Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo
Data firma: 3 luglio 2012
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil Piemonte
Settori: Industria, Piemonte
Fonte: CISL- Piemonte


Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Formazione dei lavoratori
Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte


Premesso che:
• l’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede:
- al comma 1, che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al comma 12, che tale formazione debba avvenire “in collaborazione” con gli Organismi Paritetici, qualora presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro;
• per espresso rinvio del legislatore, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono stati individuati con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012;
• con particolare riferimento alla collaborazione degli Organismi Paritetici, l’Accordo Stato/Regioni prevede che essa debba essere richiesta in via preventiva e che destinatari della richiesta possano essere i soli Organismi Paritetici aventi le competenze ed i requisiti di rappresentatività di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee), del Decreto Legislativo n. 81/2008;
• in seguito alla stipula dell’Accordo del 23 novembre 2010 tra la Confindustria Piemonte (in nome e per conto delle Associazioni territoriali piemontesi aderenti a Confindustria) e Cgil, Cisl e Uil, su tutto il territorio regionale è stata ripristinata l’operatività degli Organismi Paritetici Provinciali istituiti ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995;
• gli Organismi Paritetici suddetti sono in possesso delle competenze e dei requisiti di rappresentatività previsti dal legislatore e dall’intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni,
ravvisata l’opportunità di
• definire le modalità e gli strumenti con i quali sostanziare la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali piemontesi nella formazione sulla sicurezza dei lavoratori occupati nelle aziende rientranti nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, al fine di favorire la puntuale osservanza, da parte di queste ultime, delle disposizioni di legge e dell’Accordo Stato/Regioni;
• garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, anche sul versante della formazione, con riguardo alle differenze di genere;
• istituire, in una logica di rete, una sede di coordinamento a livello regionale dei predetti Organismi, nelle more della revisione del citato Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil,
si conviene quanto segue:

A. Procedura di collaborazione
Ai fini di quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008, si definiscono come da documentazione allegata, che costituisce parte integrante della presente intesa:
• il Comunicato illustrativo della procedura per richiedere la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali piemontesi del sistema Confindustria, al quale le Parti firmatarie dovranno dare adeguata diffusione tramite i propri canali informativi istituzionali;
• i moduli per la richiesta di collaborazione e per la consuntivazione delle attività formative svolte, da allegare al Comunicato;
• il documento recante le “Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori” (e relativi allegati), da inviare alle aziende interessate in seguito alla loro richiesta di collaborazione. Sarà cura delle Parti firmatarie provvedere, ove necessario, all’aggiornamento della predetta documentazione.
La collaborazione potrà essere richiesta sia da aziende aderenti alle Associazioni territoriali piemontesi di Confindustria, sia da aziende non aderenti, a condizione che operino sul territorio regionale, appartengano al settore industria e dei servizi per l’industria e non aderiscano ad altri sistemi associativi che abbiano istituito Organismi Paritetici aventi le competenze ed i requisiti di rappresentatività previsti dal legislatore e dall’Accordo Stato/Regioni.
Su apposita richiesta, e compatibilmente con le proprie caratteristiche, i singoli Organismi Paritetici Provinciali potranno prendere in considerazione forme di “collaborazione” ulteriori, mirate a specifiche esigenze delle imprese interessate.
Le Parti si impegnano a definire, successivamente alla stipula del presente Accordo, un’analoga procedura per la formazione degli RLS, che ai sensi del citato art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 deve svolgersi, al pari di quella dei lavoratori, in collaborazione con gli Organismi Paritetici.

B. Coordinamento degli Organismi Paritetici Provinciali
Nelle more della revisione della Parte II dell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, relativa alla disciplina degli Organismi Paritetici, si istituisce il “Coordinamento Regionale degli Organismi Paritetici Provinciali piemontesi”, composto da tre rappresentanti di parte datoriale e da tre rappresentanti di parte sindacale.
Al Coordinamento Regionale sono assegnati compiti di:
a) coordinamento degli Organismi Paritetici Provinciali, esclusivamente ai fini del reciproco scambio di informazioni, iniziative ed esperienze;
b) tenuta dei rapporti, in nome e per conto ed in stretto raccordo con gli stessi Organismi, con la Regione Piemonte, il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 81/2008, l’Inail e, in generale, tutti i soggetti istituzionali operanti a livello regionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;
Si conviene come segue la prima composizione del Coordinamento Regionale:
Isabella Antonetto, Confindustria Piemonte;
Roberto Rinaldi, Unione industriale Torino;
Daniele Bertolotti, Confindustria Cuneo;
Laura Seidita (Componente Effettivo) e Graziella Silipo (Componente Supplente), Cgil Piemonte;
Marcello Maggio (Componente Effettivo) e Giuseppe Baffert (Componente Supplente), Cisl Piemonte;
Lorenzo Cestari (Componente Effettivo) e Patrizia Vario (Componente Supplente), Uil Piemonte.
La sede del Coordinamento Regionale sarà situata presso la Confindustria Piemonte, via Morosini 19, 10128 Torino, che assumerà i compiti di segreteria (tel 011 549246, fax 011 5175204, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Il componenti del Coordinamento Regionale resteranno in carica fino alla revisione dell’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, Parte II, ed alla conseguente ricostituzione dell’organismo Paritetico Regionale piemontese.
In occasione della riunione di insediamento, il Coordinamento Regionale procederà alla definizione del proprio Regolamento operativo.

