Categoria: 1958
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 maggio 1958
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Ausitra, l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie e Sfi, Filtat-Cisl, Uiltatt-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico-Cisnal
Settori: Trasporti, F.S. servizi in appalto, Operai

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Indennità di trasferta o rimborso spese.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Festività.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Cariche sindacali.
Art. 13. - Assenze.
Art. 14. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 19. - Preavviso.
Art. 20. - Indennità di licenziamento.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 22. - Indennità in caso di morte.
Art. 23. - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’impresa.
Art. 24. - Trattamento economico e qualifiche.
Art. 25.- Lavoro a cottimo.
• Carico c scarico carbone.
• Carico, scarico, piallatura, e foratura legnami, treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato.
• Officine.
Art. 26. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 27. - Indennità varie.
• Indennità sostitutiva di mensa.

• Indennità tossici.
• Indennità di zona malarica.
• Indennità per lavori antigienici.
• Indennità di disagiata sede.
• Indennità per lavori pesanti.
• Indennità di bicicletta.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Art. 30. - Trasferimento.
Art. 31. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Art. 32. - Norme disciplinari.
Art. 33. - Condizioni di miglior favore.
Art. 34. - Restituzione documenti di lavoro - Commissioni interne.
Art. 35. - Norma generale.
Art. 36. - Non collaborazione.
Qualifiche
Tabelle retribuzioni
Allegati
Allegato 1 Trattamento normativo ed economico per assunzioni occasionali lavori ai treni cantieri e cantieri iniezione lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato
Allegato 2 Accordo per gli addetti ai lavori di carico e scarico, treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato (integrativo al CCNL 22 maggio 1958), 19 febbraio 1959
Allegato 3 Accordo per il calcolo delle indennità tossici, antigienici e lavori pesanti, sulle indennità di licenziamento, preavviso, ferie e gratifica natalizia, agli addetti ai servizi in appalto della amministrazione delle FF.SS. (integrativo al CCNL 22 maggio 1958), 31 luglio 1959
Allegato 4 Accordo relativo alla regolamentazione del «cottimo» per il personale dei servizi in appalto presso le officine FF.SS. Comprese le officine deposito e squadre rialzo, 20 maggio 1953

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti a servizi in appalto dalla amministrazione delle Ferrovie dello Stato (contratto operai), 22 maggio 1958

Addì 22 maggio 1958 in Roma, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) [...], l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie [...] e le Organizzazioni dei lavoratori: Sindacato Ferrovieri Italiani [...], assistiti dal [...] rappresentante nazionale del Raggruppamento appalti ferroviari [...], Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico (Filtat) [...], assistita dalla Cisl [...], Unione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico (Uiltat) [...], assistiti dal[...]la Confederazione Unione Italiana del Lavoro
Addì 22 maggio 1958 in Roma, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) [...], l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale operaio (escluso quello addetto ai servizi di manovre nei porti di Genova, Napoli, Savona - soggetto alle norme di altro contratto collettivo di lavoro - ed altri eventuali per i quali, in mancanza di specifica regolamentazione, sarà provveduto a parte) addetto ai servizi in appalto dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Si chiarisce che con il termine «Impresa» le parti hanno inteso riferirsi sia alle Aziende che alle Cooperative esercenti servizi in appalto dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
All’atto dell’assunzione le Imprese possono, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia la durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere [...]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’Impresa nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze del servizio, tali turni siano disposti in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Per gli scarichini e i trasbordatori viaggianti, dato le caratteristiche ed esigenze tecniche del servizio, è stabilito il conguaglio quindicinali o mensile sino a pervenire alla media di orario normale di 9 o 10 ore giornaliere e rispettivamente di 54 o 60 ore settimanali. [...]
In relazione a particolari situazioni locali che non consentano integrale applicazione delle norme previste dal presente articolo per gli scarichini e i trasbordatori viaggianti, saranno stabilite caso per caso, a richiesta di una delle parti, deroghe a tali stesse norme tra le interessate Organizzazioni stipulanti.
Nel conteggio dell’orario debbono considerarsi compresi i periodi di tempo per gli accessori al treno in arrivo e partenza e viceversa, oltre che le ore di effettiva scorta.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario ed à luogo ad un compenso, quello disposto dalla Impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 5.
[...]
Si intende lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali; se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
[...]

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le. eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio, prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari all’8 per cento della paga conglobata di una giornata lavorativa.

