Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015*
Parti: Confimpreseitalia, Confimprese Edilizia, Acs e Cse
Settori: Edili, Laterizi, Artigianato e P.M.I, Confimprese/Cse
Fonte: CNEL
Note*: l'art. 97 riporta 01.04.2010 - 31.03.2014

Sommario:

Validità e sfera di applicazione Validità.
Art. 1 - Assunzione
Lavoro part-time
Art. 2 - Apprendistato
Contratto di inserimento
Telelavoro
Lavoratori studenti
Art. 3 - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Art. 6 - Regolamentazione per i quadri
Art. 7 - Passaggi di mansioni
Art. 8 - Mansioni promiscue
Art. 9 - Contratto a termine
Art. 10 - Lavoro temporaneo
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 13 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’art. 25, c. 2, legge 223/91
Art. 14 - Assistenza legale
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Banca ore
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Giorni festivi
Art. 20 - Festività abolite
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 24 - Pagamento della retribuzione
Art. 25 - Determinazione delle quote orarie
Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 27 - Minimi contrattuali
Art. 28 - Una tantum
Art. 29 - Indennità di contingenza - EDR
Art. 30 - Tredicesima mensilità
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 32 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Art. 33 - Premio di risultato
Art. 34 - Premio di fedeltà
Art. 35 - Lavoro a cottimo
Art. 36 - Lavori a turni
Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 39 - Indennità di maneggio denaro
Art. 40 - Indennità per uso di mezzi d trasporto
Art. 41 - Mensa
Art. 42 - Alloggio
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Trasferta
Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 47 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale
Art. 49 - Lavoratori immigrati
Art. 50 - Lavoro delle donne
Art. 51 - Volontariato
Art. 51 - Diritto allo studio
Art. 53 - Interruzione di lavoro
Art. 54 - Sospensione e riduzione orario
Art. 55 - Recupero delle ore i lavoro perdute
Art. 56 - Permessi
Art. 57 - Assenze
Art. 58 - Aspettativa
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 61 - Trattamento in caso di maternità
Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 64 - Ambiente
Art. 65 - Visite mediche
Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS)
Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori
Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 69 - Abiti da lavoro
Norme comportamentali e disciplinari

Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 72 - Risarcimento danni
Art. 73 - Visite d'inventario e di controllo
Art. 74 - Provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Regolamento interno di azienda
Art. 76 - Multe e sospensioni
Art. 77 - Licenziamento senza preavviso
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 80 - Certificato di lavoro
Art. 81 - Indennità in caso di morte
Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 83 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 84 - Cessazione dell’attività aziendale
Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Art. 86 - Assemblee
Art. 87 - Relazioni sindacali
Art. 88 - Affissioni
Art. 89 - Permessi per cariche sindacali
Art. 90 - Permessi al lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 91 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
Art. 92 - Patronati
Art. 93 - Versamento contributi sindacali
Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 94 - Reclami e controversie
Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 96 - Appalti
Art. 97 - Decorrenza e durata
Art. 98 - Ebicc- OPP
Allegati
Allegato A Ente Bilaterale e attivazione assistenza controversie
Allegato B Estratto Statuto fondo “Indiform"
Allegato C Estratto del Regolamento Indiform
Allegato D Statuto Estratto Fondo “Tranquillita e salute”
Allegato E Statuto dell’Organismo Paritetico Provinciale
Tomo I - Relazioni industriali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani, costituiti anche in forma cooperativista, di produzione dei laterizi, dei manufatti in cotto, dei manufatti in cemento e affini

Il giorno 22, nel mese di Dicembre dell'anno 2011, in Roma si sono incontrate le sotto descritte organizzazioni sindacali: Confimpreseitalia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale [...], Confimprese Edilizia - Federazione Edilizia aderente a Confimprese Italia [...], Acs Associazione Cooperative di Servizi [...] e Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei, con l'assistenza [...] Cse per le Federazioni del Settore Privato [...], Cse-Fnilapmi Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Piccole e Medie Imprese Dell'artigianato e delle Piccole e Medie Imprese [...], Cse-Fnilel, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Edilizia e Legno [...], Cse Coop, Federazione Nazionale Indipendente Soci Lavoratori e Dipendenti Delle Società Cooperative [...], Cse-Fnilasu, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili [...], Cse-Fnlei Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati [...], Cse-Dir, Sindacato Manager, Dirigenti, Professionisti e Alte Professionalità del Settore Privato, le sopra descritte Organizzazioni stipulano il presente contratto e lo riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle aziende che operano nel settore.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Roma, 22 Dicembre 2011, tra le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...] e le Parti Sociali Datoriali Confimpreseitalia Confederazione sindacale datoriale, Associazione micro imprese e artigianato [...], Confimprese Edilizia Federazione Edilizia aderente a Confimprese Italia [...], Acs Associazione Cooperative di Servizi [...]

Validità e sfera di applicazione Validità.
Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, nelle aziende artigiane del legno ed affini [...]

Art. 2 - Apprendistato
Campo d’azione.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis) e dalle disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento.
[...]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03.
Rapporto numerico.
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni dipendente con contratto di lavoro subordinato.
Per l’età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.
[...]
Adempimenti. [...]

Contratto di inserimento
Definizione. [...]
Beneficiari. [...]
Aziende eleggibili. [...]
Progetto formativo progettato e validato Ebicc - Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo; progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; la certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.
Durata del progetto.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[...]
Deroghe per i portatori di handicap.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale, può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Norme contrattuali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del Titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Modelli formativi.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo quanto deliberato dall'Ente Bilaterale promosso dal presente contratto e utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.
Ente Bilaterale Ebicc /OPP Ebicc
L’Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa - Ebicc e I suoi OPP.
Organismi Paritetici Provinciali Costituiti su tutte e 109 le Provincie italiane svolgeranno la funzione in merito alla applicazione del contratto di inserimento, di assistenza e supervisione per i contratti per quanto previsto successivamente al capitolo "Telelavoro"
Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale.

Telelavoro
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "tele-lavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d’uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Con l'instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC.
Il rapporto denominato "tele-lavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "tele-lavoro" sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa.

Art. 3 - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Premessa.
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32
- per il lavoro ripartito: art. 33
Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato della impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell’impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di una opera o di un servizio, definiti o predeterminati che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; (e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
e) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
f) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
g) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di Impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Obblighi di informazione.
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale
Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico della impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Lavoro intermittente.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 ° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco dì ciascun semestre.
Lavoro ripartito.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Soglie numeriche.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso una impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: lavoratori dipendenti contratti flessibili da 0 a 5 -1 contratti flessibili, da 6 a 9 - 2 contratti flessibili, da 10 a 12 - 3 contratti flessibili, da 13 a 18 - 5 contratti flessibili, da 19 a 22 - 6 contratti flessibili. La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente Titolo le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle Parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
a. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale, 1 delle associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di presidente - nominato dal locale Uplmo;
b. per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziali.

Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Una Commissione paritetica, che sarà costituita entro il 30.03.2012, valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio per quanto prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori;
b) significati avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nell’organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano [’affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema d’inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dell’idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costì.

