Categoria: 2011
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 novembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confimprese Italia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale, Confimprese Terziario, Acs e Cse
Settori: Commercio-Servizi, Confimprese/Cse
Fonte: CNEL

Sommario:

Proprietà riservata
Avvertenza
Premessa
Validità e campo di applicazione
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Interpretazione autentica del Contratto
Art. 3 - Sfera di applicazione
Decorrenza e durata
Titolo I Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Art. 5 - Ente Bilaterale
Art. 6 - Diritti sindacali e di associazione
Art. 7 - Distribuzione contratto
Art. 8 - Efficacia del contratto
Art. 9 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
Art. 10 - Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 11 - Patronati
Titolo II Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione e documentazione
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - I livelli
Passaggio di qualifica
Art. 15 - Mansioni del lavoratore
Art. 16 - Mansioni promiscue
Art. 17 - Passaggi di livello
Art. 18 - Indumenti di lavoro
Art. 19 - Attività stagionali
Art. 20 - Lavoro a tempo determinato
Titolo III
Art. 21 - Mansioni e dettaglio livelli
Titolo IV Contratto apprendistato
Art. 22 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 23 - Tipologie
Art. 24 - Durata
Art. 25 - Proporzione numerica
Art. 26 - Deroga proporzione minima
Art. 27 - Obblighi del Datore
Art. 28 - Obblighi dell’apprendista
Art. 29 - Visita medica
Art. 30 - Orario di lavoro
Art. 31 - Assunzione
Art. 32 - Retribuzione
Art. 33 - Formazione
Art. 34 - Contenuti formativi
Art. 35 - Tutor
Art. 36 - Conformità al contratto
Art. 37 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 38 - Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale
Art. 40 - Part-Time Weekend
Art. 41 - Trattamento economico per malattia dell’apprendista
Art. 42 - Altri diritti previdenziali
Art. 43 - Risoluzione del rapporto
Titolo V Contratto d’inserimento
Art. 44 - Definizione
Art. 45 - Beneficiari
Art. 46 - Aziende eleggibili
Art. 47 - Norma di salvaguardia
Art. 48 - Progetto formativo
Art. 49 - Durata del progetto
Art. 50 - Deroghe per i portatori di handicap
Art. 51 - Norme contrattuali
Art. 52 - Modelli formativi
Art. 53 - Ente Bilaterale
Art. 54 - Rimando alla normativa
Titolo VI Il nuovo mercato del lavoro Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 55 - Premessa.
Art. 56 - Richiami normativi
Art. 57 - Lavoro a Progetto
Titolo VI Somministrazione di lavoro o staff leasing
Art. 58 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 59 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 60 - Obblighi di informazione
Art. 61 - Diritti dei lavoratori somministrati
Titolo VII Lavoro intermittente o Job on call o Lavoro a chiamata
Art. 62 - Lavoro intermittente (Job on call - Lavoro a chiamata)
Art. 63 - Incompatibilità
Art. 64 - Periodi predeterminali
Art. 65 - Ipotesi soggettive
Art. 66 - Divieti
Art. 67 - Forma e Comunicazione
Art. 68 - Indennità di Disponibilità
Art. 69 - Impossibilità temporanea
Art. 70 - Risarcimento
Art. 71 - Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Titolo VII Lavoro ripartito o "Job sharing”
Art. 72 - Lavoro ripartito
Art. 73 - Soglie numeriche
Art. 74 - Gestione delle controversie
Titolo IX Lavoro accessorio
Art. 75 - Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio
Art. 76 - Soggetti interessati
Art. 77 - Attività lavorative ammesse
Art. 78 - Limiti economici per i prestatori e i committenti
Art. 79 - Adempimenti
Art. 80 - Modalità di pagamento delle prestazioni: i voucher o buoni
Art. 81 - Procedura con voucher cartaceo
Art. 82 - Procedura con voucher telematico
Titolo X Costituzione rapporto di lavoro
Art. 83 - Orario di Lavoro
Art. 84 - Orario di lavoro peri lavoratori di minore età
Art. 85 - Riduzione dell'orario
Art. 86 - Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Art. 87 - Lavoratori notturni
Art. 88 - Ore non fruite
Art. 89 - Personale extra e di rinforzo
Art. 90 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Titolo XI Part-time
Art. 91 - Lavoro parziale o part time
Art. 92 - Lavoro supplementare
Titolo XII Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 93 - Flessibilità
Art. 94 - Maggiorazione
Art. 95 - Modalità di applicazione
Art. 96 - Clausole flessibili - retribuzione
Art. 97 - Clausole elastiche - retribuzione
Art. 98 - Condizioni speciali
Titolo XIII Lavoro straordinario
Art. 99 - Lavoro straordinario
Art. 100 - Criteri di computo dello straordinario
Titolo XIV Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 101 - Ferie
Art. 102 - Festività
Art. 103 - Riposi settimanali
Art. 104 - Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 105 - Permessi retribuiti - ROL
Titolo XV Aspettativa, congedi diritto allo studio
Art. 106 - Aspettativa
Art. 107 - Congedo per matrimonio
Art. 108 - Congedo per motivi familiari
Art. 109 - Permessi per elezioni
Art. 110 - Lavoratori Studenti 
Art. 111 - Diritto allo studio
Art. 112 - Formazione professionale
Art. 113 - Permessi per sostenere gli esami
Art. 114 - Aspettativa straordinaria per formazione permanente
Titolo XVI Trasferimenti e missioni
Art. 115 - Missione e trasferta
Art. 116 - Dettagli trasferte
Art. 117 - Rimborsi capo famiglia con congiunti
Art. 118 - Rimborsi
Art. 119 - Trasferimento
Art. 120 - Trasporto
Titolo XVII
Capo I Gravidanza e puerperio

Art. 121 - Congedo di maternità e di paternità
Titolo XVIII Malattie e infortuni
Art. 122 - Malattia
Art. 123 - Verifiche sanitarie
Art. 124 - Cambio indirizzo
Art. 125 - Prescrizioni mediche
Art. 126 - Certificato di guarigione
Art. 127 - Presenza presso domicilio
Art. 128 - Periodo di comporto
Art. 129 - Conservazione del posto
Art. 130 - Malattia durante le ferie
Art. 131 - Aspettativa dopo i 180 giorni
Art. 132 - Denuncia della malattia
Art. 133 - Trattamento economico
Art. 134 - Trattamento economico apprendista
Art. 135 - Infortunio
Art. 136 - Trattamento economico infortunio
Art. 137 - Trattamento economico infortunio dell’apprendista
Art. 138 - Anticipazione indennità Inail
Art. 139 - Infortunio o malattia professionale 
Art. 140 - Giornate non indennizzabili
Art. 141 - Tossicodipendenza
Art. 142 - Etilismo
Titolo XIX Sospensione - Anzianità - Cambio Livello
Capo I - Sospensione Lavoro

