Tipologia: Accordo di rinnovo CPL
Data firma: 5 ottobre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Az. agricole e florovivaiste, Operai, Ferrara
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia del Contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura
Art. 5 - Osservatorio provinciale
Art. 6 - Osservatorio Unico
Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale
Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Premessa
Art. 8 - Mercato del lavoro
Art. 9 - Lavoratori stranieri (neocomunitari ed extracomunitari)
Art. 10 - Assunzione per fase lavorativa
Art. 11 - Riassunzione
Art. 12 - Convenzioni
• Otd convenzionato
• Garanzia occupazionale
Art. 13 - Ricambio generazionale e formazione professionale
• Foragri.

Art. 14 - Pari Opportunità
Art. 15 - Formazione permanente
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 16 - Definizione degli operai agricoli
Art. 17 - Aree di classificazione dei personale
Art. 18 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo indeterminato
Art. 19 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo determinato
Art. 20 Inserimento professionalizzante
Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 21 - Orario di Lavoro
1 ) Orario di Lavoro
2) Maggiorazione di orario
3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell’anno
4) Ampliamento periodo maggiorazione orario
5) Recupero
6) Settimana corta
7) Attività zootecniche/agrituristiche/vendita diretta
8) Lavoro straordinario
Art. 22 - Deroga ai riposo settimanale
Art. 23 - Part-time
Art. 24 - Ferie e riposi compensativi
Art. 25 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 26 - Banca ore
Art. 27 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Art. 28 - Chiamata al lavoro
Art. 29 - Permessi straordinari
Art. 30 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 31 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 32 - Congedi parentali
Titolo VI Norme di trattamento economico

Art. 33 - Aumenti retributivi
Art. 34 - Salario per obiettivi
Art. 35 - Detassazione delle erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa
Art. 36 - Pagamento del TFR
Art. 37 - Maggiorazione per il “Capo”
Art. 38 - Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali
Art. 39 - Modalità di pagamento della retribuzione e degli “Istituti”
Titolo VII Previdenza-assistenza tutela della salute-ambiente
Art. 40 - Infortunio sul lavoro ed integrazioni per mensilità aggiuntive
Art. 41 Cassa Extra Legem
• Malattia
• Maternità
• Infortunio
Art. 42 - Cassa Integrazione Salari
Art. 43 - Tutela della salute legge 81/2008
Art. 44 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
• Strumenti informativi
• Interventi formativi
• Medicina preventiva
• Commissione tecnica di studio sull’ambiente
Art. 45 - Lavori pesanti nocivi

CPL - Operai agricoli di Ferrara

Il giorno 5 ottobre 2012, presso la Sede di Confagricoltura Ferrara, tra la Confagricoltura di Ferrara [...], la Federazione Provinciale Coldiretti di Ferrara [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara [...] e la Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai-Cgil) di Ferrara [...], la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (Fai-Cisl) di Ferrara [...], l’Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (Uila-Uil) di Ferrara [...], si conviene il rinnovo del contratto di lavoro della provincia di Ferrara, visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL 25/05/2010, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi compresi I conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, le imprese agricole produttrici di energia da fonti rinnovabili, nonché le imprese che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e le attività svolte ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai agricoli.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura

Le parti convengono di consolidare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti la stabilizzazione e qualificazione del mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, la formazione e/o qualificazione professionale e ciò al fine di favorire il consolidamento e l’aumento degli standard qualitativi e quantitativi delle produzioni agricole ferraresi nonché, in raccordo con il Comitato Paritetico per la Salute e la Sicurezza, favorire politiche per l’aumento degli standard relativi alla sicurezza sul lavoro.
Le Parti si impegnano a dare corso, anche a livello provinciale, agli avvisi comuni in materia di lavoro del 16-09-2011 e del 24-01-2012.