Art. 7 - Passaggi di mansioni
Operai:
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 13, legge 20.5.170 n. 300.
[...]
Impiegati:
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti nell'ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 9 - Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli accordi interconfederali. Ferma restando la possibilità di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge 23.2.87 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;
b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
d) per l’esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al comma 2, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 10 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata:
1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 15% dei contatti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il titolo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A), legge n. 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alla Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 15 - Orario di lavoro
1) La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15.3.23 n. 692 e dal relativo regolamento.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale è stabilita in 40 ore settimanali ferme restando le deroghe e azioni di cui sopra, nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa. L’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo. Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al comma 1.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare
giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro
supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e le RSU.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando, le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro dietro corresponsione di una maggioranza del 27% computato su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavoratori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
[...]
11) Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carica e scarica e pulizia, è data facoltà dell’azienda di superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta). Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell’orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva. L'effettuazione di regimi d’orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
[...]
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime d'orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni d'orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
A decorrere dall’1.1.95 le ore di riduzione d'orario annuo effettivamente fruite in corso d’anno non saranno inferiori a 40 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno a decadenza.
L’azienda, con la RSU, procederà, di norma ad ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
[...]
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
1) Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la 2a giornata non lavorativa nell’arco della settimana per il lavoratore addetto alle seguenti lavorazioni:
addetti alla mattoniera;
addetti alle operazioni meccanizzate (impilatici - disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
2) Per un periodo di 4 mesi l’anno per le aziende stagionali l’orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l’orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggioranza che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto
esistenti.
Chiarimento a verbale:
Per aziende stagionali s’intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
Le parti sociali e Cse e Confimpreseitalia, tenuto conto dell’evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’occupazione e perseguire il riequilibrio tra Nord e Sud, pur persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’orario di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto (lavoro straordinario turni, ecc.), e l’attuazione di una normale flessibilità nelle prestazioni stesse
Le anzidette Organizzazioni concordano che, per perseguire gli obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare l'occupazione, è necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti:
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situazione di esubero di personale connessa a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla Cigs con forme di rotazione del personale e regimi d'orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme di lavoro part-time, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive, che risultino compatibili sia con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazione a verbale:
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell’andamento dei regimi d'orario.

Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Operai:
[...]
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle 4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 19.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]
Impiegati:
[...]
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 19. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
[...]
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati. Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%;
2. recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%;
3. riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%;
4. stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%;
5.operazione manuale di infilasacchi: 5,50%.
[...]

Art. 18 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo, e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione.

Art. 22 - Ferie
Operai:
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
Impiegati:
[...]
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[...]

Art. 36 - Lavori a turni
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
[...]
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o, di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati nel turno cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
[...]

Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quale lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento o altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 25% sulla retribuzione globale, di fatto, e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti.
Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 41 - Mensa
Ferme restando le sostituzioni in atto alla data d’entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e delle varietà delle situazioni il fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU.
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato e avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
Per l'istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.

Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.

Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell’ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l’inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d’organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegate alla donazione.

Art. 49 - Lavoratori immigrati
Nell’ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all’eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d’accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative, effettuando attività formative sia in italiano che nelle lingue di appartenenza.
[...]

Art. 50 - Lavoro delle donne
L’assunzione e il lavoro delle donne è regolato dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Art. 55 - Recupero delle ore i lavoro perdute
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 53 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo di cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 61 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
[...]

Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione del l'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso d’infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

Art. 64 - Ambiente
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente
CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore che venissero avanzate in Italia e nell'ambito CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d'indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi. Analoghe linee d’indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (Regioni, Province, ecc.).
Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all’ambiente e alla salute e sicurezza.
La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull’andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi e ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti e dalle fonti istituzionali (Inail, Asl, Enti di Ricerca, ecc ... ).
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto d’esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell’Osservatorio, per attivare le indicazioni e i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al RLS preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OO.SS. contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alle parti sociali; la partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 65 - Visite mediche
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;
2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS)
In applicazione del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 si stabilisce quanto segue:
1) Organismi Paritetici Provinciali (OPP)
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli OPP, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2) Coordinamento tra CP e OPP
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i CP di cui al penultimo comma dell'art. 64 del vigente CCNL, i compiti propri dell’OPP saranno svolti da tali Organismi.
Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale 2° istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive fino a 15 dipendenti
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dai punti 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part time sono conteggiati 'pro quota'.
Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, al RLS sono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore l'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti, a 30 ore Tanno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non sono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, punti b), c) d), g), i), l).
4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unita produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
L’individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui saranno elette le RSU il RLS sarà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il RLS è eletto nell’ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori ai loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OOSS stipulanti.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, D.lgs. 81/2008 ogni RLS sono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno. L’utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico - produttive - organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non sono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50 D. lgs. n. 81/2008, lett. b), c), d), g), i), l).
5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo:

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
Modalità elettorali:
L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota’ i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale e inviata all'Organismo paritetico provinciale.
Durata dell'incarico:
Il RLS resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su Iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs. n. 626/94 le tutele riviste dalla legge n. 300/70.
Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico:
In applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. e) e f), D.lgs. 81/2008, al RLS saranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle
imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui è messo o viene a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008, sarà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la Direzione aziendale e il RLS.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa. Riunioni periodiche:
Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.lgs. 81/2008, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 35. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione è redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale.
6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti.
Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).
7) Addetti al pronto soccorso e prevenzioni incendi
I lavoratori addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza riceveranno una formazione e informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.
8) Abrogazioni
L’introduzione del D.lgs. n. 81/2008 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a verbale:
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l’effettivo esercizio della rappresentanza della sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con 4 ore dì retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L’informazione può essere completata ai lavoratori anche con l’ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per l’igiene del lavoro (DPR 19.3.56 n. 303).
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizione di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentare necessità di terapie da seguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.

Norme comportamentali e disciplinari
Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro

[...] i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di termini del lavoro e/o del relativo orario di cessazione.

Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
[...]
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme e alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[...]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[...]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[...]

Art. 74 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al seguente contratto, al regolamento interno e alle altre norme, potranno essere puniti con:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) licenziamento.
[...]
Qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del licenziamento di cui al successivo art. 77, l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore,
[...]

Art. 75 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 76 - Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[...]
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o della irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenza di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza e all'igiene e che non siano stati passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 77.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo: la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
[...]

Art. 77 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 74 nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1 ) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno 2 sospensioni del lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione all'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]

Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti.

Art. 86 - Assemblee
Nelle unità produttive con oltre 10 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Art. 87 - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno, dì favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU.

Art. 88 - Affissioni
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie dì interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 94 - Reclami e controversie

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengano deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 96 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data d’entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla RSU.
L'azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23.10.60 n. 1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Art. 98 - Ebicc- OPP
Fanno parte integrante del presente contratto:
Statuto ed atto costitutivo dell’Ente Paritetico Bilaterale Ebicc e degli Organismi Paritetici Provinciali (OPP)



Allegati
Allegato E Statuto dell’Organismo Paritetico Provinciale

Titolo I: Costituzione - Durata - Sede - Scopi
Art. 1 - Costituzione e denominazione.

Il presente Statuto riguarda l'Organismo Paritetico Provinciale di , in appresso in breve OPP, in attuazione di quanto previsto dal CCNL cod. 162 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. n. 9038 dell'8A.08, Div. Generale della Tutela e della condizione di lavoro, Div. IV.