Art. 143 - Sospensione 
Capo II - Anzianità servizio
Art. 144 - Decorrenza anzianità di servizio
Art. 145 - Computo anzianità frazione annua
Art. 146 - Scatti di anzianità
Capo III - Passaggi di qualifica
Art. 147 - Mansioni promiscue - mutamento mansioni - Jolly
Art. 148 - Mansioni del lavoratore
Art. 149 - Modificazioni tecnologiche
Art. 150 - Passaggi di livello
Titolo XX Trattamento economico
Art. 151 - Trattamento economico
Art. 152 - Retribuzione di fatto
Art. 153 - Retribuzione mensile
Art. 154 - Quota giornaliera
Art. 155 - Quota oraria
Art. 156 - Paga base nazionale conglobata
Art. 157 - Assorbimenti
Art. 158 - Prospetto paga
Titolo XXI Indennità disagio
Art. 159 - Campo di applicazione
Art. 160 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Art. 161 - Indennità
Art. 162 - Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Art. 163 - Indennità Trasporto Comuni con più di 400.000 di abitanti
Art. 164 - Indennità Trasporto Comuni con più di 120.000 di abitanti
Art. 165 - Indennità Trasporto Comuni con più di 15.000 di abitanti
Art. 166 - Indennità sotterranei
Art. 167 - Occupazione femminile
Art. 168 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
Art. 169 - Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Art. 170 - Indennità mensa
Art. 171 - Indennità in caso di morte
Art. 172 - Indennità mezzi pubblici
Art. 173 - Indennità locali rumorosi
Art. 174 - Indennità valori
Art. 175 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Titolo XXII Mensilità supplementari
Art. 176 - Tredicesima mensilità
Art. 177 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 178 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Art. 179 - Recesso per giusta causa
Art. 180 - Comunicazione licenziamento
Art. 181 - Nullità del licenziamento
Art. 182 - Licenziamento simulato
Art. 183 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso 
Art. 184 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 185 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 186 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 187 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 188 - Dimissioni
Art. 189 - Tutela della privacy
Titolo XXIV Norme disciplinari
Capo I - Doveri e obblighi

Art. 190 - Responsabilità civili e penali
Art. 191 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 192 - Assenze non giustificate
Art. 193 - Divieto di mance
Art. 194 - Consegne e rotture
Art. 195 - Misure preventive
Art. 196 - Rispetto orario di lavoro
Art. 197 - Utilizzo strumenti aziendali
Art. 198 - Telefono aziendale
Art. 199 - Utilizzo di personal computer
Art. 200 - Utilizzo di supporti magnetici
Art. 201 - Utilizzo della rete aziendale
Art. 202 - Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi Navigazione in Internet
Art. 203 - Posta elettronica
Art. 204 - Comunicazione mutamento di domicilio
Capo II Divieti
Art. 205 - Divieti
Art. 206 - Divieto concorrenza
Art. 207 - Risarcimento danni
Art. 208 - Diritto di ritenzione
Capo III - Disposizioni disciplinari
Art. 209 - Doveri del lavoratore dipendente
Art. 210 - Disposizioni disciplinari
Art. 211 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 212 - Mancanze punibili con la multa
Art. 213 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per sette giorni
Art. 214 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per otto giorni
Art. 215 - Licenziamento per motivazione disciplinati
Art. 216 - Provvedimenti disciplinari
Art. 217 - Procedura disciplinare
Art. 218 - Affissione dei provvedimenti disciplinari
Capo IV Responsabilità civili e penali
Art. 219 - Assistenza legale
Art. 220 - Procedimenti penali
Titolo XXV Ente Bilaterale
Art. 221 - Ente Bilaterale Confimprese Italia Cse (Ebic)
Titolo XXVI Relazioni sindacali
Art. 222 - Obiettivi e Strumenti
Art. 223 - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Art. 224 - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 225 - Relazioni Nazionali
Art. 226 - Relazioni Territoriali 
Art. 227 - Contrattazione di secondo livello
Art. 228 - Interventi dell’Ebicc nella contrattazione aziendale
Art. 229 - Raccordo sistematico degli scostamenti economici
Art. 230 - Assemblea
Art. 231 - Referendum
Art. 232 - Delegato Provinciale
Art. 233 - Attivazione della trattenuta peri il Delegato Provinciale
Art. 234 - Deleghe Sindacali
Art. 235 - Dirigenti sindacali
Art. 236 - Permessi sindacali per i dirigenti sindacali
Titolo XXVII Controversie di lavoro
Capo I - Contributi vertenza lavoro individuali/collettive
Art. 237 - Distribuzione contratti
Art. 238 - Efficacia del Contratto
Art. 239 - Controversie individuali
Art. 240 - Controversie collettive (Covelco)
Capo II Composizione controversie
Art. 241 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 242 - Composizione delle controversie
Art. 243 - Organismi Paritetici
Art. 244 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 245 - Verbale di conciliazione
Art. 246 - Efficacia del Contratto
Titolo XXVIII Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 247 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 248 - Pari opportunità
Art. 249 - Azioni positive
Art. 250 - Corsi esterni
Art. 251 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 252 - Mobbing
Art. 253 - Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Art. 254 - Lavoratori stranieri
Art. 255 - Diritto di precedenza
Art. 256 - Convenzioni
Art. 257 - Programmazione ferie
Art. 258 - Risorse speciali
Art. 259 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 260 - Tutela dei genitori di portatori di handicap
Art. 261 - Corresponsione della retribuzione, reclami sulla busta paga
Titolo XXIX Formazione professionale
Art. 262 - Gestione della formazione e l’aggiornamento professionale
Art. 263 - Istituzione Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Art. 264 - L’accreditamento della formazione continua
Art. 265 - Aggiornamento e formazione professionale per lavoratori
Titolo XXX Fondo pensionistico complementare
Art. 266 - Dichiarazione di Intenti
Art. 267 - Clausola sospensiva
Titolo XXXI Assistenza sanitaria integrativa
Art. 268 - Assistenza sanitaria integrativa
Titolo XXXII Telelavoro
Art. 269 - Telelavoro
Art. 270 - Tipologie
Art. 271 - Telelavoro subordinato
Art. 272 - Protezione dati e sicurezza
Art. 273 - Strumenti operativi
Art. 274 - Organizzazione del lavoro
Titolo XXXIII Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 275 - La tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 276 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
Art. 277 - Permessi retribuiti per RLS
Art. 278 - Attribuzioni del Rappresentante perla sicurezza
Art. 279 - Consultazione RLS
Art. 280 - Documentazione ed informativa negli esercizi
Art. 281 - Attività riconosciuta per il RLS
Titolo XXXIV Archivio contratti
Art. 282 - Deposito contratto collettivo
Titolo XXXV Decorrenza e durata
Art. 283 Decorrenza e durata
Allegati:
a) Minimi tabellari
b) Contatto a chiamata
c) Regolamento D.lgs. a 81/2008 ex 626/94
d) Accordo interconfederale disciplina contratti inserimento
e) Statuto Ente bilaterale Ebicc