Ai fini della loro migliore diffusione all’interno ed all’esterno del sistema associativo, i contenuti del presente Accordo saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso i canali informativi istituzionali delle Parti firmatarie.

Torino, 3 luglio 2012
Confindustria Piemonte (*)
Cgil Piemonte
Cisl Piemonte
Uil Piemonte


(*) In nome e per conto di: Unione Industriale di Torino, Confindustria Alessandria, Unione Industriale della Provincia di Asti, Unione Industriale Biellese, Confindustria Canavese, Confindustria Cune, Associazione Industriali di Novara, Unione Industriali del Verbano, Cusio, Ossola, Confindustria Vercelli Valsesia.


Allegato 1 all’Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte del 3 luglio 2012 - Schema di comunicato sulla procedura di “collaborazione” nella formazione dei lavoratori

Confindustria Piemonte (in nome e per conto delle Associazioni territoriali piemontesi aderenti a Confindustria) e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte
Comunicato
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Modalità di “collaborazione” degli Organismi Paritetici Provinciali piemontesi ai sensi dell’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008

L’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) stabilisce:
• al comma 1, che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• al comma 12, che tale formazione deve avvenire “in collaborazione” con gli Organismi Paritetici, qualora presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività lavorativa.
Per espresso rinvio del legislatore, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono stati individuati con Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012 ed entrato in vigore il successivo 26 gennaio1.
Tale Accordo dispone, in particolare, che ai lavoratori in quanto tali debba essere erogata, in occasione dell’assunzione o di variazioni che interessino l’attività lavorativa svolta, una formazione sia di carattere generale, sia sui rischi specifici, soggetta ad aggiornamento con cadenza quinquennale.
Con riferimento alla collaborazione degli Organismi Paritetici, l’Accordo Stato/Regioni dispone, inoltre, che:
• essa debba essere preventivamente richiesta all’Organismo Paritetico presente nel territorio/settore di pertinenza dell’azienda;
• destinatari della richiesta possano essere i soli Organismi Paritetici aventi le competenze ed i requisiti di rappresentatività di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e quindi, in particolare, i soli Organismi Paritetici istituiti nell’ambito di sistemi associativi comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;
• a fronte di una specifica e preventiva richiesta di collaborazione, ove l‘Organismo Paritetico interpellato dia conseguente riscontro entro i quindici giorni successivi, l’azienda debba tener conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività formative, pur non essendo vincolata ad affidarne il materiale svolgimento all’Organismo medesimo.
Allo scopo di dare seguito alle previsioni di legge e dell’Accordo, il sistema associativo di Confindustria e Cgil/Cisl/Uil hanno definito come segue, a livello piemontese, le modalità con le quali sostanziare la “collaborazione” degli Organismi Paritetici Provinciali di loro emanazione, nella logica di fondo di facilitare alle imprese la corretta osservanza delle disposizioni in vigore.

1 Il testo dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori è consultabile sul sito Internet della Conferenza Stato/Regioni (www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034472_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf

1. Richiesta di “collaborazione”

In coerenza con le previsioni dell’Accordo Stato/Regioni, la collaborazione va preventivamente richiesta all’Organismo Paritetico della provincia in cui opera l’azienda (v. elenco allegato).
Possono presentare richiesta di collaborazione sia le aziende aderenti all’Associazione territoriale di Confindustria alla quale l’Organismo Paritetico fa riferimento, sia quelle non associate, a condizione che operino nella stessa provincia, appartengano al settore industria e dei servizi per l’industria e non aderiscano ad altri sistemi associativi che abbiano istituito Organismi Paritetici aventi le competenze ed i requisiti di rappresentatività richiesti dal legislatore e dall’Accordo Stato/Regioni.
La collaborazione potrà essere richiesta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008, solo in relazione ai programmi formativi rivolti ai lavoratori in quanto tali e non anche alla formazione delle altre figure che abbiano compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La richiesta dovrà essere formalizzata tramite l’allegato “Modello Richiesta Collaborazione”, da trasmettere al recapito e-mail dell’Organismo Paritetico (in attesa dell’implementazione di un’apposita procedura informatica) almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio dei corsi, debitamente compilato e sottoscritto dal datore di lavoro o da altro soggetto da questi delegato. Qualora l’attivazione dei corsi formativi sia prevista nei periodi 15 agosto/15 settembre, ovvero 15 dicembre/15 gennaio, la richiesta di collaborazione dovrà essere presentata, rispettivamente, entro il 31 luglio ed il 30 novembre.
Una volta trasmesso, il “Modello Richiesta Collaborazione” - che reca, in particolare, l’indicazione a preventivo delle attività formative pianificate nell’ambito di un determinato arco temporale - vale per l’intero periodo considerato, e limitatamente ad esso, senza che vi sia la necessità di integrarne i contenuti in occasione, ad esempio, dell’assunzione di nuovi lavoratori o di trasferimenti/cambi mansione intervenuti in tale periodo (e ciò in considerazione del fatto che, a conclusione delle attività formative, è previsto l’invio del modulo di cui al successivo punto 3, recante la descrizione a consuntivo della formazione erogata).
Resta invece fermo che, ove si debba dare corso a successive pianificazioni di periodo, dovrà essere utilizzato un nuovo Modello.

