Categoria: Prassi amministrativa
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INTERPELLO N. 2/2013

Roma, 24 gennaio 2013
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0001766
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio di una società di capitali.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per conoscere se, in caso di richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell’INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Va anzitutto precisato quali sono gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
In particolare, in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di capitali, l’irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell’accertamento dell’irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci.
Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio. Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato da questo Ministero con circ. n. 5/2008.
In linea con l’orientamento sopra esplicitato si ritiene, pertanto, che nell’ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)