Tipologia: Accordo
Data firma: 20 giugno 2012
Parti: Confapi Piemonte e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.M.I., Piemonte
Fonte: CISL Piemonte

Sommario:

Articolo 1 Disposizioni generali
Parte I Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST)
Articolo 2 Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori
Articolo 3 Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori
Parte II Elezioni, durata ed espletamento dell’incarico del RLS e del RLST
Articolo 4 Elettorato attivo e passivo
Articolo 5 Modalità elettorali
Articolo 6 Durata dell’incarico
Articolo 7 Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
Articolo 8 Riunioni periodiche
Articolo 9 RLST
Parte III Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 10 Formazione RLS e RLST
Parte V Normative particolari
Articolo 11 Formazione datori di lavoro
Articolo 12 Stress lavoro-correlato
Articolo 13 Differenze di genere
Articolo 14 Formazione dei lavoratori
Articolo 15 Informazione dei lavoratori
Articolo 16 Organismo Paritetico Regionale Confapi (OPRC)
Articolo 17 Organismi paritetici provinciali o di bacino Confapi (OPPC)
Articolo 18 Formalità delle riunioni dell’OPRC e degli OPCC
Articolo 19 Disposizioni Finali
Articolo 20 Rapporti con Soggetti Pubblici Istituzionali con competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Articolo 21 Regolamento
Articolo 21 [22] Verifica

Accordo a livello regionale di recepimento dell’accordo interconfederale del 20/09/2011 sui Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità (in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81)

In data 20 giugno 2012, in Torino presso la sede di Api Torino in via Via Pianezza n. 123, si sono riunite le seguenti parti: Confapi Piemonte [...] e Cgil [..], Cisl [...] e Uil [...]
- Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di molteplici aspetti applicativi;
- Considerate le competenze degli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Visto l’Accordo Interconfederale Nazionale del 20 settembre 2011 tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil a livello nazionale sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità.
Tutto ciò premesso e considerato
Le Parti sottoscrivono il presente Accordo per la costituzione dell’Organismo Paritetico Regionale Confapi - Cgil/Cisl/Uil e per gli adempimenti in materia di nomina dei rappresentanti dei lavoratori in ambito lavorativo e sulla pariteticità

Articolo 1 Disposizioni generali
1. Nelle aziende o unità produttive associate, nell’ambito di validità territoriale della presente intesa, al sistema Confapi e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, sono promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’elezione del RLS.
2. Ai fini dell’applicazione delle classi dimensionali previste dalla presente parte prima sono conteggiati tutti i lavoratori come definiti all’art. 2 Definizioni c. 1 del D.Lgs 81/2008, non in prova, che prestano la loro attività nella sede aziendale o nell’unità produttiva.

Parte I Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST)
Articolo 2 Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori

1. Premesso che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, territoriale. I nominativi degli RLST saranno designati ed indicati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) o il RLS sono eletti o designati secondo le modalità di cui alla parte II del presente accordo.
2. L’Organismo Paritetico Regionale Confapi (OPRC), sentite le OO.SS. per l’individuazione del numero ed i nominativi degli RLST provvederà a comunicare all’Inail e agli organismi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST abbinati a ciascuna azienda. Gli OPPC, a loro volta, provvederanno invece a comunicare a ciascun azienda, secondo le modalità regolamentari stabilite dall’OPRC, l’abbinamento e le stesse informazioni di cui sopra.

Articolo 3 Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori
1. Premesso che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 7 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008. La contrattazione collettiva nazionale di categoria e/o di secondo livello potrà definire un diverso numero di RLS
2. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per anno sia nelle aziende fino a 15 lavoratori che in quelle con più di 15 lavoratori. L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le condizioni di miglior favore previste dai CCNL. Non vengono imputati a tali permessi le ore utilizzate per l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 50, comma 1 lett b), c), d), e), f), g), i), l), n) la cui regolamentazione sarà definita in apposito regolamento in attuazione al presente Accordo.
3. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Gli effetti del presente accordo trovano applicazione anche per i RLS già eletti alla data di stipula dell’accordo stesso e fino al termine del mandato. I predetti RLS rimangono in carica fino al termine del mandato purché siano stati istituiti e regolarmente formati (ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Le aziende comunicheranno agli OPPC i nominativi degli RLS e i riferimenti dell’intervenuta formazione dagli stessi ricevuta. Gli OPPC comunicheranno trimestralmente all’OPRC gli stessi dati ai fini della creazione di una banca dati relativa agli RLS.