Art. 5 - Osservatorio provinciale
Sulla base di quanto previsto all’art. 4 del presente CPL, visto quanto stabilito dagli artt. 6 e 9 del vigente CCNL, in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell’art. 10 del CCNL, nonché in relazione all’attività dell’ente bilaterale regionale, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico sul temi di seguito specificati, convengono di rafforzare l’operatività dell’Osservatorio Provinciale in agricoltura, proseguendo ed ampliando le attività di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L’Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CPL secondo gli accordi che verranno stabiliti entro i termini di cui all’art. 6.
Compiti dell’Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Territoriale del Lavoro, Camera di Commercio, Inps, Asl, Prefettura, Inail, Questura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse alia gestione del Mercato del Lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell’ambiente, anche in relazione alle nuove normative di legge;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale e formativo provinciale;
• il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro;
• lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• lo studio del fenomeno del “mobbing” alla luce della legislazione vigente, al fine di pervenire alla elaborazione di proposte condivise rispetto ad eventuali modifiche della legislazione medesima e conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali in materia;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale;
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull’economia provinciale, alla luce delle politiche di riforma della PAC.
• L’Osservatorio sarà la sede per la valutazione delle necessità formative in ordine all’attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo “lavoro- formazione”.
I progetti formativi trasmessi al Foragri, verranno altresì inviati in copia all’Osservatorio per l’opportuno monitoraggio e per le valutazioni conseguenti.
[...]
In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
[...]
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; per quanto riguarda il lavoro in appalto si rimanda a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla legislazione connessa;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di formulare proposte o istanze all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
[...]
• esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 87 del vigente CCNL;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
[...]
In relazione alle opportunità riguardanti i finanziamenti pubblici in materia di formazione, ed in raccordo con l’Assessorato Provinciale alla formazione e politiche attive del lavoro, saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali, inerenti:
• la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento con il sistema scolastico;
• il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro attraverso la formazione permanente;
• valorizzazione delle pari opportunità;
• integrazione dei lavoratori stranieri nell’agroalimentare ferrarese.

Art. 6 Osservatorio Unico
Le parti convengono sulla opportunità di dare origine ad un unico Osservatorio sul mercato del lavoro agricolo in provincia di Ferrara, attraverso l’aggregazione tra l’Osservatorio previsto dal presente CPL operai agricoli e florovivaisti e da quello previsto dal CIPL del Settore cooperativo. La composizione dell’Osservatorio verrà stabilita da un’apposita Commissione che si riunirà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL e sarà formata dai componenti delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ed il CIPL del settore cooperativo. La costituzione dell’Osservatorio Unico verrà sancita da apposito accordo sindacale sottoscritto dalle OO.DD. ed OO.SS. di entrambi i settori.
L’Osservatorio attuerà i propri obiettivi attraverso progetti strutturali e annuali su temi specifici, gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento, che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L’Osservatorio potrà essere integrato all’occorrenza, con presenza meramente consultiva, attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali (Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Territoriale del Lavoro, Inps, ecc.).

Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’Osservatorio Provinciale di Ferrara.
1) Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.  
3) Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti, sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni, per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata al Presidente dell’Osservatorio, presso la sede dell’Osservatorio stesso.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, le rappresentanze delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Sede dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio è individuata presso la cassa extra-legem provinciale (Favlaf).
6) Operatività dell’osservatorio
L’Osservatorio potrà dotarsi di strumenti idonei a favorire l’operatività, nonché di adeguate risorse finanziarie erogate dal Favlaf per sostenere i programmi di studio, di ricerca sulle problematiche del mercato del lavoro, della formazione professionale e la sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dagli organismi.
7) Commissioni dell’Osservatorio
Sulla base dei programmi annualmente o periodicamente definiti, l’Osservatorio potrà costituire su singoli progetti o specifiche iniziative, apposite commissioni tecniche e/o gruppi di lavoro. In tale ambito l’Osservatorio potrà avvalersi di esperti anche indicati dalle Organizzazioni firmatarie del presente CPL.

Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Premessa

Le Parti ritengono opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento del settore agricolo e giudicano fondamentale la  costituzione della Sottocommissione per l’Agricoltura nell’ambito della Commissione Tripartita Provinciale.

Art. 9 - Lavoratori stranieri (neocomunitari ed extracomunitari)
L’esigenza da parte delle imprese agricole ai ricorso di manodopera stagionale straniera, ha assunto un peso importante nel mercato del lavoro agricolo ferrarese. Una risorsa senza la quale appare difficile affrontare le frequenti fasi di stagionalità che si susseguono durante l’intero anno.
Le Parti, nella comune convinzione che occorra porre attenzione all’esigenza di strutturare maggiormente detti lavoratori nelle imprese agricole ferraresi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di professionalità alle imprese stesse, ritengono utile adoperarsi nei confronti degli organi istituzionali preposti in materia di immigrazione, ancorché nei confronti degli Enti locali, per favorire una maggiore integrazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici.
Le Parti ritengono necessaria l’iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo agli Uffici per l’impiego anche al fine di assicurare, nel caso di interruzione per qualunque causa del rapporto di lavoro, la possibilità di accedere tempestivamente ad altre occasioni di lavoro.
In modo particolare si conviene sull’opportunità di demandare all’Osservatorio Provinciale la predisposizione di azioni mirate alla formazione-informazione, incaricando al riguardo strutture competenti ed abilitate in materia di sicurezza (d.l.vo 81/08) e formazione professionale.
Ulteriori azioni di informazione potranno essere attivate e riguarderanno anche le materie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro.
[...]
La stampa dei CPL, già prevista a carico del Favlaf, dovrà prevedere una quota di contratti tradotta nelle lingue cui fanno maggiormente riferimento i lavoratori stranieri presenti sul territorio provinciale.

Art. 12 - Convenzioni
Garanzia occupazionale

[...]
Gli operai debbono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente. Il lavoro prestato ad un livello superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro se ed in quanto esistente.
Sono peraltro applicabili tutte le norme di legge e di contratto previste per gli operai a tempo determinato (avventizi).
È applicato l’orario di lavoro contrattualmente previsto ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche e/o da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro.
Si richiama espressamente quanto previsto in materia di orario di lavoro e ciò con particolare riferimento alla possibilità dei recuperi connessi all’effettuazione dell’orario maggiorato così come risulta dalia normativa vigente di cui all’art. 25 del presente CPL.

Art. 13 - Ricambio generazionale e formazione professionale
Foragri.

Il 14 dicembre 2006 è stato costituito tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori, un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “Foragri”,
Il Fondo opera a favore dei datori di lavoro che vi aderiscono e dei relativi dipendenti. [...]
Le Parti, anche per il tramite dell’Osservatorio provinciale, si adopereranno per favorire il finanziamento al Foragri per programmi formativi utili agli obiettivi della formazione continua da eventualmente porre alla base di progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali.

Art. 14 - Pari Opportunità
Il CPL recepisce la legge 125/91.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di “azioni positive” in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per l’accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere gli ostacoli che eventualmente non consentono l’effettiva parità di opportuna.
Al riguardo le competenze sono attribuite all’Osservatorio Provinciale. In particolare i compiti assegnati all’Osservatorio sono i seguenti:
• esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
• seguire la legislazione Comunitaria e Nazionale in materia;
• esaminare eventuali problematiche connesse all’inserimento di personale femminile;
• studiare iniziative atte a prevenire forme discriminatorie e di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le Parti, nell’ambito degli strumenti di conciliazione quali i congedi parentali, di cura e formativi, nonché per favorire un graduale reinserimento in azienda della lavoratrice madre, convengono che:
• su richiesta della stessa, vi sia l’esenzione dal lavoro notturno per un periodo di 6 mesi continuativi, sino ai compimento dell’ottavo anno di età del bambino;
• per favorire e meglio conciliare la vita lavorativa e familiare, ai padri e/o madri sono concessi 10 giorni (complessivamente nell’arco degli 8 anni) di aspettativa non retribuita per assistere i figli dì età inferiore agli otto anni;
• al fine di facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità, ed allo scopo di salvaguardarne la professionalità, il diritto alla riassunzione rimane confermato;
• al padre lavoratore dipendente, in occasione del parto, è concessa una giornata di permesso non retribuito, che può essere usufruito anche in caso di adozione o di affido.

