Categoria: 1958
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 maggio 1958
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Ausitra, Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie e Sfi, Fltat-Cisl, Uiltat-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico-Cisnal
Settori: Trasporti, F.S. servizi in appalto, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categoria degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzioni.
Art. 13. - Indennità di scala mobile.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trasferimenti.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Art. 21. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Disciplina del lavoro - Diritti e doveri delle parti.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Previdenza.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Decadimento del limite della retribuzione.
Art. 29. - Dimissioni.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di impresa.
Art. 31. - Certificato di lavoro.
Art. 32. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 33. - Sostituzione degli usi.
Art. 34. - Controversie.
Art. 35. - Norme speciali.
Art. 36. - Norme generali.
Art. 37. - Decorrenza e durata.
Tabelle stipendi

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati addetti a servizi in appalto dalla amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 22 maggio 1958

Addì 22 maggio 1958 in Roma, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) [...], l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie [...] e le Organizzazioni dei lavoratori: Sindacato Ferrovieri Italiani [...], Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico (Filtat) [...], assistita dalla Cisl [...], Unione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliaria Traffico (Uiltat) [...], assistiti dal[ ...]la Confederazione Unione Italiana del Lavoro.
Addi 22 maggio 1958 in Roma, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) [...], l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e Secondarie [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale impiegatizio (escluso quello addetto a servizi di manovre nei porti di Genova, Napoli, Savona soggetto alle norme di altro contratto collettivo di lavoro - ed altri eventuali per i quali, in mancanza di specifica regolamentazione, sarà provveduto a parte) addetto ai servizi in appalto dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Si chiarisce che con il termine «Impresa» le parti hanno inteso riferirsi sia alle Aziende che alle Cooperative esercenti servizi in appalto per conto della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezioni fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 45 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’articolo 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ad a sensi dell’articolo 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerarsi personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di la categoria.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’articolo 9 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dall’impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà dì domenica, salve le eccezioni di legge. [...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[...]

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione (stipendio e scala mobile), non inferiore a:
18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
21 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 2 e fino a 10 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per gli impiegati che da località non malariche vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.
Fermo restando quanto innanzi sino alla cessazione di validità degli appalti in corso, per gli appalti di nuova aggiudicazione, con svolgimento di gare a decorrere dal 1° aprile 1956, agli impiegati in servizio nelle località riconosciute di zona malarica dall’Amministrazione ferroviaria nel trattamento economico degli agenti da essa dipendenti che prestano servizio nelle stesse località, sarà corrisposta una indennità di zona malarica nella misura di L. 24 per ogni giornata di presenza al lavoro.

Art. 20. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’impresa deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 % di essa nei 2 mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza cui l’impresa è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro - Diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalie leggi e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario o strumenti e quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 34. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’impresa tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 35. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’impresa, sempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 36. - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.