Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 6 ottobre 1953
Validità: 01.10.1953 - 30.09.1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Associazione Libera dei Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cgil, Unione Provinciale Italiana Lavoratori-Uil
Settori: Agroindustriale, Raccolta Olive, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Vitto.
Art. 2. - Durata dell’ingaggio.
Art. 3. - Spese di viaggio.
Art. 4. - Percorso.
Art. 5. - Modalità di pagamento.
Art. 6. - Lavoro donne e ragazzi.
Art. 7. - Dormitori.
Art. 8. - Giornate piovose.
Art. 9. - Ricuperi.
Art. 10. - Garanzia per la corresponsione delle retribuzioni.
Art. 11. - Trapasso o trasferimento dell’azienda.
Art. 12. - Discipline del lavoro.
Art. 13. - Durata.

Contratto collettivo di lavoro per la mano d’opera addetta alla raccolta delle olive, 6 ottobre 1953

L'anno millenovecentocinquantatrè addì sei del mese di ottobre in Lecce, nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], l’Associazione Libera dei Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti della Cgil [...], la Unione Provinciale Italiana Lavoratori Uil [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per la mano d’opera addetta alla raccolta delle olive della provincia di Lecce, integrativo di quello provinciale per i braccianti agricoli stipulato in Lecce il ottobre 1951, tenute presenti le norme di cui al contratto collettivo interprovinciale del 16 settembre 1937 riguardanti la mano d’opera in parola.

Art. 1. - Vitto.
Ai lavoratori che pernottano sull’azienda verrà corrisposta oltre alla paga in danaro prevista per la categoria nel contratto sopra indicato, una minestra calda (legumi, pasta asciutta, ecc.) ben condita al giorno.

Art. 6. - Lavoro donne e ragazzi.
Il lavoro di raccolta delle olive con la scala non potrà essere affidato alle donne ed ai ragazzi, d’ambo i sessi, di età inferiore agli anni 15 compiuti, quando sia pericoloso e particolarmente disagevole.
Non possono essere adibiti al lavoro di raccolta olive i ragazzi di ambo i sessi di età inferiore agli anni 12 compiuti e le donne che abbiano superato il 5° mese di gravidanza.

Art. 7. - Dormitori.
Per la mano d’opera che dorma sul posto di lavoro, il conduttore deve attrezzare i locali in modo che rispondano alle norme di cui all’art. 37 del Regolamento generale per l’igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1937, n. 530, e successive modificazioni.

Art. 9. - Ricuperi.
Nei casi previsti dall’articolo precedente è ammesso il ricupero, entro i sette giorni successivi, delle ore perdute ma retribuite, nel limite di due ore giornaliere; è ammesso ugualmente il ricupero quando si faccia la retribuzione a giornata.

Art. 12. - Discipline del lavoro.
I lavoratori nella prestazione della loro opera seguiranno le prescrizioni del titolare della azienda o di chi lo rappresenti sul posto di lavoro.
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