Categoria: 1958
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Tipologia: CCPL
Data firma: 17 dicembre 1958
Validità: Campagna 1958-1959
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori di Reggio Calabria e Federbraccianti, Fisba, Cisl
Settori: Agroindustriale, Raccolte olive, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Richiesta ed assunzione della mano d’opera.
Art. 2. - Lavoratori forestieri.
Art. 3. - Trasporto lavoratori.
Art. 4. - Durata dell’ingaggio.
Art. 5. - Indennità di percorso.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Retribuzioni.
Art. 9. - Scelta del sistema.
Art. 10. - Interruzioni.
Art. 11. - Garanzia.
Art. 12. - Trapasso o trasferimento d’azienda.
Art. 13. - Trasporto e sollevamento pesi.
Art. 14. - Pagamento salari.
Art. 15. - Cassetta di medicazione.
Art. 16. - Controversie.

Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alla raccolta e alla frangitura delle olive nella provincia di Reggio Calabria 1958-1959, 17 dicembre 1958

Addì 17 dicembre 1958, nella sede dell’ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Reggio Calabria, alla presenza del Capo Servizio per i rapporti di lavoro dott. Gildo Dieni, tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori di Reggio Calabria [...] e la Federbraccianti [...], assistiti dal [...] Segretario Responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria, la Fisba, rappresentata agli effetti del presente contratto dal[...]la Confederazione Italiana Sindacale dei Lavoratori (Cisl), la Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori (Cisl) [... ], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti alla raccolta e frangitura delle olive della Provincia di Reggio Calabria nella campagna 1958-1959.

Art. 2. - Lavoratori forestieri.
[...]
Il datore di lavoro fornirà agli stessi un alloggio igienico ed abitabile. Il dormitorio degli uomini deve essere separato da quello delle donne.

Art. 3. - Trasporto lavoratori.
Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con mezzi propri al trasporto della mano d’opera dal Comune di residenza al posto di lavoro. I mezzi devono essere autorizzati per il trasporto di persone.
Il datore di lavoro qualora dovesse servirsi di mezzi non coperti da assicurazione per danni causati a persone, è civilmente responsabile.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro per la raccolta e abbacchiatura delle olive è così distribuita: gennaio, febbraio, novembre e; dicembre: ore 7; marzo, aprile, maggio, ottobre: ore 8.
L’orario normale per i frantoiani di ore 10 giornaliere.

Art. 9. - Scelta del sistema.
Il sistema di raccolta verrà scelto dal datore di lavoro. Deve essere comunicato alle raccoglitrici all’atto della loro assunzione.

Art. 13. - Trasporto e sollevamento pesi.
Si fa richiamo alle disposizioni di legge.

Art. 15. - Cassetta di medicazione.
È fatto obbligo ai datori di lavoro di tenere sul luogo di lavoro una cassetta di medicazione per i primi soccorsi in caso di infortunio.

Art. 16. - Controversie.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale sarà demandata, per il tentativo di amichevole componimento, ai rappresentanti locali delle Organizzazioni contraenti e in caso di disaccordo in sede comunale, ai rappresentanti sindacali provinciali.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni Provinciali contraenti per il sollecito amichevole componimento.