Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 28.02.1962
Parti: Associazione dell'industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli Industriali della provincia di Massa-Carrara, Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, Intersind Centrale, Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, Federestrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave, Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva-Cisnal
Settori: Edilizia, Lapidei, Intermedi

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alla categoria.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica operaia à quella speciale.
Art. 7. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 10. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Lavori speciali.
Art. 14. - Indumenti.
Art. 15. - Pagamento della retribuzione.
Art. 16. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 17. - Aumenti periodici.
Art. 18. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 19. - Trasferte.
Art. 20. - Trasferimenti.
Art. 21. - Doveri del lavoratore.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Permessi e brevi congedi.
Art. 24. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Tredicesima mensilità.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 31. - Minimi di paga base.
Art. 32. - Servizio militare.
Art. 33. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 34. - Commissioni interne.
Art. 35. - Accordi interconfederali.
Art. 36. - Reclami e controversie.
Art. 37. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 38. - Non collaborazione.
Art. 39. - Decorrenza e durata.
Tabella nazionale dei minimi di paga base degli intermedi dell’industria dei materiali lapidei in vigore dal 1° luglio 1959

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 16 luglio 1959

Addì 16 luglio 1959, in Roma, tra l’Associazione dell'Industria Marmifera Italiana, e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli [...], la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali [...], la Federestrattive - Cisl [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali [....], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...], con l’intervento dei segretari nazionali [...] e provinciali [...], la Federazione Italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], con l’assistenza rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...]
Addì 16 luglio 1959, in Roma, tra l’Associazione dell'Industria Marmifera Italiana, e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli [...], la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale [...], la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - Cisnal [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...]
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. 

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.:
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione di granulati, cubetti, polveri, ecc.:
4) lavorazione delle selci.

Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo, rispetto a quelle attribuite agli operai, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima o degli operai stessi;
b) abbiano particolari mansioni di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalla lettera b) dell’art. 12.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo il lavoratore sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 13. - Lavori speciali.
Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi integrativi locali.

Art. 14. - Indumenti.
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente ed annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che il lavoratore lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna delle scarpe da lavoro l'azienda tratterrà dalle competenze del lavoratore tanti dodicesimi dell'importo corrispondente a quello delle predette scarpe per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell’anno.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono dì analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.

Art. 21. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di una giornata di paga;
d) sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 26. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
14 giorni, per anzianità fino a 5 anni;
17 giorni, per anzianità da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
22 giorni, per anzianità da oltre 10 anni e fino a 17 anni;
25 giorni, per anzianità oltre i 17 anni.
[...]

Art. 34. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 35. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 36. - Reclami e controversie.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali. la controversia stessa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori peri esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sulla interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 38. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed agli eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione» riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento delle rispettive Confederazioni.