Tipologia: CCNL
Data firma: 10 giugno 1952
Validità: 10.06.1952 - 09.06.1955
Parti: Confindustria e Federazione Italiana, Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti-Cgil, Sindacato Nazionale Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti-Cisl e Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti-Cisnal
Settori: Commercio, Viaggiatori e piazzisti, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Ferie.
Art. 5. - Permessi.
Art. 6. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 7. - Tredicesima mensilità.
Art. 8. - Trasferimenti.
Art. 9. - Tutela della maternità.
Art. 10. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 11. - Servizio militare.
Art. 12. - Doveri del viaggiatore o piazzista.
Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 15. - Indennità di licenziamento.
Art. 16. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 17. - Previdenza.
Art. 18. - Indennità in caso di morte.
Art. 19. - Trasferimento e trasformazione di azienda.
Art. 20. - Certificato di lavoro.
Art. 21. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 22. - Disposizioni generali.
Art. 23. - Condizioni più favorevoli.
Art. 24. - Qualifiche.
Art. 25. - Retribuzione.
Art. 26. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 27. - Provvigioni.
Art. 28. - Riposo settimanale.
Art. 29. - Diarie.
Art. 30. - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi.
Art. 31. - Norme speciali.
Art. 32. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, 10 giugno 1952

In Milano, addì 10 giugno 1952, tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], e da una delegazione di rappresentanti industriali [...] e la Federazione Italiana, Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, aderente alla Cgil [...], con la partecipazione dei Componenti il Comitato Direttivo del Sindacato di Milano [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Generale del Lavoro [...], nonché il Sindacato Nazionale Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, aderente alla Cisl [...], con la partecipazione della Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio [...], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...]
In Milano, addì 10 giugno 1952, tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], e da una delegazione di rappresentanti industriali [...] e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti - (Cisnal) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i viaggiatori e piazzisti, dipendenti dalle aziende industriali del territorio nazionale.

Art. 1. - Assunzione.
All’atto dell’assunzione l’azienda rilascerà al viaggiatore o piazzista una lettera dalla quale risulti;
[...]
d) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
[...]
L’azienda potrà [...] far sottoporre il lavoratore di nuova assunzione a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine ed in tal caso il contratto è regolato dall'art. 2097 del Codice civile.

Art. 4. - Ferie.
Il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni sino a 10 anni;
25 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni sino a 20 anni;
30 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio da oltre 20 anni.
[...]

Art. 9. - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 12. - Doveri del viaggiatore o piazzista.
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.

Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del viaggiatore o piazzista potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile mia maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il viaggiatore o piazzista che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, le quali, pur essendo dj maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il viaggiatore o piazzista che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto ili lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il viaggiatore o piazzista.

Art. 22. - Disposizioni generali.
Il presente contratto sostituisce in ogni sua parte e ad ogni effetto il contratto nazionale di lavoro 1° dicembre 1937 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali.
[...]

Art. 24. - Qualifiche.
Agli effetti del presente contratto si ritiene:
a) viaggiatore, l’impiegato, comunque denominato, assunto stabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per il collocamento di articoli trattati dalla medesima, sia clic viaggi a proprie spese, come a spese della ditta, sia che abbia retribuzione fissa, oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno le spese a proprio carico;
b) piazzista, l'impiegato, comunque denominato, assunto stabilmente da una ditta con l’incarico di collocare in una determinata città ed immediati dintorni gli articoli trattati dalla ditta stessa, comunque sia retribuito.
I piazzisti si distinguono in piazzisti di 1ª e 2ª categoria.
Si considera di 1ª categoria il piazzista che normalmente svolge in modo autonomo, come il viaggiatore, il lavoro affidatogli.
Agli effetti dell’applicazione del presente contratto, non esclude la qualifica di viaggiatore o di piazzista il fatto che questi, con consenso scritto della ditta dalla quale dipende, tratti anche articoli di altre ditte, previ opportuni accordi tra esse.

Art. 28. - Riposo settimanale.
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.
Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Art. 31. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore a piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazziste dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.