2. Riscontro da parte dell’Organismo Paritetico
Alla prima richiesta di collaborazione l’Organismo Paritetico darà seguito, entro i15 giorni successivi e sempre via e-mail, mediante inoltro all’azienda di un documento recante le “Linee di indirizzo” concordate, a livello regionale, dalle Associazioni datoriali aderenti a Confindustria e da Cgil, Cisl, Uil.
Si tratta di indicazioni sostanzialmente preordinate, in una logica di servizio, ad agevolare le aziende nell’erogazione ai propri lavoratori di una formazione conforme alle previsioni di legge e dell’Accordo Stato/Regioni, mettendo a fattor comune gli elementi essenziali da esse desumibili.
In coerenza con quanto previsto dallo stesso Accordo, l’azienda dovrà tener conto di tali indicazioni nella realizzazione delle attività formative.
Forme di collaborazione diverse da quella come sopra descritta e maggiormente mirate alle esigenze di singole imprese (ad esempio, in sede progettuale e/o di docenza), potranno essere prese in considerazione solo su specifica e motivata richiesta e, in ogni caso, compatibilmente con le caratteristiche e l’assetto strutturale dell’Organismo Paritetico a cui l’azienda si sia rivolta.

3. Consuntivazione della formazione erogata
Al termine del periodo a cui è riferita la richiesta di collaborazione, le aziende dovranno fornire, tramite l’allegato “Modello Consuntivo Attività”, da inoltrare all’Organismo Paritetico nel termine di 30 giorni, la descrizione di dettaglio delle attività formative svolte.
La restituzione del questionario, debitamente compilato:
• consentirà di registrare la formazione realizzata sulla base delle predette “Linee di indirizzo”;
• sarà, inoltre, condizione necessaria per riscontrare eventuali, ulteriori richieste di collaborazione da parte della stessa azienda.

In sede di prima applicazione, le “Linee di indirizzo” ed il “Modello Consuntivo Attività” saranno inviati anche alle aziende che abbiano chiesto la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali piemontesi del sistema Confindustria prima della diffusione del presente comunicato ed anche nel caso in cui nei confronti delle stesse sia stato fatto decorrere il termine del silenzio- assenso previsto dall’Accordo Stato/Regioni.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i singoli Organismi Paritetici Provinciali potranno essere utilmente contattati ai recapiti e-mail indicati in allegato.

Elenco Organismi Paritetici Provinciali



Istruzioni per la compilazione del “Modello consuntivo attività”



Modello Consuntivo Attività


Istruzioni per la compilazione del "Modello Consuntivo attività"
Compilare i soli campi di interesse, in funzione della tipologia di formazione svolta (generale e/o specifica e/o di aggiornamento).
Nelle tabelle "Dettaglio corsi":
• compilare un rigo per ogni edizione del corso, qualora siano state più di una;
• nella colonna LUOGO, indicare azienda in caso di svolgimento interno del corso, oppure presso ... , in caso di svolgimento esterno;
• nella colonna N.° LAVORATORI FORMATI indicare sotto M e F il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore di formazione previsto; nella colonna TIPOLOGIA CONTRATTUALE, indicare dipendente, somministrato o altro (nel caso di lavoratori in distacco, collaboratori a progetto, ecc.):
• nella colonna SOGGETTO FORMATORE, indicare azienda se l'organizzazione del corso è stata a cura dell'azienda stessa; diversamente, indicare il soggetto formatore esterno (Agenzia formativa, Società di consulenza, ecc.);
• nella colonna DOCENZA/E, indicare interna o esterna (in caso di docenza affidata dall'azienda ad un docente esterno, o fornita direttamente dal soggetto formatore, se diverso dall'azienda);
• nella colonna MODALITÀ, indicare, a seconda dei casi, aula, e-learning o altra metodologia didattica eventualmente utilizzata;
• nella colonna VERIFICA FINALE, indicare il tipo di verifica eventualmente effettuata (es., colloquio o test); in assenza di verifica, indicare semplicemente NO.


