Categoria: Cassazione penale
Visite: 14110

Cassazione Penale, 28 gennaio 2013, n. 4245 - Mobbing e aggressione verbale: ingiurie e minacce


 

 

 

 

Fatto

 

G. A. veniva condannato dal Giudice di pace di Mirandola con sentenza del 3 marzo 2009 alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile D. S. per i reati di ingiurie e minaccia.
Il tribunale di Modena, con sentenza emessa in data 25 novembre 2010, confermava la decisione di primo grado.
Con il ricorso per cassazione A. G. deduceva;
1) la erronea applicazione degli artt. 594 e 599 cod. pen. perché ricorrevano nel caso di specie sia l'esimente prevista dal primo comma dell'art. 599 cod. pen., essendovi state ingiurie reciproche, sia quella prevista dal secondo comma dell'articolo predetto perché il G. aveva reagito in stato d'ira a comportamenti provocatori del S., che per più mesi lo aveva sottoposto ad azioni di mobbing; i due, peraltro, si erano reciprocamente querelati.
2) La erronea applicazione della legge penale nella fattispecie dell'art. 612 cod. pen. perché la cd minaccia mirava a prevenire una azione illegittima del S.;
3) La mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva depositata il 31 ottobre 2012 il difensore del ricorrente insisteva sulla inosservanza degli artt. 594 e 599 cod. pen., avendo il tribunale escluso l'esimente della provocazione sul presupposto della mancanza di proporzionalità, la inosservanza dell'art. 612 cod. pen. ed il vizio della motivazione.

 

Diritto

 

Sono fondati i motivi del ricorso concernenti il reato sub A), mentre sono infondati i motivi relativi al reato di cui all'art. 612 cod. pen..
La motivazione in ordine alla esclusione delle esimenti di cui all'art. 599 cod. pen., applicabili soltanto al delitto di ingiuria e non anche a quello di minaccia, è effettivamente carente.
Infatti in presenza di una specifica deduzione dell'appellante, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto compiutamente vagliare tutti gli aspetti della vicenda, cosa che non è avvenuta, avendo compiuto il tribunale un mero rinvio alla motivazione del giudice di primo grado.
Ed in effetti nulla è stato detto in ordine alla possibile reciprocità delle ingiurie, cosa che appare ben possibile dalla stessa motivazione del giudice di primo grado, secondo il quale vi sarebbe stata una vera e propria aggressione verbale del S. in danno del G., alla quale avrebbe risposto quest'ultimo; si sarebbe dovuta chiarire e precisare la natura della cd aggressione verbale, apparendo verosimile che il ricorrente abbia risposto con ingiurie alle ingiurie del S..
Anche il profilo dell'altra esimente prevista dall'art. 599 cod. pen., ovvero quella della provocazione, non è in realtà affrontato dalla motivazione della sentenza di secondo grado.
In effetti dalla decisione di primo grado emerge che il S. avrebbe sottoposto il G. ad una vera e propria azione di mobbing, conclusasi poi con la predetta aggressione verbale; ciò avrebbe provocato la reazione stizzita del ricorrente.
Si sarebbe dovuto discutere allora della ingiustizia della pretesa azione di mobbing e della natura della cd aggressione verbale per verificare se tali condotte del S. potessero giustificare l'insorgere di uno stato d'ira e, quindi, escludere la punibilità dell'ingiuria.
Invece il tribunale, dimenticando di affrontare tali conferenti temi, si è soffermato soltanto su una pretesa sproporzione tra la condotta del S. e la reazione ingiuriosa del G., laddove la proporzione è richiesta dalla giurisprudenza per ravvisare eventualmente la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen., ma non per le esimenti di cui all'art. 599 cod. pen..
Le predette considerazioni impongono l'annullamento con rinvio al tribunale di Modena in diversa composizione della sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiurie sub A) per nuovo esame.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la minaccia profferita dal G. nei confronti del S. perché, come è noto, al delitto di cui all'art. 612 cod. pen. le esimenti di cui all'art. 599 cod. pen. non sono applicabili.
La minaccia "ti spacco la faccia" ha una certa gravità, anche se correttamente non è stato contestato il capoverso del predetto articolo 612 cod. pen., tenuto conto del contesto nel quale essa è stata pronunciata, perché è astrattamente tale da incutere timore.
Il dolo richiesto per tale reato è generico ed è, quindi, irrilevante il fine specifico che il soggetto attivo intende perseguire nei confronti del soggetto passivo.
Non può farsi riferimento alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente in tema di minaccia condizionata diretta non già a coartare la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenire una azione illecita dello stesso, perché nel caso di specie, come è lecito desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito, non si è trattato di minaccia condizionata ad una possibile futura azione illecita del S., ma di una reazione ad un atteggiamento del S. ritenuto illegittimo.
In ordine a tale capo della sentenza il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Le spese del grado vanno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame limitatamente al reato di cui al capo A) al tribunale di Modena; Rigetta il ricorso nel resto.