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore che ha una anzianità di 12 mesi presso la Impresa, ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie pagato, pari a 17 giorni lavorativi.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non ne usufruisse per sua volontà, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l'orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata, e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 27. - Indennità varie.
Indennità sostitutiva di mensa.

Considerata la situazione di fatto e la impossibilità della istituzione di mense aziendali, si conviene la corresponsione di una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro di lire 120 ai lavoratori - compresi i capisquadra addetti accumulatore luce treni F.S. - in servizio nelle città di Napoli, Roma, Torino, Genova, Milano, Varese, Firenze, Venezia, Palermo, Bologna e Bari e di lire 100 allo stesso personale in servizio in ogni altra località.
La presente concessione sostituisce ed assorbe fino a concorrenza dei relativi importi le concessioni in vigore allo stesso titolo per accordi sindacali a carattere locale, ferme tuttavia restando le situazioni contrattuali locali di maggiore favore per i lavoratori sia in servizio che di nuova assunzione, come per gli appalti in corso e di nuova aggiudicazione.
Dal 20 aprile 1956 la indennità sostitutiva di mensa, nelle misure innanzi indicate, verrà considerata come elemento utile ai fini del calcolo della indennità sostitutiva di preavviso, di licenziamento, del trattamento di festività e di quello di ferie nonché della gratifica natalizia, in applicazione di quanto disposto dall’accordo interconfederale 20 aprile 1956.

Indennità tossici.
Rosta confermata in favore degli addetti a servizi accumulatori luce treni F.S. la corresponsione di una indennità di:
a) lire 12 orarie al personale (capisquadra, operai specializzati e manovali specializzati) addetto alla riparazione di batterie accumulatori che richiedono lo smontaggio e rimontaggio dei gruppi;
b) lire 5 orarie al personale addetto ad altri lavori, compresi i capisquadra ed esclusi i manovali addetti alla manipolazione batterie ed alla pulizia dei locali e mezzi d’opera;
c) lire 3 orarie, a titolo di indennità tossici e di disagio, ai manovali addetti alla manipolazione batterie ed alla pulizia dei locali e mezzi d’opera.
Agli altri lavoratori, esclusi quelli addetti ai servizi accumulatori, eventualmente esposti all’azione di sostanze tossiche, secondo le disposizioni di legge, allorché nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tossica ed igienica, prescritti dalla legge, possono derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi e delle mucose, sarà corrisposta una indennità di lire 5 orarie (v. allegati 2 e 3).

Indennità di zona malarica.
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità Sanitarie competenti, avrà diritto ad una indennità, la cui entità dovrà essere concordata tra le Organizzazioni sindacali competenti.
Si chiarisce che per «Organizzazioni sindacali competenti» debbono intendersi le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera interessati e in seconda istanza, le stesse parti stipulanti il presente contratto nazionale.
Per gli appalti di nuova aggiudicazione con svolgimento di gare a decorrere dal 1° aprile 1956, viene stabilito che ai lavoratori in servizio nelle località riconosciute di zona malarica dalla Amministrazione Ferroviaria nel trattamento economico degli agenti da essa dipendenti che prestano servizio nelle stesse località, sarà corrisposta una indennità di zona malarica nella misura di L. 24 per ogni giornata di presenza al lavoro.

Indennità per lavori antigienici.
A tutto il personale addetto alla pulizia delle vetture, camere a fumo, ceneratoi, tubiere, gabinetti, locomotrici, locomotori, automotrici, elettromotrici, locomotive, carri riscaldo, agli addetti ai monta-vagoni e dei montacarichi che lavorano in locali interrati (vedi Milano), ai battigriglia, ai servizi di spazzatura e pulizia, compresi i piazzali di Stazione, Uffici ed Officine e Depositi (la indennità, per il personale di Officine, non è cumulabile con l’eventuale trattamento di cottimo), andrà corrisposta una indennità di lire 25 per ogni giornata, di effettiva presenza al lavoro.
La stessa indennità di lire 25 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro andrà corrisposta al personale addetto alle lavorazioni di legname nero (cottura, autoclave, caldaie, manipolazione, mezzi trasporto carrelli, ecc.) ed al personale delle Officine dei cantieri di Livorno e Foligno.