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi

L’anno 2011 il giorno 28 Novembre in Roma, tra le parti sociali datoriali Confimprese Italia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale [...] Confimprese Terziario - Federazione del Terziario aderente a Confimprese Italia [...], Acs - Associazione Cooperative di servizi [...], e le parti sociali sindacati dei lavoratori: Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...] rappresentata da [...] Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei, [...] Cse per le Federazioni del Lavoro Privato, [...] Cse-Fnilapmi, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, [...] Cse Coop, Federazione Nazionale Indipendente Soci Lavoratori e Dipendenti delle Società Cooperative, [...] Cse-Fnilt, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori dei Trasporti, [...] Cse-Fnilasu, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili, [...] Cse-Fnlei, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati, [...] Cse-Fulscam, Federazione Unitaria dei Lavoratori dei Servizi, Commercio, Alberghi e Mensa, [...] Cse Dir, Federazione Nazionale Indipendente dei Manager, Dirigenti, Professionisti ed Elevate Professionalità del Settore Privato, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio, dei servizi composto di:
• Premessa e sfera di applicazione
• sezioni
• articoli
• protocolli aggiuntivi
• allegati
• tabelle

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma

Premessa
Confimprese Italia, Confimprese Terziario e Cse nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle micro, piccole e medie aziende del settore del turismo considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sodale in vantaggio dei rispettivi associati. Le parti intendono sottolineare che il presente CCNL è integralmente ricettivo dell’accordo quadro, tra governo e parti sociali, su tutti i contenuti del nuovo modello contrattuale sottoscritto il 22 gennaio 2009. In questo momento di confronto le parti vedono nell’attuale fase di crisi globale dell’economia l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione degli interventi pubblici nel sostegno dell’occupazione e della competitività delle Micro e Piccole e Medie Imprese, in altre parole del tessuto portante del sistema produttivo ed economico nazionale. Le Organizzazioni sottoscrittrici del presente CCNL, credono che la fase della globalizzazione dell’economia, così come intesa dagli armi novanta a oggi, sia conclusa e che si sia aperto un nuovo scenario in cui, pur alla presenza di mercati aperti alla competizione, vi sia una maggiore attenzione degli organi regolatori per le esigenze di tutela della coesione sociale dei diversi Paesi e delle regole della competizione. La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali, giacche l’attuale Sistema di Bretton Woods ha dimostrato la sua incapacità di governare una realtà finanziaria radicalmente mutata rispetto a quella in essere negli anni quaranta del secolo scorso.
Le Parti, in considerazione della realtà globale che caratterizza la vita italiana, dell’UE ed internazionale, premessa per il futuro economico, reputano l’autonomia associativa imprescindibile fonte per definire, nei confronti della società e delle sue espressioni, un giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica cui adeguare l’azione sindacale.
Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente CCNL, la volontà condivisa di migliorare le relazioni sindacali affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e bilaterale, l’implementazione dell’apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d’efficienza.
Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavora le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le “consuetudini” normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell’arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l’utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.
Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l’area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente contratto collettivo.
Di diretta connessione con il punto precedente, l’amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti. Per questo il presente CCNL è ispirato e motivato ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, La maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, il CSR, le carte blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potranno assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambito, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore. In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore , le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, che auspica la sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nell’area turistica, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, cosi come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell'Art. 1 della suddetta legge 247/2007. Le parti concordano ed auspicano che l’Italia possa recepire la direttiva Europea, laddove dice che gli Stati membri potranno modificare la propria legislazione per consentire ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali in materia di orario di lavoro con i propri datori di lavoro.
Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2° livello stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di Datori e Lavoratori, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate anche attraverso un consolidamento del ruolo della bilateralità e dell’offerta formativa quale strumento indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.
Le Parti intendono arrivare a realistiche valutazioni delle problematiche dei propri associati al fine di armonizzarle con lo sviluppo economico e civile della società, ricercando - di volta in volta - le soluzioni più razionali, armonizzando interessi di categoria e visione della crescita sociale della comunità che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato.
Le Parti, rifiutando un’organizzazione classica del mondo del lavoro, rivendica la dignità e l’autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione anche se in confronto con tutte le altre forze organizzate della società a livello nazionale e comunitario, per un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale europea ed internazionale.
Obiettivo delle Parti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei loro associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro. Le Parti respingono tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla distruzione delle micio e piccole realtà del lavoro autonomo ed imprenditoriale con i relativi problemi che questo comporta per i lavoratori del settore e si propongono di attuare una forma di “capitalismo sociale” fondato sulla sussidiarietà sul rispetto e difesa della micro, piccola e media impresa e delle proprie risorse umane. Nello specifico, le Parti intendono:
1. rappresentare tutelare e promuovere gli interessi delle micro, piccole e medie imprese e dei loro lavoratori, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria;
2. stimolare la solidarietà e la collaborazione fra aziende, lavoratori e società civile;
3. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle micro, piccole e medie imprese e delle loro relative maestranze;
4. tutelare, sviluppare ed incrementare la piccola libera imprenditoria favorendo l’occupazione in ogni settore economico-sociale;
5. collaborare per la risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale delle micro e piccole imprese per agevolare un’occupazione libera e dignitosa dei lavoratori.
6. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la “forza lavoro” e negli interessi dei propri rispettivi iscritti;
7.coordinare e risolvere i problemi relativi alla regolamentazione e disciplina dei rapporti di lavoro dei settori cui appartengono i lavoratori e le aziende;
8. favorire il raggiungimento di accordi per il regolamento delle relazioni industriali che interessano la contrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali onde assicurare il regolare svolgimento delle attività delle aziende e dei lavoratori
La micro, piccola e media impresa privata nel settore del commercio , rappresenta il lavoro di oltre 2,3 milioni di lavoratori e sta acquisendo sempre più importanza nella nostra società, in veste di creatrici di occupazione e di protagoniste del benessere della comunità. Si contano oggi all’incirca 23 milioni di aziende in Europa con una forza lavoro superiore a 100 milioni di unità e, di queste, le PMI sono pari a 19,6 milioni di unità e rappresentano il 99,8% del totale delle imprese europee e occupano 85 milioni di persone (il 67% del totale). Si può, dunque, affermare che i veri giganti dell’economia europea sono proprio le imprese micro, piccole e medie con le loro specifiche peculiarità che richiedono l’attuazione di adeguate politiche a causa di un sistema globalizzato e dominato dalla tecnologia.
Le risorse umane, quindi, nelle micro, piccole e medie imprese, rispetto alle grandi aziende, vanno maggiormente valorizzate grazie ad una collaborazione più stretta ed un’attività professionale più prossima all’imprenditorialità e, perciò, una ricchezza del nostro sistema produttivo.
Confimpreseitalia e Cse, nell’ambito dell’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009, ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale, rispetti i contenuti dell’accordo quadro in parola. Il presente CCNL, infatti, che è di durata quadriennale tanto per la parte economica quanto per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Le Parti, infine, richiamano nell’applicazione del presente articolato, la legge n. 183 del 04 novembre 2010 (c.d. Collegato Lavoro), nonché il d.lgs. n. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato). [...]
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
A tal fine, le parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano attraverso:
• una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
• un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
• una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (in particolare per La diffusione delle competenze linguistiche ed interculturali tra gli addetti al settore come fattore di miglioramento degli scambi e dell’efficienza fra le imprese), accogliendo in tal modo le indicazioni del Forum delle imprese dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore del Terziario del Commercio e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, quale il bilateralismo anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire e raffreddare il contenzioso e l’eventuale conflittualità tra i rispettivi organizzati. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del ternario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli
Le Parti tramite l’Ente Bilaterale valorizzeranno il Fondo per la Formazione del Terziario “Indiform” con lo scopo di concorrere alla formazione continua dei lavoratori, anche nelle aree - attualmente - non ricomprese dall’applicazione della Legge 388/2000. Le Parti credono che lo strumento della Contrattazione collettiva mediante libera sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e sindacali di questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la micro, la piccola e media impresa del terziario, sia ancora la miglior scelta possibile, nell’attuale ambiente sociale e produttivo del Paese.
Dette organizzazioni credono altresì che lo strumento dei CCNL debba essere aggiornato al fine di tendere verso tre aree di maggiore efficienza.
• La Prima, tendente a stabilire regole chiare e certe per il rinnovo contrattuale e per gli adeguamenti retributivi alle dinamiche inflattive.
• La Seconda, tendente a ridurre il contenzioso tra le Parti attraverso un massiccio ricorso agli strumenti di raffreddamento del conflitto e di condivisione delle scelte.
• La Terza, tendente a incoraggiare l’utilizzo della contrattazione di secondo livello, sia essa
territoriale, compartimentale, aziendale, di reparto o individuale.
Le Parti firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per un’espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all’esercizio dell’impresa, in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dall’Accordo Interconfederale del 28/06/2011 e dall’art. 8 della legge n. 148/2011 con ll.mm.ii.
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall’UE e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Con il Protocollo aggiuntivo al Trattato di Maastricht del 1991 e tutte le norme relative alla politica, i Governi dell’UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell’occupazione ed alla creazione dei posti di lavora. Per questi obiettivi, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un’essenziale funzione negoziale nell’ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni firmatarie, affermano il loro ruolo di stimolo e di contrailo sulle politiche sociali e del lavora, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell’ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e dell’UE. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavora e capitale, la stipula di questo contratto, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione: di livello nazionale e di livello aziendale. Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà dell’impresa di esercitare l’attività con profitto e diritto associazione.
Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro. Le Parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un’azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavoro nero” ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato e tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il 2° livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività della micro, piccola e media impresa.