Art. 15 - Formazione permanente
Le Parti, al fine di favorire la riqualificazione del personale impiegato nelle aziende agricole interessate alle innovazioni di processo e di prodotto, intendono promuovere azioni di valorizzazione delle professionalità attraverso programmi di formazione permanente, in raccordo con l’Assessorato Provinciale competente.
In sede di Osservatorio Provinciale saranno predisposti progetti concordati con le imprese agricole tali da realizzare percorsi di formazione permanente finanziabili anche con Agriform o ente diverso di cui all’art. 7 del vigente CCNL.
Per quanto attiene la formazione permanente o di aggiornamento, nell’ambito di percorsi formativi concordati in sede aziendale, si fa riferimento al contenuto dell’art. 37 del vigente CCNL, sempre comunque tenuto conto della stagionalità del lavoro agricolo.

Titolo IV Classificazione del personale
Art. 16 - Definizione degli operai agricoli

Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole, il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto provinciale.
[...]

Art. 19 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo determinato
[...]
Nota a verbale
Le Organizzazioni datoriali si impegnano a fornire all’Osservatorio Provinciale di cui all’art. 5 del presente CPL, con modalità aggregate e per le opportune valutazioni, con cadenza semestrale, dati concernenti l’utilizzo del personale Otd in possesso della qualifica di Comune A; le elaborazioni aggregate di cui sopra, dovranno essere organizzate su base territoriale e temporale.

Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 21 - Orario di Lavoro
1 ) Orario di Lavoro

Con decorrenza dal 1° luglio 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, fatto salvo il periodo di cui al successivi punto 3), ai sensi del 6° comma dell’art. 34 del CCNL del 25 maggio 2010.

2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 3° comma dell’art. 34 dei CCNL del 25 maggio 2010, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60 giornate, l’orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell’azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU l’effettuazione dell’orario di cui al presente punto.

3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell’anno
A livello aziendale potrà essere stabilito un utilizzo temporale diverso, rispetto a quanto previsto al precedente punto 2) e nei limiti dallo stesso previsti, a fronte di necessità produttive specifiche. In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle RSA/RSU e all’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente CPL, l’effettuazione dell’orario di cui al presente punto, precisando altresì i motivi della necessità produttiva e la sussistenza della piena occupazione in azienda. L’azienda dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare ai lavoratore, verbalmente o con altri strumenti informativi, le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di cui al presente punto 3).

4) Ampliamento periodo maggiorazione orario
Le Parti, mediante appositi accordi, potranno ampliare l’utilizzo della maggiorazione di orario di cui al comma 2) del presente articolo, nei limiti di cui al 3° comma dell’art. 34 del vigente CCNL. In tale sede saranno disciplinate le modalità di recupero del maggior orario.

5) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al precedente punto 2), dal 15 novembre al 31 gennaio e per un massimo di 60 giornate, l’orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali, così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Per gli operai a tempo indeterminato in alternativa al recupero di orario, come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario sarà recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti, in altri periodi dell’anno, sulla base di quanto stabilito dall’azienda, tenuto conto delle proprie esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori, nell’ambito del calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno; i lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
In alternativa al recupero in altro periodo dell’anno, gli operai a tempo indeterminato (Oti) possono optare per (‘accantonamento delle ore effettuate in regime di maggiorazione di orario presso la banca ore di cui al seguente art. 26, con le modalità da esso definite.
Per gli operai a tempo determinato, di cui all’art. 12 del presente CPL, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari retribuiti stabiliti dall’azienda sulla base delle proprie esigenze, tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in costanza di rapporto, nell’ambito di un calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto secondo quanto sopra stabilito.
Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per quanto riguarda i lavoratori di cui al precedente punto 3), le modalità di recupero verranno convenute tra le parti sulla base dei principi di cui sopra.
In alternativa al recupero in altro periodo dell’anno, gli operai a tempo determinato (Otd) di cui all’art. 12 del presente CPL, possono optare per l’accantonamento delle ore effettuate in regime di maggiorazione di orario presso la banca ore, come definito dal seguente art. 26.