Art. 2 - Sede e durata.
L’OPP ha sede provinciale in ( ), via n. . Possono essere costituite altre sedi territoriali previa richiesta e autorizzazione dell'OPP. La durata è indeterminata nel tempo e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Finalità e scopi dell’OPP
L’OPP ha come finalità nel proprio ambito territoriale:
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle Imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive parti sociali costituenti l’OPP ai sensi dell’art. 10, D.lgs. n. 81/08;
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt. 36 e 37, D.lgs. n. 81/08 e ai soggetti della sicurezza ai vari livelli quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, ASPP/RSPP, RLS, lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza nei cantieri; - collabora alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell’art. 37, comma 12), D.lgs. n. 81/08;
- produrre materiali informativi dì supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3), D.lgs. n. 81/08;
- l’accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- l'effettuazione, con personale con specifiche competenze tecniche, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell’art. 51, comma 6), D.lgs. n. 81/08;
- la comunicazione alle Aziende-Imprese e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del RLS territoriale ai sensi dell'art. 51, comma 8), D.lgs. n. 81/08;
- la redazione annuale di una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'OPP da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52, D.lgs. n. 81/08;
- Organismo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione ai sensi del CCN L, territoriale e ai sensi dell'art. 51, comma 2), D.lgs. n. 81/08;
- istituire presso gli OPP le commissioni di certificazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, come soggetti abilitati a certificare i modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza. Tale certificazione conferisce una "presunzione di conformità alle prescrizioni" del D.Lgs. 81/08. La certificazione agli "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui la comma 1? dell'art. 30, D.Lgs. 81/08 documenta l'adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal comma 1 dell'art. 30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali;
- Gli organismi paritetici possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro:
1 ) Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza.
2) Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni;
- Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs 106/09, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; Ai fini di cui al comma precedente, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali."
A tal fine l'Organismo Paritetico Provinciale:
(a) effettua studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sviluppa iniziative promozionali;
(b) collabora con enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
(c) promuove la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
(d) organizza corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure della sicurezza esclusivamente con l'ebicc(Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa) rilasciando attestazione di formazione registrato nell'anagrafe nazionale e firmato congiuntamente Ebicc-OPP; (e) promuove la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile e delle costruzioni;
(e) l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
(f) l'assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute;
(g) svolge un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
(h) trasmette una relazione annuale sulla propria attività al Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 51, comma 7), Dlgs. n. 81/08.

Titolo II: Organi dell'OPP - Composizione - Poteri
Art. 4 - Organi dell'OPP

Gli Organi dell’OPP sono:
(a) il coordinatore
(b) la Segreteria

Art. 5 - Gestione dell'OPP
L'OPP è composto da un minimo di 6 membri ad un massimo di 14 membri così designati: - 50% membri dalle Organizzazioni imprenditoriali
50% membri dalle Organizzazioni dei lavoratori

Art. 6 - Durata dell'incarico.
I membri dell’OPP durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati, con comunicazione scritta da tutte le parti sociali. È però data facoltà alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

Art. 7 - Decadenza
Decadono dalla carica i membri dell'OPP che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

Art. 8 - Poteri dell’OPP
L'OPP è convocato dal coordinatore ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti. Ciascun membro ha diritto a 1 voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
Spetta all'OPP:
(a) provvedere all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
(b) curare ogni altro adempimento posto a suo carico dal CCNL e contratti e accordi collettivi territoriali;
(c) approvare, su proposta del coordinatore, il piano generale della attività nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e di prevenzione da svolgere; tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato e dei bisogni di formazione rilevati a livello territoriale;
(d) compiere tutti gli altri atti ed assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini statutari.

Art. 9 - Commissioni tecniche.
L'OPP può istituire una "Commissione tecnica per la formazione" e una "Commissione tecnica per la prevenzione infortuni". Entrambe le Commissioni saranno composte rispettando il principio di pariteticità. Nelle Commissioni potranno essere inseriti consulenti esterni, scelti dall’OPP, di provata esperienza e specializzati nel campo della formazione e della sicurezza. Le Commissioni, ognuna per le rispettive materie di competenza, ha compiti esclusivamente consultivi di studiare e predisporre le iniziative da sottoporre alla decisione dell'OPP, nonché di provvedere ad eventuali studi su incarico dell'OPP stesso. Le Commissioni si riuniscono su convocazione del coordinatore. Alle riunioni delle Commissioni partecipa il segretario dell'OPP con il compito di verbalizzare le proposte da sottoporre all'OPP, tramite il coordinatore.

Art. 10 - Coordinatore e Segretario.
L'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) (previsto dal CCNL) elegge un coordinatore e un segretario rappresentanti pariteticamente le parti imprenditoriali e sindacali.
Il segretario (di parte datoriale o sindacale in relazione al coordinatore) provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte dai componenti dell'OPP stesso e a produrre copia degli atti per ciascun componente del medesimo.
Spetta al coordinatore di sovrintendere alla applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni dell'OPP. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'acquisizione, l'erogazione e il movimento di fondi dell'OPP deve essere effettuato con firma del coordinatore.
Il coordinatore presiede l'OPP, ha la firma sociale e lo rappresenta legalmente di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 11 - Libro verbali dell'OPP
È istituito il libro dei verbali delle riunioni dell'OPP la cui tenuta viene affidata al segretario. Nel libro sono trascritti gli argomenti trattati e le delibere assunte in ciascuna riunione. Ciascun verbale deve essere sottoscritto dal coordinatore e dal segretario.

Titolo III - Gestione economico-finanziaria
Art. 12 - Finanziamenti.

L'attività dell'OPP viene finanziata dalle quote spettanti scaturite dal CCNL e integrativi, da contributi della UE, dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche o private, convenzioni, erogazioni, finanziamenti di ogni natura, donazioni e lasciti testamentari, proventi di servizi vari resi a terzi. Attinge per il sostegno delle attività e della formazione dei RLST al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla pariteticità costituito presso l'Inail ai  sensi dell’art. 52, D.lgs. n. 81/08.
Inoltre, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’OPP utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per accedere ai finanziamenti disposti da Enti Pubblici e/o dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 13 - Fondo e spese.
Le somme di cui all'art. 13 sono fatte confluire in un conto corrente intestato a Organismo
Paritetico Provinciale di .. in breve OPP

Art. 14 - Esercizio finanziario e bilanci.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. I bilanci di esercizio preventivo e consuntivo sono predisposti dal coordinatore sulla base delle risultanze contabili fornite dalla segreteria e approvati dall'OPP. Una copia del bilancio sarà consegnata all'Ebicc (Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa).

Titolo IV - Segreteria
Art. 15 - Segretario.

È istituita la funzione di segretario. Il segretario collabora con il coordinatore per il conseguimento degli scopi statutari. Partecipa alle riunioni dell'OPP e delle Commissioni tecniche e redige i relativi verbali. Organizza, inoltre, il lavoro amministrativo dell'OPP favorendo l'attuazione delle delibere e delle Commissioni tecniche. Predispone l'invio delle convocazioni e quant’altro gli venga richiesto dall'OPP.

Titolo V - Disposizioni finali
Art. 16 - Interpretazioni e controversie.

Qualsiasi situazione inerente alla interpretazione e alla applicazione del presente Statuto è rimandata all'esame delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le controversie saranno definite presso il competente foro di .....