Allegato 2 all’Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte del 3 luglio 2012 - Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori
Confindustria Piemonte (in nome e per conto di tutte le Associazioni territoriali piemontesi aderenti a Confindustria) e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte
Linee di indirizzo per la formazione dei Lavoratori in materia dì Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.)
1ª Edizione - Giugno 2012

Premessa
L’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede, al comma 1, che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Su rinvio dello stesso legislatore, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati individuati da un apposito Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni, siglato il 21 dicembre 2011 ed in vigore dal 26 gennaio 20121.
In attuazione del dettato di legge, ed in particolare del comma 12 del citato art. 37, tale Accordo ha precisato che:
• la formazione dei lavoratori deve avvenire “in collaborazione” con gli Organismi Paritetici, qualora presenti nel settore/territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, dovendosi intendere per tali solo quelli istituiti nell’ambito di sistemi associativi comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;
• tale collaborazione deve essere preventivamente richiesta dall’azienda all’Organismo Paritetico di riferimento e che ove quest’ultimo dia conseguente riscontro nel termine di quindici giorni, delle relative indicazioni occorrerà tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività formative.
Con Accordo del 3 luglio 2012, il sistema associativo di Confindustria in Piemonte e Cgil, Cisl, Uil regionali hanno concordato le modalità con le quali deve essere richiesta, da parte delle aziende interessate, la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali di loro riferimento ed hanno individuato nelle presenti Linee di indirizzo la forma nella quale sostanziare tale collaborazione.
La logica di fondo in cui si sono mosse le Parti sociali è stata quella di mettere a fattor comune gli elementi essenziali desumibili dalle disposizioni di legge e dall’Accordo Stato/Regioni, facilitandone la puntuale osservanza.
Si è ritenuto, infatti - anche in considerazione delle caratteristiche e delle competenze del sistema della bilateralità piemontese - che la miglior forma di collaborazione sia quella di mettere a disposizione delle imprese una sorta di “memorandum” da osservare e conservare.
In sostanza, si è partiti dal presupposto che il rispetto delle coordinate di massima contenute nel presente documento possa agevolare le aziende nell’erogazione ai propri lavoratori di una formazione conforme alla legge.

1 Il testo dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori è consultabile sul sito Internet della Conferenza Stato/Regioni (www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034472_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf

Cosa si intende per “formazione” e chi è tenuto ad erogarla
La formazione è definita dal legislatore (art. 2, comma 1, lettera aa, del Decreto Legislativo n. 81/2008) come il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Diversamente dalla “informazione”2, finalizzata a fornire semplici elementi di conoscenza, la “formazione” è dunque l’attività attraverso la quale i datori di lavoro devono erogare ai propri lavoratori le competenze necessarie per:
• lavorare in sicurezza e cioè con piena conoscenza del proprio ambito lavorativo e dei rischi ad esso connessi;
• in parallelo, porsi come “soggetti attivi” della prevenzione, in grado di interagire con le altre figure aziendali.
Proprio in virtù di tali caratteristiche, l’Accordo Stato/Regioni precisa che la formazione dei lavoratori stranieri deve assicurare l’effettiva comprensione dei contenuti erogati (v. infra)
Va inoltre evidenziato, in proposito, che la prospettiva di genere applicata alla salute e sicurezza sul lavoro emerge con grande evidenza in più articoli del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ed in particolare negli articoli 1, 6, 8, 11, 28 e 40). Occorre, quindi, che a questa tematica sia dedicata particolare attenzione in tutte le fasi che concorrono al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici, comprese l’informazione e la formazione, che già in sede di programmazione e definizione dei fabbisogni devono contenere la prospettiva di genere.
I soggetti sui cui ricade l’obbligo formativo sono il datore di lavoro ed i dirigenti, questi ultimi in funzione delle attribuzioni e competenze ad essi conferite (art. 18, comma 1, lettera l, del Decreto Legislativo n. 81/2008). In caso di inadempienza, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Anche in capo agli stessi lavoratori, peraltro, è posto un obbligo ben preciso e cioè quello di partecipare ai programmi di formazione (e di addestramento) organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h, del Decreto Legislativo n. 81/2008). L’inadempimento di tale obbligo, ove rilevato in sede ispettiva, può essere punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.

2 L’informazione è definita dal Decreto Legislativo n. 81/2008 come il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro" (art. 2, comma 1, lettera bb).

