Tipologia: CCNL
Data firma: 12 novembre 2012
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2014
Parti: Confedilizia, Ugl Terziario
Settori: Servizi, Proprietari di fabbricati
Fonte: cisal-terziario.it

Sommario:

Titolo I Parte generale
Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Inderogabilità del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Contrattazione di secondo livello
Art. 5 Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 Osservatorio Nazionale
Art. 8 Commissioni paritetiche territoriali
Art. 9 Cassa portieri
Art. 10 Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto
Art. 11 Trattenute sindacali
Art. 12 Controversie collettive
Art. 13 Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 14 Collegio di arbitrato
Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 15 Classificazione dei lavoratori
Art. 16 Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 17 Mansioni dei lavoratori
Art. 18 Portiere adibito a più stabili
Art. 19 Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 20 Materiali per le pulizie
Art. 21 Responsabilità per danni
Art. 22 Esercizio contemporaneo di altra attività
Art. 23 Sostituto del portiere
Titolo IV Quadri
Art. 24 Formazione e aggiornamento
Art. 25 Polizza assicurativa
Art. 26 Indennità di funzione
Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro - Contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 27 Contratto di assunzione
Art. 28 Documenti per l'assunzione
Art. 29 Periodo di prova
Art. 30 Collocamento
Capo II Contratti di apprendistato
Art. 31 Disciplina generale dell’apprendistato
Art. 31-bis Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Capo III Contratti a termine
Art. 32 Contratti a tempo determinato
Capo IV Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 33 Lavoro ripartito
Art. 34 Tutela del lavoro notturno continuativo
Art. 35 Contratti di somministrazione
Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell’alloggio di servizio

Art. 36 Nastro orario di apertura e di chiusura del portone
Art. 37 Orario di lavoro settimanale e giornaliero
Art. 38 Lavoro a turni
Art. 39 Durata media dell'orario
Art. 40 Reperibilità
Art. 41 Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
Art. 42 Lavoro festivo e notturno
Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 43 Orario di lavoro settimanale
Art. 44 Orario giornaliero
Art. 45 Diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero
Art. 46 Durata media dell’orario
Art. 47 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo III Lavoratori con profili professionali A) a tempo parziale
Art. 48 Rapporti a tempo parziale
Art. 49 Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 50 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 51 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 52 Clausole di flessibilità e di elasticità
Art. 53 Determinazione della paga oraria
Capo IV Lavoratori con profili professionali B)
Art. 54 Orario di lavoro
Art. 55 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo V Lavoratori con profili professionali C)
Art. 56 Orario di lavoro
Art. 57 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VI Lavoratori con profili professionali C) a tempo parziale
Art. 58 Lavoro a tempo parziale
Art. 59 Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 60 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 61 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 62 Clausole di flessibilità e di elasticità
Capo VII Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 63 Orario di lavoro settimanale
Art. 64 Orario giornaliero
Art. 65 Durata media dell’orario
Art. 66 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VIII Lavoratori con profilo professionale D) a tempo parziale
Art. 67 Rapporti a tempo parziale
Art. 68 Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 69 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 70 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 71 Clausole di flessibilità e di elasticità
Art. 72 Determinazione della paga oraria
Titolo VII Festività - Ferie - Riposo Settimanale - Permessi - Congedi
Capo I Festività

Art. 73 Festività
Art. 74 Determinazione del compenso per lavoro festivo
Capo II Ferie
Art. 75 Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse
Art. 76 Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
Capo III Riposo settimanale

Art. 77 Riposo settimanale
Capo IV Permessi e congedi

Art. 78 Permessi retribuiti
Art. 79 Permessi per lutto
Art. 80 Permessi elettorali
Art. 81 Congedo matrimoniale
Art. 82 Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 83 Altri permessi
Titolo VIII Malattia