Art. 1/0-5: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili Formazione di base per lavoratori edili di primo ingresso - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e territoriale - Piani di sicurezza - Formazione effettuata da Ebicc- OPP - Parti sociali.
Le Parti concordano la piena attuazione dell'art. 15, D.lgs. n. 81/08 sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
(a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
(b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive della azienda, nonché l'influenza dei fattori dell’ambiente e della organizzazione del lavoro;
(c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
(d) il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
(e) la riduzione dei rischi alla fonte;
(f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
(g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
(h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
(i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
(j) il controllo sanitario dei lavoratori;
(k) l’allontanamento del lavoratore dalla esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
(I) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
(m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
(n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
(o) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
(p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
(q) la partecipazione e consultazione dei RLS;
(r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
(s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
(t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
(u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi dei lavoratori:
1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2) I lavoratori devono in particolare:
(a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
(b) obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
(d) preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(e) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
(f) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(g) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
(h) mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
(i) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(j) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(k) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
1) Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei RLS avviene secondo le modalità di cui al punto 6).
2) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto alla voce
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
4) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
4) Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5) L’elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute^
sicurezza sul lavoro individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della salute, sentite le Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
6) In ogni caso il numero minimo dei RLS di cui al punto 2) è il seguente:
7) RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
8) RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
9) RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il
10) numero dei RLS è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
11) Qualora non si proceda alle elezioni previste dai punti 3) e 4), le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali e di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST):
1) Il RLST esercita le competenze del RLS di cui al punto "Attribuzioni del RLST" e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
2) Le modalità di elezione o designazione del RLST di cui al punto 1) sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3) Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all’articolo.
4) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2). Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo paritetico.
5) Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al RLST, questi lo comunica all’Organismo paritetico o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente.
6) L'Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
7) Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di eiezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8) L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo:
1) RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
(a) i porti di cui all'art. 4, comma 1), lett. b), c) e d), legge 28.1.94 n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
(b) Centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del ministro dei trasporti 18.10.06 n. 3858;
(c) impianti siderurgici;
(d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
(e) contesti produttivi con compiesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e
da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2) Nei contesti di cui al comma precedente il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1) Il RLS:
(a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
(c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
(d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata;
(h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
(I) partecipa alla riunione periodica;
(m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2) Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3) Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del "documento di valutazione dei rischi.
4) I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
5) L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti. Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, D.lgs. n. 81/08, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed l) dell’art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:
1) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
(a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
(b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2) La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al punto 1) sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del TU D.lgs. n. 81/08 (15.5.08).
3) Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al l. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al punto 2).
4) la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
(a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
(b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
(c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5) l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6) la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
7) I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(c) valutazione dei rischi;
(d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8) I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3), art. 46 del D.lgs 81/08, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell’interno 10.3.98, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7.4.98, attuativo dell’art. 13. D.lgs. 19.9.94 n. 626.
9) Il RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
10) le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RIS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
(a) principi giuridici comunitari e nazionali;
(b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
(c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(e) valutazione dei rischi;
(f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
(g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
(h) nozioni di tecnica della comunicazione.
la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
11) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi paritetici provinciali ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
12) Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
13) Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276 e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriale
1) Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (o territoriale) sui piani dì sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS); tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
2) I rappresentanti per la sicurezza (o territoriale) sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Formazione effettuata da Ebicc- OPP - Parti sociali:
Dalla constatazione che nei cantieri edili in genere, e in particolare ove si effettuano lavorazione nel settore dei lavori edili effettuati dai privati, i lavoratori non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, esplicato il loro diritto-dovere del l’elezione del RLS.
Ove ciò è stato fatto si è evidenziato che risulta pressoché impossibile ai datori di lavoro applicare le norme di legge che regolano la formazione del RLS (32 ore di corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, durante l’orario di lavoro e a spese del datore di lavoro) in quanto spesso sia la durata dei cantieri stessi che la non effettiva contemporaneità per zone locali rendono difficile l'organizzazione funzionale dei corsi stessi per il numero esiguo di eventuali partecipanti.
Per ovviare a ciò le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e RLST e ai lavoratori in genere che è elemento indispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), RLST (64 ore), datori di lavoro (24 ore, Dirigenti (12 ore), Preposti(8 ore) e lavoratori (16 ore di base e specifica di cantiere (4, 8,12), Primo Soccorso (12,16 ore), Antincendio (4,8 e 16 ore) ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
FaD (Formazione a Distanza):
Per alcune tipologie di corsi sarà utilizzata la Formazione a distanza ove è consentita e nei casi ove è prevista la partecipazione di tecnici scolarizzati (RLST) per il ruolo Tecnico da svolgere e per la formazione del personale amministrativo operante negli uffici delle imprese.
Inoltre saranno progettati, in collaborazione con aziende specializzate, particolari tipologie di formazione progettate per essere utilizzate in piattaforma per aziende o gruppi di aziende con un numero notevole di dipendenti.
La FaD è una particolare formazione con la caratteristica principale del suo svolgersi tra soggetti che fisicamente non si trovano a condividere lo stesso spazio fisico. La tradizionale lezione frontale viene riportata tale e quale e il soggetto segue tutto il percorso formativo a distanza.
Questa tipologia di FaD è vista come ambiente di gestione della conoscenza con canale di comunicazione attiva e Percorsi formativi personalizzati.
È un processo di "apprendimento digitale" con la possibilità di effettuare una serie di verifiche efficaci (test, simulazioni di ruoli, risoluzioni di casi concreti) per arrivare alla Formazione utile riferita al ruolo e per i compiti da svolgere. Il vantaggio della formazione in FaD integrata è nell’avere la possibilità di seguire il percorso formativo scegliendo i tempi di studio senza interrompere i propri impegni anche lavorativi.
Viene utilizzata la Formazione a Distanza (FaD) riconosciuta ed applicata a livello regionale, nazionale ed in sede europea.
Obiettivo dei corsi
I moduli, complessivamente, saranno progettati per la loro fruizione a distanza per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il ruolo per il corso specifico per gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza.
Metodologia
- Collegamento tramite Internet e utilizzo di slides
- Videocorsi
- Documenti e dispense scaricabili;
- Verifica di apprendimento: test a risposte multiple.
Verifiche
Saranno del tipo interattivo con Test.
Documentazione
Tutti le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fornite al corsista in formato pdf.
Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei corsi e la copia dell’Attestato saranno conservati quale documentazione della formazione avvenuta.
Attestato
La conclusione di tutti i percorsi formativi avverrà presso gli OPP territorialmente competenti con verifica finale tramite test a risposta multipla e colloquio finale. Sarà consegnato l'Attestato numerato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale. Gli elenchi dei corsisti formati saranno inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Formazione di base per lavoratori:
Ogni impresa edile, Cooperativa e impresa artigiana, se deve assumere un lavoratore che per la prima volta si inserisce a livello lavorativo nel settore edile, dovrà provvedere alla sua formazione di base attraverso la frequenza di un corso di base di 16 ore prima di iniziare a lavorare nel cantiere edile.
Saranno organizzati del percorsi formativi di base di 16 ore da frequentare prima dell’inizio del rapporto di lavoro per garantire sicurezza e salute ai lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta. I corsi formativi organizzati a laboratori (formazione pratica di base, lavori di gruppo, rale playning, problem solving, video clip, verifiche dell'apprendimento, etc.) di 16 ore sono lo strumento concreto che l'Ebicc Ente Paritetico Bilaterale Nazionale ha individuato per ridurre le malattie professionali, gli infortuni e le morti bianche nei cantieri. La frequenza dei corsi finalizzata a una formazione utile e pratica è una opportunità per avviare al lavoro edile in cantiere manodopera più consapevole e in grado di governare i rischi con la consapevolezza degli accadimenti che possono causare danni gravi alla salute, alla incolumità e incidenti mortali. Molta attenzione, quindi, per l'immissione al lavoro edile di lavoratori "inesperti", di cui molti stranieri, che dovranno eseguire procedure spesso non note e ad interloquire in una lingua sconosciuta.
Corso di Formazione
Primo ingresso nei cantieri edili CCNL "della Piccola , Media Industria e delle Cooperative delle costruzioni" in vigore dal 16 aprile 2008 e presso il CNEL con il Codice n. 162 "ed integrazione e variazione contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 aprile 2008.
Programma del corso Data ed Orari
Corso di 16 Ore.
Modulo 1 - Aula formativa

