Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 13 novembre 2012
Validità: 01.11.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai–Cisl, Flai–Cgil, Uila–Uil
Settori: Agroindustriale, Az. agricole e florovivaistiche, Operai, Treviso
Fonte: confagricolturatreviso.it

Sommario:

Art. 1 – Sistema di bilateralità
Art. 2 - Rappresentante per la sicurezza e comitati paritetici
Art. 3 - Agriturismo - inquadramento
Art. 4 - Inquadramento lavoratori comuni
Art. 5 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 6 - Retribuzioni
Art. 7 - Adeguamento retribuzioni
Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto
Impegno a verbale

Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso

Il giorno 13 novembre 2012 presso la sede di Confagricoltura di Treviso, in località Castagnole di Paese tra la Confagricoltura di Treviso [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso [...] e la Fai – Cisl [...], la Flai – Cgil [...], la Uila – Uil [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso.

Art. 1 - Sistema di bilateralità
Premesso che nella Provincia di Treviso, in tema di bilateralità, sono operativi:
- un Comitato bilaterale con il compito di provvedere, tramite convenzione con l'Inps, all'esazione e all'incasso complessivo dei contributi versati dai datori di lavoro agricoli, per proprio conto e per conto degli operai agricoli dipendenti, per la gestione del Cac, del Fiimi e dell'Ebat e alla loro ripartizione, secondo le quote convenute, tra Cac, Fiimi ed Ebat.
- Il Fiimi (Fondo Integrazione Indennità Malattia e Infortunio) che provvede all'erogazione agli operai agricoli di prestazioni integrative di malattia, infortunio, maternità, e contributive per visite e prestazioni specialistiche, asili nido, scuole materne, spese scolastiche e universitarie.
- L'Ebat che si propone come scopo primario la promozione della prevenzione nei luoghi di lavoro per la tutela della salute e sicurezza per i lavoratori del comparto agricolo e che si pone inoltre quale sede privilegiata per l'osservazione delle dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e per la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera, che l'art. 8 del CCNL op. agr. del 25.5.2010 si propone un accorpamento in un unico Ente bilaterale delle funzioni attualmente svolte da più Enti paritetici, che a livello nazionale, tra le Parti firmatarie del CCNL, è stato siglato, in data 30 luglio 2012, un verbale di accordo per la definizione congiunta delle linee guida per la riorganizzazione e valorizzazione delle Casse extra-legem/Enti bilaterali, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di riforma degli assetti contrattuali del 22.9.2009,
si conviene di procedere, entro il 2013, all'accorpamento di un unico Ente bilaterale delle funzioni attualmente assegnate al Comitato bilaterale, al Fiimi e all'Ebat, ed altresì delle funzioni assegnate, ai sensi dell'art. 21 del CCPL op. agr. di Treviso del 23.6.2008, all'organismo paritetico provinciale per la sicurezza.
Al nuovo Ente potranno inoltre essere affidati altri compiti in linea con le prescrizioni delle nuove disposizioni legislative in materia di bilateralità, quali, ad esempio, quello previsto dall'avviso comune del 16.9.2011 in materia di semplificazioni degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative (convenzioni con le ASL e con medici competenti, certificazione di opuscoli per la formazione/informazione dei lavoratori, etc.).
L'Ente bilaterale di nuova costituzione manterrà contabilità separate relativamente alle funzioni e scopi già propri del Fiimi e dell'Ebat.
Le Parti si danno atto che l'accorpamento delle funzioni in unico Ente richiede il riconoscimento, da parte dell'Inps, di questo stesso Ente quale soggetto titolato a stipulare la convenzione per la riscossione dei relativi contributi.
A partire dal 1° gennaio 2013, l'importo risultante dal carico contributivo complessivo, fissato nella misura del 3,09% delle retribuzioni effettive lorde degli operai agricoli e florovivaisti Oti e Otd, sarà così ripartito:
Cac: 2,00% di cui 1,00 a carico del datore di lavoro e 1,00 a carico del lavoratore
Fiimi: 1% di cui 0,5% a carico del datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore
Ebat: 0,09% a carico del datore di lavoro
Con effetto dall'entrata in vigore della nuova ripartizione la quota di riserva costituita presso la gestione Cac a favore di eventuali ulteriori esigenze del Fiimi, viene ridotta dallo 0,27% delle retribuzioni lorde allo 0,05% delle retribuzioni lorde.

Art. 2 - Rappresentante per la sicurezza e comitati paritetici
Le parti, preso atto che è in corso, a livello nazionale, una trattativa per la revisione dell'accordo in materia di “Rappresentante per la sicurezza e Comitati paritetici”, a seguito delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al dlgs n. 81/2008 – come da dichiarazione a verbale inserita nell'art. 67 del CCNL del 25.5.2010 - si impegnano a conformarsi alle disposizioni del futuro accordo nazionale ed individuano nel nuovo Ente bilaterale la sede per l'attivazione delle procedure relative alla nomina e gestioni dei RLST (rappresentanti lavoratori di sicurezza territoriali).
Qualora entro il 2013 l'accordo nazionale non fosse ancora stato siglato, le Parti si incontreranno per una definizione della problematica a livello provinciale.
Fino all'entrata in vigore del nuovo accordo in materia di RLST rimane in vigore l'accordo nazionale del 18.12.1996 (allegato 3 al CCNL del 25.5.2010) e le disposizioni di cui all'articolo 21 del CCPL di Treviso del 23.6.2008.

Art. 5 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
La disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante è definita “dall'accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.lgs. n. 167/2011” siglato tra le Parti nazionali in data 30 luglio 2012.
Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto di apprendistato non può avere durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Area 1° periodo 2° periodo 3° periodo Durata complessiva
Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Terza - 12 mesi 12 mesi 24 mesi

[...]

Impegno a verbale
Le parti si impegnano a provvedere, di comune accordo, entro il 31.12.2012, alla ristesura del contratto collettivo provinciale in funzione delle nuove norme introdotte dal presente accordo ed in funzione altresì della struttura contrattuale adottata dal CCNL op. agricoli e florovivaisti del 25.5.2010.