Validità e campo di applicazione
Art. 1 - Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutto il suo articolato disciplina in maniera unitaria e non applicabile parzialmente, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e in tutte le tipologie previste dal nuovo mercato del lavoro di cui alle norme della legge n. 30/2003, attuati dalle Micro, Piccole e Medie Aziende operanti nel settore del Terziario, per il relativo personale dipendente, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività nel settore Commercio, Distribuzione e Servizi nonché le attività affini e connesse al settore lavorativo disciplinato dal presente articolato. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti sociali stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore, nella micro, piccola e media impresa, in forza prima della data di stipulazione del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Per quanto noi£ espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Art. 2 - Interpretazione autentica del Contratto
Quando dovessero insorgere controversie sull’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale o dei relativi Contratti Integrativi di secondo livello, le parti sottoscrittrici delegano all’Ebicc Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa. La parte interessata invierà all’ente bilaterale una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. L’interpretazione autentica effettuata dall’Ebicc deve essere effettuata entro 40 giorni dal ricevimento del quesito. Il verdetto sostituisce l’eventuale clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del CCNL o del contratto integrativo.

Art. 3 - Sfera di applicazione
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione differenti macro settori merceologici a titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario, della distribuzione, dei servizi
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree coattività: 
• Dettaglio/ingrosso tradizionale
• Distribuzione moderna e organizzata
• Importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
• Ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
• ICT
• Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
• Ausiliari dei servizi.
Attività di vendita
• commercio all’ingrosso, al minuto, al chiuso, all’aperto di generi alimentari;
• commercio all'ingrasso, al dettaglio, al chiuso, all’aperto di generi non alimentari;
• supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
• importatori e torrefattoli di caffè;
commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
• commercio all’ingrosso ed al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
• articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie;
• terraglie, vetrerie e cristallerie;
• giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato;
• case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
• oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
• librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
• cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
• apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
• autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
• gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento; commercio all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per l’edilizia; aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
• rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
• prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cercali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
• commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
• commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
• commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
• commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
• commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
• le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
• le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
• le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
• commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
• commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
• aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
• commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
• commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
• produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
Merci d’uso e prodotti industriali
• grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
• tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature;
• pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
• lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese; pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
• articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
• lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
• articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
• giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
• oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle, articoli di orologeria;
• francobolli, per collezione;
• mobili, mobili e macchine per ufficio;
• macchine per cucire;
• ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
• aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
• carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
• imprese di riscaldamento;
• laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
• tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
• prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
• agenti e rappresentanti di commercio;
• stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
• fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
• compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
• aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
Attività di servizio
• mediatori pubblici e privati; commissionari;
• fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
• compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
• agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
• imprese portuali di controllo.
• imprese di leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
• telemarketing, cali center, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici, Residences; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multiproprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse; servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
• servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, importazione dati e fotocopiatuia;
• altri servizi alle persone.
Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
• imprese di leasing;
• recupero crediti, factoring;
• servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
• noleggio e vendita di audiovisivi;
• servizi di revisione contabile, auditing;
• servizi di gestione e amministrazione del personale;
• servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
• ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
• consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
• agenzie di relazioni pubbliche;
• agenzie di informazioni commerciali;
• servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
• società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
• società di carte di credito;
• agenzie investigative
• agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
• agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
• agenzie di intermediazione;
• agenzie di ricerca e selezione del personale;
• agenzie di supporto alla ricollocatone professionale;
• controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
• attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
• altri servizi alle persone.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione o deroga dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Tenuto conto che il presente CCNL disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree innovazione, consulenza, informatica, ogni eventuale situazione produttiva di innovazione generasse nuove attività e/o figure professionali verrà integrata mediante valutazione e codificazione in ambito ente bilaterale.
Classificazione settore ICT
In considerazione delle caratteristiche del settore dell’Information and Communication Technology e, in particolare:
• della continua evoluzione delle tecnologie,
• dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali,
• degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT,
anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi
Principali aree di attività delle aziende ICT:
• Auditing/Test
• Telecomunicazioni/Reti
• Web
• Informatica
Nota a verbale
I profili professionali ICT nelle Aziende ICT saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte della Commissione Tecnica permanente attivata presso l’Ente bilaterale per la classificazione delle figure professionali generate dalle innovazioni tecnologiche e produttive in evoluzione. La Commissione adotterà criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ICT all’interno dell'organigramma di una impresa ICT valutandone la validità nel tempo.
Le figure saranno individuate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Titolo I Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 4 - Livelli di contrattazione