6) Settimana corta
L’orario di 39 ore settimanali potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con attribuzione, ai fini contributivi previdenziali, della sesta giornata una volta effettuato l’intero orario ordinario settimanale, così come previsto dalle vigenti norme di legge. La distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate potrà essere prevista anche limitatamente ad alcuni periodi dell’anno.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende dovranno dare comunicazione al personale circa i periodi dell’anno in cui verrà adottata la settimana corta.

7) Attività zootecniche/agrituristiche/vendita diretta
Ai sensi del 4° comma dell’art. 30 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, le attività di vendita diretta svolte anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e le attività agrituristiche, quali attività di cucina/sala/piano/maneggio/attività culturali e sportive, l’orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.
Per quanto attiene alle aziende agrituristiche e relativamente all’instaurazione dei soli rapporti di lavoro che prevedano che la prestazione lavorativa venga svolta abitualmente in giorni festivi e/o orario notturno, verrà erogata la tariffa propria del livello d’inquadramento, con applicazione della maggiorazione, per il lavoro notturno e festivo, pari al 15% del salario tabellare e ciò in deroga a quanto previsto all’art. 25 del presente CPL. La presente norma ha carattere sperimentale e sarà sottoposta ad un vaglio periodico nell’ambito dell’Osservatorio di cui all’art. 5. Il medesimo trattamento è previsto relativamente alle aziende che effettuano la vendita diretta dei prodotti, limitatamente ai dipendenti addetti a tali operazioni.
Tale clausola dovrà essere esplicitata nel contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le Parti.

8) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando il limite di 12 ore settimanali, ed il limite giornaliero pari a 2 ore, fatta eccezione della giornata del sabato in cui è possibile l’effettuazione di n. 3 ore di lavoro straordinario. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all’art. 25 del presente CPL.

Art. 22 - Deroga ai riposo settimanale
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. 66/2003, qualora si verifichino situazioni eccezionali connesse ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali, è data la possibilità alle aziende, previo consenso dei lavoratori, di applicare un regime di prolungamento delle giornate di lavoro consecutive oltre i sei giorni previsti per legge (fino ad un massimo di 12 giorni di lavoro consecutivi) purché venga assicurata una media di 6 giorni di lavoro e uno di riposo nell’arco temporale preso a riferimento.
Al lavoratore che fruisce del riposo dopo sette o più giorni di lavoro continuo, potrà essere corrisposto un compenso aggiuntivo alle ordinarie retribuzioni da stabilirsi tra le Parti, oltre alle maggiorazioni previste contrattualmente per lavoro straordinario, notturno, festivo ecc.
La deroga di cui al presente articolato, dovrà essere convenuta tra le Parti a livello aziendale e comunque comunicata alla RSA/RSU, ovvero in assenza alle OOSS provinciali rappresentative aziendalmente. Copia di tali intese dovranno essere trasmesse all’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente CPL.

Art. 24 - Ferie e riposi compensativi
[...]
Nota
Il periodo minimo di ferie annuali previsto dalla Legge, pari a 4 settimane, va goduto per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs 213/2004. Le restanti 2 settimane di ferie devono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno solare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 66/2003.

Art. 25 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all’art. 42 del vigente CCNL, si considera:
a) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero di lavoro previsto dall’art. 21 del presente CPL;
b) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all’art. 40 del vigente CCNL;
c) Lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6.
Il lavoro straordinario può essere svolto nei limiti indicati all’art. 21 comma 8 del presente CPL.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora esistenti.
[...]