Art. 84 Definizione di malattia
Art. 85 Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 86 Indennità economiche
Art. 87 Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell'indennità di
Art. 88 Campo di applicazione
Art. 89 Condizioni di miglior favore
Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 90 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 91 Previdenza complementare
Art. 92 Gravidanza e puerperio
Art. 93 Infortunio sul lavoro
Titolo X Trattamento economico
Capo I Elementi retribuitivi

Art. 94 Salario
Art. 95 Indennità
Art. 96 Terzo elemento
Art. 97 Determinazione della normale paga oraria e giornaliera
Capo II Retribuzioni dei vari profili professionali
Art. 98 Retribuzione lavoratori con profili professionali A), che usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 99 Retribuzione portieri con profili professionali A), che non usufruiscono dell’alloggio
Art. 100 Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale
Art. 101 Retribuzione lavoratori con profili professionali B)
Art. 102 Retribuzione lavoratori con profili professionali C)
Art. 103 Retribuzione lavoratori con profilo professionale D)
Capo III Scatti di anzianità
Art. 104 Portieri con profili professionali A)
Art. 105 Lavoratori con profili professionali B)
Art. 106 Lavoratori con profili professionali C)
Art. 107 Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 108 Decorrenza scatti
Capo IV Mensilità supplementare

Art. 109 Gratifica natalizia
Art. 109-bis Corresponsione retribuzioni
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro - preavviso trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri con profili professionali A)

Art. 110 Preavviso
Art. 111 Preavviso in caso di eliminazione dei servizio di portineria
Art. 112 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo II Lavoratori con profili professionali B)

Art. 113 Preavviso
Art. 114 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo III Lavoratori con profili professionali C)
Art. 115 Preavviso)
Art. 116 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo IV Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 117 Preavviso
Art. 118 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo V Certificato di servizio
Art. 119 Certificato di servizio
Capo VI Decesso del lavoratore
Art. 120 Decesso del lavoratore
Titolo XII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 121Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 122 Provvedimenti disciplinari
Art. 123 Procedure disciplinari
Art. 124 Provvedimenti in caso di procedimento penale
Titolo XIV Tabelle retributive
Art. 125 Tabelle retributive
Titolo XV Norme finali
Art. 126 Condizioni di miglior favore
Titolo XVI Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto
Art. 127 Decorrenza e durata
Art. 128 Procedure di rinnovo del contratto
Tabelle
Tabella A Portieri con profili professionali A3) / A4)
Tabella A-bis Portieri con profili professionali A1) / A2) / A5)
Tabella A-ter Portieri con profili professionali A6) / A7)
Tabella A-quater Portieri con profili professionali A8) / A9)
Tabella B Lavoratori con profili professionali B)
Tabella C Lavoratori con profili professionali C)
Tabella D Lavoratori con profili professionali D)
Allegati
Allegato n. 1 Fac-simile di contratto di assunzione di portiere con pulizie ed alloggio
Allegato n. 2 Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie tra Confedilizia e Cisnal Terziario
Allegato n. 3 Articolo 20 CCNL 28 febbraio 1974
Allegato n. 4 Verbale di recepimento dell'accordo interconfederale 22 dicembre 1998 patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, 17 febbraio 2000
Allegato n. 5 Verbale di recepimento del protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro, del 22 dicembre 1994, 1° agosto 1995
Allegato n. 6 Verbale di recepimento del protocollo 22 dicembre 1994 su politica dei redditi e sostegno al sistema produttivo, 1° agosto 1995
Allegato n. 7 Estratto articoli del CCNL 15 dicembre 1999
Allegato n. 8 Art. 87 Scala mobile CCNL 10 dicembre 2003
Allegato n. 9 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere attività formative e contenuto dei piani formativi individuali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014

Il giorno 12 novembre 2012 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) [...], la Ugl Terziario [...], visto il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato il 4 giugno 2008, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, composto da: 16 titoli, 130 articoli, 7 tabelle, 9 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Parte generale
Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Ugl Terziario disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto dì lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 15.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 15, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione

1. Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Art. 4 Contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui all'art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 17, comma 4, lettera m) e all’art. 40, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 36;
b) ad un frazionamento dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 37;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve ecc.;
c-bis ad una differente commisurazione dell’indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 15, in conformità di quanto previsto dall’art. 45, comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 17, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità cosi come previsto dall'art. 40;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 19;
l) alla previsione di un'ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
m) alla fissazione di un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi, ai sensi degli artt. 39, 54, 56 e 65;
n) alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l’Osservatorio Nazionale, costituito presso la Confedilizia, da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione o all’Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà triennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7.
Dichiarazione a verbale
Le parli si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare !e specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

Art. 5 Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU
1 Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), secondo le modalità fissate nell'accordo del 1° agosto 1995 allegato al presente contratto (All. n. 2). L’ambito territoriale per la costituzione delle RSU, cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione.
In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle RSU, nelle città metropolitane di cui all’art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
2. Fino alla elezione delle RSU restano in carica le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante per ciascuna delle parti che hanno stipulato il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sotto-commissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l’attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo;
e) definire le procedure e le modalità per costituire la Previdenza integrativa, come dal successivo art. 91.
3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 7 Osservatorio Nazionale
1. Con gli stessi criteri e la stessa composizione di cui all'articolo precedente è costituito l’Osservatorio Nazionale, con la funzione di analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione, al mercato del lavoro, alla formazione ed alla riqualificazione professionale.
2. A tale fine l’Osservatorio Nazionale provvederà a:
formulare progetti e programmi rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore.

Art. 8 Commissioni paritetiche territoriali
1. Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante per ciascuna delle parti che hanno stipulato il presente contratto.
2. La Commissione è competente a:
a) esprimersi per quanto previsto all'art. 16, commi 6 e 8;
b) ricevere le comunicazioni di cui all’art. 44, comma 2.
3. La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con l’Osservatorio Nazionale per le iniziative di formazione professionale.

Art. 12 Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l’impegno, anche in relazione agii Accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 13 Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria all’esame di una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di Confedilizia e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale di Ugl Terziario cui sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Organizzazioni stipulanti ii presente CCNL è istituita la Segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.
4. La Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di convocazione da parte della Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione.
[...]
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli arti. 410 e segg. cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. n. 80/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al precedente articolo 6.

Art. 14 Collegio di arbitrato
1. Ove il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13 fallisca e comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, ferma restando la facoltà di adire la via giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2 A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma li Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione ai Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta, da recapitare alla Segreteria del Collegio entro il giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione della proprietà edilizia, aderente a Confedilizia, territorialmente competente, un altro designato dalia Organizzazione sindacale Ugl Terziario cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito il tentativo di conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. in caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi in numero non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e/o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
8. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
9. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria dei Collegio è istituita presso una sede delle Organizzazioni territoriali delle Associazioni stipulanti il presente CCNL
10. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base dì apposito regolamento, da emanare da parte di ciascun Collegio entro 60 giorni dalla propria costituzione.
11. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater cod. proc. civ.

Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 16 Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici

1. L’alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A), deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
2. L’alloggio deve essere gratuito.
3. L’alloggio, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all’atto dell'assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
4. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
5. Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l'alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
6. Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l’uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
7. L'alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia, cosi come indicato al 3° comma. Eventuali attività lavorative nell'alloggio di servizio, sia da parte del titolare del rapporto di lavoro che dei propri famigliari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 22, comma A.
8. Per i lavoratori di cui al profilo professionale D1), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell'immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 17 Mansioni dei lavoratori

Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere di cui al precedente art. 15, comma 1, lett. A), quando non usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere:
a) alla vigilanza dello stabile (da intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l’orario lavorativo);
[...]
c) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all’effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
[...]
e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:
f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche ai di fuori dell'orario lavorativo).
Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di pulizia, oltre a svolgere le mansioni di cui al comma 1 (nonché di cui al comma 2, se usufruisce dell'alloggio di servizio) deve provvedere:
g) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua;
h) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell’immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale;
i) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.
Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, possono essere affidate le seguenti ulteriori mansioni:
j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell'impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell’impianto di distribuzione dell'acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
[....]
l) il compito di intervenire in casi di emergenza sull’impianto dell’ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l’allontanamento delle persone; l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall’Organismo Paritetico Nazionale di cui all’art. 4 dell’Accordo 16 giugno 1997; tale conformità dovrà risultare da apposito provvedimento emanato dall’OPN prima dell’inizio dei corsi. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro.
Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l’orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell’alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso il fabbricato, anche al di fuori degli orari di cui sopra. In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l’allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.
[...]
2. Il lavoratore con profili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), c), e), purché compatibili con le modalità di esecuzione dell’incarico di video sorveglianza, nonché
a) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve svolgere prevalentemente il compito di vigilanza di cui al punto a) in modo continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
È fatta salva l’inevitabilità di interruzioni del servizio di video sorveglianza dovute ad imprescindibili necessità del portiere di allontanarsi dalla postazione. Per le necessità connesse con lo svolgimento degli incarichi di cui alle sopracitate lettere b), d) ed e), saranno preferibilmente utilizzate te pause dalla video sorveglianza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di consentire la massima continuatività della video sorveglianza stessa, la postazione potrà essere munita di comandi a distanza.
3. Il lavoratore con profili professionali A8) e A9), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), c) , d), e), nonché f) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve, nei limiti dell’incarico scritto ricevuto dal datore di lavoro, coordinare e controllare l’attività di altri dipendenti del complesso immobiliare. Sono pertanto riconducibili a queste figure, i lavoratori che, oltre allo svolgimento dei compiti operativamente propri della qualifica di inquadramento, esplicano, sulla base di specifiche istruzioni operative impartite per iscritto dal datore di lavoro, funzioni di coordinamento e controllo nei confronti di altri dipendenti del complesso immobiliare di cui alle tipologie A), B) e D1).
4. Per le mansioni previste alla lettera d) ed alle lettere da h) a m) sono dovute te indennità previste dalle tabelle da A ad A-quater di cui a! successivo art. 125; per le mansioni sub e), sono dovute le indennità definite a norma del precedente art. 4.
5. I lavoratori con mansioni principali o sussidiarie di portiere, con profili professionali da A1) ad A9), sono inoltre tenuti a prestare la propria opera, secondo te istruzioni date dal datore di lavoro, per l’applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo ai funzionamento di tutti gli impianti presenti nel fabbricato. A tale incombenza sono altresì tenuti i lavoratori con profili professionali diversi da quelli di portiere relativamente agli impianti di loro competenza.
[...]
8. Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
9. Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell’apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
10. Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalie vigenti normative.
11. Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dai datore di lavoro:
a) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell’acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;
b) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
[...]
16. Il lavoratore con profilo professionale D1) svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito dei complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore o, se del caso, alle forze dell'ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
[...]
19. I lavoratori devono prestare il proprio servizio con scrupolo, zelo ed accuratezza; devono osservare il regolamento dello stabile, ove esistente, segnalando al datore di lavoro eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell'edificio.
20. Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme applicabili di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 20 Materiali per le pulizie
1. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all'art. 17.

Art. 21 Responsabilità per danni
1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 23 Sostituto del portiere
1. Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
[...]
3. L'eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente CCNL
4. Il sostituto del portiere con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell'art. 15, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa.
[...]
6. Il sostituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente CCNL che regolano il rapporto dei portiere titolare.
[...]

Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro - Contratti atipici
Capo II Contratti di apprendistato
Art. 31 Disciplina generale dell’apprendistato

1. L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. n. 167/2011 e da quanto previsto nel presente Capo. Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta, cosi come il piano formativo individuale costituente parte integrante del medesimo.
2. La durata del periodo di prova è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale, tenuto conto dei limiti massimi stabiliti dall’art. 29 del presente contratto collettivo.
3. Per l’intera durata del contratto di apprendistato il lavoratore sarà supportato da un referente datoriale (tutor) con il compito di seguire l'attuazione del programma formativo individuale dell’apprendista. Il nominativo del tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato e, nell’ipotesi dì successive variazioni dello stesso, comunicato all’apprendista. Tutor può essere nominato l’amministratore di condominio o altro soggetto debitamente delegato che possieda la qualifica professionale individuata nel piano formativo dell’apprendista e, se lavoratore dipendente, di un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato nonché adeguata esperienza.
4. La formazione ricevuta andrà debitamente registrata sul libretto formativo del cittadino. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione e la certificazione della formazione avverrà attraverso il rilascio di attestati ai lavoratori e fogli firma comprovanti l’avvenuta partecipazione agli eventi formativi.
5. È vietata la retribuzione a cottimo dell’apprendista.
[...]
7. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiori a 30 giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo di assenza causata da uno suddetti eventi. Il prolungamento del periodo di apprendistato dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista prima dello scadere dell’originario termine indicato nel contratto di apprendistato e con indicazione del nuovo termine dei periodo formativo.
[...]

Art. 31-bis Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso un percorso formativo per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre  2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra datore di lavoro e lavoratore nel quale dovranno essere altresì specificatamente indicati:
- la durata del periodo di apprendistato;
- la qualifica che sarà acquisita al termine dello stesso.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato solo per i profili professionali B1), B2), B4), C3), C4), D1) e D3) di cui all'art. 15 del presente contratto collettivo.
5. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei profili professionali B2), B4), C4), D1) e D3).
- 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei profili professionali B1) e C3).
Ai fini dell'individuazione delle anzidette durate massime, si terrà conto di eventuali pregressi rapporti di apprendistato finalizzato al raggiungimento della medesima qualifica.
[...]
8. Nel caso di assunzione di apprendisti a servizio di residenze turistiche private a carattere stagionale
ovvero operanti in strutture, impianti o apparati privati, con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi dell'anno, è possibile stipulare contratti di apprendistato con durata limitata alla stagionalità.
9. In tali ipotesi è consentita la stipula di più contratti di apprendistato a carattere stagionale anche con il medesimo datore di lavoro, purché fra un contratto e un altro non intercorra un periodo di tempo superiore ad un anno e la sommatoria, nel tempo dei diversi contratti di apprendistato non superi i succitati periodi di durata massima previsti per il conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. In tali ipotesi la durata della formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere tecnico professionale verrà riproporzionata in base all’effettiva durata di ciascun contratto di apprendistato a ciclo stagionale. Il periodo di prova potrà essere applicato solo al primo contratto stagionale.
10. La formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere tecnico professionale può essere svolta, a seconda del tipo di formazione da effettuare, in aula, in modalità e-learning ed in tal caso l’attività di affiancamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di video comunicazione da remoto o mediante affiancamento continuativo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
11. La formazione sarà effettuata all’interno dell’orario lavorativo.
12. Per quanto concerne i contenuti formativi del piano formativo si rimanda all’allegato n. 9 costituente parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali.
[...]
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina dell’apprendistato a fronte di una eventuale successiva modifica legislativa in materia.

Capo III Contratti a termine
Art. 32 Contratti a tempo determinato

1. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
2. L’apposizione dei termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate in dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. In relazione a quanto disposto dai D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 2110 cod. civ.;
b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi;
c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto;
d) per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative;
e) per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
f) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno;
g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
i) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
l) a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
m) per l’inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni;
n) per l'esecuzione di un'opera o dì un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
o) per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità naturali.
Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 48, relative al contratto a tempo parziale.
5. In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell’organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore.
6. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), m) ed n).
7. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga. Quest’ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[...]