Parte II Elezioni, durata ed espletamento dell’incarico del RLS e del RLST
Articolo 4 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva . Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.

Articolo 5 Modalità elettorali
1. L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolgerà in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale. Risulterà eletto il lavoratore/trice che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva.
2. Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale e inviata da questa all’OPPC che, a sua volta, procederà trimestralmente ad inviare all’OPRC i verbali acquisiti come previsto all’art. 3.

Articolo 6 Durata dell’incarico
1. Il RLS resta in carica per 3 anni, ed è rieleggibile,
2. Nel caso di dimissioni, il RLS può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 30 giorni. In tal caso ai RLS spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo di durata nelle funzioni e comunque in misura non superiore al 50% del totale monte ore annuale. In caso di non utilizzo della proroga di cui al precedente comma, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitate da RSA/RSU.
3. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto consegnato contestualmente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e alla direzione aziendale.
4. In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
5. Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le tutele previste dalla L. 300/1970.

Articolo 7 Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico
1. In applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, al RLS verranno fomite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, il RLS, per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso. La consultazione preventiva di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 verrà effettuata dall’azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo attraverso, in via prioritaria, la consulenza di esperti individuati all’interno dell’organismo paritetico stesso. Il verbale della consultazione
deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS che, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Articolo 8 Riunioni periodiche
1. Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, saranno convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda. Il RLS potrà richiederne integrazioni riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS o l’RLST possono richiedere per iscritto al Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione.
3. Delle riunioni di cui ai precedenti commi viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS o dall’RLST e dal Datore di lavoro o suo rappresentante. Nel caso di imprese che occupano più 15 lavoratori il verbale riporterà le firme di tutte le figure obbligate a partecipare alla riunione come previsto all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 9 RLST
1. L’incarico degli RLST avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori rappresentati. Il numero degli RLST viene individuato entro il 31 dicembre 2012, attraverso specifico Regolamento che verrà definito, a livello regionale, entro 90 giorni dalle parti firmatarie il presente Accordo.
2. I RLST esercitano le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In applicazione dell’articolo 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. n. 81/2008, al rappresentante verranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali. Il RLST riceve copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI e ogni loro modificazione. Salvo diverse disposizioni di legge in materia, le aziende fino a 10 lavoratori in regime di autocertificazione, alla scadenza del periodo transitorio previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. invieranno ai RLST le informazioni relative alla valutazione dei rischi mediante la documentazione prevista per legge in base all’art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. In attesa della scadenza del periodo transitorio le informazioni minime da trasmettere ai RLST descritte in modo sintetico saranno quelle riportate nel regolamento del presente accordo.
4. Qualora i RLST siano scelti tra i lavoratori delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l’intera durata del loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso. In ogni caso non potranno essere scelti per le funzioni dì RLST i lavoratori di imprese con meno di cinque addetti. Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l’impresa di appartenenza. Ai RLST verrà garantito il rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi.
5. I RLST predispongono il programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli Organismi paritetici provinciali Confapi (OPPC) e relazionano periodicamente ai medesimi sull’attività svolta con l’ausilio di apposite schede predisposte dall’OPRC sulla base dell’indicazioni dell’OPNC e riportate nel regolamento del presente accordo, evidenziando le problematiche riscontrate a livello aziendale. Sul predetto programma di lavoro gli OPPC potranno esprimere osservazioni da trasmettere alle parti firmatarie del presente accordo.

