Tipologia: CCPL
Data firma: 23 novembre 1958
Validità: 23.11.1958 - 22.11.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Avellino, Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Avellino, Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl
Settori: Agroindustriale, Raccolta olive, Avellino

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 4. - Retribuzione.
Art. 5. - Vitto.
Art. 6. - Cassetta dì medicazione.
Art. 7. - Alloggi.
Art. 8. - Spese di viaggio ed indennità di percorso.
Art. 9. - Indennità di caropane.
[rinvio]
[durata]

Contratto collettivo di lavoro per i raccoglitori e le raccoglitrici di olive della provincia di Avellino, 23 novembre 1958

L’anno millenovecentocinquantotto, il giorno ventitré del mese di novembre, presso la sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Avellino [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Avellino [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (Cisl) [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i raccoglitori e le raccoglitrici di olive della provincia di Avellino.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di otto ore distribuite secondo le consuetudini locali. In ogni caso valgono le condizioni di maggior favore per i la-voratori.

Art. 2. - Assunzioni.
[...]
Non possono essere assunti i ragazzi e le ragazze di età inferiore a 14 anni.

Art. 3. - Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro effettuato oltre le otto ore giornaliere sarà considerato straordinario. Il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabile necessità per cui la sua mancata esecuzione pregiudichi il raccolto del prodotto, e dovrà essere, di volta in volta, concordato con i lavoratori interessati o con i loro rappresentanti.
Il lavoro straordinario non potrà mai superare le due ore.
[...]

Art. 5. - Vitto.
Senza dar luogo a detrazioni ed in aggiunta alla paga il datore di lavoro ha l’obbligo di somministrare il vitto giornaliero consistente in:
una minestra calda;
500 grammi di pane;
100 grammi di companatico;
mezzo litro di vino.
[...]
Il datore di lavoro è obbligato a provvedere, con personale a suo carico, alla confezione del pasto caldo.

Art. 6. - Cassetta dì medicazione.
È obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione, sul luogo di lavoro, una cassetta di medicazione per i primi soccorsi in caso di infortunio.

Art. 7. - Alloggi.
Il datore di lavoro dovrà provvedere a dare alloggio ai lavoratori costretti a pernottare nell’azienda.
I dormitori degli uomini dovranno essere divisi da quelli delle donne. I locali adibiti a tale uso dovranno rispondere alle norme igieniche e sanitarie prescritte dalla legge.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al contratto integrativo provinciale per i braccianti avventizi.