Capo IV Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 33 Lavoro ripartito

[...]
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Osservatorio stesso.
[...]
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione dell’evoluzione normativa tuttora in atto relativamente alla disciplina dell'istituto in questione, si riservano di esaminarne gli effetti e gli sviluppi e di operare i relativi adeguamenti in occasione del prossimo rinnovo del CCNL

Art. 34 Tutela del lavoro notturno continuativo
1. Ai soli fini della tutela della salute dei lavoratori adibiti al lavoro notturno continuativo, si definisce "periodo notturno” qualsiasi periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003).
2. Sempre ai fini di cui al comma precedente, è considerato lavoratore notturno:
a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo abituale;
b) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
3. È vietato adibire le donne al lavoro, dalie ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
4. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore di media giornaliera nella settimana.
5. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti ai lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge.
6. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro è tenuto a garantire un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
7. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
8. Resta ferma la normativa relativa alle prestazioni di lavoro notturno anche non continuativo con i limiti orari e le maggiorazioni di cui agli artt. 42, 47, 51, 55, 57, 61, 66 e 70.

Art. 35 Contratti di somministrazione
1. In relazione alle particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, le parti concordano che il contratto di somministrazione di lavoro, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001, può essere concluso esclusivamente a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
[...]
3. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
4. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente con soggetti somministratori in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. I soggetti somministratori sono tenuti, nei confronti dei lavoratori, alla integrale applicazione del presente contratto collettivo.
[...]

Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 36 Nastro orario di apertura e di chiusura del portone

1. Il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l'apertura e la chiusura del portone è compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi.
2. Gli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4 possono prevedere l’anticipazione del nastro orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21.

Art. 37 Orario di lavoro settimanale e giornaliero
1. L’orario di lavoro settimanale è di 48 ore, cosi come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
2. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell'ambito del nastro orario di cui al precedente articolo 36.
3. La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore.
4. L’eventuale frazionamento dell’orario giornaliero in più periodi potrà essere concordato a livello territoriale.
5. È comunque fatto salvo il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative.
[...]
8. Se il lavoratore presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 73, in tali giorni l'orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.

Art. 38 Lavoro a turni
1. In base all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 si definisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
2. Il lavoratore assunto quale turnista non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
3. Il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa nelle ore e nei turni stabiliti, anche nell’ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionali.
4. Nel caso di più turni, ti lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di un numero di ore che consenta al lavoratore di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuative. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per più di 4 ore. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 39, 46 e 47.
5. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne.
6. Quando l'assegnazione a turni comporta che la prestazione lavorativa debba essere resa anche in ore notturne, il datore di lavoro dovrà procedere all'accertamento sanitario in ordine alla idoneità dei lavoratori al lavoro notturno.
7. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell’orario di lavoro.
8. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanale.
9. Ai lavoratori turnisti, quando i turni sono avvicendati a rotazione, in modo da consentire un’equa distribuzione dei turni comprendenti le ore notturne, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27%, da attribuire allo stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratore.

Art. 39 Durata media dell'orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 37 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto di-sposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario dì lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 40 Reperibilità
1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà ne! contratto di lavoro a tempo pieno, 'istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l’obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario dì lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.
5. Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell'orario dì lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo dì 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 125.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive.

Art. 41 Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
1. Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
2. Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria coincidente con l'orario massimo legale di accensione degli impianti di riscaldamento, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di 11 ore continuative.

Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 43 Orario di lavoro settimanale

1. L’orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate.

Art. 44 Orario giornaliero
1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un'ora, tra le ore 7 e le ore 20.
2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all'art. 8, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 6.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 45 Diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero
1. Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello territoriale in relazione a particolari specificità, cosi come previsto dall’art. 4, lettera f), fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, sarà applicata nella misura prevista dall’art. 47, comma 2.

