientamento giurisprudenziale (Sez. 5^, n. 2534/11, del 20 dicembre 2007, Migliazzo, rv 239105; Sez. 5^, n. 27697, del 29 maggio 2008, Scimia, rv 24097-, Sez. 6^, n. 3290 dell'8 ottobre 2008, Peparaio, rv 242684; Sez. 5^, n. 40078 del 25 giugno 2009, rv 244749), che valorizza il dettato dell'art. 615 ter c.p., comma 1, prima parte è illecito il solo accesso abusivo, e cioè quello effettuato da soggetto non abilitato, mentre sempre e comunque lecito è l'accesso del soggetto abilitato, ancorchè effettuato per finalità estranee a quelle di ufficio (vedi sentenza Peparaio) e perfino illecite (così la sentenza Scimia); in tal modo vengono trascurate le disposizioni della seconda parte del comma 1 e del comma 2 della norma, che contemplano l'accesso del soggetto abilitato, come meglio si dirà.
Secondo altro e maggioritario indirizzo (Sez. 5^, n. 12732 del 7 novembre 2000, Zara, rv 217743; Sez. 5^, n. 37322 dell'8 luglio 2008, Bassani, rv 241202; Sez. 5^, n. 1727/09 del 30 settembre 2008, Romano, rv 242939; Sez. 5^, n. 18006 del 13 febbraio 2009, Russo, rv 243602; Sez. 5^, n. 2987/10 del 10 dicembre 2009, Matassich, rv 245842; Sez. 5^, n. 19463, Jovanovic, rv 247144; Sez. 5^, n. 39620 del 22 settembre 2010, Lesce, rv 248653) della Suprema Corte, che questo Collegio condivide perchè fondato su una corretta interpretazione letterale e sistematica della norma in discussione, invece, commette il reato di cui all'art. 615 ter c.p. non solo chi si introduca abusivamente nel sistema informatico protetto, ma anche chi si trattenga al suo interno, contro la volontà espressa o tacita di chi abbia diritto di escluderlo, per finalità diverse da quella per le quali l'abilitazione era stata concessa (così sentenza Romano).
Appare opportuno ricordare che il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici è stato collocato dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i c.d. computer's crimes, nella sezione concernente i delitti contro la inviolabilità del domicilio e nella relazione al disegno di legge i sistemi informatici sono stati definiti un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 c.p..
Ciò ha legittimato la sentenza Zara ad affermare che l'analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa - art. 615 ter c.p. - anche chi, autorizzato all'accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso.
Ed, infatti, se l'accesso richiede una autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l'utilizzazione dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva.
In effetti, come è stato acutamente osservato, la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sè perchè non si tratta di un illecito caratterizzato dalla effrazione dei sistemi protettivi, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone.
In buona sostanza l'illecito è caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio e come è testimoniato dall'art. 615 ter c.p., comma 1, seconda parte.
La lettura della norma che si privilegia si fonda, peraltro, su una interpretazione letterale della disposizione di legge che prevede due distinte ipotesi di reato, ovvero quella della abusiva intrusione, tipica dell'hacher, e quella, distinta e diversa e nel caso di specie esplicitamente contestata, di chi si trattenga nel sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Tale seconda ipotesi non avrebbe ovviamente senso se chi si sia introdotto nel sistema non fosse abilitato a farlo.
Ma ancora più chiaramente il capoverso n. 1 dell'articolo in discussione, ritualmente contestato nel caso di specie, regola l'ipotesi in cui l'accesso al sistema informatico venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio...o con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il capoverso richiamato non costituisce una aggravante del fatto descritto nel comma 1, ma una ipotesi diversa di reato perchè la disposizione si riferisce evidentemente a soggetti ordinariamente abilitati ad entrare nel sistema, il cui accesso sarebbe, pertanto, di regola legittimo, ma diviene penalmente rilevante quando i predetti abbiano fatto abuso di tale loro abilitazione.
Non pare possa dubitarsi di tale interpretazione, come osservato dalla sentenza Romano, quanto meno per la menzione della qualità di operatore del sistema, che contempla inequivocamente l'ipotesi della abilitazione ad accedervi.