Art. 26 - Banca ore
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato di cui all’art. 21 lett. b) e c) del vigente CCNL ed art. 12 del presente CPL, sarà istituita la “Banca ore”.
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare, mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel “prospetto paga”.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale
In ordine all’applicabilità del meccanismo previdenziale, contributivo e contrattuale della “Banca ore”, le Parti convengono di attivare congiuntamente gli opportuni percorsi, onde statuire l’applicabilità del meccanismo della “Banca ore” anche al personale Otd di cui all’art. 21 lett. b) e c) del vigente CCNL

Art. 27 – Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Si considera turno di lavoro, il lavoro prestato da più lavoratori i quali si avvicendano (singolarmente od in squadra) sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l’orario contrattuale.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU, ovvero in loro assenza ai lavoratori, con preavviso di almeno 48 ore, le modalità di effettuazione del lavoro sui turni (n. lavoratori interessati, composizione delle eventuali squadre, giorni e ore di avvicendamento turno, periodo del turno).
[...]
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali, si procede alla riduzione dell’orario di mezz’ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiori ai 60 c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz’ora, che sarà effettuato durante il turno stesso, ferma restando la maggiorazione salariale del 20% per i turni notturni e/o festivi.
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15 minuti retribuiti.

Art. 28 - Chiamata al lavoro
Le Parti convengono che la chiamata al lavoro, da parte del datore di lavoro, è preceduta da un preavviso di almeno 24 ore dall’inizio delle operazioni colturali o della fase lavorativa.

Art. 32 - Congedi parentali
Le Parti rinviano al disposto di cui al D.Lgs 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo VII Previdenza-assistenza tutela della salute-ambiente
Art. 43 - Tutela della salute legge 81/2008

Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all’art. 67 del vigente CCNL, nonché del Protocollo 18 dicembre 1996, applicativo del D.Lvo 626/94 e del D.Lvo 242/96 e si rimanda integralmente agli accordi provinciali del 19 luglio 1999 e 2 luglio 2001.

Art. 44 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 67 del CCNL, le Parti convengono quanto segue:

Strumenti informativi
Premessa la necessità di una ulteriore diffusione della cultura sulla sicurezza nel settore agricolo, attraverso la progettazione e la predisposizione di iniziative formative ed informative, in tutte le aziende e per tutti i lavoratori, le Parti, , convengono sull’opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende siano distribuite apposite documentazioni concernenti le norme di legge vigenti in materia di tutela della salute, l’uso dei fitofarmaci, dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili, frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonché i mezzi di protezione individuali, l’elenco delle lavorazioni nelle quali siano presenti “fattori di nocività” secondo le peculiarità del mondo agricolo.
Relativamente agli strumenti informativi, le Parti convengono di dare la massima diffusione tra le aziende agricole e gli operai agricoli della provincia di Ferrara al manuale “Lavorare in sicurezza”, predisposto dall’Ebarer e dall’Inail regionale, in collaborazione con le casse extra-legem provinciali dell’Emilia Romagna.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti, sia sulle modalità per il loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonché sullo stato di manutenzione dei mezzi di prevenzione, intendendosi per tali i filtri, le cabine pressurizzate, ecc..

Interventi formativi
Nei limiti e con le modalità previste dalla norma sui permessi per i corsi di addestramento professionale, le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti di istruzione professionale, pubblici e privati, affinché nei corsi stessi sia previsto adeguato spazio per l’informazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute.
La Commissione Sindacale Provinciale richiederà l’istituzione di corsi professionali di aggiornamento sull’uso di prodotti chimici.
Le Parti convengono sulla necessità (nell’arco di vigenza contrattuale) di consentire l’uso e l’impiego di prodotti e presidi sanitari (ex 1ª e 2ª classe) ai lavoratori muniti di idonea formazione professionale e del patentino di cui ai D.P.R. 1255/68.
In ogni caso tale prescrizione è obbligatoria per coloro i quali siano adibiti a mansioni comportanti l’uso dei prodotti fitosanitari per la prima volta.
I permessi di cui sopra sono concessi anche ai lavoratori a tempo determinato i quali abbiano superato, nell’arco dei dodici mesi, le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la propria opera e addetti a lavorazioni nocive così come individuate dal “vademecum”.