Art. 46 Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo dì rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nei periodo di riferimento anzidetto.

Art. 47 Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 46.
[...]

Capo IV Lavoratori con profili professionali B)
Art. 54 Orario di lavoro

1. La durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 15, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
2. In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie, fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo V Lavoratori con profili professionali C)
Art. 56 Orario di lavoro

1. La durata normale dell’orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell’art. 15, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest’ultimo caso in una delle 6 giornate l’orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
2. Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, Direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto).
3. Resta fermo l'obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale, li recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo dì riferimento anzidetto.

Capo VII Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 63 Orario di lavoro settimanale

1. L’orario di lavoro del lavoratore di cui al profilo professionale D), dell’art. 15 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

Art. 64 Orario giornaliero
1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora.
2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all'art. 8, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale dì cui all’art. 6.
3. Net casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 65 Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 63 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale, il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 66 Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 63.
[...]

Titolo VII Festività - Ferie - Riposo Settimanale - Permessi - Congedi
Capo II Ferie
Art. 75 Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse

[...]
4. Le ferie sono irrinunciabili.
5. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, si dovrà far luogo alla effettiva fruizione di un periodo minimo annuo di ferie di 4 settimane che non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di cui al successivo comma 6. [...]

Capo III Riposo settimanale
Art. 77 Riposo settimanale

1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.
2. Il giorno di riposo settimanale viene indicato nella lettera di assunzione.

Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 90 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

1. I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'Inps ed all’Inail.
[...]

Art. 92 Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in calce al presente CCNL

Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 122 Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa;
d) sospensione da! servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
2. Il rimprovero, verbale o scritto, può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
3. La multa può essere inflitta, a titolo esemplificativo:
a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
[...]
La multa non può eccedere l’ammontare di 4 ore di salario [...]
4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per mancanze più gravi di quelle indicate al comma 3, ma di gravità inferiore a quelle indicate al comma 5.
5. Il lavoratore è passibile di licenziamento disciplinare senza preavviso, a, titolo esemplificativo, nel caso di:
a) ripetuta ubriachezza in servizio;
[...]
c) altre mancanze di tale gravità che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

Allegati
Allegato n. 9 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere attività formative e contenuto dei piani formativi individuali

Nei confronti di ciascun apprendista il datore di lavoro è tenuto ad erogare un monte ore di formazione teorica, interna o esterna all’azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito alle possibili forme di offerta formativa pubblica, la formazione può essere erogata, in tutto o in parte, dal datore di lavoro all'interno della sua struttura o presso altra struttura collegata oppure presso altra struttura di riferimento.
Le attività formative sono articolate in:
contenuti a carattere trasversale;
contenuti a carattere professionalizzante.
La formazione a carattere trasversale, alla quale saranno dedicate 40 ore annue della formazione complessiva (e fatto salvo un diverso ammontare del monte ore previsto eventualmente dalla normativa regionale), ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante a cui saranno dedicate le restanti 80 ore annue, ha invece contenuti specifici in relazione alla qualifica-zione professionale da conseguire: B1), B2), B4), C3), C4), D1), D3).
Attività formativa a carattere trasversale:
Fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e dalle Province autonome, le attività formative trasversali sono cosi articolate:
a) competenze relazionali e comunicative;
b) conoscenze base dell'organizzazione del Condominio, tratti salienti della disciplina giuridica, modalità di gestione ed amministrazione dello stesso;
c) conoscenza delle norme riguardanti la disciplina dei rapporto di lavoro e del CCNL;
d) conoscenza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione relativa alla disciplina dei rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lettere c) e d) che precedono sarà effettuata all’inizio del primo anno.
Attività formativa a carattere professionalizzante:
La formazione teorica e a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai suddetti profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo.
In particolare per ciascun profilo formativo qui di seguito sono elencate le relative competenze tecnico-professionali che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto.
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