Una diversa interpretazione renderebbe illogico e contraddittorio il tenore letterale dell'art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1.
9.4. E' appena il caso di notare, infine, che tutti gli imputati pubblici ufficiali erano titolari di password e che secondo l'ipotesi di accusa si sono trattenuti nel sistema informatico per scopi diversi da quelli di istituto.
Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente ai capi 64.d.) per Fl.
L., Do.Wi.Da. e D.M.R., 66.d.) per Lo.Vi., 68.d.) per L.A., Ma.Pi.
e Ra.Pa., 70.d.) per L.A., Ma.Pi., Ra.Pa. e Fl.Le., 72.d.) per Lo.Vi. e Do.Wi.Da., 74.d.) per L.A., Ma.Pi.
e D.M.R., 76.d) per Ma.Pi., M. D., N.L., Vi.To. e D.M.R. e 78.d.) per S.R., Lo.Vi. e C.A..
10 ) L'illecito finanziamento dei partiti politici.
10.1. La questione dell'illecito finanziamento alla lista La Puglia prima di tutto facente capo a Fi.Ra. da parte di società del gruppo Tosinvest di An.Gi., imprenditore romano operante nel settore della sanità, è affrontata dal capo di imputazione 84.c).
L'assunto di fondo della Accusa è che, al di là di alcune irregolarità formali, gli illeciti finanziamenti niente altro erano se non il prezzo dell'accordo corruttivo intervenuto tra Fi.
R. e An.Gi., che alcuni mesi prima si era aggiudicato l'appalto di numerose residenze sanitarie assistite - RSA - pugliesi, fatto questo che era stato oggetto dei capi di imputazione precedenti per i quali era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati e di cui si è già, in parte discusso a proposito dei falsi contestati al Fi. ai capi 80.e.) e 81.e.).
Anche per l'illecito finanziamento sembra che siano stati disposti alcuni rinvii a giudizio, mentre per altre persone imputate, T.C., Ro.Ar., P.R. e F. F.A., il GUP ha ritenuto che non vi fossero gli elementi per accedere alla fase dibattimentale e che si dovesse pronunciare sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato.
Il Pubblico Ministero ha denunciato la violazione di legge processuale e sostanziale non avendo il GUP rispettato la regola di giudizio dell'art. 425 c.p.p. ed ha dedotto che il GUP aveva compiuto un esame parcellizzato degli elementi esistenti a carico degli imputati, non compiendo una valutazione complessiva degli stessi.
F.F.A. ha depositato memoria difensiva.
10.2. La posizione di F.F.A..
Con più specifico riferimento alla posizione del F.F., tesoriere della lista beneficiaria, il GUP, dopo avere illustrato la normativa vigente in materia di finanziamento ai partiti politici, ha esaminato tutti i documenti dai quali risultavano i predetti finanziamenti, ha analizzato le conversazioni intercettate che potessero avere attinenza con la questione, ha esaminato con attenzione la condotta dell'imputato ed è pervenuto alla convinzione che lo stesso non fosse a conoscenza degli accordi corruttivi intervenuti tra l' An. ed il Fi., tanto è vero che non risultava imputato per i delitti di corruzione contestati agli altri imputati.
Il GUP ha anche escluso che la istruttoria dibattimentale potesse individuare ulteriori elementi che consentissero di accertare la consapevolezza del F.F. della causale illecita sottostante ai finanziamenti dell' An. e di altri finanziatori.
I motivi di ricorso non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.
Deve in primo luogo osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla questione del presunto finanziamento illecito della lista La Puglia prima di tutto, lungi dall'essere superficiale, come affermato dal pubblico ministero ricorrente, appare puntuale e completa.
Ed infatti il GUP, dopo avere ricostruito tutta la complessa normativa in materia ed avere indicato le formalità da adempiere e gli illeciti, penali ed amministrativi, previsti per le violazioni, ha esaminato i comportamenti e gli adempimenti del F.F., valutando tutti gli elementi disponibili, sia singolarmente che unitariamente.