A quali lavoratori va erogata la formazione
Con il termine “lavoratore”, il Decreto Legislativo n. 81/2008 (art. 2, comma 1, lettera a) definisce la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”. Non rileva, pertanto, il rapporto di dipendenza gerarchica dall’azienda, ma il semplice fatto che il lavoratore sia inserito nell’organizzazione del lavoro e sia soggetto alle direttive di quest’ultima, ancorché non dipendente.
Ne consegue che l’obbligo formativo riguarda, a termini di legge, tutti i lavoratori che prestino la loro attività nel contesto aziendale, compresi quelli in somministrazione o in distacco ed i collaboratori a progetto che operino presso i locali dell’impresa, tanto per citare le casistiche più ricorrenti.
Per quanto concerne, in particolare, i lavoratori in somministrazione, l’Accordo Stato/Regioni precisa che:
• il somministratore e l’utilizzatore possono concordare di porre a carico del primo la formazione generale dei lavoratori ed a carico del secondo quella specifica di settore (v. infra);
• in difetto di accordi di tal genere, è a carico del somministratore la sola formazione concernente le attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività alla quale i lavoratori verranno avviati, sempre che il contratto di somministrazione non la ponga a carico dell’utilizzatore, mentre ogni altro obbligo formativo è in capo a quest’ultimo.

Quale formazione va erogata ai lavoratori
La formazione disciplinata dall’Accordo Stato/Regioni è, essenzialmente, quella prevista dall’art. 37, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed è quindi riferita:
• ai concetti di base ed all’organizzazione della sicurezza all’interno e all’esterno dell’azienda (formazione “generale”);
• ai rischi connessi alle mansioni svolte dai lavoratori nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure/procedure di prevenzione e protezione, con riferimento al comparto a cui l’azienda appartiene (formazione “specifica”).
Oltre ai moduli di formazione generale e specifica, l’Accordo prevede anche una formazione di aggiornamento, da erogare con cadenza quinquennale.

Formazione generale - La formazione generale deve avere una durata non inferiore a 4 ore (per tutti i settori di attività) ed essere declinata secondo i contenuti minimi espressamente individuati dall’Accordo.
La sottostante tabella riporta una possibile articolazione del modulo formativo, da sviluppare in funzione delle caratteristiche e dell’assetto strutturale dell’azienda:

ARGOMENTI

DURATA IN ORE

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione3

1

Organizzazione della prevenzione aziendale

2

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

1

Verifica (consigliata)

Per quel che concerne la fase di verifica, si fa rinvio a quanto successivamente precisato nel paragrafo relativo all’organizzazione della formazione.
il modulo di formazione generale costituisce sempre credito formativo permanente e quindi non va necessariamente ripetuto in caso di una nuova occupazione del lavoratore o di cambiamenti che riguardino la sua attività (nuova mansione, nuove attrezzature, ecc.).

3 Si ravvisa l'opportunità che l'illustrazione dei concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione avvenga in funzione del concetto generale di valutazione dei rischi.

Formazione sui rischi specifici - La formazione sui rischi specifici:
• si aggiunge a quella di carattere generale;
• deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore, rispettivamente per le aziende che rientrino in settori appartenenti ad una classe di rischio “basso”, “medio” o “alto”, come da tabelle allegate all’Accordo Stato/Regioni4;
• deve tener conto dei contenuti minimi elencati dall’Accordo medesimo, in funzione dell’effettiva presenza delle varie tipologie di rischio nel settore di appartenenza dell’azienda;
• è suscettibile di ampliamento, quanto a durata e contenuti, in ragione degli esiti della valutazione dei rischi aziendali;
• costituisce credito formativo solo in caso di un nuovo rapporto di lavoro, o di un nuovo avviamento in somministrazione, presso un’azienda appartenente allo stesso settore produttivo;
• è distinta da quella prevista dai Titoli del Decreto Legislativo n. 81/2008 successivi al primo, ovvero da altre fonti normative, in relazione a mansioni, attrezzature o casistiche particolari5;
• è inoltre distinta dall’“addestramento”, ove espressamente previsto6.

4 La classe di rischio "basso" si riferisce, in particolare, ai settori del commercio, alberghiero e della ristorazione ed a quelli delle assicurazioni e dell'informatica. La classe di rischio "medio" riguarda, tra gli altri, i settori dei trasporti, del magazzinaggio e delle comunicazioni. La classe di rischio "alto", infine, comprende tutte le altre attività riconducibili al comparto Industriale in senso lato. Secondo quanto precisato dall'Accordo Stato/Regioni, i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell'azienda, non svolgano mansioni comportanti la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio "basso".
5 In sostanza, è da considerarsi a parte, e quindi aggiuntiva rispetto ai moduli di formazione generale e specifica, la formazione "ad hoc" prevista da norme di carattere speciale, come, ad esempio, quella relativa a determinate attrezzature di lavoro di cui all'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (disciplinata con separato Accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2012), o quella di cui agli articoli 136, comma 6, e 258 dello stesso provvedimento (concernenti, rispettivamente, il c.d. Pi.M.U.S. - Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi - ed i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto).
6 L'addestramento è definito dal Decreto Legislativo n. 81/2008 come il "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro" (art. 2, comma 1, lettera cc).