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:
- contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore;
- contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto integrativo aziendale.
Contrattazione di 1° livello
La contrattazione collettiva di 1° livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che deve basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL
[...]
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie: a) costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC); b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Contrattazione di 2° livello
Livello aziendale e/o territoriale

La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA, e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
Le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrono a migliorare la produttività;
Non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
[...]
Alla contrattazione aziendale sono demandate le seguenti materie:
[...]
d) articolazione e strutturazione dell’orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell’applicazione di turni e/ o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali;
e) organizzazione delle ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. n. 167/2011 e s.m.i.;
g) programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
h) innovazione e/ o ristrutturazione organizzativa dell’impresa;
[...]
1) banca ore;
m) la sottoscrizione dei cd. “contratti di prossimità” di cui art. 8 legge n. 148/2011 e s.m.i;
n) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno
Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:
• Il superamento di situazioni di crisi;
• Lo sviluppo economico e occupazionale;
• L’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;
• Le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi.
Potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL.
Tali intese saranno definite tramite il supporto dell’Associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale.
Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.
Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa;
• lavoro straordinario
• lavoro supplementare
• compensi per clausole elastiche e flessibili
• lavoro a turno
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
• lavoro notturno
• premi variabili di rendimento
• ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.
[...]
Inoltre potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1. turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5. contratti a termine;
6. contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati
7. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9. azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10. modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
11. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
[...]
13. problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[...]

Art. 5 - Ente Bilaterale
Le Parti stipulanti per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano di aderire all’Ente Nazionale Bilaterale Ebicc, già costituito per il settore turismo e terziario e rinviano ad una Commissione Paritetica di tre componenti che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL, formulerà alle Parti stesse un apposito regolamento applicativo di convergenza in detto ente, che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
[...]
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalia contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e quelle di cui all’art. 76 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, legge n. 183/2010 e ll.mm.ii.. 
[...] L’Ente, inoltre, provvederà al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione.
[...]
L’Ente provvede alla redazione di tutte le fasi del progetto formativo, la sua durata e il campo di applicazione nonché l’azione di certificazione del contratto stesso.
In merito all’apprendistato - in caso di formazione esclusivamente aziendale- i profili formativi saranno rimessi all’Ente che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, di concerto con l’istituenda “Banca nazionale dei profili” per ciascun profilo formativo, la durata e la modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
[...]

Art. 6 - Diritti sindacali e di associazione
Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge n. 300/1970.
Le imprese con meno di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, garantiranno:
ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipazione alle assemblee;
alle RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL 20 ore annue per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
Ulteriori condizioni più favorevoli possono essere stabilite a livello aziendale.
[...]
L’assemblea si svolgerà, in applicazione a quanto disposto dalla legge n. 300/1970, di norma al di fuori dell’azienda, oppure all’interno, previo accordo tra azienda ed RSA, in presenza di locali idonei.
La RSA è titolato ad incontrarsi con l’azienda per la discutere le problematiche relative a: distribuzione del CCNL;
• indumenti di lavoro;
• programmazione dei periodi di ferie;
• eventuale funzionamento della mensa aziendale;
• problematiche che insorgano all’interno dell’azienda e che abbiano ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di 2° livello.
Il rappresentante per la sicurezza (RLS), nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente scelto tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle aziende fino a 15 unità, invece, il RLS verrà indicato all’interno dell’azienda stessa o individuato, anche per più aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.mi..
[...]

Art. 9 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
Verrà costituita una Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGQ per ogni Regione, con sede presso l’Ente Bilaterale laddove costituito o in alternativa in quello nazionale, composta da 4 membri di cui 2 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
• esaminare e risolvere le controversie inerenti l’interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione di 2° livello, ivi compresi i “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 della legge 148/2011;
• tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
[...]
• verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e s.m.i, in ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
• esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di tuia delle Parti stipulanti;
• esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
• verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale anche ai fini del Pfi, come previsto dal presente CCNL;
• definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.
Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita una apposita Commissione Nazionale di coordinamento.

Art. 10 - Composizione delle controversie individuali e collettive
Le Parti stipulanti, al fine di raffreddare e contenere ogni possibile controversia, individuale o collettiva relativa all’applicazione del presente CCNL, decidono congiuntamente che per i propri iscritti e/o aderenti, anche a seguito dell’innovazione introdotta dalla legge n. 183/2010, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, a prescindere o meno della certificazione del contratto e secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali e/o collettivi, di cui alle leggi a 604/1966, n. 108/1990 n. 223/1991con ll.mm.ii, non derivanti da provvedimenti disciplinari di cui all’art. 7 legge n. 300/1970, devono essere ugualmente esperiti i tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori e dai datori di lavoro interessati Due copie del verbale saranno inviate alla competente DTL ai sensi della legge n. 533/1973 e s.m.i. La parte, sia essa lavoratore che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo II Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione e documentazione

[...]
Per l’assunzione, inoltre, sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[...]
L'apprendista, all’atto dell’assunzione, dovrà produrre il titolo di studio in copia e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti, anche tramite curriculum vitae debitamente sottoscritto. [...] Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e s.mi..
[...]
Nota a verbale
Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell’ordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di Ente Bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali.
Altresì le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall’avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la normativa verrà recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

Passaggio di qualifica
Art. 18 Indumenti di lavoro

[...] Per quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti di lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della propria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 sostitutivo del D.Lgs. n. ex 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni

Art. 19 - Attività stagionali
Ferma restando la primaria necessità di perseguire un’occupazione stabile, qualora l’azienda svolga attività stagionali, motivate da picchi di produttività legati a particolari periodi dell’anno, purché di durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, dovrà richiedere alle OO. SS. stipulanti il presente CCNL, la sottoscrizione di apposito accordo aziendale al fine di disciplinare le particolari problematiche derivanti dalle peculiarità delle prestazioni

Art. 20 - Lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dal D.Lgs. del 06.09.2001, n. 368 e dalla L. 30/2003, del DLgs n. 276/03 e succ. modd. e integrazioni
Le parti, altresì, stabiliscono che:
[...]
4) Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. È possibile la moneti reazione delle ferie valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato un anno di lavoro.
Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. I datori di lavoro che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione indicata nel presente CCNL e insediata nell’enti bilaterale.
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Titolo IV Contratto apprendistato
Art. 22 - Disciplina dell'apprendistato

Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprendistato, che ha l’obiettivo di dare un forte contenuto formativo a tutta la riforma dell’intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare ed incrementare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all’Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative, dei contenuti e delle relative competenze.

