Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 gennaio 2013, n. 1472 - Rendita ai superstiti ed esclusione dell'origine professionale della neoplasia polmonare


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 29900-2007 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 817/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/08/2007 R.G.N. 991/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 6 agosto 2007, in totale riforma della pronuncia di prime cure resa dal Tribunale di La Spezia, rigettava la domanda di (Omissis) intesa ad ottenere la condanna dell'I.N.A.I.L. a corrisponderle la rendita ai superstiti per la morte del coniuge (Omissis), già titolare di rendita nella misura dell'11% in ragione dei riconosciuti postumi di broncopneumopatia cronica da esposizione professionale ad inalazione di polveri di silicati e calcare.

Nel condividere la nuova c.t.u. disposta in appello, statuiva la Corte territoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla scorta della prima c.t.u., era da escludersi sia l'origine professionale della neoplasia polmonare che aveva portato al decesso del (Omissis) sia che il defunto presentasse alterazioni pleuro-polmonari correlabili con l'esposizione all'amianto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l' (Omissis) affidandosi ad un solo articolato motivo.

Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L..

Diritto


1. La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 85 ed allegato alle nuove tabelle introdotte con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1994 voce M 56 "Manifestazioni neoplasiche causate dall'asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, carcinoma del polmone" e degli articoli 112 e 441 cod. proc. civ., in relazione al principio di presunzione di origine professionale, nonchè vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)". Lamenta il ricorrente la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, l'omessa considerazione dei rilievi critici mossi dal consulente di parte alle conclusioni dell'ausiliare; addebita, inoltre, al giudice del merito di non avere applicato la presunzione di eziologia professionale, trattandosi di malattia e lavorazione tabellata e di non aver tenuto conto della prova testimoniale da cui, peraltro, emergeva l'avvenuta manipolazione dell'asbesto e, dunque, l'esposizione a rischio dell'assicurato. Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Dica la S.C. se in caso di malattia tabellata opera il principio di presunzione di origine professionale, con conseguente onere a carico dell'I.N.A.I.L. di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa".

3. Il ricorso presenta profili di inammissibilità ed è, comunque, infondato.

Si osserva che, con riferimento al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente non ha adempiuto alla prescrizione dettata dall'articolo 366 bis c.p.c., secondo cui, in tal caso, l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e si è rimarcato come detta indicazione sia nella specie tanto più necessaria in considerazione dell'articolazione della censura sotto profili diversi. Nè dette indicazioni possono essere desunte dalla formulazione del motivo di ricorso, secondo quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, Cass. n. 23153 del 7/11/2007; id. n. 4556 del 25/2/2009).

Anche con riguardo alla denunciata violazione di legge, va ritenuta la genericità e la mancanza di riferimenti alla fattispecie concreta del quesito proposto: la sua formulazione, infatti, non pone il giudice di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. fra le più recenti Sezioni Unite n. 7433 del 27/3/2009). E tanto, a parte la incongruità delle ragioni addotte circa l'errore di diritto addebitato al giudice del merito, per non avere applicato la presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata, derivante, ad avviso della ricorrente, da lavorazione tabellata (dovendosi, al riguardo, evidenziare che la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene, anch'esse tabellate, e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso).

Il motivo è, in ogni caso, da disattendersi perchè, in sostanza, sollecita soltanto una nuova lettura delle risultanze probatorie e, in particolare, delle consulenze tecniche espletate nei due gradi di giudizio, operazione preclusa in sede di legittimità.

Infatti, per costante insegnamento di questa S.C., in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; a 22707 del 08/11/2010; n. 9988 del 29/04/2009).

Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, ma vengono effettuate solo osservazioni concernenti il merito di causa, non deducibili innanzi a questa S.C..

Quanto al diniego di nuova c.t.u., per ormai consolidata giurisprudenza (cfr, ex aliis, Cass. n. 25569 del 17/12/2010), cui va data continuità, la decisione - anche solo implicita - di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici, come - appunto - avvenuto nel caso per cui è processo.

4. Nulla, infine, deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie applicabile ratione temporis.


P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.