Tipologia: Contratto collettivo nazionale
Data firma: 27 dicembre 1948
Validità: 27.12.1948 - 26.12.1949
Parti: Associazione Nazionale Mugnai Artigiani e Federazione Italiana dei Lavoratori delle Industrie Alimentari, Federazione Unitaria dei Lavoratori dei Prodotti dell’Industria Alimentare
Settori: Agroindustriale, Az. molitorie, Artigianato

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Maggiorazioni per lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 8. - Sospensione del lavoro.
Art. 9. - Determinazione categorie.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 14. - Premi di anzianità.
Art. 15. - Pagamento del salario.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Permessi sindacali.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Malattia.
Art. 22. - Chiamata alle armi per gli obblighi di leva e richiamo.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 24. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Cessazione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 27. - Certificato di lavoro.
Art. 28. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 31. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 32. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 33. - Reclami e controversie.
Art. 34. - Clausola di maggior favore.
Art. 35. - Clausole non previste.
Art. 36. - Decorrenza - Durata.

Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ed i loro dipendenti, 27 dicembre 1948

L’anno 1948, il giorno 27 dicembre, in Roma, tra l’Associazione Nazionale Mugnai Artigiani [...], e la Federazione Italiana dei Lavoratori delle Industrie Alimentari [...], e la Federazione Unitaria dei Lavoratori dei Prodotti dell’Industria Alimentare [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende molitorie artigiane.

Art. 2. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 3. - Visita medica.
Il datore di lavoro potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica, attraverso il suo medico di fiducia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di quarantotto settimanali.
Nelle aziende in cui la lavorazione procedesse con carattere discontinuo, l’orario non potrà, comunque, superare le dieci ore.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coinciderà normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 11. - Disciplina dell’apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, le parti si rimettono alle condizioni che verranno stabilite per legge ed agli accordi che in merito saranno stipulati fra le Confederazioni interessate.

Art. 13. - Donne adibite a lavori maschili.
Alle operaie che vengano destinate a compiere mansioni tradizionalmente compiute dagli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per la maestranza maschile.

Art. 16. - Ferie.
Dopo un anno di anzianità presso la stessa azienda, l’operaio ha diritto ad un periodo di ferie retribuite nella seguente misura: nei molini a cilindri: dieci giorni con retribuzione globale; nel molini a palmenti: otto giorni con retribuzione globale.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite secondo la loro gravità e recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto od alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 31.

Art. 30. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte in casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidività in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

Art. 31. - Licenziamento per cause disciplinari.
Sono passibili di licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità i lavoratori colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) appropriazione, furti, danneggiamento o guasti volontari al materiale dell’azienda, riscossioni indebite;
c) risse sul lavoro;
d) mancanze di cui siano derivate gravi irregolarità nello svolgimento del lavoro o danni alle persone od alle cose;
e) reati infamanti o atti illeciti o immorali;
f) costante ubriachezza in servizio;
[...]
h) mancanze in genere di gravità consimili alle precedenti.
Incorreranno parimenti in tale provvedimento coloro che, già puniti due volte con la sospensione, incorrano nuovamente nelle mancanze che le hanno provocate.

Art. 32. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 33. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti associazioni sindacali degli artigiani e dei lavoratori.

Art. 35. - Clausole non previste.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.