Aggiornamento - L’Accordo Stato/regioni prevede per i lavoratori un aggiornamento formativo con cadenza quinquennale, della durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (“basso”, “medio” e “alto”).
Oggetto dell’aggiornamento possono essere, in particolare, le innovazioni normative eventualmente intervenute, ovvero l’approfondimento di tematiche di carattere giuridico/normativo, organizzativo o tecnico.
Resta ferma la possibilità per le aziende di prevedere, in attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning.

Quando erogare la formazione ai lavoratori
La formazione dei lavoratori deve essere erogata in determinate fasi della loro vita lavorativa: in primo luogo, all’atto dell’assunzione, ma anche in occasione dell’eventuale cambiamento delle mansioni o delle modalità operative. In particolare:
1. i lavoratori neoassunti (ma lo stesso vale per i lavoratori in somministrazione e per tutti coloro che, a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata, inizino a svolgere un’attività lavorativa presso una nuova azienda) devono essere avviati alla formazione generale e specifica prima dell’assunzione, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, contestualmente alla stessa. In questo secondo caso, il percorso formativo deve essere completato prima della materiale adibizione del lavoratore alla propria attività, o, comunque, entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Resta fermo che, ove già svolto presso l’azienda di provenienza, il modulo di formazione generale non dovrà essere ripetuto, costituendo credito formativo permanente, come pure quello sui rischi specifici, qualora il lavoratore provenga da un’azienda dello stesso settore (fatte salve le integrazioni ritenute necessarie dal nuovo datore di lavoro).
2. In costanza del rapporto di lavoro, l’azienda è tenuta:
• ad integrare, relativamente alle modifiche ed ai contenuti di nuova introduzione, la formazione sui rischi specifici dei lavoratori interessati da un trasferimento o cambiamento di mansioni e/o dall’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi, ovvero adibiti, all’interno di una stessa azienda multi servizi, a mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore;
• ad erogare la formazione aggiuntiva di cui all’art. 37, comma 6, del Decreto Legislativo n. 81/2008, in caso di evoluzione dei rischi aziendali o di insorgenza di nuovi rischi (si tratta, in particolare, di una formazione aggiuntiva rispetto sia alle 4, 8 o 12 ore di formazione sui rischi specifici, sia alla formazione di aggiornamento);
• ad erogare la formazione di aggiornamento, con la prevista cadenza quinquennale7.

7 Con particolare riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato/Regioni, è opportuno che, in sede di prima applicazione, l'azienda valuti la coerenza di massima del loro livello formativo con i contenuti minimi di cui all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e/o con quanto eventualmente previsto, come ad esempio nel settore edile, dalla contrattazione collettiva di riferimento (si ricorda che l'obbligo di formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro era già stabilito dalle disposizioni di legge previgenti).
In presenza di una formazione coerente con i predetti contenuti, già erogata prima dell'Accordo, la frequenza dei moduli di formazione generale e specifica, secondo le nuove modalità e durate, non è di per se necessaria (idem per la formazione che a tale data sia già stata organizzata ed approvata, purché svolta nei dodici mesi successivi).
Resta fermo che lo svolgimento della formazione pregressa deve essere puntualmente comprovato e documentato, anche sotto l'aspetto contenutistico, e che, proprio per tale motivo, è consigliabile un'attenta e prudente valutazione da parte dell'azienda.
In ogni caso, qualora tale formazione sia stata erogata da più di cinque anni, l'obbligo di aggiornamento formativo quinquennale dovrà essere adempiuto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
8 Occorre sottolineare, in proposito, che i! requisito d'esperienza previsto dall'Accordo Stato /Regioni sarà sostituito, non appena ufficializzate le relative disposizioni attuative, da quelli approvati dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 81/2008, alla quale il legislatore aveva demandato il compito di definire i criteri di qualificazione dei formatori in materia di sicurezza.


Chi può erogare la formazione dei lavoratori
L’Accordo Stato/Regioni prevede, genericamente, la possibilità di svolgere i corsi formativi per i lavoratori sia all’esterno che all’interno dell’azienda.
Quale che sia la soluzione adottata, è comunque opportuno che le caratteristiche del soggetto formatore - intendendosi per tale quello che organizza la formazione - siano tali da assicurare la qualità e l’adeguatezza degli interventi, avuto riguardo agli aspetti logistici, alla strumentazione ed alle docenze.
Relativamente a queste ultime, in particolare, l’Accordo prevede che i docenti debbano essere in possesso di un’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche come RSPP). È ovviamente consigliabile che tale requisito possa essere comprovato da idonea documentazione8.

Come deve essere organizzata la formazione
La formazione è un intervento complesso, che deve tener conto, nella fase progettuale ed organizzativa, quanto meno degli aspetti di seguito indicati.

Elementi essenziali del progetto formativo - Ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni, è necessario che il progetto formativo indichi o preveda, per ciascun corso:
• il soggetto organizzatore (azienda o ente esterno);
• il responsabile del progetto formativo (che può anche essere il docente, o uno dei docenti);
• i nominativi dei docenti;
• un massimo di 35 partecipanti per singolo corso;
• la registrazione delle presenze dei partecipanti;
• l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste per ciascun corso;
• la declinazione dei contenuti tenendo conto delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua nonché della tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
È inoltre opportuno che nel progetto siano indicati gli obiettivi, i contenuti e la durata dei corsi, gli strumenti e le metodologie didattiche utilizzati nonché i criteri di verifica finale (su questo specifico aspetto, v. infra).
Resta fermo che, come espressamente previsto dal legislatore, la formazione dei lavoratori deve avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico degli stessi9.

10 Nella programmazione della formazione dei propri lavoratori, le aziende potranno valutare l'eventuale ricorso a fonti di finanziamento esterne (regionali o messe a disposizione dai Fondi interprofessionali). Si ricorda, a tale proposito, che Fondimpresa - il Fondo paritetico interprofessionale istituito da Confindustria con Cgil, Cisl e Uil - consente di utilizzare le proprie risorse, sia quelle accantonate dalle singole aziende nel loro "Conto Formazione", sia quelle stanziate tramite Avvisi a carattere collettivo, anche per le attività formative in materia di salute e sicurezza rivolte ai lavoratori ed alle altre figure aziendali (analoga possibilità è data, per il personale dirigente, da Fondirigenti, il Fondo interprofessionale istituito da Confindustria con Federmanager).

Analisi dei fabbisogni formativi - È opportuno che l’attività di progettazione parta, con particolare riferimento alla formazione sui rischi specifici, dall’analisi degli effettivi fabbisogni formativi dei destinatari, in funzione delle loro caratteristiche e mansioni. E questo affinché la formazione abbia realmente i requisiti di “sufficienza” ed “adeguatezza” richiesti dal legislatore.
È evidente il ruolo che può e deve assumere, in questa fase, l’RSPP, anche in ragione del proprio compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori”, assegnatogli dall’art. 33, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

La consultazione degli RLS - Altre prerogative che il legislatore prevede in materia di formazione dei lavoratori sono quelle relative agli RLS, ove ovviamente presenti in quanto eletti/designati secondo le regole della contrattazione collettiva di riferimento dell’azienda.
A tale proposito, si ricorda che:
• il datore di lavoro ha l’obbligo di consultare l’RLS in merito all’organizzazione della formazione in azienda, ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera s, e 50, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (si allega un fac-simile di verbale di consultazione). In caso di inadempienza, è prevista la comminazione di un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro;
• i programmi di informazione e formazione dei lavoratori devono essere oggetto di esame nel corso della riunione periodica prevista dall’art. 35 dello stesso Decreto Legislativo n. 81/2008, alla quale l’RLS ha diritto di partecipare insieme con il datore di lavoro, l’RSPP ed il medico competente. In questa seconda ipotesi, l’eventuale inadempienza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro.

Metodologie di insegnamento/apprendimento - Riguardo alle metodologie di insegnamento/apprendimento, l’Accordo Stato/Regioni evidenzia l’opportunità di:
• garantire il sostanziale equilibrio, nel rispetto del monte ore complessivo stabilito per ciascun modulo, tra lezioni frontali d’aula, esercitazioni teorico/pratiche (e relative discussioni) e lavori di gruppo;
• prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
• favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali.
Si tratta di indicazioni non cogenti, ma da adattare alle caratteristiche di ciascun modulo formativo, in funzione della durata, dei contenuti e delle finalità.
Più cogente, invece, quanto precisato dell’Accordo in merito alla formazione dei lavoratori stranieri: come già accennato, nei loro confronti è previsto che i corsi debbano essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino l’effettiva comprensione dei contenuti erogati.
Per quanto concerne la modalità di apprendimento e-Learning, si ritiene inoltre opportuno fare alcune precisazioni.
Innanzitutto, l’Accordo la prevede con esclusivo riferimento alla formazione generale ed a quella di aggiornamento e non anche per i moduli di formazione sui rischi specifici.
In secondo luogo, il ricorso alla formazione in e-Learning è consentito solo a precise condizioni, illustrate nell’Allegato I allo stesso Accordo.
È necessario premettere, a tale proposito, che l’e-Learning è una modalità didattica caratterizzata dall’utilizzo di una piattaforma informatica che consente la partecipazione alle attività formative nell’ambito di una comunità virtuale, in interazione con i docenti, il tutor e gli altri discenti, con la possibilità di condividere materiali ed esperienze e con un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario.
Non si tratta, quindi, della semplice fruizione on line di materiali didattici, ma di un modello con una sua ben precisa specificità.
È per questo che il citato Allegato I richiama tutti gli elementi che caratterizzano e differenziano l’e-Learning rispetto alle altre forme di FAD (Formazione a distanza). In particolare:
• la disponibilità di un tutor con esperienza almeno triennale di docenza, insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, maturata nel settore pubblico o privato;
• l’esigenza che vi sia la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) o di comprovare che la realizzazione dell’intero percorso formativo;
• l’effettuazione di prove di autovalutazione lungo tutto il percorso didattico, con una verifica di apprendimento finale da effettuare “in presenza”.