Ore 4
* Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni. * Titolo IV - D.Lgs 81/08:"Lavori in quota" - "Direttiva cantieri";
* La Valutazione dei Rischi e i Piani di Sicurezza nei cantieri(PSC, POS e PiMUS).
Modulo 2 - Aula formativa
Ore 4
* L'incendio e la sua prevenzione- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio-Uso degli estintori mediante sussidio di audiovisivi.
Modulo 3 - Aula formativa
Ore 4
L'emergenza nei cantieri con simulazione chiamata soccorsi;
Formazione riferita alle mansioni di Aiutante nello scavo a macchina, scavare a mano, lavorare entro scavi, tagliare legname e laterizi, impastare a mano e a macchina, Miscelare prodotti e sostanze chimiche, aiutante nella  esecuzione di casserature, gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo, uso dei DPI.
Visita in cantiere.
Modulo 3 - Aula formativa
Ore 4
Imp. Elettrico, protezione scariche atmosferiche e di terra nei cantieri: Movimentazione Manuale dei Carichi, ordinare e tenere in pulizia il cantiere, impastare a mano e con betoniera, uso del ponteggio a cavalletti, trabattello e scale a mano, uso di utensili elettrici. Sollevamento di carichi con l’argano, caricare e scaricare automezzi, esecuzione di tracce per impianti, demolizioni di tramezzature ed intonaci. I Dispositivi di Protezione Collettiva.
Visita in un cantiere.
Riferimenti normativi:
Corso di formazione di primo ingresso ai sensi del CCNL Edili della Piccola, Media Industria e delle Cooperative delle costruzioni "Depositato per rinnovo al Ministero del lavoro e politiche sociali "Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Divisione IV" il giorno 9 aprile 2008 protocollo n.6039, in vigore dal 16 aprile 2008 e presso il CNEL con il Codice n. 162” ed Integrazione e variazione contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell’artigiano edile e affini, delle coop. del settore edilizio in Roma 11 Novembre 2008 in via Veturia, 45, in Roma 20 Novembre 2008 in via In Lucina, 10 in Roma 28 Aprile 2009 in Via degli Scipioni n. 134.
Obiettivi e Finalità del percorso formativo
Acquisire elementi di conoscenza relativi alla sicurezza attiva, alla conoscenza dei DPI, ai pericoli e rischi del cantiere edile per i lavoratori a primo ingresso.
Metodologia didattica
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva, applicativa e pratica che prevede il ricorso a simulazioni, verifica interattiva, problem solving che consentiranno di monitorare e verificare l'apprendimento.
Registro presenze e numero partecipanti
Sarà predisposto un Registro delle presenze per ogni modulo del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. Progettazione didattica. Responsabile del progetto formativo Formatori
La progettazione didattica è stata realizzata dall’Ing. *** (Presidente dell’Ebicc - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale con sede in Roma) che è il Responsabile del progetto formativo. Tutti i docenti-formatori e addestratori hanno esperienza pluriennale e sono esperti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili.
Materiale didattico
Ad ogni partecipante verrà consegnato materiale di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.
Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Ebicc
Soggetto formatore
Operante su tutto il territorio nazionale individuato ope legis dall’art.98 comma 2, del D.Lgs. 81/08 per la realizzazione del corso che ne rilascia il relativo Attestato.
OPP
Organismo Paritetico Provinciale costituito a livello provinciale dalle Parti sociali firmatarie del CCNL che collabora e vigila sui percorsi formativi organizzati a livello territoriale.
Soggetto Organizzatore locale
Soggetto che opera a livello territoriale cui sono demandati i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso di Primo ingresso in edilizia.
Attestato

Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08. Per il conseguimento dell’Attestato è necessaria una presenza pari ai 90% del monte ore del corso.
Archivio generale della formazione
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme dei partecipanti, lezioni, verifiche nonché la copia dell'Attestato saranno conservati nell'archivio della struttura formativa organizzatrice quale documentazione della formazione di primo ingresso avvenuta.
Libretto Formativo
La formazione di aggiornamento sarà inserita nel Libretto Formativo, (Decreto del 10 ottobre 2005, G.U. n. 256 del 3 novembre 2005) con la registrazione dell’aggiornamento quale idonea certificazione e credito formativo.
Partecipazione e organizzazione dei corsi:
La partecipazione ai corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sarà a titolo gratuito per i datori di lavoro e lavoratori iscritti alle Edili Casse Autonome. I corsi di formazione saranno organizzati dagli Enti di Formazione Edile (Ebicc) e a livello provinciale dagli OPP utilizzando una quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tutte le parti sociali che hanno sottoscritto questa variazione e integrazione del CCNL cod. 162 possono organizzare tutte le tipologie di percorsi formativi normati e non normati esclusivamente con Ebicc (Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa) e con l'OPP (Organismo Paritetico Provinciale) (ove presente) rilasciando attestato di formazione registrato nell'anagrafe nazionale e firmato congiuntamente con Ebicc. Il regolamento organizzativo dei corsi viene in appresso evidenziato.
Formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 48 comma 7):
Il D.Lgs. 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS), in un'ottica di collaborazione con il Datore di Lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di Prevenzione Protezione dai rischi professionali aziendali.
Dall'analisi degli articoli dettati in tema di consultazione e partecipazione dei Lavoratori alla sicurezza, emerge chiaramente una figura di Rappresentante dei Lavoratori che si pone, nell'organizzazione del sistema di Prevenzione e Protezione, quale soggetto attivo e necessario tanto da dover essere consultato negli adempimenti più significativi di sicurezza.
Il Decreto stabilisce anche che il Rappresentante, per poter esercitare le proprie funzioni, deve conseguire una formazione adeguata al suo ruolo.
Nel modello di produzione del settore edile il lavoratore occupa un ruolo centrale.
La persona diventa, dunque, il punto di riferimento per quanto attiene il sistema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il lavoratore è al medesimo tempo il destinatario e il soggetto di prevenzione attiva per la sicurezza attraverso l'attività che sui luoghi di lavoro svolgono i lavoratori eletti Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle realtà lavorative più piccole, le imprese con meno di 15 dipendenti, dove i lavoratori non eleggono gli RLS interni a ricoprire il ruolo di vigilanza pere la sicurezza dei lavoratori interviene il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in diretta dipendenza con l'Organismo Paritetico Provinciale.
L'Organismo Paritetico Provinciale ha come finalità nell'ambito territoriale l'effettuazione, tramite l'RLST, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51 c. 6 del D.Lgs 81/08.
Inoltre l'OPP comunica alle Aziende-Imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti gli RLS territoriali ai sensi dell'art. 51 c. 8 del D.Lgs 81/08 e redige annualmente una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'OPP da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 81/08;
La figura del rappresentante lavoratori sicurezza territoriale:
Gli Organismi Paritetici Provinciali, attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) di CSE coadiuvati dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCN L cod.162 eseguono visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (Dlgs. 81/08).
L’OPP con gli RLST, che sono designati da CSE e dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL cod.162 a livello provinciale, svolgeranno i loro compiti in relazione all’ambito loro assegnato a livello cittadino.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 D.Lgs 81/08 che sono:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio del comparto edile nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le Parti sociali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Provinciale.
Ove l'azienda impedisca l'accesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
L’esercizio delle Funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute.
Per agire con la massima efficacia l’O.P.P. si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro.
Gli RLST oltre le visite di cantiere sono preventivamente consultati dalle Imprese edili (assenza di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicurezza (POS) e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio(Pi.M.U.S.).
Obiettivi.
Fornire ai Partecipanti tutti gli elementi necessari affinché i compiti che la legge attribuisce all'RLST vengano svolti adeguatamente con competenza ed efficacia
Durata:
La durata del corso è di 64 ore.
Conoscenze necessarie in entrata:
Le conoscenze necessarie afferiscono di norma ad una formazione di carattere sindacale con attitudini a favorire il lavoro di gruppo.
Competenze acquisite:
Si individuano le seguenti aree di attività:
* analisi/valutazione dei rischi
* verifica costante delle misure di Prevenzione e di sicurezza
* animazione di sicurezza
* informazione dei Lavoratori
Alla fine del percorso formativo saranno acquisire competenze:
* diagnostiche
* decisionali
* relazionali
nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:
* normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro con riferimento all’edilizia;
* rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all’ambito edile;
* danni legati a quei rischi;
* limiti di esposizione a fattori inquinanti;
* analisi degli infortuni;
* analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo);
* modalità di Prevenzione;
* strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, etc.;
* valutazione dì programmi di informazione;
* costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le funzioni di:
* consultazione preventiva sull'analisi e sulla valutazione dei rischi, e la programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione, e protezione;
* consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sulla gestione dell'emergenza (antincendio, evacuazione e pronto soccorso);
* informazione sulla documentazione aziendale inerente la sicurezza sul lavoro e sugli atti degli organi di vigilanza;
* consultazione riguardo la formazione dei lavoratori;
* richiesta di una riunione per la sicurezza quando lo ritenga necessario;
* ricorso alle autorità di vigilanza qualora ritenga insufficienti e inidonee le misure aziendali di sicurezza e che l'Azienda stessa non ritiene opportuno modificare;
* proporre al servizio di prevenzione l'adozione di nuove misure che ritenga idonee a tutelare meglio la salute e l'integrità dei lavoratori;
* consultazione del registro infortuni oltre che naturalmente del Documento di Valutazione dei Rischi.
Destinatari del percorso formativo
I soggetti tecnici individuati e designati dal Sindacato dei lavoratori Cse e dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL cod. 162 ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dall'art. 50 del D.Lgs 81/08 - Testo Unico.
Metodologia
Sono privilegiate le metodologie di insegnamento/apprendimento "attive" che comportano la centralità del partecipante al percorso di apprendimento. Sono garantite l'equilibrio tra lezioni frontali con la valorizzazione ed il confronto delle esperienze in aula, eventuali gruppi di lavoro, nel rispetto del monte ore complessivo di ciascun modulo e, nei casi previsti, con il supporto di materiali multimediali.
Verranno favorite le metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici.
Registro presenze
È predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma.
Docenti-Formatori
I docenti-formatori, con riferimento ai diversi argomenti da trattare, dovranno avere esperienza pratica documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione e nelle materie ed argomenti di insegnamento del settore edilizio.
Dispense
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente tutte le slides utilizzate, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento. Il materiale sarà disponibile, in area riservata, nel sito web di Ebicc Ente bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa all’indirizzo www.ebicc.it.
Verifiche e valutazione
Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento somministrato ad ogni partecipante. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Certificazioni in uscita:
Alla fine del percorso formativo si maturerà l’attestato di frequenza al corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 48 comma 7.
L’aggiornamento annuale è previsto di 8 ore annue.
Contenuti e durata del percorso formativo per RLST (anche FAD)
Programma del corso
Tipologia
Corso di 64 Ore.
Modulo 1 - _/_/0_ ore ore —./_ formatore:  ore 4

1.1. Introduzione al corso;
1.2. Principi giuridici nazionali e comunitari;
1.3. Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale:
D.Lgs 81/08 - Testo Unico: Titolo I.
Modulo 2 - _/_/0_ ore ore —/. ..formatore: ore 4
2.1. D.Lgs 81/08 - Testo Unico: Titolo IV;
2.2. La contrattazione in edilizia e il ruolo degli Organismi Paritetici Bilaterali;
2.3. Norme di buona tecnica. Verifica interattiva.
Modulo 3- 1 11 ore . ore—./ formatore: ore 4
3.1. I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
3.2. Informazione e formazione (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08); Il libretto formativo;
3.3. I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
3.4. Le funzioni del Medico Competente e le malattie professionali.
Modulo 4 -_1_11_ ore ore —./_ formatore: ore 4
4.1. La valutazione dei rischi;
4.2. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4.3.1 principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; 4.4. Appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
4.5. Verifica interattiva.
Modulo 5 - _1_11_ ore ore —./_ formatore: ore 4
5.1.1 dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza;
5.2 La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni;
5.3. Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
5.4. Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Modulo 6 -_1_11_ ore ore —./_ formatore: ore 4
6.1. L’incendio e la prevenzione;
6.2. Protezione antincendio e procedure in caso di incendio;
6.3. Esercitazione pratiche mediante audiovisivi;
6.4. D.M. 10.03.1998.
Verifica interattiva.
Modulo 7 – 1_11 ore_._ore —./_ formatore: ore 4
7.1. I luoghi di lavoro;
7.2. Aspetti normativi dell'attività del RLS;
7.3. Verifica interattiva.
Modulo 8 -_1_ 11_ ore_._ ore —./_ formatore: ore 4
8.1. La gestione aziendale e il SGSL UNI-INAIL;
8.2. Ergonomia;
8.3. Rischi psicosociali;
8.4. Progettazione formativa e nozione di tecnica di comunicazione;
8.5. La negoziazione e il ruolo propositivo- consultivo dell'RLS.
Verifica interattiva.
Modulo 9 ,/_1 1_ ore ore —./_ formatore: ore 4
9.1. Macchine ed attrezzature di lavoro;
9.2. Gru e paranchi.
9.3. Impianto elettrico di cantiere.
Modulo 10 .1—,IO_ ore ore —./_ formatore: ore 4
10.1. Movimentazione Manuale dei Carichi;
10.2. Rumore e Vibrazioni.
Verifica interattiva.
Modulo 11 - -_IO_ ore ore formatore: ore 4
11.1. Rischio chimico, cancerogeno e mutageno;
11.2. La legge quadro sull’alcol.
Modulo 12 - -- IO_ ore ore formatore: ore 4
12.1. Adempimenti e sanzioni D.Lgs 81/08- Testo Unico;
12.2. Il Titolo IV del T.U. e le leggi sui LL.PP.
Verifica interattiva.
Modulo 13 - ~_IO_ ore ore formatore: ore 4
13.1. La documentazione di sicurezza nel cantiere
13.2. L’organizzazione del cantiere e gli apprestamenti di sicurezza;
13.3. Scavi e lavori stradali.
Modulo 14 - ~_IO_ ore ore formatore: ore 4
14.1. I Piani di sicurezza in edilizia;
14.2. Il cad 3D nella sicurezza cantieri;
14.3. All. XV-D.lgs 81/08: cont. min. PSC, POS, costi sicurezza;
14.4. Realtà operativa cantieri.
Verifica interattiva.
Modulo 15 - ~_IO ore ore formatore: ore 4
15.1. Lavori in altezza;
15.2.1 ponteggi e il Pi.M.U.S. con test di verifica apprendimento.
Modulo 16 - ~_IO_ ore ore formatore: ore 4
16.1. Il ruolo del Coordinatore sicurezza per l’esecuzione;
16.2. Motivazione al comportamento sicuro;
16.3. Esempi pratici di PSC, F.T., POS e PiMUS;
Verifica finale con test a risposta multipla prevenzione e sicurezza del lavoro:
Le Parti concordano l’esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l’igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le Parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l’individuazione e l’applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite le parti sociali, l'Ebicc e gli OPP, molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell’igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS, RLST e lavoratori).
Nell’ambito degli obiettivi e per gli scopi dell’Ebicc (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del D.Lgs 81/08, conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del D.Lgs 81/08. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del D.Lgs 81/08 ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276".
Regolamento organizzazione corsi
Ebicc/ OPP / Parti sociali