Medicina preventiva
Per gli operai a tempo indeterminato ed “ex” salariati fissi e gli operai che nell’arco dei 12 mesi abbiano superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda, e che ivi continuano a prestare la propria opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite di medicina preventiva almeno ogni sei mesi, con diritto al pagamento da parte dell’azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita.
In casi particolari, previa documentata richiesta della competente struttura sanitaria, l’azienda valuterà l’opportunità di concedere ulteriori permessi, al fine di consentire gli accertamenti preventivi.
Per l’iniezione antitetanica effettuata dalle “Unità Sanitarie Locali”, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario, con pagamento della retribuzione di mezz’ora.
Per le lavorazioni nocive, al fine di evitare situazioni di rischio, l’azienda dovrà fornire agli operai adeguati mezzi protettivi, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Le Parti convengono che l’operaio non dovrà essere addetto all’uso di sostanze a contenuto tossico o irritante senza che gli siano stati preventivamente forniti i mezzi protettivi su citati, della cui mancata fornitura e relative conseguenze è responsabile l’azienda.
Tenuto conto delle operazioni nocive, così come individuate e riportate sul “vademecum” di cui al presente articolo, le aziende determineranno gli interventi organizzativi per assicurare la rotazione dei lavoratori, consentire le visite periodiche e preventive nonché gli interventi formativi.
Al fine di consentire la corretta gestione e la concreta effettuazione delle visite preventive, di cui al presente articolo, nonché gli interventi formativi in materia di tutela infortunistica e della salute, le Parti convengono sulla necessità di stipulare con le strutture sanitarie pubbliche, apposita convenzione quadro per la prevenzione e la formazione in agricoltura.
In particolare le convenzioni dovranno prevedere calendari annui per le visite periodiche.
Le Parti, qualora ciò non sia reso possibile, si impegnano alla ricerca di soluzioni alternative.

Commissione tecnica di studio sull’ambiente
Le Parti convengono - al fine di acquisire informazioni utili all’uso delle tecnologie e delle nuove tecniche colturali e per controllare le problematiche relative all’impatto ambientale delle scelte produttive - di costituire, all’interno dell’Osservatorio Provinciale, una apposita Commissione Tecnica di Studio. Tale Commissione può essere allargata ad esperti designati dalle Parti. La Commissione si riunirà almeno due volte all’anno.
Gli operai, anche mediante i Delegati aziendali, hanno diritto di controllare l’applicazione di quanto previsto nel presente articolo e delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica, avvalendosi, a tale fine, delle strutture sanitarie istituzionalmente preposte.
Le Parti, con opportune norme a latere del presente CPL definiranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con l’apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo provinciale per l’effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende e lavoratori, in materia di tutela della salute.

Art. 45 - Lavori pesanti nocivi
L’orario di lavoro per gli addetti alla preparazione e/o alla irrorazione con i presidi sanitari, ex 1ª e 2ª classe tossicologica, non dovrà superare le 4 ore effettive, con diritto del lavoratore alla retribuzione dell’intera giornata. Tale riduzione di orario non si applicherà per le irrorazioni effettuate con mezzi meccanici provvisti di cabine pressurizzate omologate.
Per i lavori da svolgersi continuativamente in cella frigorifera, si effettueranno turni non superiori alle 4 ore, salvo restando l’obbligo da parte dell’operaio, della prestazione lavorativa per l’intera giornata.

Restano invariati i Titoli VIII, IX, nonché gli allegati al CPL del 17 luglio 2008