Ebbene è emerso che effettivamente un cospicuo finanziamento sia pervenuto a La Puglia prima di tutto da parte delle società facenti capo all' An.; ed è pure emerso che parte degli stessi, erogati, peraltro, dopo la consultazione elettorale, siano avvenuti tramite due articolazioni dell'UDC; fatto quest'ultimo di sicuro singolare, ma comprensibile tenuto conto che questo partito politico all'epoca sosteneva la candidatura di Fi.Ra. a Presidente della Regione Puglia e nei rapporti tra partiti appartenenti alla stessa coalizione possono anche rientrare finanziamenti dall'uno all'altro, avendo quei partiti un interesse elettorale comune.
La valutazione complessiva degli elementi disponibili ha consentito al GUP di affermare che l'ipotesi di un accordo corruttivo tra Fi. ed An., finanziamento come pagamento del prezzo per gli appalti delle RSA ottenuti dal gruppo An., era plausibile, tanto è vero che per tali ipotesi di reato era stato disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, ma, ha affermato ancora il GUP, non vi era in atti alcun elemento per affermare che il F.F.A., tesoriere della lista La Puglia prima di tutto, fosse a conoscenza di tale patto corruttivo.
Ciò ha affermato il GUP a seguito di un attento esame degli elementi di prova disponibili.
Ebbene su questo, che appare essere il punto centrale della questione concernente l'imputato F.F. il ricorrente nulla ha osservato di preciso, salvo il fatto che sarebbe stato necessario un approfondimento dibattimentale.
L'affermazione, non accompagnata da una indicazione puntuale dei possibili risultati della istruttoria dibattimentale, non appare fondata, non solo perchè, come si è già osservato in precedenza, le modifiche apportate alla udienza preliminare dalla Legge Carotti consentono anche in questa fase processuale gli approfondimenti necessari, ma anche perchè specialmente in procedimenti caratterizzati da prove documentali e da intercettazioni telefoniche, prove che non appaiono seriamente modificabili ed integrabili in sede dibattimentale, è necessario che il ricorrente indichi con precisione le integrazioni probatorie possibili in sede dibattimentale, non potendosi limitare, come è avvenuto nel caso di specie, ad una critica, nemmeno puntuale, delle valutazioni compiute dal GUP, perchè tali deduzioni finiscono con il risolversi in censure di merito della decisione impugnata non consentite in sede di legittimità.
Del resto il GUP ha indicato gli elementi in virtù dei quali era possibile ritenere che il F.F. non fosse a conoscenza della natura illecita dei finanziamenti e sul punto mancano censure puntuali.
In primo luogo tutti i finanziamenti di cui si discute sono avvenuti mediante bonifico bancario, sistema di pagamento che consente controlli e verifiche e che, quindi, non era tale da destare sospetti nel tesoriere destinatario del bonifico.
Tutti i finanziamenti avvenuti prima delle elezioni sono stati puntualmente indicati nei rendiconti presentati agli organi competenti e sono stati oggetto di dichiarazione congiunta, salvo i finanziamenti provenienti dall'UDC, perchè anche secondo la Corte di Conti i divieti di cui alla L. n. 195 del 1974, art. 7 si riferiscono ai finanziamenti erogati da società e non da partiti, non essendo i contributi tra partiti e coalizioni caratterizzati da un intento di liberalità.
I finanziamenti sono stati effettuati dagli organi competenti delle società e non era compito del F.F. accertarsi che il finanziamento fosse stato deliberato dalla assemblea dei soci, posto che vi può essere anche una ratifica successiva, nè che fosse stato iscritto a bilancio, posto che il bilancio deve essere redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo alla erogazione; in ogni caso i finanziamenti furono inseriti nei bilanci delle società del gruppo dell' An., anche se con alcune irregolarità, non costituenti illecito penale, ma violazione amministrativa.
Anche dall'esame delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni intervenute tra il F.F. ed il Fi. non si desume, secondo la sentenza impugnata, la consapevolezza del F.F. che i finanziamenti fossero il frutto di illeciti accordi.