Parte III Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 10 Formazione RLS e RLST

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima del corso è di 36 ore, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all’art. 37, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e 16 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure dì prevenzione e protezione adottate, partendo dall’analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori anche con modalità interattive. L’obbligo di aggiornamento periodico prevede 8 ore annue per gli RLS indipendentemente dalle dimensioni delle realtà lavorative.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) svolge una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima del corso è di 80 ore (da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di istituzione), delle quali 32 ore sui seguenti contenuti minimi indicati all’art. 37, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e 40 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall’analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) delle diverse realtà lavorative in cui esercita la propria rappresentanza, facendo lavorare i lavoratori anche con modalità interattive ed applicate. Le restanti 8 ore dovranno essere impiegate per interventi sul campo (visite conoscitive) nelle realtà lavorative all’interno delle quali poi gli RLST saranno chiamati a svolgere la propria rappresentanza. Le modalità di pianificazione ed organizzazione delle visite conoscitive sul campo saranno disciplinate in apposito accordo. L’obbligo di aggiornamento periodico prevede 16 ore annue per gli RLST.
3. La formazione degli RLS e degli RLST avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti. Le modalità di collaborazione da parte delle imprese con gli organismi paritetici sarà oggetto di specifico accordo.
4. La formazione del RLS e RLST deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione o designazione (art. 48 c. 7 del D.Lgs. 81/2008). Eventuali modalità di attestazione della formazione nell’ambito temporale previsto per legge, potranno essere definite in apposito regolamento.

Parte V Normative particolari
Articolo 11 Formazione datori di lavoro

1. In base a quanto definito nell’Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 34, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008) Rep. atti 223 del 21/12/2011, relativo ai contenuti e alle articolazioni previsti per la formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, essi dovranno svolgere corsi di formazione della durata differenziata in base a 3 livelli di rischio:
• Basso: 16 ore
• Medio: 32 ore
• Alto: 48 ore
Come definito nell’Accordo il monte ore di formazione da frequentare e individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza da parte dell’azienda.
La formazione deve essere adeguata alla natura dei rischi presenti nel contesto lavorativo e relativa alle attività e mansioni al fine prioritario di svolgere una adeguata ed efficace analisi e valutazione dei rischi, relativa pianificazione di interventi di tutela, prevenzione e protezione nello specifico contesto lavorativo di riferimento.
2. Il datore di lavoro è tenuto a frequentare corsi dì aggiornamento con periodicità quinquennale. La durata dei corsi, modulata in base ai 3 livelli di rischio sopra citati dovrà avere una durata pari a:
• Basso: 6 ore
• Medio: 10 ore
• Alto: 14 ore
3. L’adempimento dell’obbligo sopracitato assorbe anche l’assolvimento dell’obbligo come citato all’art. 11 c. 2 dell’Accordo Nazionale di riferimento del 20/09/2011.
4. Le predette attività formative sono definite nell’ambito di programmi condivisi nell’OPNC.
5. La formazione di cui ai commi precedenti potrà essere effettuata con l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 81/2008 e anche attraverso l’utilizzo dei Fondi Paritetici Interprofessionali

Articolo 12 Stress lavoro-correlato
1. In materia di stress lavoro correlato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 28, co. 1 bis e dall’art. 6, c. 8, lettera m quater del D.lgs n. 81/2008, si recepiscono integralmente nel presente accordo le Indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 18.11.2010 e ad esse si rinvia.

Articolo 13 Differenze di genere
1. Le parti, in relazione a quanto previsto in materia dall’art. 28 del D.lgs n. 81/2008, si impegnano a porre un’attenzione particolare alle differenze di genere nei luoghi di lavoro in tutte le fasi che concorrono al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici ed in particolare;
- nella valutazione dei rischi;
- nella formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti che già nella fase della programmazione e definizione dei fabbisogni deve contenere la prospettiva di genere;
- nell’implementazione delle misure di conciliazione;
- nel richiamare i soggetti preposti alla corretta redazione di tutti i dati (medici e non) che devono essere forniti in maniera differenziata per genere.
Nell’ambito delle attività periodiche degli Organismi paritetici a tale materia verrà dedicata, in fase di monitoraggio, apposita riunione.