Art. 23 - Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 24 - Durata
1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Livello 3 48 mesi
Livello 4 48 mesi
Livello 5 36 mesi
Livello 6 24 mesi
2) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.

Art. 25 - Proporzione numerica
Giacché la legge 19.7.97 n. 196 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del c.c.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 47 c. 2, Dlgs n. 276/03, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3 (tre), può assumere apprendisti in numero non superiore a 3 (tre).

Art. 26 - Deroga proporzione minima
È consentita, in deroga all’articolo precedente, l’assunzione di un apprendista per le aziende turistiche che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio.

Art. 27 - Obblighi del Datore
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
(a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
(b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
(c) non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
(d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio; 
(e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
(f) per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 28 - Obblighi dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i coni di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 29 - Visita medica
È fatto obbligo di avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.

Art. 30 - Orario di lavoro
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal Dlgs. n. 66/2003 e succ. mod. pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
Per la mancata attuazione del percorso per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276/03) per i minori si sono ristrettigli spazi di accesso all’apprendistato.
L’attivazione del contratto di apprendistato riguardante le attività stagionali, risulta praticabile in concreto per quello definito formativo e disciplinato dall’art. 48 del dlgs. n. 276/03 che è applicabile ai giovani d’età compresa tra i 16 ed i 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico.
Per i minori sono ancora valide le vecchie norme (Leggi n. 25/55 e 196/97).

Art. 31 - Assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
[...]
Per l’assunzione di un apprendista a tempo parziale non si richiede la convalida della Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 33 - Formazione
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi
lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.

Art. 34 - Contenuti formativi
La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano all’Ente Bilaterale Ebicc, la definizione di regole condivise per l’individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell’obbligo formativo.
Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico-professionale si svolgerà all’interno dell'azienda.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l’apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.

Art. 35 - Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell’art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di “Tutor”.
Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
• tutor con formazione e competenze adeguate;
• docente può essere il titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altra collaboratore, in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale;
• esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dalle Parti Sociali o dalle Regioni, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca;
• impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee guida che saranno elaborate dall’Ebicc.

Art. 36 - Conformità al contratto
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l’apprendista, con l'assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all’ente bilaterale Ebicc il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d’intesa con le competenti amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare all'ente bilaterale Ebicc la verifica della conformità dell’addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere; a condizione che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.

Art. 37 - Apprendistato in cicli stagionali
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
[...]

Art. 42 - Altri diritti previdenziali
All’apprendista in infortunio, malattia professionale o maternità spettano:
a) Infortunio e Malattia Professionale.
In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.
b) Maternità
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria e facoltativa

Titolo V Contratto d’inserimento
Art. 48 - Progetto formativo

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
-Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
-Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
La certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 49 - Durata del progetto
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
In qualsiasi momento l’azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.

Art. 50 - Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 51 - Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.

Art. 52 - Modelli formativi
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall’azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale Ebicc delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all’azienda.

Art. 53 - Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse volgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera a) dell’articolo precedente, consistente dell’azione di certificazione del contratto stesso;
b) l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera dello stesso articolo.

Art. 54 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all’Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse

Titolo VI Il nuovo mercato del lavoro Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 55 - Premessa.

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 56 - Richiami normativi
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, e dal D.Lgs. n. 124/2004 in particolare:
• per la somministrazione di lavoro o “staff leasing” o lavoro in affitto
• per il lavoro intermittente: lavoro intermittente o “Job on call” - lavoro a chiamata
• per il lavoro ripartito o "job sharing"
• per il lavoro accessorio o prestazioni occasionali di tipo accessorio

Art. 57 - Lavoro a Progetto
È definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa

Titolo VI Somministrazione di lavoro o staff leasing
Art. 58 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
• punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
• per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
• per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
• per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 59 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e scritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto perle seguenti lavorazioni e/o attività: 
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 60 - Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 54 e 55 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo all’ente bilaterale Ebicc Ente bilaterale.

Art. 61 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti, presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Titolo VII Lavoro intermittente o Job on call o Lavoro a chiamata
Art. 62 - Lavoro intermittente (Job on call - Lavoro a chiamata)

[...]
Il contratto intermittente o a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto
particolarmente in merito al rispetto dell’orario di lavoro e alla disponibilità.

Art. 66 - Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
[...]
- da parte di imprese che non abbiano effettato la valutazione dei rischi,

Art. 67 - Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato “ad substantiam” e “ad probationem” dei seguenti elementi:
[...]
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
[...]

Art. 71 - Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo II Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria.

Titolo VII Lavoro ripartito o "Job sharing”
Art. 72 - Lavoro ripartito

[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° giugno all’ente bilaterale.

Art. 73 - Soglie numeriche
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa
utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

(Lavoratori dipendenti) (contratti flessibili)
Da 0 a 5 4
Da 6 a 10 7
Da 11 a 20 11
Da 21 a 35 16
Da 35 a 50 26
Per ogni scaglione di 100 ulteriori 15

Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non può superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa ai sensi dei precedenti è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unita si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all’atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 74 - Gestione delle controversie
1. In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
2. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri uno datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente -nominato di comune accordo fra gli arbitri, e in caso di mancato accordo dalla DPL dove ha la sede l’impresa;
3. per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di analisi statistica e valutazione giurisprudenziale.

Titolo IX Lavoro accessorio
Art. 77 - Attività lavorative ammesse

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà;
c) dei periodi di vacanza e il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università o un istituto di scolastico di ogni ordine e grado;
d) dell'impresa familiare limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi; di qualsiasi settore produttivo;
e) da parte di percettori di trattamenti di disoccupazione o di sostegno al reddito.

Titolo X Costituzione rapporto di lavoro
Art. 83 - Orario di Lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche inerenti all’organizzazione del lavoro e/o collegate alla tipologia di attività.
Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.
L’attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente gestione dei fattori produttivi
L’ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni del terziario.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
La durata massima dell’orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 a 1955.
[...]
L’orario di lavoro sarà esposto nei locali dell’azienda turistica

Art. 84 - Orario di lavoro peri lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigneti in materia.