Ebbene le articolate considerazioni del GUP, sommariamente richiamate, appaiono immuni da manifeste illogicità e non vengono scalfite dalle opposte considerazioni del pubblico ministero ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, sul punto essere rigettato.
10.3. T.C. e Ro.Ar..
Quanto alla posizione di T.C., legale rappresentante delle società a responsabilità limitata Giada, TGS 2004 e Tosinvest immobiliare, il GUP ha rilevato che lo stesso aveva la delega per tutti gli atti, che nel libro giornale delle tre società vi era la annotazione dei contributi erogati e che le tre società svolgevano la propria attività in settori diversi da quello sanitario, cosicchè non avevano nessuna cointeressenza con il Consorzio San Raffaele, aggiudicatario della gara per la gestione delle RSA. Anche Ro.Ar., legale rappresentante della Tosinvest Servizi srl e Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Editoriale Libero, è stato prosciolto per mancanza di dolo, avendo i poteri per effettuare le erogazioni regolarmente iscritte nel libro giornale.
Anche per i due imputati T. e Ro.Ar. i motivi di ricorso non appaiono fondati.
Con le poche considerazioni svolte il ricorrente ha posto in evidenza che il vero amministratore, sia pure di fatto, delle società amministrate dal T. e dal Ro.Ar. era l' An. e che, pertanto, i pagamenti andavano con lui concordati. Il vero punto centrale della questione è, però, costituito dal fatto che per ritenere T. e Ro.Ar. responsabili di illecito finanziamento, trattandosi del pagamento del prezzo della corruzione e non di effettivo e regolare contributo ad un partito, bisognerebbe dimostrare che abbiano agito in concorso con l' An. e che, quindi, fossero consapevoli di tutta la vicenda.
Orbene il GUP ha fornito una spiegazione logica in ordine alla loro estraneità alla vicenda spiegando che i contributi erano formalmente regolari e che le società da loro amministrate non avevano nulla a che fare con la sanità.
In atti non vi sono ulteriori elementi che consentano di ritenere che i due imputati abbiano agito in concorso con l' An., salvo il fatto che erano amministratori di società delle quali era azionista l' An.; si tratta di una circostanza che non consente di ritenere che i due imputati avessero consapevolezza dell'illecito, che si ritiene essere stato commesso dall' An..
A fronte di tali considerazioni il pubblico ministero si è limitato a sostenere che l'istruttoria dibattimentale avrebbe potuto fare emergere elementi a loro carico, indicando ad esempio il fatto che Fi. sollecitava i pagamenti e che il Ro.Ar. ed il T. erano componenti del consiglio di amministrazione della Tosinvest finanziaria spa, che eseguiva i pagamenti, elementi che, in verità, non sono in grado di dimostrare il loro concorso perchè si tratta di elementi neutri, sia perchè può ben essere sollecitato anche il pagamento di contributi leciti, sia perchè la Tosinvest finanziaria si occupava di tutti i pagamenti delle società del Gruppo facente capo all' An..
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato sul punto.
10.4. P.R..
Quanto, infine, a P.R. il GUP osservava che lo stesso era direttore generale, peraltro soltanto dal 3 febbraio 2005, della Tosinvest finanziaria spa e si preoccupava, pertanto, di provvedere alle necessità finanziarie delle società del gruppo, ma non aveva alcuna possibilità di intervenire nelle decisioni concernenti la gestione e destinazione delle somme finanziate.
Il Pubblico Ministero ricorrente ha sostenuto che il P. era a conoscenza della destinazione finale delle somme di danaro finanziate alle varie società del Gruppo e, quindi, era anche a conoscenza che la somma ingente di cui si discute fosse destinata a La Puglia prima di tutto.
Il motivo di ricorso non sembra fondato.
In motivazione è correttamente spiegato che il P., nella sua qualità, finanziava, su richiesta, le varie società del Gruppo An., senza potere interferire sulla destinazione delle somme di danaro, circostanza quest'ultima che non viene contestata.
Inoltre il fatto di conoscere la destinazione finale delle somme erogate dalle varie società non è indice di concorso nel reato, perchè i contributi ai partiti politici sono consentiti dalla nostra legislazione, a condizione che siano regolarmente iscritti a bilancio, cosa che è avvenuta nel caso d specie.