Articolo 14 Formazione dei lavoratori
1. In materia di formazione dei lavoratori si rimanda integralmente a quanto definito nell’Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 37, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008) Rep. atti 221 del 21/12/2011, relativo ai contenuti e alle articolazioni previsti per la formazione dei lavoratori.
In base a quanto definito nell’accordo di cui sopra i lavoratori dovranno svolgere corsi di formazione suddividi in parte generale di durata minima pari a 4 per tutti i settori e di durata differenziata in base a 3 livelli di rischio:
Basso: 4 ore
Medio: 8 ore
Alto: 12 ore
Come definito nell’Accordo il monte ore di formazione da frequentare e1 individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza da parte dell’azienda.
Per quanto concerne l’aggiornamento per tutti e 3 i livelli di rischio è previsto quinquennale di durata minima di 6 ore
2. Sono comunque fatte salve le norme di miglior favore previste dalla contrattazione di categoria o territoriali.
3. L’adempimento dell’obbligo sopracitato assorbe anche l’assolvimento dell’obbligo come citato all’art. 11 c. 2 dell’Accordo Nazionale di riferimento del 20/09/2011.
4. Le parti individueranno in apposito regolamento le modalità di riconoscimento di eventuali crediti formativi pregressi.
3. Le predette attività formative sono definite nell’ambito di programmi condivisi nell’OPNC.
4. La formazione di cui ai commi precedenti potrà essere effettuata con l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 81/2008 e anche attraverso l’utilizzo dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Articolo 15 Informazione dei lavoratori
1. L’OPRC può costruire strumenti di informazione per i lavoratori anche in modalità interattiva da definirsi con apposito regolamento.

Articolo 16 Organismo Paritetico Regionale Confapi (OPRC)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo è istituito l’OPRC, (operante presso [‘Articolazione Regionale di ERFEA) composto da 2 rappresentanti per ognuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalia parte datoriale.
2. Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato.
3. È costituito al suo interno una Commissione Tecnica composta da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale e un equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale il cui funzionamento sarà definito in apposito Regolamento.
4. L’OPRC ha i seguenti compiti:
a. favorire la conoscenza delle linee guida e buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
b. elaborare, tenendo conto degli indirizzi di OPNC, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con la Regione
o le Province autonome, adoperandosi altresì per il reperimento delle ulteriori necessarie risorse finanziarie pubbliche;
c. promuovere il coordinamento degli Organismi paritetici provinciali/o di bacino Confapi (OPPC) di cui all’art. 17 del presente Accordo;
d. svolgere il compito dì supporto tecnico nei confronti degli OPPC facendo riferimento, a personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro concordemente scelti dalle parti stesse;
e. ricevere dagli OPPC le segnalazioni dei nominativi dei RLS , tenendo il relativo elenco.
f. comunicare all’Inail ed agli organismi di vigilanza i nominativi degli RLST, ricevuti direttamente dalle Organizzazioni Sindacali.
5. La sede dell’OPRC è inizialmente presso la sede di Confapi Piemonte e potrà, previo accordo tra le Parti, avere sede diversa purché nel territorio della Regione.
6. L’OPRC svolge funzione di seconda istanza nelle procedure di conciliazione di cui alla lettera e) dell’art. 17 del presente accordo secondo le procedure previste dal regolamento.
7. Le risorse da destinare al funzionamento e alle attività dell’OPRC sono deliberate annualmente dall’OPNC in sede di bilancio di previsione sulla base di specifici programmi operativi.