Ebicc (Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa):
L'Ebicc effettua la progettazione didattica e realizza direttamente e/o in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali (OPP) e parti sociali i corsi sotto elencati per i quali i due Enti (Ebicc e OPP) sono riconosciuti quale soggetti formatori ‘ope legis’ ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
Il "progettista didattico" sviluppa l'architettura di un intervento formativo con:
- obiettivi formativi e didattici dell’intervento
- contenuti, metodologie di conduzione e metodologie di valutazione
- fasi di svolgimento, tempi e loro articolazione
- aspetti organizzativi e logistici
In relazione alla organizzazione dei corsi l'Ebicc definisce e approva il programma didattico del corso, predispone nella programmazione didattica la valutazione dell'apprendimento (tramite le varie tipologie di verifiche iniziali, intermedie e finali redatte ed effettuate dai docenti interni e/o direttore-tutor) e al rilascio dei relativi attestati di frequenza, nonché alla predisposizione di una unica modulistica amministrativa e didattica. La programmazione corsuale e la modulistica relativa è messa a disposizione degli OPP e delle parti sociali.
Corsi normati e non normati:
(A) corsi per RSPP - addetti al SPP e aggiornamento: l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l'organizzazione di corsi di cui all'art. 32, comma 4), D.lgs. n. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 14.2.06;
(B) corsi "coordinatore sicurezza” nei cantieri e aggiornamento: l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi per "coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori" in base a quanto previsto dal)'art. 98, comma 2) con i contenuti di cui all'allegato XIV, D.lgs. n. 81/08; (C) corsi montaggio e smontaggio ponteggi/accesso e posizionamento mediante funi - aggiornamento: l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l'organizzazione di corsi di cui all'art. 136, comma 8) (montaggio ponteggi) e art. 116, comma 4) e I contenuti di cui all'allegato XXI, D.lgs. n. 81/08; (D) corsi "informazione-formazione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, RLS, RLST, primo soccorso e antincendio": l'Ebicc e l'OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi di cui agli artt. 36 e 37, art. 34, D.lgs. n. 81/08, DM n. 388/03 e DM 10.3.98.
Compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale (OPP):
L'OPP, rappresentato dal coordinatore, effettua l'organizzazione, gestione e amministrazione dei corsi di cui sopra. Sono fatte salve le competenze specifiche dell'Ebicc in particolar modo nel rilascio dell'attestato di frequenza finale e nella costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Formazione. L'OPP dispone delle caratteristiche strutturali e logistiche, nonché delle capacità organizzative, gestionali e amministrative per lo svolgimento di corsi e attività formative. L'OPP può svolgere i corsi di cui in premessa sia presso la propria sede sia in altre sedi ritenute idonee.
Corsi di formazione a livello territoriale
L'OPP può organizzare e svolgere i corsi di cui prima (A, B, C, D) sia direttamente e/o in collaborazione con le parti sociali costituenti l'Ebicc e l'OPP che devono svolgersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tutti i corsi prevedono, prima del rilascio dell’attestato di frequenza, l'esame finale di verifica dell'apprendimento.
Per lo svolgimento dei corsi devono essere utilizzate modulistica, programmi e contenuti predisposti dall'Ebicc. I corsi sono organizzati sulla base di un calendario redatto autonomamente dall'OPP che ne informa e ne comunica tutti gli elementi necessari all'Ebicc, tramite l'apposita modulistica e procedure.
Le parti sociali a livello provinciale concordano con l'OPP affinché i corsi di cui prima possano essere svolti, presso sedi decentrate del territorio provinciale curandone gli aspetti organizzativi e gestionali.
Direttore-tutor, segreteria didattica e docenti
L'OPP o le parti sociali se organizzatori dei corsi designa:
un direttore-tutor (responsabile del percorso formativo) che è in grado di agire autonomamente per individuare e contattare quanti hanno un ruolo nel percorso formativo. Sa condurre verifiche interattive individuali e di gruppo, elaborare griglie di pre-analisi, di valutazione finale e 'in itinere'. Coordina, controlla e misura le azioni già progettate gestendo le risorse disponibili. Segue e implementa il percorso di formazione in modo diretto e in stretto rapporto con i docenti-formatori e con i partecipanti. È uno specialista di contenuti, esperto di processi formativi che sa integrare adeguatamente le proprie competenze professionali con le esigenze del percorso formativo affidatogli per il raggiungimento degli obiettivi definiti. Il direttore-tutor del corso sarà docente-formatore interno, avrà l'incarico di presidente della Commissione docenti interni e presiede le operazioni relative alle verifiche finali. I docenti-formatori devono possedere obbligatoriamente una esperienza almeno biennale nella formazione e in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La scelta dei docenti è delegata al direttore-tutor;
una Segreteria didattica con compiti organizzativi, firme dei partecipanti e supporto all'attività corsuale per i corsi che sono svolti dallo stesso o in collaborazione e nelle sedi ritenute idonee e opportune.
Vigilanza e controllo
Il direttore-tutore la Segreteria didattica esercitano per conto di Ebicc, OPP e parti sociali le attività di vigilanza, supervisione e controllo di tutte le attività didattiche formative.
Organizzazione corsi:
Tipologie dei corsi di formazione