La particolarità del caso è data dal fatto che, secondo l'ipotesi accusatoria, non si trattava di contributi, ma di pagamento del prezzo della corruzione; il ricorrente, però, non ha fornito alcun elemento dal quale si possa desumere che il P. fosse a conoscenza dell'accordo illecito e del conseguente pagamento del prezzo della corruzione.
Il ricorso sul punto deve, pertanto, essere rigettato.
11) Gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati connessi alla competizione elettorale - capo 91.g.).
11.1. Il GUP ha stabilito che alcune società del gruppo facente capo all' An. meritassero l'approfondimento dibattimentale perchè avevano tratto un vantaggio dalle operazioni di corruzione condotte dall' An., mentre, invece, ha ritenuto che altre società, pur riconducibili allo stesso gruppo finanziario, non operassero nel settore sanitario e non avessero ricevuto vantaggi dalla corruzione;
cosicchè per tali società - Tosinvest servizi srl, Tosinvest immobiliare srl, Santa Lucia 2000 srl e TGS 2004 srl - appariva inutile la fase dibattimentale.
11.2. Il Pubblico Ministero deduceva che proprio dalla fase dibattimentale sarebbe emerso il vantaggio e, quindi, l'interesse delle società indicate e precisava che il GUP aveva dimenticato che l' An. era l'amministratore di fatto di tutte le società.
Hanno presentato memoria difensiva Tosinvest Immobiliare srl, oggi Sviluppo e Investimenti Immobiliari spa, Tosinvest Servizi srl, Santa Lucia 2000 srl e TGS 2004 srl.
11.3. I motivi di ricorso sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.
Perchè si possa affermare la responsabilità di un Ente ai sensi della L. n. 231 del 2001 sono necessarie alcune condizioni, che debbono ricorrere congiuntamente.
E' necessario, infatti, che sia stato commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001; nel caso di specie il reato presupposto è il delitto di corruzione contestato al capo 82.e.) e, quindi, si deve ritenere che la prima condizione sia stata soddisfatta.
Il secondo elemento necessario è che il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale; insomma è necessario che l'agente rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente.
Questo secondo elemento è stato poco considerato dal GUP. Bisogna, invece, rilevare che per T.C., legale rappresentante della Tosinvest Immobiliare srl e della TGS srl e Ro.Ar., legale rappresentante della Tosinvest Servizi, è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per la accusa di corruzione e di illecito finanziamento ad un partito politico, decisione confermata con la presente sentenza.
In effetti la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della L. n. 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della L. n. 231 del 2001.
Vero è, però, che, secondo l'Accusa, sarebbe l' An. G. l'amministratore di fatto anche di tali società e, quindi, sarebbe soddisfatta la condizione alla quale si è fatto prima riferimento.
Ma su tale ultimo punto, in verità, il GUP ha posto correttamente in evidenza che non vi era alcun elemento per ritenere che i soggetti in posizione apicale dell'ente, fossero essi amministratori di fatto o di diritto, avessero agito oltre che nell'interesse proprio o di terzi anche nell'interesse concorrente dell'Ente; ebbene su tale punto di sicuro rilievo appare del tutto carente l'atto di ricorso.
Il terzo elemento richiesto è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, interesse e vantaggio che debbono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorchè non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto; è su tale ultimo punto che si è soffermata l'attenzione del GUP e del Pubblico Ministero.
Il GUP ha escluso che fosse ravvisabile un vantaggio delle società per le quali non ha ritenuto di disporre il rinvio a giudizio.
Il ragionamento del GUP non appare affatto illogico e non è messo in difficoltà dalle considerazioni svolte dal ricorrente.
Bisogna in primo luogo rilevare che lo stesso Pubblico Ministero doveva nutrire dei dubbi in ordine alla responsabilità delle quattro società in discussione, dal momento che non aveva richiesto l'applicazione della misura cautelare reale nei loro confronti; nella ordinanza del GIP del 19 giugno 2006 risultano coinvolte soltanto quattro società del Gruppo Tosinvest, ovvero la Tosinvest Finanziaria, il Consorzio San Raffaele, la Tosinvest Sanità e la Fondazione San Raffaele.