Articolo 17 Organismi paritetici provinciali o di bacino Confapi (OPPC)
1. Saranno costituiti entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo gli OPPC, all’interno del quale operano i Comitati Paritetici, composti da formate da 2 rappresentanti per ognuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale. Tali organismi svolgono l’attività nell’ambito del coordinamento dell’OPRC.
2. Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato.
3. Per le modalità di convocazione e validità si rinvia all’apposito regolamento.
4. Gli OPPC svolgono i seguenti compiti:
a. promuovere l’informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
b. proporre all’OPRC i fabbisogni specifici del territorio, connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
c. ricevere i verbali con l’indicazione del RLS eletto e trasmettere al OPRC l’elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
d. ricevere le designazioni degli RLST da parte delle Organizzazioni Sindacali proponenti;
e. svolgere le funzioni di organismo di prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008. La parte ricorrente deve inviare all’OPPC il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da definire secondo lo standard definito nell’apposito regolamento;
f. assumere le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti, Confapi e Cgil, Cisl e Uil almeno da 1 rappresentante ciascuna;
g. redigere motivato verbale dell’esame e delle decisioni secondo modelli definiti in apposito regolamento.
h. esaurire l’esame del ricorso entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione delle controdeduzioni, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’organismo.
Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l’OPRC, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra come da procedura descritta in apposito regolamento, le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) s’impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Articolo 18 Formalità delle riunioni dell’OPRC e degli OPCC
1. Le riunioni del OPRC e degli OPPC saranno valide a condizione che sia presente almeno 1 rappresentante per ogni organizzazione; le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.

Articolo 19 Disposizioni Finali
1. Gli organismi paritetici (OPRC; OPPC) hanno una durata di tre anni.
2. In caso di mancanza transitoria degli OPPC le funzioni verranno svolte dall’OPRC con le modalità dallo stesso definite.
3. I componenti designati dalle Parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento ed ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito.
4. Le parti sottoscrittrici si impegnano a vigilare sull’attuazione della pariteticità prevista del presente accordo e ad intervenire per garantirne la corretta attuazione.
5. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti, previo preavviso di almeno 4 mesi e i RLS restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
6. Tutti i termini indicati dal presente accordo decorrono dalia data di sottoscrizione dello stesso
7. Gli Organismi Paritetici Provinciali già costituiti si adegueranno entro 60 gg alle disposizioni previste dal presente Accordo.

Articolo 20 Rapporti con Soggetti Pubblici Istituzionali con competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Le Parti convengono di sviluppare rapporti di collaborazione con la Direzione Regionale Inail al fine di porre in essere azioni congiunte nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso la presentazione di progetti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le priorità indicate nelle Linee d’indirizzo Operative emanate dalla Direzione Centrale Inail.
2. Le parti convengono di dare attuazione, attraverso l’OPRC a quanto già firmato e stabilito con la Direzione Regionale Inail da parte delle rispettive Parti Sociali nell’ambito dell’Accordo per il Comitato Misto Inail.
3. Le Parti convengono di dare continuità nell’attività di promozione e sollecitazione costruttiva nei confronti dei soggetti deputati al controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia come parte sociale sia come soggetto bilaterale e paritetico, in particolare presso il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) ex art. 7 D.Lgs. 81/2008.
4. Le Parti convengono di dare attuazione, con la costituzione del OPRC, all’attività di promozione di progetti formativi in particolare nell’ambito delle Direttive Regionali relativa alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Si ritiene opportuno quindi perseguire ogni altra utile azione finalizzata a favorire l’elaborazione e la condivisione di iniziative ed interventi che valorizzino il dispiegarsi degli strumenti della bilateralità e della pariteticità, con riguardo alla necessità di razionalizzare gli strumenti per l’accesso alle risorse pubbliche destinate alla salute e sicurezza in ambito lavorativo, nell’ottica della ottimizzazione degli interventi e del contenimento dei costi di struttura.

Articolo 21 Regolamento
1. Entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti procederanno alla definizione di apposito regolamento che disciplinerà le materie a quest’ultimo demandate.

Articolo 21 [22] Verifica
1. Le Parti, entro il 31/12/2012 esamineranno, in apposito incontro, lo stato di attuazione del presente accordo.