Verifica, registrazione e attestazione della formazione erogata - Fermo restando quanto appena precisato riguardo al caso specifico della formazione in e-Learning, l’Accordo Stato/Regioni non prevede che al termine dei moduli formativi per i lavoratori, sia generali che specifici, debba essere svolta una verifica finale di apprendimento (espressamente prevista, invece, per le altre due figure disciplinate dall’Accordo e cioè i dirigenti ed i preposti).
Si ritiene tuttavia opportuno che il datore di lavoro ne preveda l’effettuazione (tramite, questionario, test o altra modalità), allo scopo di accertare l’effettiva acquisizione delle competenze alle quali la formazione era preordinata ed anche per poter comprovare in modo oggettivo la rispondenza della stessa ai requisiti di legge.
È inoltre opportuno, sempre ai fini di un’eventuale comprova, che la frequenza delle ore di formazione sia registrata ed attestata, a condizione che si sia raggiunta la prevista soglia del 90% delle ore di formazione, in conformità ai contenuti minimi indicati dall’Accordo.
Si allegano, a tal fine, i fac-simile del Registro delle presenze e dell’Attestato di frequenza, che potranno essere utilizzati nel caso in cui il soggetto formatore (azienda o soggetto esterno) non adotti modelli equivalenti.


Fac-simile Verbale di consultazione RLS

Fac-simile Registro didattico e delle presenze



Note per la compilazione del registro didattico e delle presenze

• Il registro didattico e delle presenze attesta il regolare svolgimento delle azioni formative nella fase d’aula e deve essere quindi compilato e conservato con cura.
• Nella prima pagina, va indicato se il corso è di “Formazione generale” o di “Formazione specifica” e, in questo secondo caso, se di livello di rischio basso, medio o alto).
• Sempre nella prima pagina, quale “Soggetto formatore” va indicata l’azienda se l’organizzazione del corso è a cura della stessa; diversamente, va indicato il soggetto formatore esterno (Agenzia formativa, Società di consulenza, ecc.).
• Il registro deve essere compilato in tutte le sue parti.
• Sul registro non devono essere apportate alterazioni, abrasioni e/o cancellature.
• Eventuali correzioni vanno opportunamente evidenziate, avendo cura di lasciare sempre leggibili le scritture errate che vengono sostituite.
• I partecipanti devono apporre la loro firma in entrata al momento dell’ingresso nella sede della lezione e, analogamente, in uscita al momento in cui la lasciano.
• La firma in entrata ed in uscita di ciascun partecipante va apposta nella riga corrispondente al numero a lui attribuito nell’ “Elenco partecipanti” .
• Il registro deve riportare la data di svolgimento delle lezioni in ogni pagina.
• Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino ed il pomeriggio, con pausa intermedia, devono essere utilizzate due pagine di registro, una per la mattina ed una per il pomeriggio, barrando la relativa casella.
• Il docente, al termine della lezione sostenuta, deve annotare la materia, l’argomento trattato e l’orario della lezione, scrivendo il proprio nominativo in stampatello ed apponendo la propria sottoscrizione. Analoga modalità di sottoscrizione deve essere effettuata dall’eventuale co-docente.
• In caso di entrata di un partecipante a lezione iniziata, o in caso di sua uscita anticipata, il docente deve annotare nell’apposito riquadro a fondo pagina (“Note”), l’orario di ingresso o di uscita.
• Al termine di ogni sessione di lezione (mattino o pomeriggio) deve essere apposta la dicitura “ASSENTE” sulle caselle firma degli allievi assenti, oppure le stesse caselle devono essere barrate.
• Ciascuna pagina del registro va vistata dal Responsabile del progetto formativo.
• il registro didattico deve essere tenuto presso la sede di svolgimento del corso fino alla sua conclusione, e deve essere conservato presso la sede dell’azienda organizzatrice del corso, per eventuali controlli.

Fac-simile Attestato di frequenza