Art. 86 - Distribuzione orario di lavoro giornaliero
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turni
di riposo settimanale e dei congedi a conguaglio nonché i turni di servizio tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Per il personale di sale, ricevimento e portineria il nastro orario giornaliero è di 14 ore e di 12 ore per il restante personale.

Art. 87 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino per i pubblici esercizi dalle 23.00 alle ore 6,00.
[...]
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie giornaliere.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 il 1955 e succ. mod.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento.
Le condizioni di cui al comma precedente s’intendono realizzate anche mediante l’applicazione degli orari plurisettimanali da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello e/o nei contratti integrativi.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri modi non risulti applicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui al presente contratto.
Specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile possono essere definiti dai contratti integrativi
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10, D.lgs. n. 532/99.

Art. 88 - Ore non fruite
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversate nel “monte ore” e danno diritto al recupero obbligatorio.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento con accordo tra azienda e lavoratore;
- dall’11° al 24° mese successivo all’accantonamento il recupero può essere stabilito dal lavoratore previo preavviso al datore di lavoro.
Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo il datore di lavoro provvederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine suddetto.
Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 89 - Personale extra e di rinforzo
Ai sensi del comma 3° dell’articolo 23 della Legge n. 56/1987 e leggi segg. è consentita l’assunzione diretta dei lavoratori extra per periodi non superiori a tre giorni e nei seguenti casi:
- banchetti;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico quali: meeting, convegni,
fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi ed eventi similari. [...]

Art. 90 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
L’orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerate lavoratori discontinui le seguenti figure professionali:
- interpreti addetti al ricevimento;
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- portieri;
- autisti;
- uscieri ed inservienti,
- addetti al carico e scarico; 
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.

Titolo XII Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 93 - Flessibilità

A) Orario multi periodale
In relazione alle peculiarità del settore terziario e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 78 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[...]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 78 non potrà superare i dodici mesi, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
B) Recupero
L’ente Bilaterale provvederà, per le aziende del vari settori del terziario a definire, per i periodi di maggiore intensità lavorativa, il maggior numero di ore da prestare settimanalmente, superiori alle 40 ore settimanali, con un sistema di recupero diversificato che preveda il recupero delle maggiori ore prestate anziché la riduzione della prestazione lavorativa.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Il monte ore annua da utilizzarsi perii recupero non potrà superare le 90 ore.

Art. 98 - Condizioni speciali
[...]
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. 
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

Titolo XIII Lavoro straordinario
Art. 99 - Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
[...]
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione a:
a) casi di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o ai servizi alle persone o alla produzione dei servizi; 
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art.19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 2 comma 10, legge 24.12.1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive stabilite nel presente contratto.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XIV Ferie, festività, riposo e permessi
Art. 101 - Ferie

[...]
Le ferie sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile e non sono monetizzabili.
Le ferie devono essere normalmente godute nel corso dell’anno di competenza. [...]
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[...]
Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
[...]
Le ferie son un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile e non sono monetizzabili
Le ferie devono essere normalmente godute nel coreo dell’anno di competenza. [...]
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[...]

Art. 103 - Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno 24 ore, solitamente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni - fanno eccezione le seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
b) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 104 - Interruzione - soste - sospensione - riduzione d’orario - recuperi - intervallo per la consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero - Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore.
Pause - Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti, fino a 2 ore.
Pausa pasto - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.
Soste - Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Sospensioni - [...]
Recuperi - Il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le OOSS stipulanti il presente contratto, è consentito purché i conseguenti prolungamenti d’orario non eccedano il limite massimo di un’ora al giorno e siano disciplinati da un accordo tra le parti.

Titolo XVII
Capo I Gravidanza e puerperio
Art. 121 - Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio a titolo di “congedo di maternità” la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[...]
1. Congedo parentale [...]
2. Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Normativa
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. ,

Titolo XVIII Malattie e infortuni
Art. 135 - Infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore infortunato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavora su qualsiasi infortunio, anche per gli infortuni di lieve entità.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto , non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato invio e dal ritardo stesso.
[...]

Titolo XIX Sospensione - Anzianità - Cambio Livello
Capo III - Passaggi di qualifica
Art. 148 - Mansioni del lavoratore

[...]
Il lavoratore per esigenze tecniche organizzative, produttive e sostitutive può essere chiamato a svolgere mansioni diverse dalle proprie attività ordinarie e da quelle previste al proprio livello purché non siano previste condizioni peggiorative.
[...]

Titolo XXI Indennità disagio
Art. 159 - Campo di applicazione

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutte le aziende che occupino più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti
[...]

Art. 160 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente titolo.
L’Ebicc assiste le parti nella realizzazione di tali contratti.

Art. 161 - Indennità
Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi: trasporto, mensa, disagio location, in caso di morte, mezzi pubblici, locali rumorosi, valori, vestiario,

Art. 166 - Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 3.00 (tre) Euro.

Art. 168 - Genitori di portatori di handicap o di tossicodipendenti
[...]
Per i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 169 - Contratto di lavoro per gli extracomunitari e portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 170 - Indennità mensa
Le aziende che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. “ticket restaurant” pari a 5,30 (cinque, trenta) Euro giornalieri.

Art. 173 - Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno siano attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 1.50 (uno, cinquanta) Euro.

Art. 175 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
[...]
I capi saranno sostituiti una volta l’anno e dovranno prevedere indumenti estivi ed invernali.

Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 179 - Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[...]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocimento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
- per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[...]

Titolo XXIV Norme disciplinari
Capo I - Doveri e obblighi
Art. 191 - Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge e assegnate dai superiori e di competenza per mansione e inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 197 - Utilizzo strumenti aziendali
Il lavoratore dipendente, nell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dell’impresa per svolgere il proprio lavoro, deve attenersi alle disposizioni definite dalla direzione aziendale.
[...]

Capo II Divieti
Art. 205 - Divieti

È vietato al personale ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’impresa.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Capo III - Disposizioni disciplinari
Art. 209 - Doveri del lavoratore dipendente

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la, massima diligenza ed in particolare:
[...]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente OCNL applicato e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
5) nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in legge n. 562/1925;
[...]
7) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali del datore e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
8) rispettare tutte le disposizioni in uso e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti

Art. 210 - Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravita dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni;
5) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
6) licenziamento.

Art. 211 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di basso rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 212 - Mancanze punibili con la multa
Le mancanze punibili con la multa sono:
- per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
[...]
- per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
- per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
- per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti e la clientela;
- in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi dell’azienda.

Art. 213 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per sette giorni
Le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a sette giorni, sono:
- per recidività, entro un anno dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della m
[...]
- per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti;
- per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[...]
- per rifiuto di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro;
[...]
- in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore.