Indennità per lavori pesanti.
Ai lavoratori addetti al carico e scarico smistamento merci e combustibili presso i Magazzini Approvvigionamenti, al carico e scarico e manipolazione carbone ed alla manipolazione e fornitura della sabbia ed a tutto indistintamente il personale della O.C.A. andrà corrisposta una indennità nella misura di lire 25 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori addetti ai servizi di accumulatori luce treni Ferrovie Stato le Imprese continueranno a fornire una divisa estiva composta da Pantalone e maglia ed una divisa invernale composta da Pantalone, giubbotto e bustina.
Ai lavoratori addetti a tutti gli altri servizi in appalto le Imprese sono tenute, due volte l’anno (normalmente a distanza di sei mesi l’una dall’altra), alla fornitura, a seconda dei servizi cui sono addetti, di una tuta o camiciotto o altra divisa di costo equivalente, facendosi rimborsare dal lavoratore, con trattenute quindicinali non superiori al 5 % della retribuzione, l’eventuale eccedenza di costo di ciascuna fornitura oltre il limite di lire 2.700.
Nel caso di partecipazione dei lavoratore al prezzo di acquisto della fornitura la quota a carico del lavoratore stesso non dovrà comunque superare il 20 % del costo e l’acquisto sarà fatto dall’impresa previe intese con la Commissione Interna.
Qualora il rapporto di lavoro dovesse venire comunque a cessare entro i primi quattro mesi dalla assegnazione dell’indumento lo stesso resterà di proprietà del lavoratore, previo rimborso all'impresa di un 30 % sull’importo di partecipazione della stessa al prezzo di acquisto.
Trascorso tale periodo l’indumento resterà di proprietà del lavoratore, senza rimborso alcuno all’impresa.
L’importo di partecipazione annua dell’impresa al prezzo di acquisto degli indumenti di lavoro si intende ragguagliato ad ima spesa giornaliera di lire 20. Tale importo costituirà la «indennità sostitutiva dell’indumento di lavoro» da corrispondersi ai lavoratori per ogni giornata di lavoro nei casi in cui le condizioni dell’appalto non offrano alle parti interessale (Impresa e lavoratori) la possibilità e convenienza di fornitura dell’indumento (appalti occasionali o di breve durata o non regolati da contratti e simili).
Data l’origine e la finalità di tale indennità, la stessa non concorre alla formazione della retribuzione al fine del trattamento economico per ferie, indennità di licenziamento, gratifica natalizia e simili.
I lavoratori sono tenuti ad indossare in servizio l’indumento loro fornito dalla Impresa ed a mantenerlo pulito ed in buono stato, come pure sono tenuti a curare la buona conservazione di altri indumenti, se loro affidati.
Gli obblighi e gli oneri derivanti alle Imprese dalla concessione in parola si intendono aggiuntivi e non sostitutivi di quelli allo stesso titolo od a titolo consimile stabiliti per eventuale prescrizione del capitolato di appalto.
L’Impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.

Art. 31. - Trattamento personale femminile e gestanti.
Alle lavoratrici che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 32. - Norme disciplinari.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso 1 superiori anche indiretti, e corretto verso i colleghi di lavoro e dipendenti.
I superiori, e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1. Il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo.
2. La multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) sia sorpreso a fumare nei locali dove è prescritto il divieto o durante il lavoro;
d) tenga un contegno inurbano o scorretto verso il pubblico.
e) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’impresa.
[...]
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
3. La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4. Il licenziamento immediato, senza alcuna indennità, che può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida di macchine a persona non autorizzata al guidare;
f) ometta di fare rapporto al rientro del carro o della macchinai per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa; in questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi;
g) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 34. - Restituzione documenti di lavoro - Commissioni interne.
[...]
Per le Commissioni Interne, si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Art. 35. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 36. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di «non collaborazione» riservandosi di uniformarsi all’atteggiamento di tali stesse Confederazioni.

Allegati
Allegato 2 Accordo per gli addetti ai lavori di carico e scarico, treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato (integrativo al CCNL 22 maggio 1958), 19 febbraio 1959

In relazione a quanto convenuto al punto XII dell'accordo 22 maggio 1958, per la proroga ed il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 1° marzo 1956 per gli addetti ai servizi in appalto dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, circa il riesame della regolamentazione per gli addetti ai treni cantieri, ecc.; dopo ampia discussione è stato stabilito quanto appresso.
[...]
III.
Art. 27. - Fermo restando la situazione di fatto fino al 31 marzo 1959, in deroga a quanto previsto circa i criteri per la corresponsione della indennità tossici nonché della indennità per lavori antigienici, dalla data del 1° aprile 1959 le due indennità nella misura complessiva di L. 65 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro andranno corrisposte a tutto il personale addetto ai treni cantieri e cantieri iniezioni legnami.
IV.
Quanto stabilito con il presente accordo fa parte integrante dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro.