Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 26 marzo 2013
Parti: AgustaWestland spa e Coordinamento Sindacale AgustaWestland spa
Settori: Metalmeccanici, AgustaWestland
Fonte: UILM-UIL Varese

Sommario:

Il contesto economico
Il posizionamento competitivo di AgustaWestland
Il Mercato e la sua Evoluzione
Il Mercato Militare
Il Mercato Commerciale
Servizio di Supporto ai Clienti ed Addestramento
Innovazione e Nuovi Prodotti
Iniziative Commerciali e Industriali
Il modello organizzativo
Le relazioni industriali
Osservatorio nazionale
Coordinamento sindacale AgustaWestland spa
Permessi sindacali
Formazione RSU
Il premio di risultato
Premessa
Determinazione del premio
Campo di applicazione
Valore e modalità di corresponsione del PdR
Disposizioni finali
Mercato del lavoro
Orario di lavoro
Flessibilità
Part-time
Telelavoro
Impianti e apparecchiature per esigenze organizzative / produttive / di sicurezza
Welfare aziendale
Asili nido
Visite mediche specialistiche
Trasporti
Pari opportunità
Ferie
Disposizioni finali
Allegati
Allegato 1) Definizioni e modalità di determinazione del valore degli Indicatori (Parametri) utili per il “Premio di Risultato”
Allegato 2) Esemplificazioni
Allegato 3) Fac simile questionario indice Csta
Allegato 4) Quota contratto una tantum
Appendice all’accordo aziendale del 26 marzo 2013
Allegato 1: Scheda di valutazione

Accordo aziendale del 26 marzo 2013

Il giorno 26 marzo 2013, in Roma, si è concluso il negoziato iniziato nel settembre 2012 e proseguito sino alla data odierna tra: AgustaWestland spa - assistita dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, il “Coordinamento Sindacale AgustaWestland spa” di seguito denominate congiuntamente Parti.
Le Parti concordano e sottoscrivono il seguente Accordo Aziendale che trova, applicazione per i siti italiani di AgustaWestland.

Le relazioni industriali
Le Parti convengono che, nel quadro delle norme di natura sia legislativa sia contrattuale collettiva elaborate a livello nazionale, un compiuto ed adeguato sistema di regole aziendali possa fornire maggiore certezza nei rispettivi rapporti nonché in quelli con i lavoratori.
Pertanto con la presente intesa si vuole rafforzare un modello partecipativo che disciplini la piena realizzazione, secondo principi di concretezza ed esigibilità, di un completo sistema di linee guida e norme applicabile nel contesto dell'intera Azienda e/o di singole Unità produttive.
L’operare di AgustaWestland in un contesto altamente tecnologico ed in un mercato fortemente competitivo implica, fra l’altro, la necessità di sviluppare relazioni industriali che rappresentino non solo un importante quadro regolatolo di riferimento per la gestione degli aspetti collettivi ed individuali del rapporto di lavoro, ma altresì un fondamentale fattore che possa contribuire a delineare un elemento di sviluppo della competitività aziendale.
A tal fine è interesse delle Parti disegnare e realizzare tutte le azioni che possano favorire il pieno sviluppo delle risorse umane in Azienda, nella convinzione che così procedendo si contribuisca alla instaurazione ed alla piena realizzazione di un ambiente lavorativo che affianchi e sostenga la centralità del lavoro e le attività dell’Azienda nel suo operare sia quotidiano sia a lungo termine.
In tale ambito, l’individuazione di meccanismi e/o organismi che favoriscano e sviluppino il dialogo tra le Parti, costituisce un elemento di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi previsti in terna coinvolgimento delle risorse umane, attraverso i loro rappresentanti, nella conoscenza e diffusione delle strategie aziendali.
Pertanto le Parti, fermo restando la propria autonomia decisionale e la distinta responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, intendono consolidare e dare ulteriore sviluppo al metodo di confronto partecipativo confermando il sistema di relazioni industriali già definito con l’Accordo Aziendale del 21/11/1997, come integrato con i successivi Accordi, e convenendo altresì sulla necessità di potenziare l’effettività della discussione e l’efficace funzionamento degli organismi allo scopo previsti.
Viene quindi confermata la piena attualità ed operatività sia dell' “Osservatorio Nazionale” sia del “Coordinamento Sindacale AgustaWestland spa”,
Vengono di seguito definite le composizioni dei suddetti Organismi nonché le aree tematiche di competenza.

Osservatorio nazionale
L’“Osservatorio Nazionale” è composto da Rappresentanti Aziendali al più alto livello e da n. 9 componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, Territoriali e delle RSU delle Unità produttive.
L’“Osservatorio Nazionale” si riunirà almeno una volta all’anno per esaminare:
a) la struttura e la tendenza del mercato elicotteristico nazionale ed internazionale;
b) le alleanze e le collaborazioni internazionali;
c) il posizionamento di AgustaWestland rispetto ai competitori;
d) le strategie aziendali in materia di sinergia industriale e commerciale ed i relativi riflessi sugli assetti delle diverse unità produttive anche in termini di missione e di carichi di lavoro;
e) i riflessi sull'occupazione;
f) i programmi Aziendali.

Coordinamento sindacale AgustaWestland spa
Il Coordinamento Sindacale AgustaWestland spa è composto da Rappresentanti delle Segreterie Nazionali e Territoriali competenti di Fim/Fiom/Uilm e dalle RSU delle unità produttive.
I componenti designati nell’ambito delle RSU è determinato in numero 30 Rappresentanti complessivi.
Le strutture nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Fim, Fiom e Uilm comunicheranno i nominativi dei componenti il “Coordinamento Sindacale AgustaWestland spa”.
Il Coordinamento Sindacale AgustaWestland spa è:
- destinatario del sistema di informazione di cui all’Art. 1 Sez. Prima del CCNL;
- soggetto negoziale nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione;
- soggetto negoziale per la contrattazione di II livello;
- soggetto competente per consultazioni in materie di natura industriale che riguardano più siti produttivi dell’Azienda, (es. trasferimento di attività/lavorazioni ira i diverga siti produttivi dell’Azienda, scorporo/esternalizzazioni riguardanti attività svolte in più sedi/unità locali).
AgustaWestland spa rimborserà le spese sostenute dai Componenti del Coordinamento Sindacale designati nell’ambito delle RSU per la partecipazione alle riunioni, secondo quanto previsto dalla normativa Aziendale in materia di trasferte.
Per la partecipazione alle riunioni interne di Coordinamento, ciascun componente delle RSU, designato nell'ambito del Coordinamento di cui sopra, potrà fruire di un massimo di 24 ore annue di permesso retribuito in aggiunta a quanto già previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
Inoltre viene ribadita la volontà di risolvere con metodo collaborativo le eventuali controversie di carattere collettivo attinenti alla interpretazione ed all'applicazione di accordi aziendali o derivati da problematiche sindacali che a livello locale non hanno trovato una condivisa soluzione
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capitolo, le Parti riconoscono, inoltre, che la flessibilità operativa e la capacità di porre in essere un adeguato e rapido impiego delle risorse umane - per far fronte alle esigenze organizzative e tecnico/produttive dell’Azienda di natura sia congiunturale sia strutturale - rappresentano una condizione imprescindibile per poter rispondere prontamente alle esigenze dei Clienti.
A questo fine le Parti riconoscono la necessità di:
- dare applicazione alle norme che favoriscono un reale miglioramento della competitività complessiva dell’azienda;
- essere precursori, come nel passato, di scelte contrattuali innovative, di stimolo e spinta anche per livelli diversi di contrattazione;
- applicare ai diversi contesti produttivi aziendali, ove ricorrano i presupposti e le condizioni, quanto previsto nel presente Accordo in materia di flessibilità operativa ed organizzativa (Orario di lavoro - Flessibilità - punto b), sempreché gli stessi abbiano natura congiunturale (non superiore a sei mesi nell’arco dell’anno). Il preventivo esame congiunto a livello di sito dovrà concludersi entro cinque giorni lavorativi;
- ridurre, a livello di Unità, i tempi di consultazione e negoziazione nelle materie e nelle fattispecie che non siano regolamentate nel presente accordo.

Permessi sindacali
Con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, Disciplina generale, Sezione seconda, del vigente CCNL, le Parti si impegnano ad esaminare la materia in oggetto a livello provinciale, con l’obiettivo di concordare il numero degli aventi diritto e/o delle ore utilizzabili nonché le modalità di fruizione. A tal fine l’azienda convocherà le OO.SS. locali entro il 31 maggio 2013.

Formazione RSU
L’Azienda attiverà iniziative di formazione relative a economics, legislazione del lavoro e qualità in favore dei rappresentanti sindacali aziendali.

Mercato del lavoro
Le Parti confermano che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la tipologia contrattuale di riferimento.
Le Parti convengono altresì sull’utilità del ricorso a prestazioni di lavoro con contratto di somministrazione, nonché con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere - come definiti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale - in quanto riconosciuti il primo come importante strumento di flessibilità operativa e gestionale e il secondo come fattore di crescita professionale, anche attraverso un’adeguata formazione sul lavoro, di giovani che accedono al lavoro in vista di una occupazione stabile e di qualità
In particolare:
a) Lavoratori somministrati
Le Parti concordano che sarà esaminato a livello di singolo Stabilimento/Unità produttiva e con cadenza semestrale, l’andamento dell’utilizzo delle diverse tipologie di lavoratori somministrati presenti in Azienda.
L’Azienda, anche in conformità a quanto previsto dalle norme legislative e di contratto collettivo applicabili ai lavoratori somministrati, conferma il diritto degli stessi a partecipare alle assemblee del personale dipendente di AgustaWestland e assicura la propria disponibilità a concordare con le Imprese di somministrazione la possibilità di rendere disponibili idonei locali per consentire a tali lavoratori, utilizzati presso le proprie Unità Produttive, di tenere specifiche assemblee ad essi destinate.
Le Parti convengono inoltre sulla necessità di prevedere per i lavoratori somministrati la corresponsione di erogazioni economiche correlate ai risultati aziendali. Le modalità ed i criteri per la determinazione e la corresponsione di tali erogazioni economiche sono specificamente definite nel capitolo “Premio di Risultato” del presente Accordo.
b) Apprendisti
Le Parti si danno atto che il contratto di Apprendistato professionalizzante o di mestiere costituisce - anche grazie alla valorizzazione dei suoi contenuti formativi - il canale privilegiato per l'accesso dei giovani in azienda.
Tale tipologia contrattuale è disciplinata dal TU 167/2011, dall’Accordo Interconfederale Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 18 aprile 2012, nonché dall’Accordo 18 luglio 2006 sottoscritto dall’Azienda con Fim, Fiom e Uilm, che continuerà a trovare applicazione in quanto compatibile con la nuova disciplina legislativa dell’istituto.
[...]

Orario di lavoro
Flessibilità

a) Premessa
Le parti si danno atto che la realizzazione degli obiettivi dichiarati nel presente Accordo ed il perseguimento di un elevato livello di competitività richiedono l’adozione di adeguati livelli di flessibilità operativa, da ottenere anche attraverso nuovi modelli di organizzazione del lavoro e l’individuazione di articolazioni di orari lavorativi che:
• siano rispondenti alle necessità di efficientamento produttivo;
• possano consentire - fermo restando l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro - un utilizzo ottimale delle risorse umane e degli impianti funzionale alle esigenze tecnico/produttive, ai carichi di lavoro ed alla variabilità delle condizioni sui mercati nazionale ed internazionale
In considerazione della premessa sopra riportata, le Parti convengono quanto segue:
b) orario di lavoro a turni
Le Parti - tenuto conto delle peculiarità del ciclo tecnico-produttivo di AgustaWestland spa, delle specificità del settore ad alta tecnologia in cui opera l’Azienda, delle esigenze specifiche legate alla necessità di far fronte alle richieste dei clienti nonché alle scadenze concordate con gli stessi, e dell’elevato livello di competitività internazionale che richiede di assicurare la massima flessibilità dell’organizzazione del lavoro - concordano in merito alla possibilità di adottare, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le seguenti articolazioni dell’orario di lavoro a turni:
1) prestazioni di lavoro dal lunedì al venerdì distribuite su due o su tre turni avvicendati.[...]
2) prestazioni di lavoro in turni particolari distribuite su tre turni giornalieri avvicendati su sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato [...] Inoltre, ai lavoratori interessati a tali regimi di orario che effettuano i turni previsti nella giornata di sabato, in relazione ai particolari disagi esistenti, verrà riconosciuta una indennità aggiuntiva [...]
Per il personale che abbia svolto effettiva prestazione nel terzo turno in misura almeno pari al 90% della schedulazione di turni prevista su base bimestrale (al netto di festività e chiusure collettive aziendali) verrà riconosciuto un importo lordo una tantum [...]
Inoltre, ai lavoratori che abbiano svolto una effettiva prestazione in misura almeno pari al 95% dell’intera schedulazione di turni prevista su base bimestrale (al netto di festività, chiusure collettive aziendali, ferie e PAR) verrà riconosciuto un importo lordo una tantum [...]
3) prestazioni di lavoro in turni particolari distribuite su due o tre turni giornalieri avvicendati su sette giorni alla settimana dal lunedì alla domenica, limitatamente ad attività tecnico/produttive. [...] Inoltre, ai lavoratori interessati a questi ultimi regimi di orario che effettuano i turni previsti nella giornata di sabato e domenica, in relazione ai particolari disagi esistenti, verrà riconosciuta una indennità aggiuntiva [...]
Con riferimento alle modalità di turnazione di cui al presente punto 3) - ove possibile - l’Azienda introdurrà turnazioni che comportino una riduzione della durata media dell’orario lavorativo settimanale fino a 37,5 ore, compatibilmente alle proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive. Per le turnazioni che prevedano una durata media dell’orario lavorativo settimanale superiore alle 37,5 ore, l’Azienda provvederà a liquidare tale eccedenza su base bimestrale applicando una maggiorazione oraria omnicomprensiva pari al 20% e tenendo conto esclusivamente dei frazionamenti orari superiori ai 15 minuti; [...]
Con riferimento alle modalità di turnazione di cui al presente punto 3) le Parti concordano inoltre sulla possibilità dell’impiego di un numero di squadre variabile con una diversa distribuzione della rotazione anche tramite orari di lavoro plurisettimanali (nell’allegato 2 alcuni schemi di turnazione a titolo esemplificativo).
Con riferimento al regime di orario articolato su due turni giornalieri avvicendati su sette giorni alla settimana dal lunedì alla domenica, a favore del personale che abbia svolto effettiva prestazione in misura almeno pari al 90% dell’intera schedulazione di turni prevista su base bimestrale (al netto di festività e chiusure collettive aziendali) verrà riconosciuto un importo lordo una tantum [...]
Con riferimento al regime di orario articolato su tre turni giornalieri avvicendati su sette giorni alla settimana dal lunedì alla domenica, a favore del personale che abbia svolto effettiva prestazione nel terzo turno e nei turni domenicali in misura complessivamente almeno pari al 90% della schedulazione dei suddetti turni prevista su base bimestrale (al netto di festività e chiusure collettive aziendali) verrà riconosciuto un importo lordo una tantum [...]
Inoltre con riferimento alle turnazioni di cui al presente punto 3), ai lavoratori che abbiano svolto una effettiva prestazione in misura almeno pari al 95% dell’intera schedulazione di turni prevista su base bimestrale (al netto di festività, chiusure collettive aziendali, ferie e PAR) verrà riconosciuto un importo lordo una tantum [...]
[...]
Le Parti convengono che, preventivamente all’introduzione delle articolazioni di orario di cui sopra, e fermo restando il trattamento economico/normativo ivi disciplinato, si terrà a livello di Unità produttiva apposito esame congiunto, da concludersi entro 5 giorni lavorativi dal suo inizio ed avente ad oggetto:
- motivi e ambito di applicazione dell’articolazione di orario da attuare;
- periodo di applicazione dell’articolazione prescelta.
Quanto sopra si riferisce alla previsione di cui al punto Flessibilità, secondo alinea di pag. 52 del presente accordo.