Art. 214 - Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro per otto giorni
Le mancanze sono punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da otto a dieci giorni.
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste
- per la sospensione sino a un periodo non superiore a sette giorni;
- per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
- in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti o obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore o che procurino vantaggi a sé o a terzi, sempreché la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile.

Art. 215 - Licenziamento per motivazione disciplinati
È il licenziamento a seguito di gravi infrazioni previste:
- per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste
- per la sospensione sino a un periodo compreso tra otto e dieci giorni;
- per essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell’azienda o, per il personale viaggiante, stradale;
- per furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda; 
[...]
- per costruzione entro le officine dell’azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
- per abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
- per insubordinazione verso i superiori.
- per diverbio litigioso seguito da vie di fatto.
- per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
[...]

Titolo XXV Ente Bilaterale
Art. 221 - Ente Bilaterale Confimprese Italia Cse (Ebic)

Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all’Ente Nazionale Bilaterale in sigla Ebicc.
L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l’Art. 1, co. 1175 e 1176, L. 27/12/2006, n. 296.
L’Ente Bilaterale già costituito dovrà rispondere per i rimandi di cui al presente CCNL alle seguenti finalità:
- sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo del commercio e del turismo;
- adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione;
- sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al Cnel come previsto dalla legge;
- istituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d’appalto e sub-appalto;
- per la conciliazioni di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
- istituire un comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavora nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Titolo XXVI Relazioni sindacali
Art. 222 - Obiettivi e Strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle OODD datoriali e delle OOSS sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
Disciplina dei livelli di contrattazione.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva di l’livello: si svolge in ambito territoriale nazionale;
b. contrattazione con partecipazione territoriale di II livello: si articolerà nella sede regionale, provinciale e aziendale;
c. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2: intervento dell’Ebicc ente bilaterale paritetico.

Art. 223 - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale, di settore o aziendale per le materie non direttamente regolamentate dal CCNL.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno in ogni caso regolamentato dalla direzione aziendale;
[...]
e) costituzione e funzionamento dell’organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle nonne per l’igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal DLgs 81/08 ex DLgs 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
f) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l’approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all’Art. 55 co. 2 del DLgs 10/9/03 il 276;
g) attuazione della disciplina della formazione professionale;
h) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione ragionale o provinciale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.

Art. 227 - Contrattazione di secondo livello
Per assicurare alle aziende e ai lavoratori un’assistenza qualificata, le parti individuano nell’Ente bilaterale Ebicc il soggetto proprio a svolgere l’incarico di assistere, di predisporre e di attuare le specifiche intese di contrattazione nel secondo livello.
Le parti confermano la necessità di effettuare le valutazioni e le quantificazioni incrementate, rese strutturali, sicure e facilmente accessibili e tutte le misure volte ad incentivare, la riduzione di tasse e contributi per i lavoratori
La contrattazione di secondo livello collega gli incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese.
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti le seguenti aree:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d’orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time
4) determinazione dei turni feriali;
5) contratti a termine;
6) accesso alla formazione;
7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
9) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;

Art. 228 - Interventi dell’Ebicc nella contrattazione aziendale
L’Ente Bilaterale Ebicc, per la vigenza del presente contratto, coordinerà e gestirà gli accordi tra l’azienda e i lavoratori, avallandone i contenuti sia normativi che economici.
[..]

Art. 230 - Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
[...]
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 232 - Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[...]

Titolo XXVII Controversie di lavoro
Capo I - Contributi vertenza lavoro individuali/collettive
Art. 239 - Controversie individuali

Qualora insorga controversia tra datore di lavoro e lavoratore, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
[...]

Art. 240 - Controversie collettive (Covelco)
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Capo II Composizione controversie
Art. 241 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso l’Ebicc, composta, in misura paritetica, da membri nominati dalle Parti firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente: il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.

Art. 242 - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati Due copie del verbale saranno inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
Il lavoratore dipendente interessato alla definizione della controversia, è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritto.
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Art. 243 - Organismi Paritetici
Le Parti firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;

Titolo XXVIII Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 251 - Molestie sui luoghi di lavoro

Le aziende devono vigilare su rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto

Art. 252 - Mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Il mobbing è regolamentato dai DLGS 215/2003 (attuazione della Delibera [direttiva] 2000/43/CE) e 216/2003 (attuazione della Delibera [direttiva] 2000/78/CE).

Art. 253 - Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni del presente CCNL per l’accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXXII Telelavoro
Art. 269 - Telelavoro

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici ed dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore dipendente opera e la sede del datore di lavoro.
Il Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione della struttura datoriale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è all’esterno della stessa.
Il Telelavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l’attività nei locali del datore e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo del medesimo.

Art. 270 - Tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici del datore.
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.

Art. 271 - Telelavoro subordinato
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma del datore.
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la parte datoriale che per il lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali del datore.
Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva,
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della camera previste per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
I lavoratori dipendente che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.

Art. 272 - Protezione dati e sicurezza
[...]
Il datore, nello svolgimento dell’attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art. 273 - Strumenti operativi
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso il datore si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
Il datore è tenuto a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e i della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.

Art. 274 - Organizzazione del lavoro
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni della azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente.
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo 8/4/2003 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell’orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario;
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano negli uffici del datore di lavoro.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XXXIII Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 275 - La tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni hanno integralmente sostituito il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 con lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pratica attuazione del D.Lgs. 81 nel settore di applicazione del presente contratto è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
Le parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia dei datori di lavoro.
La nuova norma n. 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
- un rappresentante per ogni esercizio pubblico considerata la peculiarità strutturale del settore terziario è possibile definire a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Questa ultima possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie di accordi nazionali di II livello già previsti nel presente contratto.
Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso, sono previste dal D.Lgs. 81/2008, siano coerenti con quanto contenuto nel presente protocollo.
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

Art. 276 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività nell’area del Turismo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori del settore del terziario.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro. 
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

Art. 277 - Permessi retribuiti per RLS
Negli esercizi dell’area delle micro imprese fino ai 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n. 5 ore di permesso retribuito annue.
Negli esercizi con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n. 15 ore di permesso retribuite annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore.
Il Corso di Formazione di cui all’art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/2008 , secondo il Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore.
Il corso di 32 ore è per eventuali aggiornamenti che andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

Art. 278 - Attribuzioni del Rappresentante perla sicurezza
Con riferimento alte attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano stille seguenti indicazioni.
In applicazione dell’art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 279 - Consultazione RLS
Il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori perla sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali, in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

Art. 280 - Documentazione ed informativa negli esercizi
Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare il DVR - Documento Valutazione dei Rischi aziendale i documenti e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

Art. 281 - Attività riconosciuta per il RLS
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà dame preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.