In secondo luogo il GUP ha rilevato che nessuna delle società prosciolte operava nel settore della sanità, che nessuna di loro aveva avuto rapporti economici con il consorzio che aveva ottenuto l'appalto e che i servizi resi dalle predette società - Tosinvest Servizi, Tosinvest Immobiliare, Santa Lucia 2000 e TGS - non erano inerenti alla attività di gestione delle undici RSA pugliesi gestite dal consorzio San Raffaele.
Ma il ricorrente ha rilevato che vi sarebbe una contraddizione logica nella motivazione della sentenza perchè con lo stesso atto si era deciso che anche società appartenenti al gruppo, ma con interessi non nell'ambito sanitario, dovessero essere tratte a giudizio.
Le cose, però, non stanno in questo modo perchè il GUP, oltre ad avere rilevato che amministratore di fatto di tali società - Editoriale Libero srl, Giada srl e Multires srl - era An. G., ha posto in evidenza che esse avevano avuto rapporti economici con il Consorzio San Raffaele, richiamando l'attenzione sui 94.000,00 euro ricevuti dalla Editoriale Libero dal Consorzio San Raffaele per fornitura di giornali alle residenze sanitarie pugliesi in gestione. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere sul punto rigettato.
12) Conclusioni.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine ai capi 67,d.), limitatamente alle notizie neutre, nei confronti di Lo.Vi., 69.d.) e 71.d.) nei confronti di L.A. e, limitatamente alle notizie neutre, nei confronti di Ma.Pi. e Ra.Pa., 73.d.) nei confronti di Do.Wi.Da., 75.d.) nei confronti di L. A. e D.M.R. e, limitatamente alle notizie neutre, di Ma.Pi., per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata deve essere, inoltre, annullata con rinvio al Tribunale di Bari, Sezione GIP - GUP, per un nuovo esame limitatamente ai capi 80.e) e 81.e) nei confronti di Fi.
R., 1a.) per Fr.Am., N.L. e B. A., 64.d.) per Fl.Le., Do.Wi.Da. e D.M.R., 66.d.) per Lo.Vi., 68.d.) per L.A., Ma.Pi. e Ra.Pa., 70.d.) per L.A., Ma.Pi., Ra.Pa. e F. L., 72.d.) per Lo.Vi. e Do.Wi.Da., 74.d.) per L.A., Ma.Pi. e D.M. R., 76.d.) per Ma.Pi., Ma.Da., N. L., Vi.To. e D.M.R., 78.d.) per S.R., Lo.Vi. e C.A..
Il ricorso del Pubblico Ministero deve nel resto essere rigettato.
Le spese della parte civile Regione Puglia vanno liquidate con la decisione definitiva.


P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile ed in parziale accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai capi 67.d.), limitatamente alle notizie neutre, nei confronti di Lo.
V., 69.d.) e 71.d.) nei confronti di L.A. e, limitatamente alle notizie neutre, nei confronti di Ma.
P. e Ra.Pa., 73.d.) nei confronti di D.V. D., 75.d.) nei confronti di L.A. e D.M. R. e, limitatamente alle notizie neutre, di Ma.Pi., per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari limitatamente ai capi 8O.e) e 81.e) nei confronti di Fi.
R., 1.a) per Fr.Am., N.L. e B. A., 64.d.) per Fl.Le., Do.Vi.Da. e D.M.R., 66.d.) per Lo.Vi., 68.d.) per L.A., Ma.Pi. e Ra.Pa., 70.d.) per L.A., Ma.Pi., Ra.Pa. e F. L., 72.d.) per Lo.Vi. e Do.Vi.Da., 74.d.) per L.A., Ma.Pi. e D.M. R., 76.d.) per Ma.Pi., Ma.Da., N. L., Vi.To. e D.M.R., 78.d.) per S.R., Lo.Vi. e C.A.;
Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011