Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2013, n. 2578 - Infortunio per utilizzo di una trave in legno come ariete


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1668/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto



(Omissis) è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Marsala- sezione distaccata di Mazara del Vallo- per rispondere del reato di cui agli articoli 110, 590, articolo 583 cod. pen., comma n. 1 e della contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 4 e 35 perchè, in data (Omissis), quale datore di lavoro e capo cantiere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e con violazione di legge, in particolare delle norme di cui all'articolo 4, commi 2 e 5, lettera d) e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 2 cagionava lesioni personali gravi a (Omissis), operaio alle sue dipendenze, il quale utilizzando come ariete una trave in legno per staccare un concio di tufo da una parete da demolire, dopo la caduta del tufo veniva colpito di rimbalzo dalla stessa trave al mento, riportando lesioni guarite in tempo superiore ai quaranta giorni.

Con sentenza del 19.12.08 il Tribunale di Marsala -sezione distaccata di Mazara del Vallo- in composizione monocratica aveva dichiarato (Omissis) colpevole del reato di lesioni colpose gravi, unitamente agli altri coimputati e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione (pena estinta per effetto dell'indulto), oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile che liquidava in dispositivo. Dichiarava invece non doversi procedere in ordine alla contravvenzione contestatagli perchè estinta per prescrizione.

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello il difensore del (Omissis), unitamente al difensore degli altri imputati. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 18.03.2010, per quanto attiene alla posizione di (Omissis), confermava la sentenza impugnata e lo condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonchè al pagamento in favore della parte civile costituita delle spese del grado liquidate come in dispositivo.

Avverso la predetta sentenza il (Omissis), a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in cassazione, chiedendone l'annullamento, e la censurava per il seguente motivo:

1) inosservanza delle norme processuali in relazione agli articolo 157, comma 1, articolo 160, commi 1 e 4 e articolo 161 c.p., comma 2.

Lamentava sul punto il ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, dal momento che dalla data di consumazione del reato ((Omissis)) al momento del deposito della motivazione della sentenza in grado di appello erano trascorsi oltre sette anni e sei mesi, tempo questo che estingue il reato in contestazione.

Diritto



Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato. Alla data della pronuncia di secondo grado,il 18.03.2010 (nessun rilievo ha infatti la circostanza che la sentenza in questione sia stata depositata soltanto in data 4.11.2011), non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione.

Il reato contestato al (Omissis) è stato infatti commesso in data (Omissis). Peraltro, in considerazione dei molteplici periodi di sospensione (377 giorni), il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei, è decorso non già in data 12.01.2010, bensì soltanto in data 24.01.2011, successivamente quindi alla pronuncia della sentenza di appello.

In data odierna tale termine sarebbe decorso.

Peraltro questa Corte non può dichiarare la prescrizione del reato, non essendo ammissibile il ricorso diretto soltanto ad ottenere la dichiarazione di prescrizione.

Il ricorso proposto pertanto è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.