Telelavoro
Le Parti, conformemente a quanto previsto nell’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces, ritengono che il telelavoro costituisce una modalità di svolgimento della prestazione che consente all’Azienda di modernizzare l’organizzazione del lavoro e ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale.
Con particolare riferimento al work-life balance, le Parti si danno atto - come riconosciuto anche nell’Intesa del 7 marzo 2011 (sottoscritta da Confindustria e Cgil Cisl e Uil) sulle azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro - che il miglior bilanciamento possibile del tempo lavorativo e del tempo familiare o di cura costituisce un contributo importante per un benessere durevole, per una crescita economica sostenibile e per la coesione sociale.
Considerato quanto sopra, le Parti intendono promuovere in via sperimentale, anche ai sensi dell’art. 9 l. 53/2000 ed al fine di beneficiare delle relative agevolazioni, l’utilizzo del telelavoro nel rispetto dei seguenti principi:
• volontarietà del telelavoro, sia nella fase iniziale del rapporto, sia in costanza dello stesso;
• possibile reversibilità della modalità in telelavoro;
• ricorso al telelavoro per assicurare maggiore efficienza di determinati processi organizzativi;
• adozione, da parte dell’Azienda, delle misure adeguate a garantire la protezione del software e dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore, ed informativa al lavoratore su norme di legge e regole aziendali applicabili a tale proposito;
• responsabilità del telelavoratore in caso di violazione delle norme e regole di cui al punto precedente;
• preventiva definizione di responsabilità e costi relativi agli strumenti di lavoro;
• rispetto, da parte dell’Azienda e del telelavoratore, delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
• possibilità, da parte dell'Azienda, di accedere al luogo in cui viene svolto il telelavoro; 
• opportunità per il telelavoratore di gestire l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nel rispetto della legge, del contratto collettivo e delle direttive aziendali, e tenuto conto delle oggettive esigenze di lavoro;
• salvaguardia per il telelavoratore delle opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera;
• garanzia al telelavoratore dei diritti collettivi propri dei lavoratori che operano all’interno dell’Azienda.
In relazione a quanto sopra, le Parti si danno pertanto atto che potranno essere instaurati/modificati rapporti di lavoro, prevedendo la modalità del telelavoro - nel rispetto del limite massimo del 3 % riferito al totale dei dipendenti a tempo indeterminato.
A tal fine, nelle singole Unità produttive potranno essere definite nel rispetto di quanto sopra, le modalità e le condizioni per la concreta applicazione di tale istituto normativo.

Impianti e apparecchiature per esigenze organizzative / produttive / di sicurezza
Con riferimento all’installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature necessarie per esigenze organizzative / produttive / di sicurezza, e dalle quali possano derivare controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, le Parti confermano il divieto dell’utilizzo delle suddette apparecchiature per finalità di controllo a distanza.
Le Parti riconoscono, tenuto conto della peculiarità dell’attività produttiva di AgustaWestland, l’importanza di:
[...]
- garantire il rispetto delle normative in materia di Sicurezza sul Lavoro.
In considerazione di quanto precede si conviene che, per l’installazione di nuovi impianti e apparecchiature con le suddette caratteristiche e finalità, sarà effettuato a livello di sito un esame congiunto da concludersi entro dieci giorni lavorativi.
Quanto sopra riguarderà anche l’installazione presso le unità produttive e organizzative di strumenti e/o meccanismi che consentano una più adeguata regolamentazione e controllo degli accesi in azienda.
Resta comunque inteso che l’attivazione e l’utilizzo dei suddetti strumenti non potrà comportare conseguenze di carattere disciplinare nei confronti dei lavoratori salvo i casi di dolo e colpa grave.
L’applicazione di tutto quanto sopra risponde alle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 300/1970.

Pari opportunità
L'Azienda aderisce ai principi di cui alla Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, promuovendone le finalità in essa contenute.