I corsi di formazione sono suddivisi in 3 categorie principali:
(a) corsi normati da leggi di esclusiva titolarità Ebicc, OPP e parti sociali che possono essere svolti solo da soggetti accreditati od operanti ‘ope legis’;
(b) corsi con prove pratiche;
(c) altri corsi.
A) Corsi per RSPP, ponteggi, coordinatore sicurezza cantieri e altri eventuali normati dall'evolversi delle legislazione
L'Ebicc è un Ente Paritetico Bilaterale Formatore Nazionale riconosciuto ‘ope legis’ ai sensi del D.lgs. n. 81/08 per lo svolgimento dei corsi per ASPP/RSPP, nonché per addetti e preposti al montaggio di ponteggi e per coordinatori della sicurezza nei cantieri; può organizzare qualunque tipologia di corsi normati e non normati.
Le parti sociali e gli OPP come Enti Paritetici Bilaterali nel settore delle costruzioni possono organizzare qualunque tipologia di corsi normati e non normati.
Le parti sociali che intendono organizzare corsi devono comunicarlo all'OPP territorialmente competente.
B) Corsi con obbligo di prove pratiche
(1 ) corsi antincendio, rischio medio e alto, che richiedono esercitazioni pratiche svolte da un "istruttore" che ne attesta la regolarità;
(2) corsi di primo soccorso che richiedono esercitazioni pratiche svolte da personale medico o infermieristico e che ne attesta la regolarità.
C) Altri corsi di informazione e di formazione sulla sicurezza
Si tratta di tutti i corsi di Informazione e di Formazione attuati in base a quanto previsto dagli artt. 36 e 37, D.lgs. n. 81/08 e altre leggi e norme specifiche, nonché corsi su aspetti culturali e specifici sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Tutte le partì sociali e gli OPP nello svolgimento di corsi di formazione che portano sull'attestato il logos Ebicc sono obbligati ad osservare le seguenti disposizioni:
(1) adottare il programma dei corsi e la modulistica predisposta dall'Ebicc;
(2) i docenti-forma tori dei corsi devono possedere una esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza nel lavoro almeno biennale;
(3) ogni attestato è emesso da Ebicc congiuntamente all'OPP territorialmente competente e firmato in originale dal direttore del corso.
Organizzazione corsi:
Corsi normati (ASPP/RSPP, ponteggi, funi, coordinatore sicurezza):
1) adottare il programma didattico e modulistica predisposti da Ebicc ;
2) il corso può essere organizzato direttamente dall'OPP e in collaborazione con le parti sociali;
3) l'OPP o la parte sociale designa una Segreteria didattica (compiti organizzativi, firme dei partecipanti e supporto all'attività corsuale) e il direttore del corso che predispone il programma completo di svolgimento del corso (date presunte e docenti-formatori);
4) il direttore del corso predispone con i docenti interni la redazione e la effettuazione delle verifiche (iniziali ed intermedie) svolge azione di vigilanza e controllo sull'attività didattica. È previsto per ogni corso un esame - colloquio finale effettuato da un Presidente-Commissario designato dall'Ebicc che compilerà apposito verbale finale; il Presidente per i corsi ove è prevista una commissione d’esame sarà designato da Ebicc.
5) 1'attestato è firmato con firma digitale dal presidente Ebicc e dal coordinatore dell'OPP, in originale dal direttore del corso che assume tutte le responsabilità inerenti allo svolgimento regolare del corso;
6) sull’attestato è inserito il logo dell'Ebicc e dell'OPP;
7) qualora il corso è svolto in collaborazione con le parti sociali sarà inserito nell'attestato anche il logos della parte sociale organizzatrice.
Organizzazione corsi ASPP/RSPP
(a) progettazione del percorso formativo da parte di Ebicc ;
(b) individuazione di un direttore del corso e Segreteria didattica (OPP o parte sociale);
(c) docenti con almeno 2 anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.
Modulo A ASPP/RSPP
idoneità alla prosecuzione del percorso formativo mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite; elaborazione delle prove di competenza del gruppo docente supportato dal direttore/tutor del corso.
Modulo B ASPP/RSPP verifiche:
(1) intermedie
(2) finale: simulazioni/colloqui
L'elaborazione delle prove è di competenza del gruppo docente supportato dal direttore/tutor del corso.
Modulo C RSPP verifiche:
(1) intermedie
(2) finale: test problem solving Certificazioni:
L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione di docenti interni e il presidente (direttore del corso) formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Le verifiche intermedie rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo.
N.B.: Le verifiche finali sono al di fuori del monte ore complessivo.

Tomo I - Relazioni industriali
Le parti sociali, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei Lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 16.04.2008 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvedono a costituire una Commissione paritetica con funzioni di Osservatorio dei settori.
Relazioni industriali
Premessa.
1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno d iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro 
A tal fine le parti sociali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s’impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
A) Sistema di relazioni industriali,
1. Livello nazionale

Le parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e dal Patto Sociale 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l’autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvederanno a costituire, alla firma del CCNL, una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio nazionale dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OOSS e 3 in rappresentanza delle parti sociali e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche d'interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato e alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti e ai
processi di esternalizzazione delle attività;
- condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- mercato del lavoro, formazione professionale;
- ambiente e sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire.
La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto d'esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c)programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi d’investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime e ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l’andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale; j)i consumi energetici;
k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, Cig e altre causali.
Con riferimento ai risultati dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte d’interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto emergeranno problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei 2 settori, dette problematiche formeranno oggetto d’esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1), Aniem e le Associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i 2 settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull’occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, anche derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle parti sociali.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 ), le Associazioni territoriali parti sociali forniranno annualmente alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il 2° quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi d’investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione inerti;
f) i lavori in appalto, le caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le parti sociali e le OO.SS. dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura d'informazione di cui al punto 3 del presente articolo.
4) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi d’investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni all'organizzazione del lavoro e all'occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico.
B) Procedure di rinnovo del CCNL.
[...]
Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del CCNL.
[...]
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Osservatorio
Le parti sociali in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Manufatti in Cemento e Laterizi costituiscono l’Osservatorio nazionale del settore che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l’attività di Commissioni paritetiche referenti.
L’Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti delle parti contraenti e da Enti pubblici specializzati.
L’Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabilito di norma quadrimestrale.
L’Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale e internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alla necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- le previsioni di mercato inerenti l’acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- l’andamento degli investimenti complessivi del settore;
- l’andamento, le prospettive e l’evoluzione dell'occupazione all’interno dei settori, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui CFL;
- all’occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna;
- alle problematiche d’inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- i problemi dell’approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge e alla loro applicazione in sede amministrativa. 
L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente da Aniem che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali.
All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro. Le parti sociali Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa - Ebicc ed i costituiti e costituendi 109 OPP Organismi Paritetici Provinciali definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data dì stipula del CCN L, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.
L’attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare, riferimento a:
- andamento di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro, sicurezza;
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del Protocollo 18.04.2008 e al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni e in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.
Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCN L nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica aventi i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2) procedere a una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4) seguire l'evoluzione della legislazione sociale in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa:
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di
quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.1.83 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l’interpretazione di una delle norme in cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica.
Il presente CCNL è composto da numero:
- 98 Articoli
- 2 Allegati
a) Ebicc Ente Paritetico Bilaterale Atto Costitutivo e Statuto
b) Estratto Statuto fondo “Indiform"
c) Estratto del Regolamento “Indiform”
d) Statuto Estratto Fondo “Tranquillità e salute”
e) Statuto dell’organismo paritetico provinciale